Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 409
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Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Validità della notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica, sebbene effettuata presso l'indirizzo di residenza del fratello del contribuente, fosse valida in quanto il luogo di effettiva dimora abituale prevale sulle risultanze anagrafiche. La consegna a persona di famiglia convivente fa presumere la validità della notifica in quel luogo, e l'onere di provare il contrario ricade sul contribuente, il quale non può limitarsi a produrre certificazioni anagrafiche.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, stabilendo che il dies a quo per la prescrizione delle pretese tributarie decorre dall'anno successivo a quello di riferimento (quindi dal 2009 per l'annualità 2008). Pertanto, alla data della notifica dell'avviso di accertamento nel 2013, non era ancora maturato il termine di prescrizione quinquennale, né quello decennale applicabile ai tributi erariali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 409
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 409
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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