Sentenza breve 5 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02128/2026REG.PROV.COLL.
N. 08860/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8860 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Mario Marino Guadalupi, Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 734/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. IA ZI VA;
Uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La signora -OMISSIS-, odierna appellante, stipulò in data 20 settembre 1982, in qualità di promissaria acquirente, un contratto preliminare di compravendita (depositato presso l’Ufficio del registro di -OMISSIS- in data 11 ottobre 1982) di una porzione di podere sito a -OMISSIS- in contrada -OMISSIS-, con la Sig.ra -OMISSIS-, promittente alienante, con consegna anticipata del fondo oggetto dell’atto.
1.2. Sebbene al contratto preliminare non fece seguito la stipula del contratto definitivo, avendo il possesso del fondo, la signora -OMISSIS- edificò su di esso un’abitazione (ultimata al rustico nel luglio del 1983) in assenza dei necessari titoli abilitativi. E proprio per aver realizzato siffatto immobile (destinato a residenza estiva della famiglia, composto da 5 vani, accessori e verande) senza munirsi dei necessari permessi amministrativi, venne sottoposta a procedimento penale in qualità di autrice dell’abuso (R.G. n. 1089/84).
1.3. Successivamente, la Sig.ra -OMISSIS-fece presentare ai figli -OMISSIS- per l’abitazione in parola domanda di condono edilizio ai sensi della L n. 47/85 (pratica n. 4076 del 28 marzo 1986), accollandosi i costi dell’oblazione (ma accatastando l’immobile a loro nome al fg. 4, p.lla n. 334), che venne definita dal Comune di -OMISSIS- con atto di ripulsa n. 6366/CO del 19 ottobre 2009.
2. Fece seguito l’ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi n. 5210 del 28 maggio 2010, indirizzata dal Comune di -OMISSIS- ai signori -OMISSIS-, in qualità di proprietari, e alla signora -OMISSIS-, in qualità di autore dell’abuso, impugnata con ricorso incardinato innanzi al TAR di Lecce RG n. 1174/2010, il quale è stato dichiarato perento con decreto n. 347 del 25 novembre 2016 diventando definitiva.
3. Con ordinanza n. 213 del 26 maggio 2022 il Comune di -OMISSIS- notificava ai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, ma non alla signora -OMISSIS-, l’accertamento dell’inottemperanza alla detta ordinanza di demolizione ed irrogava agli stessi la sanzione pecuniaria nella misura massima ex art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001.
4. Con ordinanza n. 585 del 6 dicembre 2022 il Comune di -OMISSIS- ha ordinato ai predetti signori di sgomberare l’immobile in questione al fine di consentire all’Ente l’attuazione dell’ulteriore attività, in applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
5. Con il ricorso R.G. n. 245/2023, la Sig.ra -OMISSIS-, affermando di essere diventata unica proprietaria dell’immobile de quo per intervenuta usucapione, impugnava l’ordinanza di demolizione prot. n. 5210/2010, l’ordinanza n. 213 del 26 maggio 2022 e l’ordinanza n. 585 del 6 dicembre 2022, deducendo:
5.1 Violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e del giusto procedimento sanzionatorio in materia edilizia – Violazione dell’art. 21 bis della L. n. 241/1990 – Difetto assoluto dei presupposti e difetto d’istruttoria;
5.2 Illegittimità derivata – Violazione dell’art. 21 bis della L. n. 241/1990 – Inadeguatezza del termine.
6. Con sentenza n. 734/2023 del 5 giugno 2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso citato, ritenuti sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare, lo dichiarava inammissibile, e stabiliva che nulla fosse dovuto per le spese visto che il Comune di -OMISSIS- non si era costituito.
7. Il giudice di prime cure fondava il proprio convincimento sui seguenti elementi.
8. In disparte il fatto che l’ordinanza di demolizione prot. n. 5210/2010, già gravata dall’odierna ricorrente, è divenuta inoppugnabile a causa della perenzione del ricorso R.G. n. 1174/2010, la signora -OMISSIS- è priva della legittimazione e dell’interesse a ricorrere, in quanto da un lato non le è stato notificato il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria (l’ordinanza n. 213 del 26 maggio 2022 contempla quali destinatari i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-) e dall’altro non ha provato di essere proprietaria dell’immobile in questione. Non è possibile dare rilievo alla vantata acquisizione per usucapione da parte della ricorrente dell’immobile oggetto di ordinanza di demolizione in assenza della sentenza dichiarativa che ne abbia accertato l’effettivo conseguimento a titolo originario, né può richiedersi all’amministrazione di accertare l’esistenza (non di elementi limitativi, preclusivi o estintivi del titolo ma addirittura) del fatto costitutivo della proprietà. Quanto al gravato ordine di sgombero n. 585 del 6 dicembre 2022, che si configura quale semplice preavviso dell’esecuzione della demolizione già disposta con ordinanza prot. n. 5210/2010, lo stesso è atto non autonomamente lesivo nella misura in cui costituisce mero preavviso dell’esecuzione del provvedimento demolitorio che si è consolidato definitivamente a seguito del superamento del vaglio giudiziale
9. La sig.ra -OMISSIS- proponeva quindi ricorso in appello chiedendo la riforma della gravata sentenza.
10. In data 11 settembre 2024, si costituiva in giudizio – per resistere all’appello – il Comune di -OMISSIS-.
11. Con memoria ex art. 73 c.p.a., depositata in data 9 gennaio 2026 il Comune confutava le censure mosse da parte appellante, sottolineando la correttezza della sentenza impugnata.
12. Con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 9 gennaio 2026, parte appellante ribadiva le proprie prospettazioni, richiamando giurisprudenza favorevole alla cognizione incidentale dell’usucapione da parte da parte del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., se tale accertamento si mostra funzionale alla pronuncia sull’azione di annullamento, proprio come nel caso di specie (così TAR Sicilia, sez. III, n. 3536/2023).
13. All’udienza da remoto del 11 febbraio 2026, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di appello, rubricato “ Error in iudicando con riferimento al primo motivo posto dal tar a fondamento del riscontrato difetto di legittimazione ed interesse al ricorso ”, l’appellante contesta la sentenza di primo grado là ove ha ritenuto la Sig.ra -OMISSIS-“priva della legittimazione e dell’interesse a ricorrere, in quanto da un lato non le è stato notificato il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria (l’ordinanza n. 213 del 26 maggio 2022 contempla quali destinatari i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-) e dall’altro non ha provato di essere proprietaria dell’immobile in questione”, premettendo che l’ordinanza di demolizione prot. n. 5210/2010 sia divenuta ormai inoppugnabile a seguito della perenzione del ricorso RG n. 1174/2010.
1.1 Deduce l’appellante che se è vero che il provvedimento demolitorio, già oggetto di ricorso giurisdizionale, si è ormai consolidato, tuttavia, deve ritenersi che, a fondamento dei provvedimenti di acquisizione gratuita al patrimonio comunale (ordinanza n. 213 del 26 maggio 2022 “accertamento inottemperanza ordinanza di demolizione…notifica ai sensi dell’art. 31 comma 4 del DPR n. 380701 per l’immissione in possesso…”) e di sgombero (n. 585 del 6 dicembre 2022) vi sia un rinnovato provvedimento di demolizione/ripristino (e non la primigenia ordinanza), mai notificato all’appellante, adottato a distanza di dieci anni dal precedente accertamento.
1.2 Inoltre il Tar avrebbe omesso di considerare, da un lato, che la ricorrente sarebbe l’unica responsabile dell’abuso e, dall’altro, l’unica proprietaria del fondo per intervenuta usucapione, il cui accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo non travalicherebbe i relativi poteri di cognizione ex art. 8 cpa.
1.3. Deduce poi la non corretta ricostruzione dei fatti ad opera dei giudici di primo grado in quanto l’originaria ordinanza demolitoria sarebbe stata rinotificata in data 28 maggio 2020, come evincibile nelle premesse dell’ordinanza di sgombero.
2. Le censure sono infondate.
2.1. L’ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi n. 5210 del 28 maggio 2010, fu notificata dal Comune di -OMISSIS- ai proprietari (i figli -OMISSIS- cui l’opera risultava accatastata dalla medesima signora -OMISSIS-) e alla signora -OMISSIS-, autrice dell’abuso, e poi dalla stessa impugnata con ricorso perento, con la conseguente definitività dell’atto. Il ricorso è pertanto inammissibile nei confronti dell’ordinanza de qua . Né può sostenersi che la medesima ordinanza fu rinotificata in data 28 maggio 2020, trattandosi - l’indicazione del 2020 anziché del 2010 contenuta nelle premesse del provvedimento di sgombero - di un mero errore materiale. Né infine è sostenibile che gli ulteriori atti impugnati contengano implicitamente una nuova ordinanza di demolizione, di cui non vi è traccia.
2.2. La circostanza, poi, che non sia stata all’appellante notificata l’ordinanza n. 213 del 26 maggio 2022 di “accertamento inottemperanza ordinanza di demolizione…notifica ai sensi dell’art. 31 comma 4 del DPR n. 380701 per l’immissione in possesso…”) e di sgombero (n. 585 del 6 dicembre 2022), non produce effetti vizianti sui rispettivi provvedimenti, ma incide, come noto, solo sui termini di impugnazione che iniziano a decorrere dalla conoscenza di fatto del provvedimento. Detti atti, peraltro, sono la mera diretta conseguenza dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire oramai definitiva e come tale sono vincolati.
2.3. Infine, sebbene possa riconoscersi in capo all’appellante un interesse oppositivo di fatto, posto che l’art. 31 d.P.R. 380/2001 al comma 4 prevede che “4. L’accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”, deve negarsi al possessore mero, come probabilmente è l’appellante, la legittimazione attiva a reagire di fronte al provvedimento di acquisizione gratuita, spettando detta legittimazione unicamente ai proprietari (i figli della signora a cui la medesima ha accatastato l’immobile) o alla signora Palmisano, dante causa nel preliminare di vendita poi divenuto inefficace, nei cui confronti sono stati notificati correttamente gli atti. I quali non hanno presentato ricorso.
2.4. Né può essere accertata la proprietà per usucapione dell’appellante sul cespite in esame in assenza, da un lato, di una sentenza civile dichiarativa in tal senso e, dall’altro, di elementi concreti e di fatto, che, al di là delle mere affermazioni contenute negli atti di ricorso e di appello, non sono stati neppure dedotti dall’interessata e che non consentono, nemmeno in via incidentale ex art. 8 CPA a questo Collegio, di apprezzarne la consistenza. Infatti, come eccepito dal Comune resistente e non controdedotto dall’appellante, la medesima, al di là della realizzazione dell’abuso, non è residente nell’unità immobiliare né ha poteri materiali sul bene.
3. Con il secondo motivo di appello rubricato “ Error in iudicando - sul secondo motivo posto dal tar a fondamento dell’inammissibilità del ricorso ”, deduce l’appellante che per quel che riguarda l’inammissibilità del ricorso poiché l’impugnativa ha ad oggetto (anche) un atto, ovvero l’ordinanza di sgombero n. 585 del 6 dicembre 2022, “che si configura quale semplice preavviso dell’esecuzione della demolizione già disposta con ordinanza prot. n. 5210/2010, lo stesso non è autonomamente lesivo nella misura in cui costituisce mero preavviso dell’esecuzione del provvedimento demolitorio che si è consolidato definitivamente a seguito del superamento del vaglio giudiziale…infatti l’ordinanza di demolizione prot. n. 5210/2010 è stata oggetto di ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Puglia, sezione distaccata di Lecce, successivamente dichiarato perento con decreto n. 347/2016”.
3.1 Più nel dettaglio, deduce l’appellante che il principio enunciato dal TAR è valevole nell’ipotesi in cui il provvedimento non risulti impugnato per vizi propri, ma solo per illegittimità derivata dai vizi proposti avverso un ordine di demolizione che ha ormai consolidato i suoi effetti. Nel caso di specie, invece, l’ordinanza di sgombero è stata censurata anche per vizi propri, non scrutinati dal giudice di prime cure, così come è accaduto per il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e comminazione della sanzione pecuniaria, che (tra l’altro) non risulta nemmeno tardivamente impugnato (si rammenta infatti che tali atti non sono stati mai comunicati alla Sig.ra -OMISSIS-).
4. Infine, in ossequio a quanto previsto dall’art. 101, comma II, c.p.a. e art. 346 c.p.c. l’appellante ripropone i motivi di ricorso non accolti e non scrutinati dal TAR Puglia -sez. I di Lecce, posti a fondamento dell’azione di annullamento esperita dalla Sig.ra -OMISSIS-
5. Il motivo è infondato.
Il provvedimento di sgombero non è parificabile ad un “rinnovato provvedimento di demolizione/ripristino”, come vorrebbe l’appellante con una sorta di rimessione in termini rispetto all’ordinanza di demolizione del 2010, non essendo altro che l’esito terminale, esecutivo e vincolato dell’ordinanza di demolizione e dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva. Pertanto, come correttamente ritenuto dal TAR Puglia, Lecce il ricorso è inammissibile sul punto perché proposto avverso un atto endoprocedimentale.
6. Conclusivamente, l’appello va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in E. 3.000,00 oltre accessori se dovuti, a favore del Comune resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UD NT, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
IA ZI VA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ZI VA | UD NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.