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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3410/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3410 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 29-10-2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, C.F. , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. entrambi elettivamente domiciliati in Marano di C.F._2
Napoli alla via S. Rocco n. 19, presso lo studio dell'avv. Rosa Manzo, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 29-10-2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l'11-9-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in CC (NA) il 5-7-
2021, da cui è nata una figlia (il 23-6-2022) chiedevano pronunziarsi la Per_1 separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 29-10-2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1 i separandi dichiarano che nella casa coniugale di Villaricca (NA), a far data dalla comparizione e dalla omologa del presente procedimento, risiederanno stabilmente
unitamente alla figlia minore;
2 cederanno a carico Parte_2 Per_1 dell'occupante tutte le spese di ordinaria amministrazione e manutenzione, salvo diversi ed espressi accordi tra le parti;
3 il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_1
, quale contributo al mantenimento della minore, l'importo di €. Parte_2
400.00 mensili, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, da versarsi secondo modalità concordate entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dalla data di comparizione, oltre le variazioni ISTAT come sopra cennato;
4 rinunziando la sig.ra a qualsivoglia forma di mantenimento personale, Parte_2 mentre cederanno in parti uguali le eventuali, spese mediche non coperte dal S.S.N.
e quelle scolastiche di inizio anno;
5 ferma restando la richiesta di affidamento condiviso della minore ai sensi della normativa vigente, tutte le decisioni e le questioni attinente alla figlia verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole;
6 si ribadisce che, pur nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa, così come introdotto e regolamentato dalla legge n. 54/2006, il padre potrà avere l a figlia con sé previo semplice accordo telefonico tutte le volte c h e l a b a m b i n a l o d e s i d e r a con la possibilità di ospitarli anche per il pernottamento presso la sua futura residenza, nei fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
7 i coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere per quanto nelle loro possibilità lavorative ai bisogni della piccola e si impegnano a consultarsi per l'educazione e lo studio della figlia;
8 le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
altre eventuali condizioni saranno stabilite innanzi all'Ill.mo Sig. Presidente del
Tribunale adito, in apposito verbale.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di , C.F. Parte_1
, e , C.F. ai C.F._1 Parte_2 C.F._2
sensi dell'art. 151 c.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villaricca (atto n. 34, Parte
II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2021) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74; c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 13.11.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3410 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 29-10-2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, C.F. , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. entrambi elettivamente domiciliati in Marano di C.F._2
Napoli alla via S. Rocco n. 19, presso lo studio dell'avv. Rosa Manzo, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 29-10-2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l'11-9-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in CC (NA) il 5-7-
2021, da cui è nata una figlia (il 23-6-2022) chiedevano pronunziarsi la Per_1 separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 29-10-2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1 i separandi dichiarano che nella casa coniugale di Villaricca (NA), a far data dalla comparizione e dalla omologa del presente procedimento, risiederanno stabilmente
unitamente alla figlia minore;
2 cederanno a carico Parte_2 Per_1 dell'occupante tutte le spese di ordinaria amministrazione e manutenzione, salvo diversi ed espressi accordi tra le parti;
3 il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_1
, quale contributo al mantenimento della minore, l'importo di €. Parte_2
400.00 mensili, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, da versarsi secondo modalità concordate entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dalla data di comparizione, oltre le variazioni ISTAT come sopra cennato;
4 rinunziando la sig.ra a qualsivoglia forma di mantenimento personale, Parte_2 mentre cederanno in parti uguali le eventuali, spese mediche non coperte dal S.S.N.
e quelle scolastiche di inizio anno;
5 ferma restando la richiesta di affidamento condiviso della minore ai sensi della normativa vigente, tutte le decisioni e le questioni attinente alla figlia verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole;
6 si ribadisce che, pur nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa, così come introdotto e regolamentato dalla legge n. 54/2006, il padre potrà avere l a figlia con sé previo semplice accordo telefonico tutte le volte c h e l a b a m b i n a l o d e s i d e r a con la possibilità di ospitarli anche per il pernottamento presso la sua futura residenza, nei fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
7 i coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere per quanto nelle loro possibilità lavorative ai bisogni della piccola e si impegnano a consultarsi per l'educazione e lo studio della figlia;
8 le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
altre eventuali condizioni saranno stabilite innanzi all'Ill.mo Sig. Presidente del
Tribunale adito, in apposito verbale.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di , C.F. Parte_1
, e , C.F. ai C.F._1 Parte_2 C.F._2
sensi dell'art. 151 c.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villaricca (atto n. 34, Parte
II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2021) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74; c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 13.11.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro