CASS
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/08/2025, n. 29511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29511 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE STEFANO APRILE Sent. n. sez. 1681/2025 CC - 15/05/2025 R.G.N. 10214/2025 - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 17/9/2024 udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
1. Con ordinanza resa in data 17.9.2024, il Tribunale di Reggio Calabria ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su un'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, presentata da IL GI, tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna irrevocabili: a) sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 13.10.2019 di condanna alla pena di sei anni di reclusione e 22.000 euro di multa per i reati di cui agli artt. 1 L. n. 895 del 1967, 7 D.L. n. 152 del 1991, 56, 81, cod. pen., 73 DPR n. 309 del 1990 (accertati il 10.3.2014); b) sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 15.4.2022 di condanna alla pena di undici anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 5 cod. pen., 3 L. n. 146 del 2006 (commesso nel 2012) e 1, 2, 4 e 7 L. n. 895 del 1967, 7 L. n. 203 del 1991 (commesso l'8.10.2012). Penale Sent. Sez. 1 Num. 29511 Anno 2025 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: VA AO Data Udienza: 15/05/2025 Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. Inoltre, anche per i reati oggetto della prima sentenza del 13.10.2019 l’ordinanza ha operato un aumento cumulativo per la continuazione, così contravvenendo al principio secondo cui, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella Annulla l'ordinanza impugnata, con riguardo al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Il Consigliere estensore AO VA 3
1. Con ordinanza resa in data 17.9.2024, il Tribunale di Reggio Calabria ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su un'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, presentata da IL GI, tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna irrevocabili: a) sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 13.10.2019 di condanna alla pena di sei anni di reclusione e 22.000 euro di multa per i reati di cui agli artt. 1 L. n. 895 del 1967, 7 D.L. n. 152 del 1991, 56, 81, cod. pen., 73 DPR n. 309 del 1990 (accertati il 10.3.2014); b) sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 15.4.2022 di condanna alla pena di undici anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 5 cod. pen., 3 L. n. 146 del 2006 (commesso nel 2012) e 1, 2, 4 e 7 L. n. 895 del 1967, 7 L. n. 203 del 1991 (commesso l'8.10.2012). Penale Sent. Sez. 1 Num. 29511 Anno 2025 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: VA AO Data Udienza: 15/05/2025 Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. Inoltre, anche per i reati oggetto della prima sentenza del 13.10.2019 l’ordinanza ha operato un aumento cumulativo per la continuazione, così contravvenendo al principio secondo cui, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella Annulla l'ordinanza impugnata, con riguardo al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Il Consigliere estensore AO VA 3