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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/11/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2990/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to S. Pappacena, con domicilio eletto in Sarno, alla via Parte_1
Prol. Matteotti “Parco delle Rose”, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, giusta procura CP_1
in atti
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 12/6/2024, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, in virtù della sua invalidità nella misura pari o superiore all'80%, giusta domanda amministrativa del 14/2/2024, con condanna dell' al pagamento in suo favore della CP_1
relativa prestazione e vittoria di spese di lite.
L' si è costituito in giudizio, resistendo alla domanda e concludendo come da pagine 4 CP_1
e 5 della memoria.
Disposta CTU, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
La domanda non va accolta. Deve rilevarsi che è stata disposta CTU al fine di verificare le condizioni di invalidità della ricorrente. All'esito delle indagini espletate, è stato riconosciuto che non è Parte_1
invalida con percentuale pari o superiore all'80%.
Il Giudice ritiene di dover accettare e far proprio il giudizio conclusivo del CTU, in quanto tali conclusioni traggono origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico – legali.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Discende da tutto quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, in ragione di valutazione complessiva della controversia.
Le spese di CTU, liquidate a parte, sono poste a carico dell'ente . CP_2
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite;
c) pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, a carico dell' . CP_1
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to S. Pappacena, con domicilio eletto in Sarno, alla via Parte_1
Prol. Matteotti “Parco delle Rose”, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, giusta procura CP_1
in atti
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 12/6/2024, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, in virtù della sua invalidità nella misura pari o superiore all'80%, giusta domanda amministrativa del 14/2/2024, con condanna dell' al pagamento in suo favore della CP_1
relativa prestazione e vittoria di spese di lite.
L' si è costituito in giudizio, resistendo alla domanda e concludendo come da pagine 4 CP_1
e 5 della memoria.
Disposta CTU, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
La domanda non va accolta. Deve rilevarsi che è stata disposta CTU al fine di verificare le condizioni di invalidità della ricorrente. All'esito delle indagini espletate, è stato riconosciuto che non è Parte_1
invalida con percentuale pari o superiore all'80%.
Il Giudice ritiene di dover accettare e far proprio il giudizio conclusivo del CTU, in quanto tali conclusioni traggono origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico – legali.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Discende da tutto quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, in ragione di valutazione complessiva della controversia.
Le spese di CTU, liquidate a parte, sono poste a carico dell'ente . CP_2
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite;
c) pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, a carico dell' . CP_1
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo