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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/11/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 2937/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2937/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Moschi Paolo e dall'avv. Del Deo
Marco, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio Controparte_2 C.F._1 dall'avv. Della Vittoria Stefano e dall'avv. Gallo Antonio, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
2. ha adito il Tribunale di Rimini chiedendo che, “con sentenza che tenga Controparte_1 luogo di definitiva stipula ex art.2932 c.c.”, sia alla stessa trasferita la proprietà dell'immobile sito in
Riccione (RN), Via Martinelli n.7, come da proposta di promessa di vendita di cui alla dichiarazione a firma della convenuta in data 29.11.19, accettata dal legale rappresentante della Controparte_2
con dichiarazione del 23.7.20, previa contestuale corresponsione, da parte della CP_1 promittente compratrice, del prezzo convenuto, pari ad euro 1.300.000 in linea capitale, oltre all'IVA se dovuta.
A fondamento della domanda, l'odierna attrice ha rappresentato che la scrittura privata del 27.11.2019 - con cui la aveva dato mandato alla agenzia immobiliare L'Internazionale di TR IU di CP_2 vendere il compendio immobiliare costituito dal complesso alberghiero denominato “Villa Platani”, sito in Riccione (RN), Via Martinelli n.7, prevedendo espressamente che l'immobile dovesse essere venduto ad un prezzo non inferiore ad euro 1.300.000 a o a persona o società da Persona_1 quegli nominato - conteneva tutti i requisiti di una regolare proposta di promessa di vendita immobiliare, essendone stati ritualmente indicati i suoi elementi essenziali, ovvero il nome dell'acquirente, il prezzo dell'immobile e la descrizione dello stesso.
La ha dedotto che il quale suo rappresentante legale, dopo aver Controparte_1 Per_1 trasmesso alla agenzia in data 29.6.20 un documento - impropriamente definito “proposta di acquisto” ma costituente in realtà accettazione della proposta di promessa di vendita - in cui, effettuata la dichiarazione di nomina in favore della succitata società aveva offerto di Controparte_1 acquistare l'unità immobiliare al minor prezzo di euro 1.250.000, aveva recapitato all'agenzia, sempre a nome della una ulteriore dichiarazione (ovverossia una nuova accettazione), Controparte_1 questa volta conforme alle richieste di prezzo domandate, offrendo la somma di euro 1.305.000 per l'acquisto del compendio.
L'odierna attrice ha rappresentato che, nonostante la congruità del prezzo e dunque il perfezionarsi della promessa di vendita, non si era mai dato luogo alla stipula del rogito di trasferimento, domandando, quindi, al Tribunale l'adozione di una pronuncia ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Nella prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la ha modificato la Controparte_1 domanda formulata in atto di citazione, chiedendo “una pronuncia meramente dichiarativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà immobiliare di cui si verte, per effetto del verificatosi
pagina 2 di 5 perfezionamento di un contratto di compravendita discendente dall'incontro tra le citate proposta ed accettazione (v.accettazione del 23.7.20)”.
Orbene, la prospettazione attorea non merita di essere condivisa in quanto il tenore letterale delle dichiarazioni rese dalla e dal esclude la possibilità di affermare l'avvenuta CP_2 Per_1 conclusione di un contratto di compravendita.
Nella dichiarazione dell'odierna convenuta del 27.11.2019, denominata “Lettera informale d'incarico professionale” si legge quanto segue: “La sottoscritta ) autorizza la Spett.le Controparte_2
Agenzia Immobiliare TR di Riccione a trattare, in qualità di erede comproprietaria, la vendita del complesso alberghiero denominato “Villa Platani” (…) previo reperimento della documentazione catastale, edilizia, amministrativa e/o autorizzativa strumentale, per il perfezionamento della vendita;
il prezzo non potrà essere inferiore ad euro 1.300.000 (unmilionetrecentomila/00) e l' Agenzia
Immobiliare TR dovrà in primis offrirlo al Sig. che interverrà per sé o per persona Persona_1
o società da nominare, da pagarsi in un'unica soluzione al momento del rogito notarile. Per la documentazione necessaria l'agenzia potrà rivolgersi allo “Studio Tecnico Crisalide” di Misano
Adriatico. All'agenzia spetteranno le commissioni d'uso poiché attualmente l'immobile è cointestato con altro erede ed è in corso la dichiarazione di successione cui seguirà la separazione dei beni ereditari, il trasferimento si potrà effettuare dopo l'espletamento di tali adempimenti. Quindi se per qualsiasi motivo non si potesse addivenire alla totale proprietà da parte della sottoscrivente, questo incarico diverrebbe nullo e l'Agenzia Immobiliare TR non potrebbe avanzare richieste di alcun tipo.
Parimenti nullo sarebbe l'incarico se non si potesse procedere al rogito per inaugurabili insanabili intoppi di carattere tecnico/burocratico. Queste clausole, tutte, verranno riportate nel testo di un eventuale contratto compromissorio”.
Il tenore della dichiarazione è inequivoco: la stessa è indirizzata all'Agenzia Immobiliare TR di
Riccione ed è finalizzata a conferire a quest'ultima l'incarico - tipico di un'agenzia immobiliare - di trattare la compravendita di un immobile ad un prezzo indicativo, verificando la disponibilità alla trattativa del Per_1
Tale atto non può rappresentare la proposta disciplinata dall'art. 1326 c.c. che consiste nella formulazione di un'ipotesi di accordo, preciso e dettagliato, rivolta specificamente al soggetto con cui il proponente intende concludere il contratto, completa nel suo contenuto affinché si possa costituire per suo mezzo quel determinato tipo di contratto.
Al contempo, il tenore letterale della “Proposta di acquisto” del 23.07.2020 (doc. 3 di parte attrice) esclude che la stessa possa essere in realtà qualificata come accettazione della proposta formulata dalla in essa si fa esplicito riferimento all'art. 1329 c.c., si propone l'acquisto a corpo e non a CP_2
pagina 3 di 5 misura, si indica il prezzo di euro 1.305.000,00 - prezzo che, nella dichiarazione della è CP_2 genericamente indicato come non inferiore ad euro 1.300.000,00 - , vengono elencati una serie di adempimenti in vista della futura ed eventuale stipula di un contratto preliminare e del successivo contratto definitivo, vengono previste modalità e tempi di pagamento del prezzo, mediante imputazione della somma di euro 100.000,00 versata a mezzo assegno a titolo di caparra confirmatoria e mediante versamento della somma di euro 1.205.000,00 entro il 31.12.2020 a rogito - mentre, nella dichiarazione della è indicato che il prezzo sarà versato in un'unica soluzione al momento del rogito notarile CP_2
- ed è espressamente indicato il termine fino al quale “la presente proposta è irrevocabile e valida”.
Nella “Proposta di acquisto” sono indicati elementi non presenti nella dichiarazione resa dalla CP_2
e sui quali non vi è mai stato l'incontro dei consensi, dovendo escludersi, quindi, l'avvenuta conclusione del contratto di compravendita per effetto di una pretesa accettazione di contenuto notevolmente più ampio e dettagliato rispetto a quella che, secondo la prospettazione attorea, integrerebbe una proposta ai sensi dell'art. 1326 c.c.
In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, la domanda attorea deve essere rigettata, con conseguente ordine al competente Conservatore dei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2668, comma
2, c.c., di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta in data
30/09/2020, presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio Servizio di pubblicità immobiliare, con nota reg. gen. n. 11534, reg. part. 7719.
3. Va esclusa, nel caso di specie, la sussistenza delle condizioni normativamente previste per farsi luogo alla condanna di cui all'art. 96 c.p.c., non potendo ravvisarsi nella condotta della
[...] la mala fede o colpa grave necessarie per la richiesta pronuncia, sussistente nell'ipotesi di CP_1 violazione di quel grado minimo di diligenza che avrebbe consentito alla parte di avvedersi agevolmente dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, ancorché manifesta, delle tesi prospettate.
4. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dalla al fine di ottenere il risarcimento dei CP_2 danni asseritamente subiti a causa della condotta della che avrebbe impedito Controparte_1 la vendita definitiva del complesso alberghiero “Villa Platani” in favore della società Villa Avisio s.r.l.
- la quale ha stipulato con la un contratto preliminare di compravendita in data 15.03.2021 -, CP_2 deve rilevarsi come non sia stato acquisito al presente giudizio alcun elemento volto a comprovare le allegazioni della convenuta.
Quest'ultima, infatti, non ha prodotto alcuna documentazione utile ad affermare che il mancato perfezionamento di un contratto - definitivo - di compravendita del complesso alberghiero “Villa
Platani” per l'importo di euro 1.300.000,00 sia dipeso dall'esistenza della trascrizione della domanda pagina 4 di 5 giudiziale proposta dall'odierna attrice e non ha neppure articolati capitoli di prova orale al fine di comprovare la predetta circostanza.
Ne deriva che la domanda riconvenzionale svolta dalla non può essere accolta. CP_2
5. L'esito complessivo del giudizio - rigetto sia della domanda attorea, sia della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta - giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
2937/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Controparte_1 Controparte_2
2) ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c., di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta in data 30/09/2020, presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio Servizio di pubblicità immobiliare, con nota reg. gen. n. 11534, reg. part. 7719;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_2 CP_1
CP_1
4) rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata da;
Controparte_2
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 10 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2937/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Moschi Paolo e dall'avv. Del Deo
Marco, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio Controparte_2 C.F._1 dall'avv. Della Vittoria Stefano e dall'avv. Gallo Antonio, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
2. ha adito il Tribunale di Rimini chiedendo che, “con sentenza che tenga Controparte_1 luogo di definitiva stipula ex art.2932 c.c.”, sia alla stessa trasferita la proprietà dell'immobile sito in
Riccione (RN), Via Martinelli n.7, come da proposta di promessa di vendita di cui alla dichiarazione a firma della convenuta in data 29.11.19, accettata dal legale rappresentante della Controparte_2
con dichiarazione del 23.7.20, previa contestuale corresponsione, da parte della CP_1 promittente compratrice, del prezzo convenuto, pari ad euro 1.300.000 in linea capitale, oltre all'IVA se dovuta.
A fondamento della domanda, l'odierna attrice ha rappresentato che la scrittura privata del 27.11.2019 - con cui la aveva dato mandato alla agenzia immobiliare L'Internazionale di TR IU di CP_2 vendere il compendio immobiliare costituito dal complesso alberghiero denominato “Villa Platani”, sito in Riccione (RN), Via Martinelli n.7, prevedendo espressamente che l'immobile dovesse essere venduto ad un prezzo non inferiore ad euro 1.300.000 a o a persona o società da Persona_1 quegli nominato - conteneva tutti i requisiti di una regolare proposta di promessa di vendita immobiliare, essendone stati ritualmente indicati i suoi elementi essenziali, ovvero il nome dell'acquirente, il prezzo dell'immobile e la descrizione dello stesso.
La ha dedotto che il quale suo rappresentante legale, dopo aver Controparte_1 Per_1 trasmesso alla agenzia in data 29.6.20 un documento - impropriamente definito “proposta di acquisto” ma costituente in realtà accettazione della proposta di promessa di vendita - in cui, effettuata la dichiarazione di nomina in favore della succitata società aveva offerto di Controparte_1 acquistare l'unità immobiliare al minor prezzo di euro 1.250.000, aveva recapitato all'agenzia, sempre a nome della una ulteriore dichiarazione (ovverossia una nuova accettazione), Controparte_1 questa volta conforme alle richieste di prezzo domandate, offrendo la somma di euro 1.305.000 per l'acquisto del compendio.
L'odierna attrice ha rappresentato che, nonostante la congruità del prezzo e dunque il perfezionarsi della promessa di vendita, non si era mai dato luogo alla stipula del rogito di trasferimento, domandando, quindi, al Tribunale l'adozione di una pronuncia ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Nella prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la ha modificato la Controparte_1 domanda formulata in atto di citazione, chiedendo “una pronuncia meramente dichiarativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà immobiliare di cui si verte, per effetto del verificatosi
pagina 2 di 5 perfezionamento di un contratto di compravendita discendente dall'incontro tra le citate proposta ed accettazione (v.accettazione del 23.7.20)”.
Orbene, la prospettazione attorea non merita di essere condivisa in quanto il tenore letterale delle dichiarazioni rese dalla e dal esclude la possibilità di affermare l'avvenuta CP_2 Per_1 conclusione di un contratto di compravendita.
Nella dichiarazione dell'odierna convenuta del 27.11.2019, denominata “Lettera informale d'incarico professionale” si legge quanto segue: “La sottoscritta ) autorizza la Spett.le Controparte_2
Agenzia Immobiliare TR di Riccione a trattare, in qualità di erede comproprietaria, la vendita del complesso alberghiero denominato “Villa Platani” (…) previo reperimento della documentazione catastale, edilizia, amministrativa e/o autorizzativa strumentale, per il perfezionamento della vendita;
il prezzo non potrà essere inferiore ad euro 1.300.000 (unmilionetrecentomila/00) e l' Agenzia
Immobiliare TR dovrà in primis offrirlo al Sig. che interverrà per sé o per persona Persona_1
o società da nominare, da pagarsi in un'unica soluzione al momento del rogito notarile. Per la documentazione necessaria l'agenzia potrà rivolgersi allo “Studio Tecnico Crisalide” di Misano
Adriatico. All'agenzia spetteranno le commissioni d'uso poiché attualmente l'immobile è cointestato con altro erede ed è in corso la dichiarazione di successione cui seguirà la separazione dei beni ereditari, il trasferimento si potrà effettuare dopo l'espletamento di tali adempimenti. Quindi se per qualsiasi motivo non si potesse addivenire alla totale proprietà da parte della sottoscrivente, questo incarico diverrebbe nullo e l'Agenzia Immobiliare TR non potrebbe avanzare richieste di alcun tipo.
Parimenti nullo sarebbe l'incarico se non si potesse procedere al rogito per inaugurabili insanabili intoppi di carattere tecnico/burocratico. Queste clausole, tutte, verranno riportate nel testo di un eventuale contratto compromissorio”.
Il tenore della dichiarazione è inequivoco: la stessa è indirizzata all'Agenzia Immobiliare TR di
Riccione ed è finalizzata a conferire a quest'ultima l'incarico - tipico di un'agenzia immobiliare - di trattare la compravendita di un immobile ad un prezzo indicativo, verificando la disponibilità alla trattativa del Per_1
Tale atto non può rappresentare la proposta disciplinata dall'art. 1326 c.c. che consiste nella formulazione di un'ipotesi di accordo, preciso e dettagliato, rivolta specificamente al soggetto con cui il proponente intende concludere il contratto, completa nel suo contenuto affinché si possa costituire per suo mezzo quel determinato tipo di contratto.
Al contempo, il tenore letterale della “Proposta di acquisto” del 23.07.2020 (doc. 3 di parte attrice) esclude che la stessa possa essere in realtà qualificata come accettazione della proposta formulata dalla in essa si fa esplicito riferimento all'art. 1329 c.c., si propone l'acquisto a corpo e non a CP_2
pagina 3 di 5 misura, si indica il prezzo di euro 1.305.000,00 - prezzo che, nella dichiarazione della è CP_2 genericamente indicato come non inferiore ad euro 1.300.000,00 - , vengono elencati una serie di adempimenti in vista della futura ed eventuale stipula di un contratto preliminare e del successivo contratto definitivo, vengono previste modalità e tempi di pagamento del prezzo, mediante imputazione della somma di euro 100.000,00 versata a mezzo assegno a titolo di caparra confirmatoria e mediante versamento della somma di euro 1.205.000,00 entro il 31.12.2020 a rogito - mentre, nella dichiarazione della è indicato che il prezzo sarà versato in un'unica soluzione al momento del rogito notarile CP_2
- ed è espressamente indicato il termine fino al quale “la presente proposta è irrevocabile e valida”.
Nella “Proposta di acquisto” sono indicati elementi non presenti nella dichiarazione resa dalla CP_2
e sui quali non vi è mai stato l'incontro dei consensi, dovendo escludersi, quindi, l'avvenuta conclusione del contratto di compravendita per effetto di una pretesa accettazione di contenuto notevolmente più ampio e dettagliato rispetto a quella che, secondo la prospettazione attorea, integrerebbe una proposta ai sensi dell'art. 1326 c.c.
In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, la domanda attorea deve essere rigettata, con conseguente ordine al competente Conservatore dei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2668, comma
2, c.c., di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta in data
30/09/2020, presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio Servizio di pubblicità immobiliare, con nota reg. gen. n. 11534, reg. part. 7719.
3. Va esclusa, nel caso di specie, la sussistenza delle condizioni normativamente previste per farsi luogo alla condanna di cui all'art. 96 c.p.c., non potendo ravvisarsi nella condotta della
[...] la mala fede o colpa grave necessarie per la richiesta pronuncia, sussistente nell'ipotesi di CP_1 violazione di quel grado minimo di diligenza che avrebbe consentito alla parte di avvedersi agevolmente dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, ancorché manifesta, delle tesi prospettate.
4. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dalla al fine di ottenere il risarcimento dei CP_2 danni asseritamente subiti a causa della condotta della che avrebbe impedito Controparte_1 la vendita definitiva del complesso alberghiero “Villa Platani” in favore della società Villa Avisio s.r.l.
- la quale ha stipulato con la un contratto preliminare di compravendita in data 15.03.2021 -, CP_2 deve rilevarsi come non sia stato acquisito al presente giudizio alcun elemento volto a comprovare le allegazioni della convenuta.
Quest'ultima, infatti, non ha prodotto alcuna documentazione utile ad affermare che il mancato perfezionamento di un contratto - definitivo - di compravendita del complesso alberghiero “Villa
Platani” per l'importo di euro 1.300.000,00 sia dipeso dall'esistenza della trascrizione della domanda pagina 4 di 5 giudiziale proposta dall'odierna attrice e non ha neppure articolati capitoli di prova orale al fine di comprovare la predetta circostanza.
Ne deriva che la domanda riconvenzionale svolta dalla non può essere accolta. CP_2
5. L'esito complessivo del giudizio - rigetto sia della domanda attorea, sia della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta - giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
2937/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Controparte_1 Controparte_2
2) ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c., di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta in data 30/09/2020, presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio Servizio di pubblicità immobiliare, con nota reg. gen. n. 11534, reg. part. 7719;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_2 CP_1
CP_1
4) rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata da;
Controparte_2
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 10 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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