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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice relatore-estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2199 del ruolo generale dell'anno 2022, vertente tra:
, rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv. Paolo Terbonati, presso il cui CP_1
studio è elettivamente domiciliato in Parma, Vicolo dei Mulini n. 6
-Attore-
e
, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Salvatore Lupinacci, presso il cui CP_2
studio è elettivamente domiciliata in La Spezia, via Chiodo n. 161
-Convenuta-
Oggetto: azione di rendiconto - azione di riduzione per lesione
Conclusioni: All'udienza del 15 gennaio 2025 l'attore precisava le proprie conclusioni come da atto di citazione e la convenuta come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la LA CP_1 CP_2
, chiedendo che fosse ordinato alla convenuta di presentare il rendiconto relativo alla gestione
[...]
dei conti correnti cointestati alla defunta DR e che fosse disposta – previo accertamento dell'intervenuta lesione della sua quota di legittima – la riduzione ex artt. 553 e ss. c.c. delle disposizioni testamentarie, donazioni e liberalità compiute in vita dalla DR, eccedenti la quota disponibile.
pagina 1 di 14 A sostegno delle domande proposte, l'attore esponeva che, a seguito del decesso della DR CP_3
avvenuto in data 12 aprile 2020, egli aveva inoltrato a Banca Intesa San Paolo – Banca Monte
[...]
Pt_ Parma la richiesta di ottenere copia degli estratti del conto corrente n. 13086-8, in essere ad agosto
2013, intestato al padre (deceduto in data 23 agosto 2013), alla DR Persona_1 Controparte_3
e alla LA nonché del conto corrente n. 1000/133 aperto nel settembre 2013 intestato a CP_2
e ad . Controparte_3 CP_2
L'attore precisava che le entrate confluenti nei predetti conti erano costituite dalle sole pensioni dei genitori e che la cointestazione anche alla LA , la quale mai aveva conferito alcunché, CP_2 aveva il solo scopo di consentire a quest'ultima la possibilità di operare liberamente, se pure nell'interesse e per conto dei genitori, senza che la stessa potesse considerarsi titolare neppure in parte delle somme ivi depositate. Assumeva l' che dall'esame della documentazione fornita CP_2 dall'istituto di credito erano emerse movimentazioni dei conti correnti, che non potevano essere poste in alcun modo in relazione alle necessità dei genitori e che in realtà erano volte a soddisfare esigenze della LA e dei familiari della stessa, ossia del figlio e del marito Persona_2 Persona_3
(deceduto in data 20 agosto 2021). In particolare, dal conto corrente n. 1000/133, cointestato a CP_3
e , era stata prelevata la somma di euro 60.000,00, mediante tre assegni bancari
[...] CP_2 emessi rispettivamente il 24/09/2014 e il 2/10/2014, tratti dalla DR con beneficiaria l'odierna convenuta. L'attore precisava che in data 19 settembre 2014 era stato posto all'incasso dalla DR
l'assegno circolare di euro 66.666,68 relativo alla vendita di un immobile sito a Parma, via Cividale del
Friuli n. 6, di proprietà di per la quota di 4/6, di per la quota di 1/6 e Controparte_3 CP_1
di per la quota di 1/6. Tale immobile era stato venduto al prezzo di euro 100.000,00. La CP_2 somma di spettanza della DR, pari a euro 66.666,68, era stata girata, qualche giorno dopo l'incasso, alla LA, mediante tre assegni bancari.
Inoltre, nel corso degli anni di gestione del conto corrente cointestato alla DR e alla LA, erano stati stipulati finanziamenti per l'acquisto di due autoveicoli per l'importo complessivo di euro
17.724,25, di cui 7.026,92 con Fiat Group ed euro 10.697,33 con . Controparte_4
Nel periodo 2013-2020, erano stati effettuati prelievi bancomat per l'importo totale di euro 64.793,60, con una media di circa 8.000,00 euro annui.
Dall'analisi degli estratti conto erano emerse numerose spese sostenute nell'esclusivo interesse della LA, del marito e del figlio della stessa e segnatamente euro 3.111,00 per istituti di bellezza e parrucchieri;
euro 7.780,00 per abbigliamento sportivo;
euro 1.507,00 per vacanze;
euro 47.077,00 per generi alimentari (di cui solo un quarto poteva essere considerato quale spesa destinata al sostentamento della DR); euro 1.243,49 per l'assicurazione dell'automobile.
pagina 2 di 14 Successivamente al decesso della DR, il conto corrente cointestato a quest'ultima e alla LA era risultato completamente azzerato. Nell'ottobre 2020, egli aveva contestato alla LA gli ammanchi riscontrati. A seguito di tale contestazione, la convenuta lo aveva messo a conoscenza del contenuto del testamento redatto dalla DR in data 18 aprile 2014, pubblicato in data 2 novembre 2020, con cui la de cuius aveva nominato la figlia quale unica erede. CP_2
In data 23 aprile 2021 si era svolta la procedura di mediazione presso Aequitas Adr di Parma, conclusasi con verbale negativo, posto che la convenuta aveva dichiarato di non aderire alla mediazione.
Tanto esposto in fatto, assumeva di essere titolare di una quota di legittima pari a un CP_1 terzo dell'asse ereditario della defunta DR e di aver subito la lesione della propria quota di legittima, essendo stato totalmente pretermesso dall'eredità. Pertanto, appariva necessario procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della porzione di legittima a lui spettante. Precisava che il relictum al momento della morte della DR era sostanzialmente inesistente, posto che il conto corrente cointestato alla DR presentava un saldo pari a zero. Mentre quanto al donatum, assumevano rilevanza le tre elargizioni di denaro compiute dalla DR a favore della LA, per la considerevole somma di euro 60.000,00, nonché i vari pagamenti, prelievi, bonifici risultanti dagli estratti conto, destinati direttamente o indirettamente a vantaggio della convenuta e dei suoi familiari.
Sosteneva, inoltre, che , avendo operato sul conto corrente cointestato alla DR, che era CP_2
l'unica effettiva titolare delle somme ivi depositate, aveva assunto la veste di mandataria, e pertanto la stessa era tenuta al rendiconto ex art. 1713 c.c., con conseguente obbligo di rimettere tutto quanto ricevuto a causa del mandato. Tutte le somme che erano state utilizzate nell'interesse del mandatario dovevano essere restituite e quindi ricondotte nell'asse ereditario.
In ragione di ciò domandava, in via istruttoria, di ordinare alla convenuta il deposito del rendiconto inerente la gestione dei conti correnti cointestati alla DR n. 13086-8 e n. 1000/133 aperti presso
Banca Monte Parma – Banca Intesa San Paolo, dal 2010 fino alla chiusura degli stessi.
Nel merito, chiedeva – previo accertamento della quota di legittima a lui spettante e della lesione subita a seguito delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate in vita dalla DR in favore della figlia – che fosse disposta la riduzione delle disposizioni eccedenti la quota CP_2
disponibile, con conseguente condanna della LA alla restituzione della somma di euro 63.822,28 ovvero di quella maggiore o minore somma, che sarebbe risultata come dovuta in corso di causa.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande avanzate dalla controparte. CP_2
Esponeva che la cointestazione dei conti correnti si era resa necessaria per finalità di tipo pratico, dal pagina 3 di 14 momento che ella aveva sempre accudito da sola i genitori anziani e malati, mentre il fratello non se ne era mai interessato. In particolare, la DR, invalida al 100%, con impedite capacità motorie, ma perfettamente capace di intendere e di volere, nel mese di dicembre 2013, dopo essere rimasta vedova, si era traferita per qualche mese presso l'abitazione di ella convenuta, in attesa di reperire un'abitazione. Ella aveva dovuto affrontare numerose spese nell'interesse della DR e in particolare le spese per l'adeguamento del bagno del suo appartamento e per il noleggio di un montascale manuale provvisorio. Nel mese di maggio 2014, la DR aveva preso in locazione l'appartamento sovrastante la sua abitazione, al canone mensile di euro 370,00, e lo aveva adattato alle sue esigenze, sostenendo una spesa di euro 1.218,00 per l'installazione dei climatizzatori e provvedendo anche all'adeguamento del bagno, oltre ad avere sostenuto esborsi per euro 3.000,00 per il pagamento annuale delle utenze.
A dire della convenuta, la DR aveva sostenuto la spesa di euro 4.000,00 per regolarizzare, prima della vendita, l'appartamento di cui era comproprietaria con i figli, e aveva provveduto al pagamento delle spese funerarie del marito per euro 2.784,00, della lapide per euro 700,00 e degli arretrati delle spese condominiali dell'appartamento posto in vendita, pari a euro 860,00. A causa dell'alluvione che aveva colpito la città di Parma il 13 ottobre 2014, la DR aveva affrontato ulteriori spese per un ammontare di euro 15.000,00.
Inoltre, la DR aveva consegnato a lei e al marito del denaro, in parte a titolo di restituzione di quanto anticipato nell'interesse della stessa, ed in parte affinché lo utilizzassero per fronte alle sue esigenze di vita fino alla morte.
Per quanto riguarda i finanziamenti richiesti dalla de cuius, la precisava che la DR, per farsi CP_2
accompagnare in occasione dello svolgimento delle incombenze quotidiane, aveva acquistato due automobili con allestimento per disabili, beneficiando delle agevolazioni previste dalla legge 104. La de cuius, inoltre, aveva fatto fronte ad ulteriori esborsi per l'assistenza domiciliare del Comune (euro
140,00), per l'acquisto di medicinali (euro 100,00 mensili), per visite specialistiche, per la cura della propria persona e della casa (quali spese per parrucchiere, estetista e addetto alle pulizie domestiche).
La stessa poi aveva provveduto personalmente a prelevare denaro contante, in quanto desiderava avere una propria disponibilità economica, e aveva autorizzato gli altri prelievi.
La convenuta asseriva di aver saldato interamente la spesa per il funerale della DR, costato 3.000,00 euro, e di aver provveduto ad estinguere il secondo finanziamento contratto dalla DR per l'acquisto di una delle automobili, versando la somma di euro 2.713,45.
Alla luce di quanto esposto, assumeva che nella specie non si era in presenza di un mandato, ma di una delega di ordine meramente pratico, sicché non vi era alcun obbligo di rendiconto a suo carico. Inoltre, le elargizioni compiute dalla DR a sua favore non configuravano una donazione, mancando l'animus pagina 4 di 14 donandi, in quanto la DR le aveva semplicemente restituito le somme da lei anticipate per far fronte alle esigenze di vita della stessa. Assumeva che ella non era tenuta a rispondere dei regali che la DR aveva fatto alla sua famiglia e ai professionisti che l'avevano avuta in cura, né era tenuta a rispondere delle spese effettuate dalla DR per vincolo di solidarietà e per liberalità d'uso. Negava, pertanto, la natura donativa delle elargizioni effettuate dalla DR in suo favore, non avendo l'attore provato che la causa delle stesse fosse da rinvenirsi nell'animus donandi. Si opponeva, infine, all'accoglimento delle domande avversarie, instando per il loro rigetto.
Il Giudice Istruttore, concessi i termini istruttori e rilevato che la convenuta aveva contestato la sussistenza di un obbligo di rendiconto, fissava l'udienza del 15 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni, ai fini della pronuncia della sentenza non definitiva in ordine all'accertamento della sussistenza di detto obbligo in capo a . CP_2
All'udienza del 15 gennaio 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
*****
L'attore ha agito in giudizio, affermando di voler ottenere il pieno soddisfacimento dei propri “diritti di erede e legittimario”.
A tale fine ha, innanzitutto, esperito l'azione di rendiconto, chiedendo che fosse ordinato alla convenuta di rendere il conto della gestione del patrimonio della defunta DR . Controparte_3
A tale riguardo, si osserva che il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'esistenza di un obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui (cfr. Cass. n. 6358/1993, n. 2959/1986) e, come tale si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale. Allorquando vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere l'obbligo di rendere il conto, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituisce la base imprescindibile (Cass. I, n. 4765/2007; Cass. I, n. 26222/2022).
Nella specie, l'attore ha ritenuto sussistente il presupposto necessario per poter esigere la resa dei conti dalla LA, rinvenendolo nel fatto che la convenuta era autorizzata formalmente a compiere operazioni sui conti correnti cointestati alla defunta e alimentati dalle sole sostanze della CP_3 defunta. Quindi, l'attore ha fondato tale obbligo di rendiconto sul presupposto sostanziale dell'esistenza di un mandato e/o di una ingerenza spontanea e continuativa nella sfera economico finanziaria della DR.
pagina 5 di 14 Tale circostanza è stata apertamente contestata dalla convenuta, che ha negato l'esistenza del presupposto giuridico dell'obbligo di rendiconto, sostenendo che nella specie non sarebbe ravvisabile un contratto di mandato, e ha inoltre rilevato, in sede di comparsa conclusionale, che l'odierno attore non sarebbe legittimato a promuovere l'azione di rendiconto, posto che il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda di riduzione.
Orbene, in base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere;
pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui (cfr. Cass. n. 22063/2017; Cass. civ., sez. II, 28/05/2020, n. 10076).
Nell'ipotesi in esame, al di là di ogni valutazione in ordine alla sussistenza o meno in capo alla convenuta di un obbligo di rendiconto, ciò che emerge dagli atti di causa è che l'attore non è titolare del diritto ad ottenere il rendiconto, non sussistendo in capo allo stesso la qualità di erede.
Come noto, l'azione di rendiconto e quella conseguente di pagamento dell'eventuale saldo – sottintendendo l'intento dell'attore di acquisire all'asse ereditario beni ad esso spettanti - rispondono all'interesse di tutti gli eredi e possono essere esercitate da ognuno di questi singolarmente, nell'esercizio dei poteri di gestione dell'eredità e dell'interesse comune (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21288 del 14/10/2011, Rv. 619968 – 01 ). La morte del mandante ha, infatti, l'effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto in favore degli eredi del mandante, in virtù delle norme generali in tema di successione "mortis causa" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7254 del 22/03/2013, Rv. 625568 – 01).
Nella specie, l'attore non può essere considerato erede della defunta DR CP_1 CP_3
essendo un legittimario completamente pretermesso, sicché, sino a quando non acquisterà lo
[...] status di erede, lo stesso non è legittimato ad esperire l'azione di rendiconto nei confronti della LA.
In proposito, va evidenziato che il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario (v. Cass., sent. n. 16635 del
2013). Il legittimario pretermesso è, infatti, privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa pagina 6 di 14 la possibilità di poter accettare l'eredità, in quanta l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positivo accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda (Cass.
25441/2017).
La contestazione sollevata dalla convenuta in sede di comparsa conclusionale, in ordine alla sussistenza della qualità di erede in capo all'attore, risulta, pertanto, fondata.
Sulla base delle suesposte considerazioni, deve giungersi al rigetto della domanda di rendiconto formulata da . Detta conclusione, peraltro, non è preclusa dal rilievo che la contestazione CP_1
è stata formulata dalla convenuta soltanto nelle proprie difese finali. Essa sostanziandosi in una semplice negazione di un fatto costitutivo del diritto vantato dall'attore (cioè la successione nei diritti della de cuius), non integra un'eccezione in senso stretto, ma rappresenta, più propriamente, una c.d.
“mera difesa”, cioè quella posizione assunta dal convenuto con cui non si allegano nuovi fatti estintivi, impeditivi o modificativi in contrapposizione alle allegazioni attoree, ma ci si limita solamente a dedurre e ad argomentare che l'attore non è titolare del diritto azionato. Così inquadrata la contestazione della non se ne potrebbe fondatamente eccepire la tardività, trattandosi di una CP_2
contestazione proponibile in ogni fase del giudizio (cfr., in particolare, Cass. S.U. n.2951/2016).
Occorre ora passare ad esaminare le ulteriori domande avanzate dall'attore. Va evidenziato che - se pure l'udienza del 15 gennaio 2025 era stata fissata per la precisazione delle conclusioni ai fini della pronuncia della sentenza non definitiva, in ordine all'accertamento della sussistenza di un obbligo di rendiconto in capo alla convenuta- ai sensi dell'art. 189, comma 2, cpc, la rimessione investe il
Collegio di tutta la causa, sicché non sussiste alcun ostacolo o preclusione all'esame delle ulteriori domande spiegate dall'attore.
Nel caso in esame, l'attore ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta lesione della propria quota di legittima (pari a 1/3 del patrimonio ereditario), la riduzione delle disposizioni testamentarie, delle donazioni e delle liberalità lesive effettuate dalla defunta in vita e la conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 63.822,28 ovvero di quella maggiore o minore risultante come dovuta all'esito del giudizio.
In proposito, va osservato che, ai sensi dell'art. 555 c.c., "le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento". Le donazioni lesive della legittima, al pari di quelle testamentarie, non sono - come tali -
pagina 7 di 14 nulle o annullabili, ma inefficaci nei confronti del legittimario e nei limiti della lesione della quota allo stesso riservata.
Nella fattispecie oggetto di causa, è pacifico che sia legittimario di ai CP_1 Controparte_3
sensi dell'art. 536 c.c., in quanto figlio della defunta. È altresì incontestata la quota di riserva allo stesso spettante pari ad un terzo ex art. 537, comma 2, c.c., posto che la de cuius al momento della morte aveva solo due figli, essendo il coniuge premorto.
E' documentalmente riscontrabile il fatto che l'attore sia stato completamente estromesso dalla successione della DR: infatti, la de cuius, con testamento olografo del 18 aprile 2014, pubblicato in data 2 novembre 2020, ha nominato sua figlia erede universale. E' pacifico, inoltre, che il CP_2
relictum, ovvero la consistenza dei beni ereditari al momento della morte della fosse CP_3
sostanzialmente inesistente, in quanto non è stata allegata da nessuna delle parti la titolarità, in capo alla al momento del suo decesso, di eventuali cespiti mobiliari e immobiliari. CP_3
Sulla base dei documenti prodotti è risultato accertato che la con assegno bancario datato 24 CP_3
settembre 2014, ha trasferito alla figlia , odierna convenuta, la somma di euro 20.000,00. A CP_2
distanza di pochi giorni, in data 2 ottobre 2014, la LA ha emesso due ulteriori assegni bancari, dell'importo rispettivamente di euro 30.000,00 e di euro 10.000,00. Risulta, dunque, documentalmente provata l'elargizione della complessiva somma di euro 60.000,00 a favore della convenuta.
L'accertamento dell'esatta qualificazione di tali atti dispositivi richiede un'indagine sulla natura delle singole attribuzioni patrimoniali e sull'esistenza dello spirito di liberalità.
La convenuta ha allegato che la causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali CP_2
compiute in suo favore dalla defunta DR andrebbe rinvenuta, da un lato, nella volontà della de cuius di restituire a lei e al marito le somme da questi anticipate, e dall'altro lato, nel sentimento di gratitudine della DR nei suoi confronti, per avere ella “assistito moralmente e materialmente i propri genitori”.
Sotto il primo profilo, la convenuta ha affermato di aver sostenuto una spesa di euro 6.000,00 per provvedere all'adeguamento del bagno della propria abitazione, al fine di consentire alla DR
l'utilizzo del bagno nei mesi in cui è stata ospite presso di sé, ossia da dicembre 2013 a maggio 2014.
Inoltre, ha asserito di aver sostenuto un esborso di euro 12.064,00 per l'acquisto di un impianto fisso di montascale.
Ritiene il Collegio che non abbia fornito adeguati elementi probatori in grado di CP_2
dimostrare la sussistenza di una causa diversa dall'animus donandi in capo alla "de cuius", non avendo provato che le attribuzioni patrimoniali in contestazione abbiano trovato la loro effettiva causa giustificatrice nella volontà della di restituire alla figlia le somme da questa anticipate per CP_5
pagina 8 di 14 spese sostenute nel suo esclusivo interesse. Invero, quanto ai lavori di ristrutturazione del bagno, non risulta prodotta in atti alcuna documentazione che comprovi la spesa sostenuta a tal fine dalla convenuta. Quest'ultima si è limitata ad articolare sul punto un capitolo di prova (cap. 11 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc) estremamente generico, oltre che valutativo, che come tale risulta inammissibile. Inoltre, la genericità delle allegazioni della convenuta non consente neppure di verificare il momento temporale in cui i lavori di rifacimento del bagno sono stati eseguiti, ossia se prima o dopo la dazione delle predette somme.
Quanto poi alle spese asseritamente affrontate dalla per l'installazione del montascale necessario CP_2 per consentire alla DR di utilizzare l'appartamento condotto in locazione a far data dal mese di maggio 2014, pari a euro 12.064,00, va rilevato che la documentazione prodotta in atti comprova che tale spesa non è stata sostenuta dalla convenuta, ma dal di lei marito, , avendo Persona_3 quest'ultimo effettuato i relativi bonifici. Ora, non vi è prova che abbia autorizzato la Persona_3
suocera a restituire alla moglie, e non a sé, le somme da lui anticipate, sicché la prospettazione difensiva della convenuta appare inidonea a paralizzare le richieste attoree.
Le suesposte circostanze inducono a ritenere che l'elargizione della complessiva somma di euro
60.000,00 effettuata dalla de cuius a favore della figlia sia in realtà sorretta dall'animus donandi. CP_2
In tale ipotesi, lo spirito di liberalità può desumersi anche dallo stretto rapporto di parentela sussistente tra le parti e dalla stessa volontà manifestata dalla nel testamento olografo del 18 aprile 2014 CP_3
di nominare erede universale la figlia , sostanzialmente attuata già in vita mediante le liberalità CP_2
oggetto di causa.
Inoltre, deve rilevarsi che, anche se tali attribuzioni patrimoniali fossero state effettuate dalla defunta per riconoscenza nei confronti della figlia, come pure sostenuto dalla stessa convenuta, essendosi questa sempre occupata degli anziani genitori, tali attribuzioni sarebbero comunque soggette all'azione di riduzione, posto che anche la donazione c.d. remuneratoria, ossia la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione, è donazione vera e propria e in quanto tale assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione (Cass. n. 41480/2021).
Nella specie, non può neppure ritenersi configurabile una liberalità d'uso, che è sottratta all'azione di riduzione, posto che, perché ricorra la figura della semplice liberalità, occorre che la attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di una obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni leggi morali e sociali e occorre altresì che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuto dal disponente (vd.
Cass. n. 1077/1992). Inoltre, costituisce principio comunemente recepito quello secondo cui le pagina 9 di 14 liberalità che, ai sensi dell'art.770 c.c., comma 2, si sogliono fare in conformità agli usi, devono risultare tali non solo in rapporto alla potenzialità economica di colui che le elargisce, ma anche ed in maniera rilevante alle sue condizioni sociali, cioè del gruppo al quale appartiene e nel quale svolge la sua vita di relazione (cfr. Cass. 10 dicembre 1988 n. 6720; Cass. 2351/1994).
Nella specie non risultano provati i presupposti per l'applicazione del citato art. 770, comma 2, c.c.. In particolare, la convenuta non ha dimostrato che le elargizioni effettuate dalla DR tra il mese di settembre e il mese di ottobre 2014, per la complessiva somma di euro 60.000,000, fossero compatibili con le condizioni economiche della defunta e che tali attribuzioni non hanno comportato un sostanziale depauperamento del patrimonio di quest'ultima. Rileva il Collegio che le risultanze documentali comprovano piuttosto che tali elargizioni hanno comportato il pressoché totale svuotamento del conto corrente della de cuius, la quale con tali atti di disposizione si è spogliata della quasi totalità del suo patrimonio. Infatti, alla data del 31 dicembre 2014, dopo l'emissione dei tre assegni bancari, il conto corrente cointestato alla defunta presentava un saldo di appena euro 2.795,26. All'epoca la CP_3 non era titolare di altri cespiti mobiliari e immobiliari. L'unica somma di cui disponeva era rappresentata proprio dalla quota di sua spettanza del ricavato dalla vendita dell'appartamento cointestato ai due figli, di cui la stessa si è spogliata devolvendola quasi interamente alla figlia . CP_2
In definitiva, sono da considerarsi donazioni le elargizioni delle somme di denaro ricevute dalla convenuta per il tramite dei tre assegni bancari emessi in suo favore dalla DR nei mesi di settembre e ottobre 2014.
A diverse conclusioni deve pervenirsi, invece, con riferimento ai prelievi di contanti, effettuati sul conto corrente n. 1000/133 aperto presso Banca Monte, cointestato alla defunta, pari al complessivo importo di 64.793,60 nell'arco temporale di sette anni. La convenuta ha allegato che la DR provvedeva personalmente ai prelievi con il bancomat, desiderando avere una propria disponibilità di denaro, e che comunque i prelievi sono stati effettuati su espressa autorizzazione della defunta.
Dalla documentazione in atti (e in particolare dagli estratti del predetto conto) emergono effettivamente diversi prelievi, ma si deve considerare che il periodo di riferimento è molto esteso, coprendo il settennio tra il 2013 e il 2020, e che tutti i prelievi risultano antecedenti alla morte della "de cuius".
Rileva il Collegio che l'attore non ha provato che i prelievi, oggetto di contestazione, siano stati effettivamente effettuati dalla LA, posto che non risultano prodotte le contabili bancarie di ogni singolo prelievo, sicché non appare possibile verificare chi sia stato l'autore. Sicché in assenza di una prova contraria che era onere di parte attrice fornire, può ragionevolmente presumersi che i prelievi di cui si tratta siano stati effettuati dalla stessa "de cuius", ovvero comunque su sua disposizione.
pagina 10 di 14 Alcuna prova è stata poi fornita circa la circostanza, allegata in citazione, secondo cui i contratti di finanziamento stipulati dalla de cuius, per l'acquisto di due veicoli, per l'importo complessivo di euro
17.724,25 siano andati effettivamente a beneficio della convenuta, posto che non può escludersi che la defunta abbia voluto disporre di una propria automobile, da utilizzare con un accompagnatore in occasione dell'espletamento delle varie incombenze quotidiane, come sostenuto dalla convenuta.
Anche in merito alle spese affrontate dalla de cuius per complessivi euro 48.949,24 nel lasso temporale di sette anni, tra il 2013 e il 2020, deve rilevarsi che tali esborsi si riferiscono all'acquisto di generi alimentari e di capi di abbagliamento, alle spese per le vacanze, per la cura della persona, per il pagamento dell'assicurazione dell'auto. Tali esborsi non solo non appaiono eccessivi se rapportati al periodo di riferimento, ma inoltre non vi è alcuna prova che degli stessi abbia beneficiato la convenuta, ben potendo essere stati effettuati per soddisfare esigenze e necessità della de cuius. Pertanto, nemmeno su tale punto risulta raggiunta la prova che si sia trattato di donazioni a favore della convenuta.
In conclusione, può riconoscersi natura donativa alle sole attribuzioni patrimoniali effettuate dalla de cuius a seguito dell'emissione di tre diversi assegni bancari in favore della figlia per la CP_2
complessiva somma di euro 60.000,00.
Manifesta è nel caso di specie la sussistenza della lesione della quota di riserva dell'attore, posto che con gli atti di donazione menzionati la de cuius ha disposto in vita di tutto il suo patrimonio in favore della figlia, odierna convenuta, non residuando per effetto del predetto lascito alcun altro bene nel patrimonio della de cuius al momento della apertura della successione.
In tema di azione di riduzione per lesione di legittima è ben noto che l'accertamento dell'intervenuto superamento, da parte dell'autonomia dispositiva del de cuius, del limite dell'intangibilità dei diritti riservati ai legittimari, postuli il compimento di tre operazioni di calcolo: innanzitutto occorre accertare la massa dei beni di proprietà del de cuius al momento della morte, c.d. “relictum”; dal relictum poi devono essere sottratti i debiti ereditari e, infine, occorre procedere alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt.
747 e 750 cod. civ.). Dalle acquisite risultanze processuali emerge che la defunta aveva integralmente esaurito in vita il proprio patrimonio, sacrificando totalmente i diritti del figlio legittimario, che ha pertanto correttamente avviato l'iniziativa giudiziaria volta a conseguire la propria quota di riserva mediante la riduzione delle donazione lesive. La compiuta denuncia della lesione è implicita nella deduzione circa la manifesta inesistenza del relictum;
ed infatti, «il principio secondo cui il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non può essere
pagina 11 di 14 applicato qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni. In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via per reintegrare la quota riservata se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del relictum» (tra le altre, Cassazione civile sez. II -
31/07/2020, n. 16535).
Ora, dovendo procedersi alla cd. riunione fittizia (relictum – debiti + donatum), occorre precisare che la detrazione dei debiti si fa solo dal relictum e non anche dal donatum, il che comporta che se non c'è relictum, come nel caso di specie, ma vi sono debiti (la convenuta ha sostenuto di aver pagato le spese funebri della DR e di aver estinto un contratto di finanziamento contratto dalla DR), la quota di legittima andrà calcolata solo sul valore delle donazioni.
Configurandosi nel caso in esame un concorso alla successione dei due figli della de cuius, all'attore è riservato un terzo del patrimonio ereditario della DR ed un altro terzo spetta alla convenuta, mentre la restante parte costituisce la quota disponibile: infatti, sensi dell'art. 537, comma 2, cc, la quota di riserva complessivamente spettante ai legittimari – in presenza di più figli e in assenza del coniuge del de cuius (come nel caso in esame) – è pari due terzi.
Essendo il relictum pari a zero e il donatum pari a 60.000,00, la quota di riserva complessiva spettante ad risulta pari a euro 20,000,00, che corrisponde a 1/3 del donatum. CP_1
Occorre pertanto procedere alla riduzione delle donazioni. L'art. 559 cc prevede un criterio cronologico, stabilendo che le donazioni si riducono dalla più recente alla più risalente. Tale criterio, tuttavia, non può operare allorquando si sia in presenza non già di donazioni successive, ma di più donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre.
Ne consegue che in tale ipotesi, secondo la Suprema Corte, non resta che applicare la riduzione proporzionale stabilita dall'art. 558 c.c. per le disposizioni testamentarie (v. Cass. n.
29924/2020).
Nella specie, la de cuius ha compiuto tre diversi atti donativi a favore della figlia , a seguito CP_2 dell'emissione di tre assegni bancari, di cui uno (assegno n. 8721057481-06) emesso il giorno 29 settembre 2014 dell'importo di euro 20.000,00, un altro (assegno n. 8721057482-07) emesso il giorno 2 ottobre 2014 dell'importo di euro 30.000,00 e un terzo (assegno n. 8721057483-08) emesso sempre il giorno 2 ottobre 2014 dell'importo di euro 10.000,00.
Facendo applicazione del criterio cronologico previsto dal citato art. 559 cc, deve sicuramente procedersi alla riduzione delle due donazioni poste in essere in data 2 ottobre 2014, essendo più recenti rispetto a quella del 29 settembre 2014.
pagina 12 di 14 Rispetto a tali due donazioni, il Collegio non ha però elementi per poter stabilire quale di essa sia anteriore rispetto all'altra, sicché le stesse devono ritenersi contemporanee. Infatti, nessuna certezza riguardo all'anteriorità delle singole donazioni può trarsi dal numero di assegno, posto che quest'ultimo non prova con certezza la successione temporale di perfezionamento degli atti. Nulla esclude che la de cuius possa aver compilato prima l'assegno che presenta il numero progressivo più alto e poi quello con il numero progressivo più basso.
Di conseguenza, conformemente all'indirizzo della Corte di Cassazione, deve procedersi alla riduzione proporzionale di entrambe le donazioni poste in essere dalla de cuius in data 2 ottobre 2014, fino ad integrare la quota di legittima riservata a favore dell'attore. Pertanto, dette donazioni vengono ridotte proporzionalmente della metà: in particolare, la donazione di cui all'assegno bancario n. 8721057483-
08 dell'importo di euro 10.000,00 viene ridotta di euro 5.000,00 e la donazione di cui all'assegno bancario n. 8721057482-07 dell'importo di euro 30.000,00 viene ridotta di euro 15.000,00. Tali riduzioni assicurano la completa reintegra della quota di riserva dell'attore, pari a euro 20.000,00.
In conclusione, in parziale accoglimento delle domande attoree, deve essere disposta la reintegrazione della quota di riserva spettante a , pari a 1/3 dell'eredità morendo dismessa dalla defunta CP_1
DR , mediante la riduzione proporzionale delle predette donazioni. Controparte_3 CP_2 deve essere poi condannata alla restituzione, in favore dell' attore, della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente alla misura in cui la domanda giudiziale dell'attore ha trovato concreto accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di rendiconto proposta da in difetto della sussistenza della CP_1
qualità di erede in capo allo stesso;
2) Accerta e dichiara che ha diritto ex art. 537, comma 2, cc di conseguire la quota di CP_1
riserva pari a 1/3 del patrimonio ereditario della defunta DR;
Controparte_3
3) Accertata l'avvenuta lesione della quota di legittima spettante a in parziale CP_1
accoglimento della domanda di riduzione, dispone la riduzione proporzionale e nei limiti della quota di riserva spettante all'attore, delle donazioni disposte da , in favore della convenuta, a Controparte_6
pagina 13 di 14 mezzo assegno bancario n. 8721057483-08 dell'importo di euro 10.000,00 e a mezzo assegno bancario n. 8721057482-07 dell'importo di euro 30.000,00;
4) Condanna la convenuta a restituire all'attore la somma di euro CP_2 CP_1
20.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
5) Dichiara la compensazione nella misura della metà delle spese processuali e condanna CP_2 al pagamento nei confronti dell'attore della residua frazione di 1/2, che liquida in euro CP_1
786,00 per anticipazioni e in euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025
Il Giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(Dott. Simone Medioli Devoto)
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice relatore-estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2199 del ruolo generale dell'anno 2022, vertente tra:
, rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv. Paolo Terbonati, presso il cui CP_1
studio è elettivamente domiciliato in Parma, Vicolo dei Mulini n. 6
-Attore-
e
, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Salvatore Lupinacci, presso il cui CP_2
studio è elettivamente domiciliata in La Spezia, via Chiodo n. 161
-Convenuta-
Oggetto: azione di rendiconto - azione di riduzione per lesione
Conclusioni: All'udienza del 15 gennaio 2025 l'attore precisava le proprie conclusioni come da atto di citazione e la convenuta come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la LA CP_1 CP_2
, chiedendo che fosse ordinato alla convenuta di presentare il rendiconto relativo alla gestione
[...]
dei conti correnti cointestati alla defunta DR e che fosse disposta – previo accertamento dell'intervenuta lesione della sua quota di legittima – la riduzione ex artt. 553 e ss. c.c. delle disposizioni testamentarie, donazioni e liberalità compiute in vita dalla DR, eccedenti la quota disponibile.
pagina 1 di 14 A sostegno delle domande proposte, l'attore esponeva che, a seguito del decesso della DR CP_3
avvenuto in data 12 aprile 2020, egli aveva inoltrato a Banca Intesa San Paolo – Banca Monte
[...]
Pt_ Parma la richiesta di ottenere copia degli estratti del conto corrente n. 13086-8, in essere ad agosto
2013, intestato al padre (deceduto in data 23 agosto 2013), alla DR Persona_1 Controparte_3
e alla LA nonché del conto corrente n. 1000/133 aperto nel settembre 2013 intestato a CP_2
e ad . Controparte_3 CP_2
L'attore precisava che le entrate confluenti nei predetti conti erano costituite dalle sole pensioni dei genitori e che la cointestazione anche alla LA , la quale mai aveva conferito alcunché, CP_2 aveva il solo scopo di consentire a quest'ultima la possibilità di operare liberamente, se pure nell'interesse e per conto dei genitori, senza che la stessa potesse considerarsi titolare neppure in parte delle somme ivi depositate. Assumeva l' che dall'esame della documentazione fornita CP_2 dall'istituto di credito erano emerse movimentazioni dei conti correnti, che non potevano essere poste in alcun modo in relazione alle necessità dei genitori e che in realtà erano volte a soddisfare esigenze della LA e dei familiari della stessa, ossia del figlio e del marito Persona_2 Persona_3
(deceduto in data 20 agosto 2021). In particolare, dal conto corrente n. 1000/133, cointestato a CP_3
e , era stata prelevata la somma di euro 60.000,00, mediante tre assegni bancari
[...] CP_2 emessi rispettivamente il 24/09/2014 e il 2/10/2014, tratti dalla DR con beneficiaria l'odierna convenuta. L'attore precisava che in data 19 settembre 2014 era stato posto all'incasso dalla DR
l'assegno circolare di euro 66.666,68 relativo alla vendita di un immobile sito a Parma, via Cividale del
Friuli n. 6, di proprietà di per la quota di 4/6, di per la quota di 1/6 e Controparte_3 CP_1
di per la quota di 1/6. Tale immobile era stato venduto al prezzo di euro 100.000,00. La CP_2 somma di spettanza della DR, pari a euro 66.666,68, era stata girata, qualche giorno dopo l'incasso, alla LA, mediante tre assegni bancari.
Inoltre, nel corso degli anni di gestione del conto corrente cointestato alla DR e alla LA, erano stati stipulati finanziamenti per l'acquisto di due autoveicoli per l'importo complessivo di euro
17.724,25, di cui 7.026,92 con Fiat Group ed euro 10.697,33 con . Controparte_4
Nel periodo 2013-2020, erano stati effettuati prelievi bancomat per l'importo totale di euro 64.793,60, con una media di circa 8.000,00 euro annui.
Dall'analisi degli estratti conto erano emerse numerose spese sostenute nell'esclusivo interesse della LA, del marito e del figlio della stessa e segnatamente euro 3.111,00 per istituti di bellezza e parrucchieri;
euro 7.780,00 per abbigliamento sportivo;
euro 1.507,00 per vacanze;
euro 47.077,00 per generi alimentari (di cui solo un quarto poteva essere considerato quale spesa destinata al sostentamento della DR); euro 1.243,49 per l'assicurazione dell'automobile.
pagina 2 di 14 Successivamente al decesso della DR, il conto corrente cointestato a quest'ultima e alla LA era risultato completamente azzerato. Nell'ottobre 2020, egli aveva contestato alla LA gli ammanchi riscontrati. A seguito di tale contestazione, la convenuta lo aveva messo a conoscenza del contenuto del testamento redatto dalla DR in data 18 aprile 2014, pubblicato in data 2 novembre 2020, con cui la de cuius aveva nominato la figlia quale unica erede. CP_2
In data 23 aprile 2021 si era svolta la procedura di mediazione presso Aequitas Adr di Parma, conclusasi con verbale negativo, posto che la convenuta aveva dichiarato di non aderire alla mediazione.
Tanto esposto in fatto, assumeva di essere titolare di una quota di legittima pari a un CP_1 terzo dell'asse ereditario della defunta DR e di aver subito la lesione della propria quota di legittima, essendo stato totalmente pretermesso dall'eredità. Pertanto, appariva necessario procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della porzione di legittima a lui spettante. Precisava che il relictum al momento della morte della DR era sostanzialmente inesistente, posto che il conto corrente cointestato alla DR presentava un saldo pari a zero. Mentre quanto al donatum, assumevano rilevanza le tre elargizioni di denaro compiute dalla DR a favore della LA, per la considerevole somma di euro 60.000,00, nonché i vari pagamenti, prelievi, bonifici risultanti dagli estratti conto, destinati direttamente o indirettamente a vantaggio della convenuta e dei suoi familiari.
Sosteneva, inoltre, che , avendo operato sul conto corrente cointestato alla DR, che era CP_2
l'unica effettiva titolare delle somme ivi depositate, aveva assunto la veste di mandataria, e pertanto la stessa era tenuta al rendiconto ex art. 1713 c.c., con conseguente obbligo di rimettere tutto quanto ricevuto a causa del mandato. Tutte le somme che erano state utilizzate nell'interesse del mandatario dovevano essere restituite e quindi ricondotte nell'asse ereditario.
In ragione di ciò domandava, in via istruttoria, di ordinare alla convenuta il deposito del rendiconto inerente la gestione dei conti correnti cointestati alla DR n. 13086-8 e n. 1000/133 aperti presso
Banca Monte Parma – Banca Intesa San Paolo, dal 2010 fino alla chiusura degli stessi.
Nel merito, chiedeva – previo accertamento della quota di legittima a lui spettante e della lesione subita a seguito delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate in vita dalla DR in favore della figlia – che fosse disposta la riduzione delle disposizioni eccedenti la quota CP_2
disponibile, con conseguente condanna della LA alla restituzione della somma di euro 63.822,28 ovvero di quella maggiore o minore somma, che sarebbe risultata come dovuta in corso di causa.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande avanzate dalla controparte. CP_2
Esponeva che la cointestazione dei conti correnti si era resa necessaria per finalità di tipo pratico, dal pagina 3 di 14 momento che ella aveva sempre accudito da sola i genitori anziani e malati, mentre il fratello non se ne era mai interessato. In particolare, la DR, invalida al 100%, con impedite capacità motorie, ma perfettamente capace di intendere e di volere, nel mese di dicembre 2013, dopo essere rimasta vedova, si era traferita per qualche mese presso l'abitazione di ella convenuta, in attesa di reperire un'abitazione. Ella aveva dovuto affrontare numerose spese nell'interesse della DR e in particolare le spese per l'adeguamento del bagno del suo appartamento e per il noleggio di un montascale manuale provvisorio. Nel mese di maggio 2014, la DR aveva preso in locazione l'appartamento sovrastante la sua abitazione, al canone mensile di euro 370,00, e lo aveva adattato alle sue esigenze, sostenendo una spesa di euro 1.218,00 per l'installazione dei climatizzatori e provvedendo anche all'adeguamento del bagno, oltre ad avere sostenuto esborsi per euro 3.000,00 per il pagamento annuale delle utenze.
A dire della convenuta, la DR aveva sostenuto la spesa di euro 4.000,00 per regolarizzare, prima della vendita, l'appartamento di cui era comproprietaria con i figli, e aveva provveduto al pagamento delle spese funerarie del marito per euro 2.784,00, della lapide per euro 700,00 e degli arretrati delle spese condominiali dell'appartamento posto in vendita, pari a euro 860,00. A causa dell'alluvione che aveva colpito la città di Parma il 13 ottobre 2014, la DR aveva affrontato ulteriori spese per un ammontare di euro 15.000,00.
Inoltre, la DR aveva consegnato a lei e al marito del denaro, in parte a titolo di restituzione di quanto anticipato nell'interesse della stessa, ed in parte affinché lo utilizzassero per fronte alle sue esigenze di vita fino alla morte.
Per quanto riguarda i finanziamenti richiesti dalla de cuius, la precisava che la DR, per farsi CP_2
accompagnare in occasione dello svolgimento delle incombenze quotidiane, aveva acquistato due automobili con allestimento per disabili, beneficiando delle agevolazioni previste dalla legge 104. La de cuius, inoltre, aveva fatto fronte ad ulteriori esborsi per l'assistenza domiciliare del Comune (euro
140,00), per l'acquisto di medicinali (euro 100,00 mensili), per visite specialistiche, per la cura della propria persona e della casa (quali spese per parrucchiere, estetista e addetto alle pulizie domestiche).
La stessa poi aveva provveduto personalmente a prelevare denaro contante, in quanto desiderava avere una propria disponibilità economica, e aveva autorizzato gli altri prelievi.
La convenuta asseriva di aver saldato interamente la spesa per il funerale della DR, costato 3.000,00 euro, e di aver provveduto ad estinguere il secondo finanziamento contratto dalla DR per l'acquisto di una delle automobili, versando la somma di euro 2.713,45.
Alla luce di quanto esposto, assumeva che nella specie non si era in presenza di un mandato, ma di una delega di ordine meramente pratico, sicché non vi era alcun obbligo di rendiconto a suo carico. Inoltre, le elargizioni compiute dalla DR a sua favore non configuravano una donazione, mancando l'animus pagina 4 di 14 donandi, in quanto la DR le aveva semplicemente restituito le somme da lei anticipate per far fronte alle esigenze di vita della stessa. Assumeva che ella non era tenuta a rispondere dei regali che la DR aveva fatto alla sua famiglia e ai professionisti che l'avevano avuta in cura, né era tenuta a rispondere delle spese effettuate dalla DR per vincolo di solidarietà e per liberalità d'uso. Negava, pertanto, la natura donativa delle elargizioni effettuate dalla DR in suo favore, non avendo l'attore provato che la causa delle stesse fosse da rinvenirsi nell'animus donandi. Si opponeva, infine, all'accoglimento delle domande avversarie, instando per il loro rigetto.
Il Giudice Istruttore, concessi i termini istruttori e rilevato che la convenuta aveva contestato la sussistenza di un obbligo di rendiconto, fissava l'udienza del 15 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni, ai fini della pronuncia della sentenza non definitiva in ordine all'accertamento della sussistenza di detto obbligo in capo a . CP_2
All'udienza del 15 gennaio 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
*****
L'attore ha agito in giudizio, affermando di voler ottenere il pieno soddisfacimento dei propri “diritti di erede e legittimario”.
A tale fine ha, innanzitutto, esperito l'azione di rendiconto, chiedendo che fosse ordinato alla convenuta di rendere il conto della gestione del patrimonio della defunta DR . Controparte_3
A tale riguardo, si osserva che il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'esistenza di un obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui (cfr. Cass. n. 6358/1993, n. 2959/1986) e, come tale si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale. Allorquando vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere l'obbligo di rendere il conto, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituisce la base imprescindibile (Cass. I, n. 4765/2007; Cass. I, n. 26222/2022).
Nella specie, l'attore ha ritenuto sussistente il presupposto necessario per poter esigere la resa dei conti dalla LA, rinvenendolo nel fatto che la convenuta era autorizzata formalmente a compiere operazioni sui conti correnti cointestati alla defunta e alimentati dalle sole sostanze della CP_3 defunta. Quindi, l'attore ha fondato tale obbligo di rendiconto sul presupposto sostanziale dell'esistenza di un mandato e/o di una ingerenza spontanea e continuativa nella sfera economico finanziaria della DR.
pagina 5 di 14 Tale circostanza è stata apertamente contestata dalla convenuta, che ha negato l'esistenza del presupposto giuridico dell'obbligo di rendiconto, sostenendo che nella specie non sarebbe ravvisabile un contratto di mandato, e ha inoltre rilevato, in sede di comparsa conclusionale, che l'odierno attore non sarebbe legittimato a promuovere l'azione di rendiconto, posto che il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda di riduzione.
Orbene, in base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere;
pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui (cfr. Cass. n. 22063/2017; Cass. civ., sez. II, 28/05/2020, n. 10076).
Nell'ipotesi in esame, al di là di ogni valutazione in ordine alla sussistenza o meno in capo alla convenuta di un obbligo di rendiconto, ciò che emerge dagli atti di causa è che l'attore non è titolare del diritto ad ottenere il rendiconto, non sussistendo in capo allo stesso la qualità di erede.
Come noto, l'azione di rendiconto e quella conseguente di pagamento dell'eventuale saldo – sottintendendo l'intento dell'attore di acquisire all'asse ereditario beni ad esso spettanti - rispondono all'interesse di tutti gli eredi e possono essere esercitate da ognuno di questi singolarmente, nell'esercizio dei poteri di gestione dell'eredità e dell'interesse comune (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21288 del 14/10/2011, Rv. 619968 – 01 ). La morte del mandante ha, infatti, l'effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto in favore degli eredi del mandante, in virtù delle norme generali in tema di successione "mortis causa" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7254 del 22/03/2013, Rv. 625568 – 01).
Nella specie, l'attore non può essere considerato erede della defunta DR CP_1 CP_3
essendo un legittimario completamente pretermesso, sicché, sino a quando non acquisterà lo
[...] status di erede, lo stesso non è legittimato ad esperire l'azione di rendiconto nei confronti della LA.
In proposito, va evidenziato che il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario (v. Cass., sent. n. 16635 del
2013). Il legittimario pretermesso è, infatti, privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa pagina 6 di 14 la possibilità di poter accettare l'eredità, in quanta l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positivo accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda (Cass.
25441/2017).
La contestazione sollevata dalla convenuta in sede di comparsa conclusionale, in ordine alla sussistenza della qualità di erede in capo all'attore, risulta, pertanto, fondata.
Sulla base delle suesposte considerazioni, deve giungersi al rigetto della domanda di rendiconto formulata da . Detta conclusione, peraltro, non è preclusa dal rilievo che la contestazione CP_1
è stata formulata dalla convenuta soltanto nelle proprie difese finali. Essa sostanziandosi in una semplice negazione di un fatto costitutivo del diritto vantato dall'attore (cioè la successione nei diritti della de cuius), non integra un'eccezione in senso stretto, ma rappresenta, più propriamente, una c.d.
“mera difesa”, cioè quella posizione assunta dal convenuto con cui non si allegano nuovi fatti estintivi, impeditivi o modificativi in contrapposizione alle allegazioni attoree, ma ci si limita solamente a dedurre e ad argomentare che l'attore non è titolare del diritto azionato. Così inquadrata la contestazione della non se ne potrebbe fondatamente eccepire la tardività, trattandosi di una CP_2
contestazione proponibile in ogni fase del giudizio (cfr., in particolare, Cass. S.U. n.2951/2016).
Occorre ora passare ad esaminare le ulteriori domande avanzate dall'attore. Va evidenziato che - se pure l'udienza del 15 gennaio 2025 era stata fissata per la precisazione delle conclusioni ai fini della pronuncia della sentenza non definitiva, in ordine all'accertamento della sussistenza di un obbligo di rendiconto in capo alla convenuta- ai sensi dell'art. 189, comma 2, cpc, la rimessione investe il
Collegio di tutta la causa, sicché non sussiste alcun ostacolo o preclusione all'esame delle ulteriori domande spiegate dall'attore.
Nel caso in esame, l'attore ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta lesione della propria quota di legittima (pari a 1/3 del patrimonio ereditario), la riduzione delle disposizioni testamentarie, delle donazioni e delle liberalità lesive effettuate dalla defunta in vita e la conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 63.822,28 ovvero di quella maggiore o minore risultante come dovuta all'esito del giudizio.
In proposito, va osservato che, ai sensi dell'art. 555 c.c., "le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento". Le donazioni lesive della legittima, al pari di quelle testamentarie, non sono - come tali -
pagina 7 di 14 nulle o annullabili, ma inefficaci nei confronti del legittimario e nei limiti della lesione della quota allo stesso riservata.
Nella fattispecie oggetto di causa, è pacifico che sia legittimario di ai CP_1 Controparte_3
sensi dell'art. 536 c.c., in quanto figlio della defunta. È altresì incontestata la quota di riserva allo stesso spettante pari ad un terzo ex art. 537, comma 2, c.c., posto che la de cuius al momento della morte aveva solo due figli, essendo il coniuge premorto.
E' documentalmente riscontrabile il fatto che l'attore sia stato completamente estromesso dalla successione della DR: infatti, la de cuius, con testamento olografo del 18 aprile 2014, pubblicato in data 2 novembre 2020, ha nominato sua figlia erede universale. E' pacifico, inoltre, che il CP_2
relictum, ovvero la consistenza dei beni ereditari al momento della morte della fosse CP_3
sostanzialmente inesistente, in quanto non è stata allegata da nessuna delle parti la titolarità, in capo alla al momento del suo decesso, di eventuali cespiti mobiliari e immobiliari. CP_3
Sulla base dei documenti prodotti è risultato accertato che la con assegno bancario datato 24 CP_3
settembre 2014, ha trasferito alla figlia , odierna convenuta, la somma di euro 20.000,00. A CP_2
distanza di pochi giorni, in data 2 ottobre 2014, la LA ha emesso due ulteriori assegni bancari, dell'importo rispettivamente di euro 30.000,00 e di euro 10.000,00. Risulta, dunque, documentalmente provata l'elargizione della complessiva somma di euro 60.000,00 a favore della convenuta.
L'accertamento dell'esatta qualificazione di tali atti dispositivi richiede un'indagine sulla natura delle singole attribuzioni patrimoniali e sull'esistenza dello spirito di liberalità.
La convenuta ha allegato che la causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali CP_2
compiute in suo favore dalla defunta DR andrebbe rinvenuta, da un lato, nella volontà della de cuius di restituire a lei e al marito le somme da questi anticipate, e dall'altro lato, nel sentimento di gratitudine della DR nei suoi confronti, per avere ella “assistito moralmente e materialmente i propri genitori”.
Sotto il primo profilo, la convenuta ha affermato di aver sostenuto una spesa di euro 6.000,00 per provvedere all'adeguamento del bagno della propria abitazione, al fine di consentire alla DR
l'utilizzo del bagno nei mesi in cui è stata ospite presso di sé, ossia da dicembre 2013 a maggio 2014.
Inoltre, ha asserito di aver sostenuto un esborso di euro 12.064,00 per l'acquisto di un impianto fisso di montascale.
Ritiene il Collegio che non abbia fornito adeguati elementi probatori in grado di CP_2
dimostrare la sussistenza di una causa diversa dall'animus donandi in capo alla "de cuius", non avendo provato che le attribuzioni patrimoniali in contestazione abbiano trovato la loro effettiva causa giustificatrice nella volontà della di restituire alla figlia le somme da questa anticipate per CP_5
pagina 8 di 14 spese sostenute nel suo esclusivo interesse. Invero, quanto ai lavori di ristrutturazione del bagno, non risulta prodotta in atti alcuna documentazione che comprovi la spesa sostenuta a tal fine dalla convenuta. Quest'ultima si è limitata ad articolare sul punto un capitolo di prova (cap. 11 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc) estremamente generico, oltre che valutativo, che come tale risulta inammissibile. Inoltre, la genericità delle allegazioni della convenuta non consente neppure di verificare il momento temporale in cui i lavori di rifacimento del bagno sono stati eseguiti, ossia se prima o dopo la dazione delle predette somme.
Quanto poi alle spese asseritamente affrontate dalla per l'installazione del montascale necessario CP_2 per consentire alla DR di utilizzare l'appartamento condotto in locazione a far data dal mese di maggio 2014, pari a euro 12.064,00, va rilevato che la documentazione prodotta in atti comprova che tale spesa non è stata sostenuta dalla convenuta, ma dal di lei marito, , avendo Persona_3 quest'ultimo effettuato i relativi bonifici. Ora, non vi è prova che abbia autorizzato la Persona_3
suocera a restituire alla moglie, e non a sé, le somme da lui anticipate, sicché la prospettazione difensiva della convenuta appare inidonea a paralizzare le richieste attoree.
Le suesposte circostanze inducono a ritenere che l'elargizione della complessiva somma di euro
60.000,00 effettuata dalla de cuius a favore della figlia sia in realtà sorretta dall'animus donandi. CP_2
In tale ipotesi, lo spirito di liberalità può desumersi anche dallo stretto rapporto di parentela sussistente tra le parti e dalla stessa volontà manifestata dalla nel testamento olografo del 18 aprile 2014 CP_3
di nominare erede universale la figlia , sostanzialmente attuata già in vita mediante le liberalità CP_2
oggetto di causa.
Inoltre, deve rilevarsi che, anche se tali attribuzioni patrimoniali fossero state effettuate dalla defunta per riconoscenza nei confronti della figlia, come pure sostenuto dalla stessa convenuta, essendosi questa sempre occupata degli anziani genitori, tali attribuzioni sarebbero comunque soggette all'azione di riduzione, posto che anche la donazione c.d. remuneratoria, ossia la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione, è donazione vera e propria e in quanto tale assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione (Cass. n. 41480/2021).
Nella specie, non può neppure ritenersi configurabile una liberalità d'uso, che è sottratta all'azione di riduzione, posto che, perché ricorra la figura della semplice liberalità, occorre che la attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di una obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni leggi morali e sociali e occorre altresì che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuto dal disponente (vd.
Cass. n. 1077/1992). Inoltre, costituisce principio comunemente recepito quello secondo cui le pagina 9 di 14 liberalità che, ai sensi dell'art.770 c.c., comma 2, si sogliono fare in conformità agli usi, devono risultare tali non solo in rapporto alla potenzialità economica di colui che le elargisce, ma anche ed in maniera rilevante alle sue condizioni sociali, cioè del gruppo al quale appartiene e nel quale svolge la sua vita di relazione (cfr. Cass. 10 dicembre 1988 n. 6720; Cass. 2351/1994).
Nella specie non risultano provati i presupposti per l'applicazione del citato art. 770, comma 2, c.c.. In particolare, la convenuta non ha dimostrato che le elargizioni effettuate dalla DR tra il mese di settembre e il mese di ottobre 2014, per la complessiva somma di euro 60.000,000, fossero compatibili con le condizioni economiche della defunta e che tali attribuzioni non hanno comportato un sostanziale depauperamento del patrimonio di quest'ultima. Rileva il Collegio che le risultanze documentali comprovano piuttosto che tali elargizioni hanno comportato il pressoché totale svuotamento del conto corrente della de cuius, la quale con tali atti di disposizione si è spogliata della quasi totalità del suo patrimonio. Infatti, alla data del 31 dicembre 2014, dopo l'emissione dei tre assegni bancari, il conto corrente cointestato alla defunta presentava un saldo di appena euro 2.795,26. All'epoca la CP_3 non era titolare di altri cespiti mobiliari e immobiliari. L'unica somma di cui disponeva era rappresentata proprio dalla quota di sua spettanza del ricavato dalla vendita dell'appartamento cointestato ai due figli, di cui la stessa si è spogliata devolvendola quasi interamente alla figlia . CP_2
In definitiva, sono da considerarsi donazioni le elargizioni delle somme di denaro ricevute dalla convenuta per il tramite dei tre assegni bancari emessi in suo favore dalla DR nei mesi di settembre e ottobre 2014.
A diverse conclusioni deve pervenirsi, invece, con riferimento ai prelievi di contanti, effettuati sul conto corrente n. 1000/133 aperto presso Banca Monte, cointestato alla defunta, pari al complessivo importo di 64.793,60 nell'arco temporale di sette anni. La convenuta ha allegato che la DR provvedeva personalmente ai prelievi con il bancomat, desiderando avere una propria disponibilità di denaro, e che comunque i prelievi sono stati effettuati su espressa autorizzazione della defunta.
Dalla documentazione in atti (e in particolare dagli estratti del predetto conto) emergono effettivamente diversi prelievi, ma si deve considerare che il periodo di riferimento è molto esteso, coprendo il settennio tra il 2013 e il 2020, e che tutti i prelievi risultano antecedenti alla morte della "de cuius".
Rileva il Collegio che l'attore non ha provato che i prelievi, oggetto di contestazione, siano stati effettivamente effettuati dalla LA, posto che non risultano prodotte le contabili bancarie di ogni singolo prelievo, sicché non appare possibile verificare chi sia stato l'autore. Sicché in assenza di una prova contraria che era onere di parte attrice fornire, può ragionevolmente presumersi che i prelievi di cui si tratta siano stati effettuati dalla stessa "de cuius", ovvero comunque su sua disposizione.
pagina 10 di 14 Alcuna prova è stata poi fornita circa la circostanza, allegata in citazione, secondo cui i contratti di finanziamento stipulati dalla de cuius, per l'acquisto di due veicoli, per l'importo complessivo di euro
17.724,25 siano andati effettivamente a beneficio della convenuta, posto che non può escludersi che la defunta abbia voluto disporre di una propria automobile, da utilizzare con un accompagnatore in occasione dell'espletamento delle varie incombenze quotidiane, come sostenuto dalla convenuta.
Anche in merito alle spese affrontate dalla de cuius per complessivi euro 48.949,24 nel lasso temporale di sette anni, tra il 2013 e il 2020, deve rilevarsi che tali esborsi si riferiscono all'acquisto di generi alimentari e di capi di abbagliamento, alle spese per le vacanze, per la cura della persona, per il pagamento dell'assicurazione dell'auto. Tali esborsi non solo non appaiono eccessivi se rapportati al periodo di riferimento, ma inoltre non vi è alcuna prova che degli stessi abbia beneficiato la convenuta, ben potendo essere stati effettuati per soddisfare esigenze e necessità della de cuius. Pertanto, nemmeno su tale punto risulta raggiunta la prova che si sia trattato di donazioni a favore della convenuta.
In conclusione, può riconoscersi natura donativa alle sole attribuzioni patrimoniali effettuate dalla de cuius a seguito dell'emissione di tre diversi assegni bancari in favore della figlia per la CP_2
complessiva somma di euro 60.000,00.
Manifesta è nel caso di specie la sussistenza della lesione della quota di riserva dell'attore, posto che con gli atti di donazione menzionati la de cuius ha disposto in vita di tutto il suo patrimonio in favore della figlia, odierna convenuta, non residuando per effetto del predetto lascito alcun altro bene nel patrimonio della de cuius al momento della apertura della successione.
In tema di azione di riduzione per lesione di legittima è ben noto che l'accertamento dell'intervenuto superamento, da parte dell'autonomia dispositiva del de cuius, del limite dell'intangibilità dei diritti riservati ai legittimari, postuli il compimento di tre operazioni di calcolo: innanzitutto occorre accertare la massa dei beni di proprietà del de cuius al momento della morte, c.d. “relictum”; dal relictum poi devono essere sottratti i debiti ereditari e, infine, occorre procedere alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt.
747 e 750 cod. civ.). Dalle acquisite risultanze processuali emerge che la defunta aveva integralmente esaurito in vita il proprio patrimonio, sacrificando totalmente i diritti del figlio legittimario, che ha pertanto correttamente avviato l'iniziativa giudiziaria volta a conseguire la propria quota di riserva mediante la riduzione delle donazione lesive. La compiuta denuncia della lesione è implicita nella deduzione circa la manifesta inesistenza del relictum;
ed infatti, «il principio secondo cui il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non può essere
pagina 11 di 14 applicato qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni. In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via per reintegrare la quota riservata se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del relictum» (tra le altre, Cassazione civile sez. II -
31/07/2020, n. 16535).
Ora, dovendo procedersi alla cd. riunione fittizia (relictum – debiti + donatum), occorre precisare che la detrazione dei debiti si fa solo dal relictum e non anche dal donatum, il che comporta che se non c'è relictum, come nel caso di specie, ma vi sono debiti (la convenuta ha sostenuto di aver pagato le spese funebri della DR e di aver estinto un contratto di finanziamento contratto dalla DR), la quota di legittima andrà calcolata solo sul valore delle donazioni.
Configurandosi nel caso in esame un concorso alla successione dei due figli della de cuius, all'attore è riservato un terzo del patrimonio ereditario della DR ed un altro terzo spetta alla convenuta, mentre la restante parte costituisce la quota disponibile: infatti, sensi dell'art. 537, comma 2, cc, la quota di riserva complessivamente spettante ai legittimari – in presenza di più figli e in assenza del coniuge del de cuius (come nel caso in esame) – è pari due terzi.
Essendo il relictum pari a zero e il donatum pari a 60.000,00, la quota di riserva complessiva spettante ad risulta pari a euro 20,000,00, che corrisponde a 1/3 del donatum. CP_1
Occorre pertanto procedere alla riduzione delle donazioni. L'art. 559 cc prevede un criterio cronologico, stabilendo che le donazioni si riducono dalla più recente alla più risalente. Tale criterio, tuttavia, non può operare allorquando si sia in presenza non già di donazioni successive, ma di più donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre.
Ne consegue che in tale ipotesi, secondo la Suprema Corte, non resta che applicare la riduzione proporzionale stabilita dall'art. 558 c.c. per le disposizioni testamentarie (v. Cass. n.
29924/2020).
Nella specie, la de cuius ha compiuto tre diversi atti donativi a favore della figlia , a seguito CP_2 dell'emissione di tre assegni bancari, di cui uno (assegno n. 8721057481-06) emesso il giorno 29 settembre 2014 dell'importo di euro 20.000,00, un altro (assegno n. 8721057482-07) emesso il giorno 2 ottobre 2014 dell'importo di euro 30.000,00 e un terzo (assegno n. 8721057483-08) emesso sempre il giorno 2 ottobre 2014 dell'importo di euro 10.000,00.
Facendo applicazione del criterio cronologico previsto dal citato art. 559 cc, deve sicuramente procedersi alla riduzione delle due donazioni poste in essere in data 2 ottobre 2014, essendo più recenti rispetto a quella del 29 settembre 2014.
pagina 12 di 14 Rispetto a tali due donazioni, il Collegio non ha però elementi per poter stabilire quale di essa sia anteriore rispetto all'altra, sicché le stesse devono ritenersi contemporanee. Infatti, nessuna certezza riguardo all'anteriorità delle singole donazioni può trarsi dal numero di assegno, posto che quest'ultimo non prova con certezza la successione temporale di perfezionamento degli atti. Nulla esclude che la de cuius possa aver compilato prima l'assegno che presenta il numero progressivo più alto e poi quello con il numero progressivo più basso.
Di conseguenza, conformemente all'indirizzo della Corte di Cassazione, deve procedersi alla riduzione proporzionale di entrambe le donazioni poste in essere dalla de cuius in data 2 ottobre 2014, fino ad integrare la quota di legittima riservata a favore dell'attore. Pertanto, dette donazioni vengono ridotte proporzionalmente della metà: in particolare, la donazione di cui all'assegno bancario n. 8721057483-
08 dell'importo di euro 10.000,00 viene ridotta di euro 5.000,00 e la donazione di cui all'assegno bancario n. 8721057482-07 dell'importo di euro 30.000,00 viene ridotta di euro 15.000,00. Tali riduzioni assicurano la completa reintegra della quota di riserva dell'attore, pari a euro 20.000,00.
In conclusione, in parziale accoglimento delle domande attoree, deve essere disposta la reintegrazione della quota di riserva spettante a , pari a 1/3 dell'eredità morendo dismessa dalla defunta CP_1
DR , mediante la riduzione proporzionale delle predette donazioni. Controparte_3 CP_2 deve essere poi condannata alla restituzione, in favore dell' attore, della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente alla misura in cui la domanda giudiziale dell'attore ha trovato concreto accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di rendiconto proposta da in difetto della sussistenza della CP_1
qualità di erede in capo allo stesso;
2) Accerta e dichiara che ha diritto ex art. 537, comma 2, cc di conseguire la quota di CP_1
riserva pari a 1/3 del patrimonio ereditario della defunta DR;
Controparte_3
3) Accertata l'avvenuta lesione della quota di legittima spettante a in parziale CP_1
accoglimento della domanda di riduzione, dispone la riduzione proporzionale e nei limiti della quota di riserva spettante all'attore, delle donazioni disposte da , in favore della convenuta, a Controparte_6
pagina 13 di 14 mezzo assegno bancario n. 8721057483-08 dell'importo di euro 10.000,00 e a mezzo assegno bancario n. 8721057482-07 dell'importo di euro 30.000,00;
4) Condanna la convenuta a restituire all'attore la somma di euro CP_2 CP_1
20.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
5) Dichiara la compensazione nella misura della metà delle spese processuali e condanna CP_2 al pagamento nei confronti dell'attore della residua frazione di 1/2, che liquida in euro CP_1
786,00 per anticipazioni e in euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025
Il Giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(Dott. Simone Medioli Devoto)
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