Sentenza breve 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 03/03/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00277/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00102/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2026, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato MI AI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questore di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
per l'annullamento
del Provvedimento prot.n. Div. -OMISSIS- n-OMISSIS-del 17.11.2025, notificato il 19.01.2026, con cui il Questore della Provincia di Foggia ha decretato <<IL RIFIUTO dell’istanza assicurata presentata all’ufficio scrivente, volta al rilascio del permesso di soggiorno per i motivi suesposti, con l’avvertimento che, sussistendone i presupposti, si procederà nei confronti dell’interessato per l’applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art.13 ovvero dell’art.14 del D.Lgs n.286/98>>;
nonché di tutti gli atti precedenti, seguenti e connessi a quello impugnato, ivi compreso <<IL RITIRO della ricevuta di presentazione dell’assicurata postale n.-OMISSIS- e del permesso di soggiorno nr.-OMISSIS- scaduto in data 20/02/2025, con l’avvertimento che, sussistendone i presupposti, si procederà in applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art.13 e ss del D.Lgs n.286/98>>.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questore di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18.02.2026 la dott.ssa IR ZO e uditi per le parti i difensori MI AI per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Enrico Giannattasio per le Amministrazioni resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- il ricorrente impugna il diniego del rinnovo di permesso di soggiorno motivato in ragione della integrale mancanza di reddito dagli anni 2022 al 1.09.2025, desunta dalla consultazione dei sistemi fiscali dell’INPS e di Punto.Fisco, come si legge testualmente nel provvedimento gravato;
-la circostanza dell’assenza di reddito dichiarato non è in fatto contestata, allegando, invece, il ricorrente di essere stato vittima di un datore di lavoro sleale che non ha provveduto a denunziare ai competenti uffici il contratto, né a registrarlo, così esponendolo alla mancanza di CU (certificazione unica);
-dunque, il ricorrente allega di aver percepito reddito senza averlo dichiarato a fini fiscali o previdenziali;
Ritenuto che:
- il ricorso è infondato perché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e 13, comma 2, del d.p.r. 1999, n. 394, grava sullo straniero richiedente il rinnovo del titolo di soggiorno l'onere di fornire la dimostrazione della disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita e, del resto, il possesso di un reddito idoneo al sostentamento dello straniero costituisce un requisito non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato o autonomo (cfr. tra le tante, Consiglio Stato, sez. VI, 27.8.2010, n. 5994);
- la valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno deve avvenire in coerenza con il noto principio tempus regit actum, ossia con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al tempo di emanazione del diniego impugnato, mentre restano irrilevanti, ai fini della valutazione della legittimità dell'atto, i fatti sopravvenuti (quali la stipula di un successivo regolare contratto di lavoro), che potranno al più essere posti a fondamento di una nuova e diversa istanza di rilascio di un permesso, fermi restando i poteri di accertamento e di valutazione spettanti all'amministrazione (T.A.R. Milano, sez. I, 7.1.2020, n.39);
- nel caso in esame, le deduzioni difensive non superano il dato oggettivo accertato dall'amministrazione quanto alla mancanza di un reddito adeguato e dichiarato (che resta per ciò non dimostrato né dimostrabile) dal 2022 al 1.9.2025;
-la pretesa del ricorrente si fonda, in ultima analisi, sulla invocata violazione del principio di coerenza e legalità dell’ordinamento perché pretende di dare evidenza ed emersione in chiave legittimante a reiterate ipotesi di evasione fiscale o, comunque, violazione della normativa tributaria;
- per quanto concerne la presenza di legami familiari nel territorio dello Stato, che essi non possono, comunque, superare l’assenza dei prescritti requisiti per ottenere il titolo;
-il ricorso non può trovare, per le ragioni sin qui esposte, accoglimento, restando le spese compensate in ragione della particolarità della vicenda esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18.02.2026 con l'intervento dei magistrati:
NZ AN, Presidente
IR ZO, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR ZO | NZ AN |
IL SEGRETARIO