Sentenza 16 ottobre 2024
Massime • 1
L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il coefficiente psicologico della prevedibilità in concreto, alla luce sia delle evidenti condizioni di grave alterazione psico-fisica della vittima, dovuta all'abuso di alcool, sia della posizione della stessa, che si trovava ai margini di un ballatoio rialzato rispetto alla sede stradale, dove rovinava a seguito di una spinta datale dall'imputato, che ne causava la morte, a causa delle gravissime lesioni craniche riportate per il violento impatto col suolo).
Commentario • 1
- 1. Omicidio preterintenzionale: addio alla responsabilità oggettiva?Gabriele Ferro · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: Premessa – 1. Una travagliata evoluzione giurisprudenziale: dalla nuda “causalità” alla fictio del c.d. “dolo di risultato” – 2. Le recenti epifanie giurisprudenziali della “colpa in concreto” – 3. De lege ferenda: la possibile insufficienza di un'esegesi correttiva – 4. Conclusioni: verso il definitivo tramonto della responsabilità oggettiva? Premessa La fattispecie incriminatrice dell'omicidio preterintenzionale, normativamente scolpita all'art. 584 c.p., costituisce, da sempre, un epicentro dogmatico in cui si manifestano, con acuta intensità, le irrisolte antinomie del sistema penale contemporaneo, perpetuamente oscillante tra la seduzione di arcaici modelli di imputazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2024, n. 43093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43093 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Marzia GR, per le parti civili DD LV e DD NR, che ha chiesto di rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Paolo Giuseppe Pilia, per le parti civili AN NI e DD CA, che ha chiesto di rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Francesco Serrau, per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 29 settembre 2023 dalla Corte di assise di appello di Cagliari, che ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanusei, resa all'esito di rito abbreviato, che aveva condannato LO DA per il reato di omicidio preterintenzionale. Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, il LO, il 16 gennaio 2020, avrebbe cagionato la morte di DD SS, spingendo con le mani la vittima, che, cadendo rovinosamente al suolo, sbatteva la testa sull'asfalto, riportando lesioni gravissime, che ne causavano il decesso. Il fatto, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, si sarebbe verificato in Bari Sardo, nei pressi del bar "Al panino", sito in Corso Vittorio Emanuele, all'esterno del quale si trovavano seduti, attorno «a un tavolino sistemato sul ballatoio», l'imputato, AS ON e Di EL MM. Poco dopo la mezzanotte, il DD, in evidente stato di ebbrezza, dopo essersi avvicinato ai tre, «aveva preso a tenere un atteggiamento gratuitamente offensivo e provocatorio reiterato per diversi minuiti, nonostante gli inviti a desistere - nei confronti del LO, giungendo anche a insultare più volte il di lui padre». Nel sentire le offese rivolte al genitore, il LO, che fino a quel momento aveva mantenuto la calma, volontariamente spingeva il DD, che perdeva l'equilibrio e precipitava all'indietro, cadendo in terra. La vittima sbatteva violentemente la nuca sul fondo stradale, riportando gravissime lesioni al cranio, che ne determinavano la morte. I giudici di merito, in particolare, hanno ritenuto decisive le dichiarazioni rese da AS ON, secondo il quale l'imputato, infastidito dall'atteggiamento offensivo e provocatorio del DD, gli avrebbe dato una spinta, determinandone la caduta all'indietro. Hanno, invece, ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese da Di EL MM, secondo la quale il DD si sarebbe avvicinato, in modo minaccioso», all'imputato, che, «per difendersi da quella che sembrava un'aggressione», si sarebbe alzato dalla sedia e con la mano sinistra si sarebbe scansato di poco, come a volersi divincolare». Questo «movimento, aggravato dal fatto che il DD era ubriaco», avrebbe determinato la perdita di equilibrio della vittima e la sua conseguente caduta.
2. Avverso la sentenza della Corte di assise di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di assise di appello sarebbe incorsa in un «travisamento positivo degli atti», ritenendo che la difesa avesse eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, da Di EL MM, inserite dai 2 * carabinieri nell'annotazione di servizio. La difesa, infatti, sebbene tali dichiarazioni non potessero essere utilizzate per la decisione, non avrebbe mai eccepito tale inutilizzabilità. Sotto altro profilo, contesta la valutazione con la quale la Corte di assise di appello aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese da Di EL MM e, invece, pienamente attendibili quelle rese da AS ON. Sostiene che la ricostruzione dei fatti riferita da quest'ultimo sarebbe poco compatibile con la posizione nella quale si trovavano le quattro persone coinvolte nella vicenda. Dagli atti, invero, era emerso che: la Di EL era seduta di spalle al muro del bar, guardando la strada;
il AS si trovava di lato alla donna;
l'imputato era seduto di fronte agli altri due, di spalle alla pubblica via, a ridosso del marciapiede;
la vittima si trovava in mezzo, tra l'imputato e gli altri due avventori del bar. Tali posizioni, a parere del ricorrente, renderebbero evidente che, se effettivamente l'imputato avesse spinto la vittima, quest'ultima non sarebbe mai potuta cadere sulla pubblica via, ma solo addosso alla Di EL. La Corte di assise di appello sarebbe incorsa in un «travisamento positivo della prova», che non le avrebbe consentito di comprendere che la vittima era caduta non per la spinta dell'imputato, ma per la perdita di equilibrio conseguente al suo tentativo di colpire l'imputato e al suo stato di ubriachezza.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che, per integrare l'omicidio preterintenzionale, non sarebbe sufficiente la mera commissione del reato di percosse oppure del reato di lesioni personali volontarie, accompagnata dall'oggettiva verificazione dell'evento mortale, essendo necessario che quest'ultimo elemento sia «coperto almeno da colpa». Una diversa interpretazione dell'art. 584 cod. pen., che tendesse a imputare oggettivamente l'evento della fattispecie, si porrebbe in evidente contrasto con il principio di colpevolezza, sancito dall'art. 27 Cost. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, nel caso in esame, alcun profilo di colpa, rispetto all'evento morte, potrebbe essere configurato in capo all'imputato. Sempre nell'ambito del secondo motivo, il ricorrente invoca anche le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello, che aveva chiesto di riqualificare il fatto in omicidio colposo, sostenendo che il giudice di secondo grado, in ordine a tale questione, non avrebbe adeguatamente motivato.
2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 52 cod. pen. Rappresenta che la Corte territoriale aveva escluso la sussistenza della legittima difesa, sostenendo che l'imputato, se avesse voluto sottrarsi alle offese della vittima, avrebbe potuto tranquillamente alzarsi dalla sedia e tornarsene a 3 casa. Secondo il ricorrente, tale affermazione si porrebbe in contrasto con le prove in atti, dalle quali emergerebbe che l'imputato si trovava seduto davanti al tavolino, sul margine del marciapiede, con le spalle rivolte alla pubblica via. Si trovava, cioè, in una posizione di pericolo, che non gli consentiva di sottrarsi all'aggressione, se non alzando le mani per proteggersi, atteso che, una diversa condotta, l'avrebbe esposto al pericolo di rovesciarsi all'indietro, con immaginabili gravi conseguenze. A parere del ricorrente, pertanto, andava riconosciuta la scriminante della legittima difesa, quantomeno nella forma putativa.
2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. Rappresenta che le dichiarazioni rese dal AS e dalla Di EL divergono sulla causa della caduta della vittima. Infatti, mentre il primo aveva sostenuto che l'imputato aveva spinto il DD, la Di EL, invece, aveva escluso che l'imputato avesse spinto o colpito la persona offesa. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, di fronte a tali difformi risultanze probatorie, la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio avrebbe imposto una sentenza di assoluzione.
3. L'avv. Marzia GR e l'avv. Paolo Giuseppe Pilia, per le costituite parti civili, hanno presentato memorie scritte con le quali hanno chiesto di rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va, in particolare, evidenziato che il ricorrente non ha dedotto alcun effettivo travisamento di prova. Quest'ultimo, invero, chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio 4 来 conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). I questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. La cognizione del giudice di legittimità è circoscritta alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente non deduce nessuno degli esposti vizi, ma contesta l'attendibilità delle dichiarazioni rese da un teste e la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di assise di appello, sulla base di tali dichiarazioni. Va, in ogni caso, rilevato che il giudice di secondo grado ha rigorosamente analizzato le dichiarazioni del AS, vagliandone anche la compatibilità con gli altri elementi probatori acquisiti. Con particolare riferimento alla compatibilità della sua ricostruzione dei fatti con la posizione delle persone coinvolte nella vicenda, ha evidenziato che la spinta non era stata inferta quando l'imputato si trovava ancora seduto vicino al tavolino, ma dopo, quando si era alzato in piedi. Al momento della spinta, la posizione dell'imputato e della vittima era mutata e quest'ultima aveva finito per trovarsi di spalle alla pubblica via: «tanto è vero che il DD, è questo è certo, non era caduto sul ballatoio, in direzione del bar, ma, precisamente, sulla strada». Deve essere, in effetti, rilevato che la posizione della vittima era sicuramente mutata, altrimenti non sarebbe potuta cadere in direzione della strada. Invero, la vittima, se non avesse mutato la sua posizione, rimanendo sempre tra l'imputato e il tavolino, in ogni caso, anche se non avesse ricevuto la contestata spinta, non sarebbe mai potuta cadere sul fondo stradale, ma sul tavolo, verso il bar. Quanto al «travisamento positivo degli atti», va rilevato che il giudice di secondo grado, a prescindere da una specifica eccezione, poteva comunque motivare in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, da Di EL MM, che sono state utilizzate per vagliare l'attendibilità delle successive dichiarazioni rese dalla donna. 5 La Corte territoriale ha correttamente ritenuto utilizzabili quelle dichiarazioni, atteso che erano state legittimamente rese, nell'ambito di un procedimento definito con rito abbreviato (cfr. Sez. 5, n. 40386 del 19/09/2022, Dionisio, Rv. 283658).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
1.2.1. Secondo il ricorrente l'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale sarebbe una "combinazione" di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di colpa, per l'evento mortale. Tanto premesso, sostiene che, nel caso in esame, alcun profilo di colpa, rispetto all'evento morte, potrebbe essere configurato in capo all'imputato. Prima di verificare se nel caso concreto sussista l'elemento soggettivo del reato, occorre preliminarmente valutare la correttezza della tesi difensiva, seconda la quale l'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale sarebbe una "combinazione" di dolo misto a colpa. Al riguardo, va rilevato che, nella giurisprudenza di legittimità, sono stati elaborati orientamenti differenti in ordine alla natura dell'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale.
1.2.2. Secondo l'orientamento maggioritario, l'elemento soggettivo del delitto previsto dall'art. 584 cod. pen. è costituito unicamente dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione che la morte dell'aggredito sia causalmente conseguente alla condotta dell'agente, il quale, pertanto, risponde per fatto proprio, sia pure per un evento più grave di quello effettivamente voluto, che, per esplicita previsione legislativa, aggrava il trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 35582 del 27/06/2012, Tarantino, Rv. 253536; Sez. 5, n. 13114 del 13/02/2002, Izzo, Rv. 222054; Sez. 5, n. 15004 del 06/02/2004, Morrone, Rv. 228497), essendo assolutamente probabile che da un'azione violenta contro la persona possa derivare la morte della stessa, sicché «il giudice non deve verificare se l'evento morte fosse prevedibile secondo il parametro legale, dettato per la colpa, ma solo se l'agente ha agito con il dolo di cui all'art. 581 o 582 cod. pen.»>, posto che la prevedibilità dell'evento più grave è assorbita dall'intenzione di risultato del delitto contro la persona fisica» (Sez. 5, n. 13673 del 08/03/2006, Haile, Rv. 234552; Sez. 5, n 40389 del 17/05/2012, Perini, Rv. 253357; Sez. 5, n 44986 del 21/09/2016, P.G., Rv. 268299). L'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale, quindi, è costituito unicamente dal dolo delle percosse o delle lesioni, in quanto «la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato» (Sez. 5, n. 23606 del 04/04/2018, Perrone, Rv. 273294). L'indirizzo maggioritario è stato ribadito da una recente sentenza (Sez. 5, n. 36402 del 03/04/2023, Ursu, Rv. 285196), che ha ritenuto manifestamente 或 infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 27, commi 1 e 3, Cost. - dell'art. 584 cod. pen., nell'interpretazione che ravvisa l'elemento soggettivo del reato nel dolo unitario di percosse o di lesioni. In tale pronuncia, è stato evidenziato che la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento, da cui dipende l'esistenza del reato, è insita nella stessa norma che lo prevede, la quale reputa assolutamente probabile che da un'azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa. È la stessa previsione normativa a contemplare la prevedibilità dell'evento, in quanto il legislatore stesso ha formulato, in via preventiva e definitiva, tale giudizio.
1.2.3. Nella giurisprudenza di questa Corte, per superare le evidenti tensioni dell'indirizzo maggioritario rispetto al principio di colpevolezza, si è formato un diverso orientamento, secondo il quale l'elemento psicologico del delitto preterintenzionale deve essere ravvisato nel dolo misto a colpa, riferito il primo al reato meno grave e la seconda all'evento più grave in concreto realizzatosi (Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, Fossatocci, Rv. 285490; Sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, D., Rv. 283892). In conformità al principio di colpevolezza, per come delineato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 364 e 1085 del 1988 e n. 322 del 2007), tale orientamento rinviene l'elemento psicologico del delitto preterintenzionale in una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di colpa in concreto, per l'evento mortale. In particolare, nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 584 cod. pen., richiede l'accertamento in concreto della colpa, ancorandolo alla violazione di regole cautelari di condotta e a un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento. Il criterio della prevedibilità deve essere attuato su un «piano quanto più possibile concreto, ossia sul piano delle circostanze della situazione reale conoscibili e correttamente valutabili da un soggetto modello, calato nelle condizioni di tempo e di luogo in cui opera il soggetto agente» (Sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, D., Rv. 283892). Il riferimento, sostanzialmente, è alla nozione "comune" di colpa, priva di significative alterazioni nella struttura o nel contenuto, benché si manifesti in ambito illecito.
1.2.4. In una recente pronuncia è rinvenibile un terzo orientamento giurisprudenziale, secondo il quale «l'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale» (Sez. 5, n. 23926 del 02/05/2024, Sansone, Rv. 286574). Tale orientamento ritiene «che sia da prediligersi l'opzione per la quale, nell'omicidio preterintenzionale, il principio di colpevolezza è rispettato con il solo giudizio della prevedibilità in concreto da parte del soggetto agente dell'evento 7 ulteriore e più grave, come possibile epilogo della condotta in relazione alle specifiche circostanze della situazione concreta». Nella pronuncia in esame, sono stati rinvenuti, nella giurisprudenza costituzionale e in quella di legittimità, significativi spunti a sostegno della tesi della prevedibilità in concreto. Con riferimento alla prima, sono state evidenziate le considerazioni sviluppate dal giudice delle leggi in materia di imputazione del reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., e, in particolare, quelle contenute nella sentenza 31 marzo 2021, n. 55, con la quale la Corte costituzionale, richiamando la sentenza n. 42 del 1965, ha osservato che il criterio di imputazione del reato diverso consiste nella "prevedibilità in concreto, tenuto conto di tutte le peculiarità del caso di specie" e ha chiarito che, "pur mancando il dolo (anzi dovendo escludersi che esso ricorra anche nella forma del dolo eventuale), è però necessaria, per questa particolare forma di responsabilità penale, la presenza anche di un elemento soggettivo, ossia di un coefficiente di partecipazione anche psichica: occorre, in altre parole, che il reato diverso o più grave commesso dal concorrente debba potere rappresentarsi alla psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza anche di un coefficiente di colpevolezza"». Importati spunti sono stati rinvenuti anche nella giurisprudenza di legittimità. È stata, in particolare, richiamata non solo la giurisprudenza in materia di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., ma anche quella in materia di maltrattamenti in famiglia, secondo la quale «l'imputazione soggettiva dell'evento aggravatore, non voluto, della morte della vittima per suicidio postula un coefficiente di prevedibilità in concreto di tale evento come conseguenza della condotta criminosa di base, in modo che possa escludersi in ossequio al principio di colpevolezza e di - personalità della responsabilità penale - che la condotta suicidiaria sia stata oggetto di una libera capacità di autodeterminarsi della vittima, imprevedibile e non conoscibile da parte del soggetto agente» (Sez. 6, n. 8097 del 23/11/2021, P., Rv. 282908). Dalla richiamata giurisprudenza sembra emergere che, nel nostro ordinamento sono presenti ipotesi di imputazione soggettiva basata sulla mera prevedibilità, ritenute perfettamente compatibili col principio di colpevolezza.
1.2.5. Questo Collegio ritiene di dare seguito all'orientamento da ultimo esposto. L'orientamento maggioritario, invero, appare poco compatibile con il principio costituzionale di colpevolezza, che deve necessariamente "coprire" gli elementi più significativi della fattispecie tipica (cfr. Corte cost., sentenza n. 364 del 1988). Non essendo contestabile che l'evento mortale rientri tra gli elementi più significativi della fattispecie tipica - ossia tra gli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie anche esso, invero, deve essere caratterizzato dal - coefficiente di imputazione soggettiva, necessario a evitare un manifesto contrasto del reato previsto dall'art. 584 cod. pen. con l'art. 27 Cost. Poco convincente appare l'asserzione secondo la quale la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento sarebbe insita nella stessa norma che prevede l'evento più grave;
norma che reputerebbe assolutamente probabile che da un'azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa. Sottesa a tale ricostruzione, vi sarebbe una sorta di presunzione assoluta di prevedibilità, effettuata, una volta per tutte, dal legislatore. Ebbene, tale presunzione appare particolarmente debole nei rapporti con il delitto di percosse, che viene interpretato dalla giurisprudenza in termini estremamente ampi, tali da ricomprendervi qualsiasi manomissione violenta dell'altrui persona. Appare, invero, assai arduo sostenere che le percosse - così intese siano normalmente idonee a mettere in pericolo la vita del soggetto - aggredito e che rispetto a esse sia assolutamente probabile che possa derivare la morte della vittima. Si tratta, infatti, di condotte che, se isolatamente considerate, esprimono, spesso, un contenuto offensivo molto limitato, che di certo non autorizza a pronosticare, in via generale, l'alta probabilità di verificazione di conseguenze nefaste. La presunta valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento, insita nella stessa norma che prevede l'evento più grave, risulta, pertanto, davvero poco ragionevole. La scarsa ragionevolezza della presunzione risulta amplificata dal confronto con altre fattispecie, in relazione alle quali l'evento morte viene addebitato secondo gli ordinari criteri di imputazione soggettiva, senza ricorrere ad alcuna presunzione. Non si vede, invero, come le percosse possano ritenersi più prossime all'evento letale rispetto alle condotte di abbandono di minori ex art. 591, comma 3, cod. pen. o di omissione di soccorso ex art. 593, comma 3, cod. pen., in relazione alle quali l'evento morte è addebitabile all'agente in base al nesso psicologico previsto dal regime di imputazione delle circostanze ex art. 59, comma 2, cod. pen. I profili evidenziati porrebbero problemi di costituzionalità della norma, atteso che essa, in sostanza, fisserebbe una presunzione assoluta quella della prevedibilità dell'evento morte quale conseguenza delle fattispecie di percosse e lesioni scarsamente razionale. Al riguardo, va ricordato che, per la - giurisprudenza costituzionale, le presunzioni assolute «violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, e cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit;
9 evenienza che si riscontra segnatamente allorché sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (Corte cost., sentenza n. 191 del 2020). Non appare pienamente condivisibile, però, neanche il secondo orientamento esposto. Il riferimento all'accertamento in concreto della colpa sicuramente soddisfa la necessità di coerenza con il principio di colpevolezza. Tale orientamento, tuttavia, appare poco convincente nel momento in cui pretende di estendere alla fattispecie in esame la nozione "comune" di colpa, inalterata nella sua struttura e nel suo contenuto, nonostante in tal caso essa debba essere inserita in un ambito illecito. Appare, invero, arduo configurare un'autonoma violazione di regole cautelari, discendente da una valutazione "positiva" di prevedibilità ed evitabilità della verificazione dell'evento, in contesti illeciti di base incentrati su un agire doloso. Tale difficoltà non deriva tanto dalla mancanza di cautele materiali concretamente applicabili e, dunque, individuabili dal giudice, quanto dall'assenza di regole», ovverosia di modelli comportamentali trasferiti in norme (scritte o non scritte) che abbiano valore giuridico: leggi, regolamenti, ordini, discipline o usi sociali. Ciò che non è riconducibile all'attività illecita non è una qualche cautela nel comportamento, ma una cautela (se esistente) giuridicamente rilevante. A fronte di un'attività illecita, non appare possibile pensare all'esistenza di regole di condotta, socialmente validate e giuridicamente rilevanti. In altre parole, appare poco coerente il divieto di tenere una certa condotta con il comando di eseguirla con cautela. La colpa, sotto tale profilo, come evidenziato da una parte della dottrina, presuppone di solito l'esercizio di un'attività fondamentalmente lecita, seppure pericolosa, in relazione alla quale è possibile configurare una regola di condotta, che sia stata violata. Poco convincente appare anche la tesi che, per recuperare coerenza alla culpa in re illicita, distingue una prima norma, quella incriminatrice, che vieta una condotta, sotto minaccia di pena, e una seconda norma, che interviene successivamente, quando fallisca la prima, a imporre le cautele necessarie affinché non si producano eventi più gravi. In primo luogo, va rilevato che tale ricostruzione, elaborata in generale per la culpa in re illicita, appare difficilmente applicabile all'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale, dove, di regola, non è possibile scindere la fattispecie in due fasi, atteso che ci troviamo di fronte ad una sola condotta (percosse o lesioni), che di per sé, porta a compimento uno sviluppo causale verso un evento più grave. Rispetto a tale fattispecie è configurabile una sola "fase" e una sola regola di condotta, quella che vieta il compimento di atti aggressivi all'incolumità altrui, la cui violazione già sostanzia il delitto base compiuto con dolo. 10 ☆ Più in generale, va rilevato che appare davvero poco coerente un ordinamento che, in un primo momento, chieda di astenersi dal commettere un fatto e, in un secondo momento, chiede di farlo con cautela. E come se il legislatore dicesse: quel fatto è vietato, ma, se proprio non riuscite a non commetterlo, usate le opportune cautele. Sotto altro profilo, va rilevato che anche il parametro dell'evitabilità appare poco compatibile con il contesto illecito, dato che l'evento ulteriore non voluto, a rigore, sarebbe sempre evitabile, attraverso la mera astensione dalla condotta illecita di base. Gli esposti limiti rendono evidente che il contesto illecito nel quale ci si muove determina inevitabilmente, sotto un profilo di coerenza logica, la necessità di fare riferimento a un tipo di imputazione soggettiva differente dalla colpa o, comunque, dalla nozione "comune" di colpa, intesa come inalterata nella sua struttura e nel suo contenuto. L'ambito illecito in cui si innesta l'evento non voluto porta necessariamente ad abbandonare il riferimento a regole di condotta e a ridurre la struttura dell'imputazione soggettiva al solo criterio della prevedibilità in concreto. Si è già detto che, come emerge dalla richiamata giurisprudenza, nel nostro ordinamento sono presenti ipotesi di imputazione soggettiva basata sulla mera prevedibilità in concreto, ritenute perfettamente compatibili col principio di colpevolezza. Ipotesi che, al pari dell'omicidio preterintenzionale, sono caratterizzate dall'attribuzione all'agente - che operi in un contesto illecito - di un evento da lui non voluto. Per la portata "generale" dell'istituto, appare particolarmente significativa la giurisprudenza in materia di concorso anomalo, che identifica il coefficiente di colpevolezza necessario ai fini dell'integrazione dell'art. 116 cod. pen. proprio nella concreta prevedibilità del reato diverso da quello voluto, tenuto conto di tutte le particolarità del caso di specie (Sez. 2, n. 744 del 04/11/2005, Dell'Orletta, Rv. 232928; Sez. 5, n. 10995 del 25/10/2006, Ciurlia, Rv. 236512; Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, Camko, Rv. 251849; Sez. 2, n. 52811 del 04/11/2016, Bennato, Rv. 268788). Interpretazione, che, come detto, è stata incidentalmente avallata dalla Corte costituzionale, nella pronuncia che, nel 2021, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 69 comma 4, cod. pen., nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, comma 2, sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. (sentenza 31 marzo 2021, n. 55). La giurisprudenza in esame appare particolarmente significativa perché relativa a un istituto di generale applicabilità e da essa può trarsi conferma della sussistenza nel nostro ordinamento di un criterio di imputatione soggettiva, compatibile con il principio di colpevolezza, costituito dalla mera prevedibilità. 11 * E proprio a tale criterio bisogna fare riferimento per l'imputazione soggettiva dell'evento morte, nell'ambito dell'omicidio preterintenzionale. Costituisce poi una questione di mera ricostruzione teorica, da approfondire in diversa sede, stabilire se ci si trovi di fronte a un particolare di tipo di colpa, che - innestandosi in contesti illeciti di base incentrati su un agire doloso si riduce - alla prevedibilità in concreto dell'evento morte oppure ci si trovi di fronte a un altro tipo di imputazione soggettiva, compatibile con il principio di colpevolezza e prevista nel nostro ordinamento anche in relazione ad altre fattispecie, analogamente caratterizzate dall'attribuzione all'agente di un evento da lui non voluto. Dal punto di vista pratico, quel che rileva è che non bisogna ricostruire regole di condotta profilattica, diverse dalle norme penali che puniscono il delitto doloso- base, e tantomeno improbabili modelli di agente, ma bisogna guardare esclusivamente alla prevedibilità in concreto dell'evento morte. Per ritenere sussistente l'elemento soggettivo del delitto, più precisamente, è necessario che Or tutte le circostanze del caso concreto rendessero l'evento morte conseguenza "prevedibile" della condotta di base dolosa. Infatti, solo se alla luce della - situazione presente nel momento del compimento della condotta dolosa - sussisteva la concreta possibilità per l'agente di prevedere il decesso della vittima, come ulteriore sviluppo deteriore della propria condotta delittuosa, è possibile muovergli un rimprovero anche rispetto a quell'evento non voluto. In definitiva, il giudice deve compiere quello che, in sostanza, è un giudizio di prognosi postuma: è tenuto a collocarsi in una "prospettiva" analoga a quella che aveva il soggetto agente, nel momento del compimento della condotta dolosa, in modo da valutare se, considerate le peculiari circostanze del caso concreto, quello specifico evento, hic et nunc verificatosi, fosse annoverabile, ex ante, tra le conseguenze prevedibili della condotta voluta.
1.2.6. Venendo al caso in esame e facendo applicazione del criterio della prevedibilità in concreto dell'evento ulteriore e più grave, quale conseguenza non voluta della condotta dolosa tenuta dal soggetto agente, deve concludersi che il secondo motivo di ricorso è infondato. Risulta, invero, corretta la ricostruzione della responsabilità dell'imputato in termini di omicidio preterintenzionale. Dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, risulta che l'imputato volontariamente spingeva il DD, che si trovava, in palese stato di ubriachezza, sul ballatoio esterno al bar, posto in posizione rialzata rispetto alla sede stradale. Rispetto alla prevedibilità del decesso, assumono particolare rilevanza lo stato di ubriachezza e la posizione della vittima. 12 Quanto al primo elemento, va sottolineato che il DD si trovava in uno stato di grave alterazione psico-fisica, dovuta all'abuso di alcol. La Di EL, nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, aveva riferito che la vittima era talmente ubriaca «da non reggersi in piedi». Quanto all'altro elemento, va posto in rilievo che la vittima si trovava nei pressi del margine del ballatoio, posto in posizione rialzata rispetto alla sede stradale. Entrambi gli elementi erano conosciuti all'imputato e rendevano evidente che, in quel particolare caso, le conseguenze della condotta non si sarebbero ridotte a quelle normalmente conseguenti a una spinta: lo stato di ubriachezza avrebbe sicuramente influito non solo sullo stato di equilibrio della vittima, facendola inevitabilmente cadere, ma anche sulla sua capacità di posizionare il corpo in maniera tale da limitare le conseguenze dannose della caduta;
la posizione della vittima, nei pressi del margine del ballatoio, avrebbe influito non solo sull'equilibrio della vittima e sulla parte del corpo che avrebbe impattato al suolo, ma anche sull'entità dell'impatto. E, infatti, il DD, a seguito della spinta, perdeva l'equilibrio e cadeva, impattando violentemente il fondo stradale con la testa (tanto da riportare gravissime lesioni craniche), che, normalmente, è la parte del corpo che per prima si tende a proteggere. Ponendosi, dunque, idealmente nel momento in cui veniva tenuta la condotta dolosa, in virtù degli elementi concreti posti in rilievo, si deve ritenere che l'imputato potesse prevedere il decesso del DD, quale conseguenza della spinta a lui inferta. La responsabilità dell'imputato, dunque, risulta correttamente ricostruita sotto il profilo dell'imputazione soggettiva, sussistendo il dolo, in relazione reato di percosse, e la prevedibilità in concreto dell'evento mortale. Infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, anche nella parte in cui il ricorrente invoca le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello, che aveva chiesto di riqualificare il fatto in omicidio colposo. Nel caso in esame, invero, ci troviamo di fronte alla commissione di un reato doloso (e precisamente uno di quelli specificamente richiamati dall'art. 584 cod. pen.) che ha comportato quale conseguenza prevedibile, ma non voluta, la morte della persona offesa. Nell'omicidio colposo, invece, il decesso della vittima implica la violazione di una mera regola di condotta, di solito relativa allo svolgimento di un'attività lecita, anche se eventualmente pericolosa, in relazione alla quale è possibile individuare delle regole precauzionali di diligenza, prudenza o perizia.
1.3. Il terzo motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni. 13 In primo luogo, è versato in fatto, atteso che si basa sulla diversa ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa, secondo la quale la vittima avrebbe aggredito l'imputato, che si sarebbe limitato ad alzare le mani per proteggersi, quando invece, i giudici di merito hanno ritenuto che: la persona offesa si fosse limitata a proferire delle mere offese verbali;
l'imputato aveva inferto una spinta alla vittima. Sotto altro profilo, il motivo è manifestamente infondato. La Corte di assise di appello, invero, ha risposto al motivo di gravame relativo alla legittima difesa con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 13 e 14 della sentenza impugnata). Il giudice di secondo grado, in particolare, ha evidenziato che mancavano i requisiti della proporzionalità e dell'inevitabilità altrimenti. Con riferimento al primo requisito, ha evidenziato come la reazione dell'imputato fosse palesemente sproporzionata rispetto alla condotta della vittima, che si era limitata a proferire delle mere offese verbali. Quanto al secondo requisito, ha evidenziato che l'imputato poteva tranquillamente sottrarsi alle offese, avendo la possibilità di alzarsi dalla sedia e di allontanarsi dal bar. Al riguardo, va rilevato che la tesi del ricorrente, secondo il quale l'imputato si trovava seduto in una posizione tale da non consentirgli di sottrarsi all'aggressione, se non a rischio di porre gravemente in pericolo la sua incolumità, risulta meramente assertiva e priva di effettiva dimostrazione.
1.4. Il quarto motivo è inammissibile. Anche con tale motivo, ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di assise di appello e, in particolare, sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi. Va, in ogni caso, posto in rilievo che il giudice di secondo grado ha rigorosamente valutato le dichiarazioni rese dal AS e dalla Di EL, ritenendo pienamente attendibili le prime e non le seconde. In particolare, ha ritenuto le dichiarazioni del AS attendibili sia sotto il profilo soggettivo, non essendo le sue dichiarazioni condizionate da particolari rapporti di amicizia con le persone coinvolte nei fatti, sia sotto il profilo oggettivo, avendo il AS, nelle due occasioni nelle quali era stato escusso, offerto un'identica verosimile versione dei fatti, peraltro pienamente conforme alle risultanze della consulenza medico-legale. Ha, invece, ritenuto le dichiarazioni della Di EL condizionate dai buoni rapporti che la legavano al LO;
legame, che, subito dopo la commissione del reato, l'aveva indotta, pure, a consigliare all'imputato di allontanarsi dal posto, prima che arrivassero le forze dell'ordine. La teste, inoltre, aveva reso dichiarazioni difformi 14 nel corso delle indagini, avendo, nell'immediatezza dei fatti, dichiarato che l'imputato si era alzato dalla sedia e aveva scaraventato a terra la vittima con una violenta spinta, per poi, quando era stata successivamente sentita a sommarie informazioni, sostenere che l'imputato si era limitato a scansare la vittima, con la mano sinistra, come per divincolarsi, ritrattando, in tal modo, il nucleo essenziale del primo racconto. Quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio»> invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'UR e altri, Rv. 270108). Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuna manifesta illogicità nella quale sarebbe caduta la Corte di assise di appello, nel valutare le dichiarazioni rese dai testi.
2. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che vanno liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, per le parti difese dall'avv. GR e in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, per le parti difese dall'avv. Pilia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, per le parti difese dall'avv. GR e in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, per le parti difese dall'avv. Pilia. Così deciso, il 16 ottobre 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente MA EL RA IR 15