Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5134/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/10/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Pt_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MORSTOFOLINI ERNESTINA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MORSTOFOLINI ERNESTINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'ill.mo Tribunale di Mantova, di accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1)PRONUNCIARE la separazione dei coniugi e con Pt_1 Parte_2 autorizzazione a vivere separati, nell'obbligo di mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ed abitazione ove ritenga opportuno e, per quanto possibile, nel rispetto delle condizioni di cui al presente ricorso ed all'emanando provvedimento;
2) DICHIARARE che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non
3) DICHIARARE che nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi, nonché dello scioglimento della comunione legale, i sig.ri e sono addivenuti ai seguenti accordi: Pt_1 CP_1
a- il sig. oltre al ritiro dei propri effetti personali, preleverà dalla casa Pt_1 coniugale il tavolo in noce, cassapanca, televisore, canne da pesca e attrezzatura varia (compressore, trapano, cassetta per gli attrezzi, ecc.ecc..);
b- al sig. viene, altresì, riconosciuta, in via esclusiva, l'assegnazione dei Pt_1 seguenti beni:
= macchina Peugeot Tg. FN735TG
= Moto Tg. FJ17454;
= bicicletta elettrica;
= n.2 biciclette da uomo;
c- le liquidità ed i risparmi di coniugi sono intestatari o cointestati, attualmente in essere, siano così suddivise: = ciascun coniuge tratterrà per sé l'intero importo depositato sui rispettivi conti correnti, senza rivendicare alcunchè delle somme in essi contenuti;
= l'importo del deposito titoli presso Banca MPS – filiale di Pomponesco sia suddiviso nella misura del 50% ciascuno;
= la provvista portata sul conto Fideuram sia di spettanza per intero del sig. Pt_1
a titolo di compensazione, in via forfettaria, delle spese sostenute dallo stesso per tinteggio della casa famigliare;
= le predette operazioni di suddivisione e assegnazione avverranno entro il 31 dicembre 2024:
7) DISPORRE che il sig. potrà trasferirsi dalla casa coniugale, Pt_1 successivamente al deposito avanti il Tribunale di competenza di ricorso congiunto, entro il 30 ottobre 2024;
11) DICHIARARE che le spese legali saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in POMPONESCO in data 06/09/1992 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n.9, parte II, serie A, anno 1992) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda
2 congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POMPONESCO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13.03.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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