Art. 6. Funzioni dell'Agenzia 1. L'Agenzia, in particolare:
a) coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cooperazione internazionale ed europea nella materia subacquea. Ferme restando le competenze dei predetti Ministeri, cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed enti europei e internazionali, nonche' segue nelle competenti sedi istituzionali le tematiche della dimensione subacquea in relazione ai compiti ad essa assegnati, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni. In tali casi, e' comunque assicurato il raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche della subacquea, come definite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, ai sensi dell'articolo 3;
b) coordina e controlla le attivita' subacquee civili, al fine di evitare interferenze tra attivita' subacquee militari, di polizia e civili ai sensi di quanto previsto dagli articoli 10 e 12;
c) autorizza la navigazione in immersione dei sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10;
d) segnala alle competenti amministrazioni le situazioni di interferenza tra attivita' subacquee, rilevate nello svolgimento degli altri compiti istituzionali;
e) definisce, in conformita' agli standard internazionali, le misure necessarie per prevenire, attenuare o eliminare pericoli gravi e imminenti al territorio nazionale e alle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale, imputabili ad attivita' antropica rischiosa svolta nella dimensione subacquea, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, fatto salvo quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ;
f) promuove l'analisi e lo studio dei rischi connessi alla presenza nella dimensione subacquea di manufatti, relitti e infrastrutture pericolosi per la sicurezza della navigazione subacquea, adottando linee guida non vincolanti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17;
g) definisce la regolamentazione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 16 e 21, dei requisiti per l'abilitazione al comando e alla conduzione di mezzi subacquei, delle caratteristiche e delle dotazioni minime di sicurezza dei mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, nonche', ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, del percorso di formazione per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali e delle modalita' di accertamento dell'idoneita' alla mansione ai fini dell'iscrizione nel medesimo registro;
h) promuove lo sviluppo della capacita' nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14;
i) concorre alla promozione, perseguendo obiettivi di eccellenza negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del Ministero dell'universita' e della ricerca e del sistema dell'universita' e della ricerca, della Marina militare, del Servizio nazionale della protezione civile, del Ministero della cultura, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche' del sistema produttivo nazionale, dello sviluppo di competenze e capacita' tecnologiche e scientifiche in materia subacquea, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17;
l) promuove, in collaborazione con l'Istituto idrografico della Marina militare nonche' con le universita' e gli enti pubblici di ricerca, la conoscenza multidisciplinare dell'ambiente subacqueo, dal punto di vista idrografico, oceanografico e geofisico, raccordando tutte le conoscenze tecnologiche e scientifiche e le attivita' di rilievo opportunamente validate;
m) promuove la cultura della sicurezza in relazione alla navigazione e alle attivita' subacquee attraverso l'organizzazione di eventi, convegni, giornate di studio e attivita' divulgativa nelle scuole e nelle universita';
n) promuove accordi internazionali, nonche' stipula in nome proprio intese tecniche, anche con il coinvolgimento del settore privato, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi sulla dimensione subacquea, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia subacquea, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
o) valorizza i risultati dell'attivita' di ricerca e innovazione condotta nell'ambito di iniziative nazionali, europee e internazionali alle quali partecipano gli enti pubblici di ricerca e le universita';
p) svolge attivita' di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia subacquea, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia;
q) promuove, in collaborazione con il Ministero dell'universita' e della ricerca e con le universita' e gli enti pubblici di ricerca, la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane in ambito subacqueo, in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio e di dottorato e di contratti di collaborazione alla ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;
r) puo' predisporre attivita' di formazione specifica, in collaborazione con le universita' e gli enti pubblici di ricerca, riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile universale regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato e', a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile universale;
s) concorre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, nella regolazione delle attivita' subacquee e iperbariche di protezione civile di cui all'articolo 18, comma 3;
t) puo' prescrivere, per ragioni di interesse pubblico, l'installazione su infrastrutture e mezzi che afferiscono alla dimensione subacquea di apparati, strumenti di misura e sensori, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili, per il monitoraggio sismico, ambientale e di sicurezza, la rilevazione di eventuali minacce nonche' la condivisione di dati e informazioni in tal modo acquisiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, prevedendo forme di coinvolgimento del Ministero della cultura in relazione all'individuazione di possibili interferenze con il patrimonio culturale;
u) accerta il carattere temporaneo e occasionale della prestazione professionale e si pronuncia sulle domande di riconoscimento della relativa qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22;
v) concorre nella regolazione del libretto personale informatico degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24.
Note all' art. 6:
- Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , recante: «Codice della protezione civile», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018.
a) coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cooperazione internazionale ed europea nella materia subacquea. Ferme restando le competenze dei predetti Ministeri, cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed enti europei e internazionali, nonche' segue nelle competenti sedi istituzionali le tematiche della dimensione subacquea in relazione ai compiti ad essa assegnati, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni. In tali casi, e' comunque assicurato il raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche della subacquea, come definite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, ai sensi dell'articolo 3;
b) coordina e controlla le attivita' subacquee civili, al fine di evitare interferenze tra attivita' subacquee militari, di polizia e civili ai sensi di quanto previsto dagli articoli 10 e 12;
c) autorizza la navigazione in immersione dei sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10;
d) segnala alle competenti amministrazioni le situazioni di interferenza tra attivita' subacquee, rilevate nello svolgimento degli altri compiti istituzionali;
e) definisce, in conformita' agli standard internazionali, le misure necessarie per prevenire, attenuare o eliminare pericoli gravi e imminenti al territorio nazionale e alle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale, imputabili ad attivita' antropica rischiosa svolta nella dimensione subacquea, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, fatto salvo quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ;
f) promuove l'analisi e lo studio dei rischi connessi alla presenza nella dimensione subacquea di manufatti, relitti e infrastrutture pericolosi per la sicurezza della navigazione subacquea, adottando linee guida non vincolanti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17;
g) definisce la regolamentazione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 16 e 21, dei requisiti per l'abilitazione al comando e alla conduzione di mezzi subacquei, delle caratteristiche e delle dotazioni minime di sicurezza dei mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, nonche', ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, del percorso di formazione per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali e delle modalita' di accertamento dell'idoneita' alla mansione ai fini dell'iscrizione nel medesimo registro;
h) promuove lo sviluppo della capacita' nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14;
i) concorre alla promozione, perseguendo obiettivi di eccellenza negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del Ministero dell'universita' e della ricerca e del sistema dell'universita' e della ricerca, della Marina militare, del Servizio nazionale della protezione civile, del Ministero della cultura, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche' del sistema produttivo nazionale, dello sviluppo di competenze e capacita' tecnologiche e scientifiche in materia subacquea, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17;
l) promuove, in collaborazione con l'Istituto idrografico della Marina militare nonche' con le universita' e gli enti pubblici di ricerca, la conoscenza multidisciplinare dell'ambiente subacqueo, dal punto di vista idrografico, oceanografico e geofisico, raccordando tutte le conoscenze tecnologiche e scientifiche e le attivita' di rilievo opportunamente validate;
m) promuove la cultura della sicurezza in relazione alla navigazione e alle attivita' subacquee attraverso l'organizzazione di eventi, convegni, giornate di studio e attivita' divulgativa nelle scuole e nelle universita';
n) promuove accordi internazionali, nonche' stipula in nome proprio intese tecniche, anche con il coinvolgimento del settore privato, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi sulla dimensione subacquea, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia subacquea, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
o) valorizza i risultati dell'attivita' di ricerca e innovazione condotta nell'ambito di iniziative nazionali, europee e internazionali alle quali partecipano gli enti pubblici di ricerca e le universita';
p) svolge attivita' di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia subacquea, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia;
q) promuove, in collaborazione con il Ministero dell'universita' e della ricerca e con le universita' e gli enti pubblici di ricerca, la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane in ambito subacqueo, in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio e di dottorato e di contratti di collaborazione alla ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;
r) puo' predisporre attivita' di formazione specifica, in collaborazione con le universita' e gli enti pubblici di ricerca, riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile universale regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato e', a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile universale;
s) concorre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, nella regolazione delle attivita' subacquee e iperbariche di protezione civile di cui all'articolo 18, comma 3;
t) puo' prescrivere, per ragioni di interesse pubblico, l'installazione su infrastrutture e mezzi che afferiscono alla dimensione subacquea di apparati, strumenti di misura e sensori, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili, per il monitoraggio sismico, ambientale e di sicurezza, la rilevazione di eventuali minacce nonche' la condivisione di dati e informazioni in tal modo acquisiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, prevedendo forme di coinvolgimento del Ministero della cultura in relazione all'individuazione di possibili interferenze con il patrimonio culturale;
u) accerta il carattere temporaneo e occasionale della prestazione professionale e si pronuncia sulle domande di riconoscimento della relativa qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22;
v) concorre nella regolazione del libretto personale informatico degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24.
Note all' art. 6:
- Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , recante: «Codice della protezione civile», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018.