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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 4397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4397 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 2921/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalla sola parte attrice ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 13.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 2921/2023 avente ad oggetto “responsabilità ex art. 2051 c.c.” e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Antonietta Savoia, presso il cui studio, sito in Aversa, alla via Alfonso
D'Aragona n. 28, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Domenico Pignetti e dall'avv.
SE NE ed elettivamente domiciliato in Aversa, alla Piazza Municipio
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: che in data Parte_1
25.4.2021, alle ore 12:15/12:30 circa, in Aversa (CE), allorché si trovava a percorrere con il proprio monopattino il vico Libero Bovio, era caduto al suolo a causa di una buca
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2921/2023
collocata al centro del manto stradale dissestato;
che tale buca era profonda, non era visibile a causa della presenza dei detriti e non era stata transennata o segnalata;
che a causa dell'incidente aveva lamentato forti dolori all'anca, al bacino e al femore sinistro, che avevano reso necessario il suo trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “G.
Moscati” di Aversa;
che in data 27.5.2022, a mezzo pec, aveva richiesto il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro de quo.
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio il affinché venisse Controparte_1
condannato al risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto Controparte_1
dell'avversa pretesa, assumeva: che non era stata fornita la prova della dinamica dell'incidente e del nesso di causa tra il bene demaniale in custodia e le lesioni personali lamentate;
che la lieve difformità del manto stradale descritta in citazione non costituiva una obiettiva e concreta situazione di pericolo per gli utenti della strada comunale;
che la potenziale pericolosità della buca era facilmente prevedibile e quindi evitabile mediante l'ordinaria diligenza;
che, in ragione della buona condizione di illuminazione dei luoghi in cui si era svolto l'accadimento dannoso, la buca doveva ritenersi ben visibile;
che il sinistro de quo era stato causato esclusivamente dal comportamento imprudente e negligente della parte attrice;
che la quantificazione dei danni allegata dall'attore era sproporzionata e non provata.
Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata la pretesa attorea;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché il risarcimento fosse ridotto in considerazione dell'efficienza causale del comportamento colposo dell'attore, con vittoria di spese di lite.
Espletata l'attività istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Nel merito, la parte attrice ha invocato, in ordine alle lesioni subite nel sinistro verificatosi in data 25.04.2021, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del trattandosi Controparte_1
di un sinistro accaduto su un'area demaniale rientrante nella sfera di custodia e controllo dell'ente comunale.
Vanno prima di tutto esposti i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia.
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2921/2023
In materia, la Suprema Corte con sentenza n.2094/2013 ha statuito che “i principi giuridici che governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso” (cfr. Cass.
7.04.2010 n. 8229;
Cass. 19.02.2008 n. 4279; Cass. 5.12 2008 n. 828811).
La funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio
2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità
(piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 19.02.2008 n. 4279).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore solo del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
La sussistenza di tale forma di responsabilità è dunque incentrata sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso eziologico fra cosa
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custodita e detrimento patito e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del nesso causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014).
Infatti, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2010,
n° 5658).
Se ne inferisce che il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dovendo quindi dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n. 5910).
Su tale responsabilità può influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate (Cass.,
22.3.2011, n. 6550).
In particolare, con specifico riguardo al regime di responsabilità alla quale vanno incontro ex art. 2051 c.c. gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2094/2013, ha precisato che “a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apportino cambiamenti, situazione che,
a ben vedere integra proprio lo status di custode;
b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) l'ente proprietario non può far nulla solo quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un
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precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito;
d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. con riferimento alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non potrà essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti” (cfr. Cass. 11.11.2011 n. 23562; Cass. 3.04.2009
n. 8157; Cass. 29.03.2007 n. 7763; Cass.
2.02.2007 n. 2308; Cass. 25.07.2008 n. 20427).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, a fondamento della domanda proposta, viene allegata, quale causa del sinistro, una buca del manto stradale nel vico Libero Bovio all'interno del centro abitato del Comune di Aversa.
Secondo la prospettazione attorea, dalla sua qualità di custode della strada, dovrebbe discendere, quindi per il il potere dovere di provvedere alla Controparte_1
manutenzione, gestione e sorveglianza della strada e delle sue pertinenze.
Ciò determina, in via di principio, la soggezione dello stesso al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..
In ragione di ciò, chi invoca l'applicazione della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha esclusivamente l'onere di dimostrare l'evento dannoso, nonché il collegamento causale tra la res e la verificazione del sinistro, precisandosi, infatti, in giurisprudenza, che “in ogni caso il danneggiato non è dispensato dall'onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'accadimento dannoso ossia di dimostrare che l'evento lesivo si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (cfr. Cass. Civ. n. 5977/2012).
Nella fattispecie in esame, alla luce del corredo probatorio acquisito in giudizio, pur
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potendosi ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico posto a fondamento della pretesa, non può riconoscersi alcuna ipotesi di responsabilità in capo al CP_1
convenuto.
La ricostruzione della vicenda, così come emergente dal quadro istruttorio, consente di poter ricondurre le dedotte lesioni personali unicamente al comportamento colposo dell'attore, quale fattore causale esterno e sopravvenuto da solo sufficiente a determinare l'evento dannoso.
In punto di diritto occorre evidenziare che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 11526 del 11.05.2017).
Da ciò discende che nei casi, come quello in esame, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano e, in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante alla luce di vari fattori quali, la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, nonché ogni altra (ulteriore) circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (v. ad es. Cass.
6306/13, Cass. 11526/17, Cass. 2480/18, Cass. 27724/18, Cass. civ., Sez. III, 5 maggio
2013, n. 2660).
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere razionalmente
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credibile il ruolo attivo della cosa in custodia nella causazione della caduta e le modalità attraverso cui la stessa avrebbe inciso nel dinamismo causale dell'evento tanto da renderla fattore eziologico del danno.
Dalla documentazione fotografica allegata dall'attore, raffigurante lo scenario teatro del sinistro, appare ben visibile la presenza di una buca di modesta profondità al centro della carreggiata stradale, situata all'interno di un rattoppo in cemento caratterizzato da una colorazione difforme rispetto al restante manto asfaltato (cfr. documentazione fotografica allegata alle memorie 183 comma 6 n.1 di parte attrice).
Alla luce di una valutazione complessiva del materiale fotografico allegato e delle deposizioni testimoniali può ritenersi che lo stato dei luoghi non presentasse una obiettiva condizione di pericolosità, non configurando un ostacolo invisibile e imprevedibile tale da rendere inevitabile o anche solo probabile il prodursi del danno.
La collocazione e le caratteristiche della buca, posta al centro della carreggiata stradale e avente lunghezza, forma e profondità chiaramente riconoscibili, erano tali da renderla un ostacolo agevolmente percepibile e prevedibile da parte di qualunque utente della strada che avesse adottato le ordinarie cautele e la normale diligenza nella guida.
Considerate poi le coordinate temporali di verificazione del sinistro (orario diurno, alle ore 12:15 - 12:30 circa), la presenza di una buca larga al centro della strada era oggettivamente visibile e, quindi, evitabile da parte di un soggetto mediamente diligente in ragione delle buone condizioni di illuminazione dei luoghi.
Invero, osservando i luoghi di causa per come illustrati dai rilievi fotografici allegati, emerge con evidenza che la disconnessione era integralmente visibile e ciò anche in ragione del fatto che, al momento del sinistro, nemmeno risultava coperta da detriti, rifiuti o altro materiale in grado di occultarne la presenza durante il transito (circostanza questa, al contrario, affermata dall'attore nell'atto di citazione, ma che non ha trovato corrispondenza nelle dichiarazioni rese dai testi escussi).
Sul punto, infatti, il teste ha riconosciuto la buca per come Testimone_1
rappresentata nelle fotografie allegate confermando, quindi, che il dislivello del piano stradale era ben visibile lungo la traiettoria di marcia del monopattino condotto dall'attore
(“riconosco la buca che si vede nelle fotografie. Preciso che, rispetto alla seconda foto prodotta, noi venivamo dal fondo della strada verso il punto in cui è stata scattata la foto.
Avevamo sulla nostra sinistra il cancello grigio che si vede. La buca si presentava
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esattamente come è visibile nelle fotografie”).
Se ne inferisce che, come ben visibile nelle fotografie versate in atti, la presenza della buca, collocata nel rappezzo di cemento inserito nell'asfalto, era agevolmente percepibile da chiunque transitasse lungo vico Libero Bovio e la visibilità della stessa doveva imporre all'attore di procedere con la necessaria cautela così da evitare la caduta e scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso de quo.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il fatto colposo del danneggiato non è da identificarsi in qualsiasi comportamento negligente o imprudente, ma deve essere tale da escludere qualsivoglia collegamento tra il modo di essere della cosa
(il dissesto della strada, nel nostro caso) e l'evento dannoso (la caduta), così da individuare la causa esclusiva del danno nella condotta del danneggiato e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno” (Cass. Civ. n. 2479/2018).
Ne consegue che la valutazione dell'efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata secondo un criterio di ragionevolezza che tenga conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie misure di cautela impiegabili in circostanze analoghe.
Nel caso in esame deve ritenersi allora che l'attore – che peraltro procedeva a bordo di un monopattino, a velocità certamente contenuta –, in ragione delle dimensioni della buca, prestando la dovuta diligenza, ben avrebbe potuto avvedersi della presenza di quell'ostacolo con diversi secondi di anticipo, evitando così la caduta;
invero, “in applicazione dell'art. 1227 co 1 cc, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno” (cfr. Cass. n. 9315/2019 e 17873/2020)
Da tutto quanto osservato si desume, nel caso di specie, che lo scarso livello di attenzione tenuto dall'attore nel transitare lungo la strada, senza prestare la dovuta prudenza, abbia costituito causa esclusiva del sinistro, integrando il c.d. caso fortuito.
Alla luce della scarsa pericolosità della res e dell'elevato grado di prevedibilità-evitabilità dell'accadimento dannoso mediante l'adozione delle ordinarie misure di cautele, può ritenersi che la condotta colposa della vittima abbia avuto un'efficienza causale esclusiva
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nella produzione dell'evento dannoso, recidendo il collegamento causale tra la res (la strada comunale) e l'evento lesivo verificatosi (la caduta).
In definitiva, alla luce del materiale probatorio acquisito, non sono emersi elementi sufficienti per ritenere l'evento dannoso riconducibile alla cosa in custodia, ragion per cui alcuna responsabilità può essere imputata al convenuto per la caduta accidentale CP_1
dell'attore.
La domanda attorea va pertanto integralmente reietta.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per il CP_1
convenuto costituito (estrinsecatasi nelle sole fasi di studio ed introduttiva di cui al richiamato D.M.).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• condanna al pagamento, in favore del in persona Parte_1 Controparte_1
del Sindaco p.t delle spese processuali, che si liquidano in € 1.000,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 12.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalla sola parte attrice ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 13.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 2921/2023 avente ad oggetto “responsabilità ex art. 2051 c.c.” e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Antonietta Savoia, presso il cui studio, sito in Aversa, alla via Alfonso
D'Aragona n. 28, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Domenico Pignetti e dall'avv.
SE NE ed elettivamente domiciliato in Aversa, alla Piazza Municipio
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: che in data Parte_1
25.4.2021, alle ore 12:15/12:30 circa, in Aversa (CE), allorché si trovava a percorrere con il proprio monopattino il vico Libero Bovio, era caduto al suolo a causa di una buca
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2921/2023
collocata al centro del manto stradale dissestato;
che tale buca era profonda, non era visibile a causa della presenza dei detriti e non era stata transennata o segnalata;
che a causa dell'incidente aveva lamentato forti dolori all'anca, al bacino e al femore sinistro, che avevano reso necessario il suo trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “G.
Moscati” di Aversa;
che in data 27.5.2022, a mezzo pec, aveva richiesto il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro de quo.
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio il affinché venisse Controparte_1
condannato al risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto Controparte_1
dell'avversa pretesa, assumeva: che non era stata fornita la prova della dinamica dell'incidente e del nesso di causa tra il bene demaniale in custodia e le lesioni personali lamentate;
che la lieve difformità del manto stradale descritta in citazione non costituiva una obiettiva e concreta situazione di pericolo per gli utenti della strada comunale;
che la potenziale pericolosità della buca era facilmente prevedibile e quindi evitabile mediante l'ordinaria diligenza;
che, in ragione della buona condizione di illuminazione dei luoghi in cui si era svolto l'accadimento dannoso, la buca doveva ritenersi ben visibile;
che il sinistro de quo era stato causato esclusivamente dal comportamento imprudente e negligente della parte attrice;
che la quantificazione dei danni allegata dall'attore era sproporzionata e non provata.
Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata la pretesa attorea;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché il risarcimento fosse ridotto in considerazione dell'efficienza causale del comportamento colposo dell'attore, con vittoria di spese di lite.
Espletata l'attività istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Nel merito, la parte attrice ha invocato, in ordine alle lesioni subite nel sinistro verificatosi in data 25.04.2021, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del trattandosi Controparte_1
di un sinistro accaduto su un'area demaniale rientrante nella sfera di custodia e controllo dell'ente comunale.
Vanno prima di tutto esposti i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia.
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2921/2023
In materia, la Suprema Corte con sentenza n.2094/2013 ha statuito che “i principi giuridici che governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso” (cfr. Cass.
7.04.2010 n. 8229;
Cass. 19.02.2008 n. 4279; Cass. 5.12 2008 n. 828811).
La funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio
2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità
(piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 19.02.2008 n. 4279).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore solo del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
La sussistenza di tale forma di responsabilità è dunque incentrata sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso eziologico fra cosa
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custodita e detrimento patito e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del nesso causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014).
Infatti, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2010,
n° 5658).
Se ne inferisce che il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dovendo quindi dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n. 5910).
Su tale responsabilità può influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate (Cass.,
22.3.2011, n. 6550).
In particolare, con specifico riguardo al regime di responsabilità alla quale vanno incontro ex art. 2051 c.c. gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2094/2013, ha precisato che “a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apportino cambiamenti, situazione che,
a ben vedere integra proprio lo status di custode;
b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) l'ente proprietario non può far nulla solo quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un
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precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito;
d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. con riferimento alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non potrà essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti” (cfr. Cass. 11.11.2011 n. 23562; Cass. 3.04.2009
n. 8157; Cass. 29.03.2007 n. 7763; Cass.
2.02.2007 n. 2308; Cass. 25.07.2008 n. 20427).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, a fondamento della domanda proposta, viene allegata, quale causa del sinistro, una buca del manto stradale nel vico Libero Bovio all'interno del centro abitato del Comune di Aversa.
Secondo la prospettazione attorea, dalla sua qualità di custode della strada, dovrebbe discendere, quindi per il il potere dovere di provvedere alla Controparte_1
manutenzione, gestione e sorveglianza della strada e delle sue pertinenze.
Ciò determina, in via di principio, la soggezione dello stesso al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..
In ragione di ciò, chi invoca l'applicazione della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha esclusivamente l'onere di dimostrare l'evento dannoso, nonché il collegamento causale tra la res e la verificazione del sinistro, precisandosi, infatti, in giurisprudenza, che “in ogni caso il danneggiato non è dispensato dall'onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'accadimento dannoso ossia di dimostrare che l'evento lesivo si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (cfr. Cass. Civ. n. 5977/2012).
Nella fattispecie in esame, alla luce del corredo probatorio acquisito in giudizio, pur
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potendosi ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico posto a fondamento della pretesa, non può riconoscersi alcuna ipotesi di responsabilità in capo al CP_1
convenuto.
La ricostruzione della vicenda, così come emergente dal quadro istruttorio, consente di poter ricondurre le dedotte lesioni personali unicamente al comportamento colposo dell'attore, quale fattore causale esterno e sopravvenuto da solo sufficiente a determinare l'evento dannoso.
In punto di diritto occorre evidenziare che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 11526 del 11.05.2017).
Da ciò discende che nei casi, come quello in esame, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano e, in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante alla luce di vari fattori quali, la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, nonché ogni altra (ulteriore) circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (v. ad es. Cass.
6306/13, Cass. 11526/17, Cass. 2480/18, Cass. 27724/18, Cass. civ., Sez. III, 5 maggio
2013, n. 2660).
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere razionalmente
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credibile il ruolo attivo della cosa in custodia nella causazione della caduta e le modalità attraverso cui la stessa avrebbe inciso nel dinamismo causale dell'evento tanto da renderla fattore eziologico del danno.
Dalla documentazione fotografica allegata dall'attore, raffigurante lo scenario teatro del sinistro, appare ben visibile la presenza di una buca di modesta profondità al centro della carreggiata stradale, situata all'interno di un rattoppo in cemento caratterizzato da una colorazione difforme rispetto al restante manto asfaltato (cfr. documentazione fotografica allegata alle memorie 183 comma 6 n.1 di parte attrice).
Alla luce di una valutazione complessiva del materiale fotografico allegato e delle deposizioni testimoniali può ritenersi che lo stato dei luoghi non presentasse una obiettiva condizione di pericolosità, non configurando un ostacolo invisibile e imprevedibile tale da rendere inevitabile o anche solo probabile il prodursi del danno.
La collocazione e le caratteristiche della buca, posta al centro della carreggiata stradale e avente lunghezza, forma e profondità chiaramente riconoscibili, erano tali da renderla un ostacolo agevolmente percepibile e prevedibile da parte di qualunque utente della strada che avesse adottato le ordinarie cautele e la normale diligenza nella guida.
Considerate poi le coordinate temporali di verificazione del sinistro (orario diurno, alle ore 12:15 - 12:30 circa), la presenza di una buca larga al centro della strada era oggettivamente visibile e, quindi, evitabile da parte di un soggetto mediamente diligente in ragione delle buone condizioni di illuminazione dei luoghi.
Invero, osservando i luoghi di causa per come illustrati dai rilievi fotografici allegati, emerge con evidenza che la disconnessione era integralmente visibile e ciò anche in ragione del fatto che, al momento del sinistro, nemmeno risultava coperta da detriti, rifiuti o altro materiale in grado di occultarne la presenza durante il transito (circostanza questa, al contrario, affermata dall'attore nell'atto di citazione, ma che non ha trovato corrispondenza nelle dichiarazioni rese dai testi escussi).
Sul punto, infatti, il teste ha riconosciuto la buca per come Testimone_1
rappresentata nelle fotografie allegate confermando, quindi, che il dislivello del piano stradale era ben visibile lungo la traiettoria di marcia del monopattino condotto dall'attore
(“riconosco la buca che si vede nelle fotografie. Preciso che, rispetto alla seconda foto prodotta, noi venivamo dal fondo della strada verso il punto in cui è stata scattata la foto.
Avevamo sulla nostra sinistra il cancello grigio che si vede. La buca si presentava
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esattamente come è visibile nelle fotografie”).
Se ne inferisce che, come ben visibile nelle fotografie versate in atti, la presenza della buca, collocata nel rappezzo di cemento inserito nell'asfalto, era agevolmente percepibile da chiunque transitasse lungo vico Libero Bovio e la visibilità della stessa doveva imporre all'attore di procedere con la necessaria cautela così da evitare la caduta e scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso de quo.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il fatto colposo del danneggiato non è da identificarsi in qualsiasi comportamento negligente o imprudente, ma deve essere tale da escludere qualsivoglia collegamento tra il modo di essere della cosa
(il dissesto della strada, nel nostro caso) e l'evento dannoso (la caduta), così da individuare la causa esclusiva del danno nella condotta del danneggiato e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno” (Cass. Civ. n. 2479/2018).
Ne consegue che la valutazione dell'efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata secondo un criterio di ragionevolezza che tenga conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie misure di cautela impiegabili in circostanze analoghe.
Nel caso in esame deve ritenersi allora che l'attore – che peraltro procedeva a bordo di un monopattino, a velocità certamente contenuta –, in ragione delle dimensioni della buca, prestando la dovuta diligenza, ben avrebbe potuto avvedersi della presenza di quell'ostacolo con diversi secondi di anticipo, evitando così la caduta;
invero, “in applicazione dell'art. 1227 co 1 cc, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno” (cfr. Cass. n. 9315/2019 e 17873/2020)
Da tutto quanto osservato si desume, nel caso di specie, che lo scarso livello di attenzione tenuto dall'attore nel transitare lungo la strada, senza prestare la dovuta prudenza, abbia costituito causa esclusiva del sinistro, integrando il c.d. caso fortuito.
Alla luce della scarsa pericolosità della res e dell'elevato grado di prevedibilità-evitabilità dell'accadimento dannoso mediante l'adozione delle ordinarie misure di cautele, può ritenersi che la condotta colposa della vittima abbia avuto un'efficienza causale esclusiva
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nella produzione dell'evento dannoso, recidendo il collegamento causale tra la res (la strada comunale) e l'evento lesivo verificatosi (la caduta).
In definitiva, alla luce del materiale probatorio acquisito, non sono emersi elementi sufficienti per ritenere l'evento dannoso riconducibile alla cosa in custodia, ragion per cui alcuna responsabilità può essere imputata al convenuto per la caduta accidentale CP_1
dell'attore.
La domanda attorea va pertanto integralmente reietta.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per il CP_1
convenuto costituito (estrinsecatasi nelle sole fasi di studio ed introduttiva di cui al richiamato D.M.).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• condanna al pagamento, in favore del in persona Parte_1 Controparte_1
del Sindaco p.t delle spese processuali, che si liquidano in € 1.000,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 12.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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