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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 409/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2168/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso
Email_2
Agenzia Entrate - Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso
Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14282/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 30 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249009573337000
IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249009573337000
IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249009573337000
IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249009573337000
IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249009573337000
IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7753/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ricorrente_1 impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia di
Primo Grado di Napoli l'intimazione di pagamento n.
07120249009573337000 notificata in data 22/02/2024 per un complessivo valore verificato di euro 7.464,24.
Lamentava l'omessa notifica degli atti prodromici e quindi la prescrizione delle pretese erariali relative alle sanzioni ed interessi.
Con successive memorie illustrative contestava la documentazione depositata dall'Ufficio sostenendo che, come da certificazione di residenza che produceva, che non viveva nel luogo in cui era intervenuta la notifica. Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate DP NAPOLI II che, per quanto ancora rileva in questa fase, specificava che l'avviso di accertamento n. TF3010703132/2013 era stato correttamente, tempestivamente e ritualmente notificato in data 16/07/2013, nelle mani del fratello del ricorrente, cui era seguito l'invio di raccomandata informativa, il giudice adito, con la sentenza n. 14282 del 21 ottobre 2024 rigettava il ricorso.
Dopo avere ribadito la propria giurisdizione essendo devoluta al giudice tributario l'impugnazione degli atti prodromici quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora o l'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602/73, rilevava che il ricorso era infondato.
Infatti, secondo i giudici di prime cure, l'ingiunzione era stata correttamente emessa dopo la preventiva notifica degli atti prodromici.
La resistente aveva prodotto la notifica dell'ingiunzione fatta al fratello del ricorrente, cui era seguita la spedizione della raccomandata.
Doveva darsi seguito alla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente ne´ il solo rapporto di parentela - cui e'da ritenersi equiparato quello di affinità - ne´
l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo;
l'operatività di tali principi e', pero', subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione è quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti.
La semplice produzione dei certificati di residenza, senza ulteriore effettiva allegazione, non era da sola sufficiente a mettere in discussione la validità della notificazione, la quale giustificava anche il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, cui resiste l'appellata con controdeduzioni.
Il contribuente ha anche depositato memorie.
I primi due motivi di appello, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, mirano a contestare la correttezza dell'affermazione del giudice di primo grado quanto alla declaratoria di validità della notificazione, sottolineandosi che l'ingiunzione era sì stata notificata e consegnata a mani del fratello, ma non già presso la residenza anagrafica dell'appellante, come emergeva dalla certificazione versata in atti, ma presso il diverso indirizzo di residenza del fratello, circostanza questa che inficia la validità del procedimento notificatorio, non potendosi trarre dal solo fatto che l'atto sia stato ricevuto dal congiunto, la conclusione che anche il destinatario fosse quanto meno ivi domiciliato o dimorante.
Le censure sono prive di fondamento, in quanto la tesi del ricorrente appare evidentemente ancorata al presupposto che la certificazione anagrafica abbia portata preclusiva in ordine alla possibilità di reputare valida la notifica dell'atto effettuata in un luogo diverso, affermazione che tuttavia contrasta in maniera evidente con i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha, infatti, più volte precisato che la notificazione, nella specie di un atto di appello, in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche non determina la nullità del procedimento e della sentenza atteso che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (Cass. Sez. 2,
24/03/2023, n. 8463). Il principio è stato altresì ribadito anche in materia di notifica di atti tributari, essendosi precisato che la notifica della cartella di pagamento è validamente eseguita presso la residenza effettiva del destinatario, che, ove accertata alla stregua di elementi gravi, precisi e concordanti, prevale su quella risultante dalle certificazioni anagrafiche, avendo questa valore meramente presuntivo (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valida la notifica delle cartelle di pagamento, prodromiche rispetto alle intimazioni impugnate, eseguita presso la residenza effettiva del contribuente, diversa da quella anagrafica;
Cass. n. 15183/2024).
Inoltre, la sentenza di primo grado ha richiamato il principio affermato dal giudice di legittimità per il quale la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere data solo mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione (Cass. Sez. 1, 22/11/2006, n. 24852, espressiva di principio, che è stato di recente confermato da
Cass. n. 32575/2024).
Orbene, e tornando alla vicenda in esame, il primo tentativo di notifica effettuato presso la residenza anagrafica dell'appellante si è risolto in maniera negativa, in quanto il messo notificatore aveva riscontrato che il ricorrente risultava sloggiato. In assenza quindi di attualità delle risultanze anagrafiche, e sebbene sulla busta continui ad essere riportato l'originario indirizzo, ed anche a voler reputare che il luogo ove l'atto è stato consegnato sia quello di residenza anagrafica del fratello, la ricezione in quel luogo da parte del congiunto, senza in alcun modo contestare la qualifica di convivente, induce a ritenere che la notifica sia stata effettuata presso quella che, a seguito dell'abbandono della residenza anagrafica, era divenuta la dimora del destinatario, il quale si limita in appello ad insistere solo sulla non corrispondenza del detto luogo con le risultanze anagrafiche.
I motivi vanno perciò disattesi.
Il terzo motivo invece deduce che, ove anche si reputi valida la notifica dell'avviso, risalente alla data del 16 luglio 2013, non si comprende la ragione per la quale non sia stata dichiarata la prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi, atteso che gli stessi sono riferiti all'annualità 2008.
In particolare, deve precisarsi che l'eccezione che è alla base del motivo in esame non è riferita al decorso del tempo successivo alla notifica dell'avviso di accertamento del 2013, ma al solo decorso del tempo tra la maturazione delle pretese creditorie e la notifica dell'avviso come detto avvenuta nel 2013.
L'eccezione, formulata in questi termini, appare però priva di fondamento, in quanto sebbene l'annualità cui si riferiscono le pretese tributarie sia quella del 2008, il dies a quo della prescrizione non può che decorrere dall'anno successivo atteso che solo a tale data il credito diviene esigibile, il che rende evidente che, anche a ritenere che sanzioni ed interessi siano assoggettati al termine di prescrizione quinquennale, sebbene afferenti a tributi erariali, per i quali la prescrizione è invece decennale, alla data della notifica dell'avviso non era ancora maturato il quinquennio.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede:
a) Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado che si liquidano in € 800,00, oltre spese prenotate a debito
Napoli, 17 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2168/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso
Email_2
Agenzia Entrate - Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso
Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14282/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 30 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249009573337000
IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249009573337000
IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249009573337000
IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249009573337000
IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249009573337000
IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7753/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ricorrente_1 impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia di
Primo Grado di Napoli l'intimazione di pagamento n.
07120249009573337000 notificata in data 22/02/2024 per un complessivo valore verificato di euro 7.464,24.
Lamentava l'omessa notifica degli atti prodromici e quindi la prescrizione delle pretese erariali relative alle sanzioni ed interessi.
Con successive memorie illustrative contestava la documentazione depositata dall'Ufficio sostenendo che, come da certificazione di residenza che produceva, che non viveva nel luogo in cui era intervenuta la notifica. Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate DP NAPOLI II che, per quanto ancora rileva in questa fase, specificava che l'avviso di accertamento n. TF3010703132/2013 era stato correttamente, tempestivamente e ritualmente notificato in data 16/07/2013, nelle mani del fratello del ricorrente, cui era seguito l'invio di raccomandata informativa, il giudice adito, con la sentenza n. 14282 del 21 ottobre 2024 rigettava il ricorso.
Dopo avere ribadito la propria giurisdizione essendo devoluta al giudice tributario l'impugnazione degli atti prodromici quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora o l'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602/73, rilevava che il ricorso era infondato.
Infatti, secondo i giudici di prime cure, l'ingiunzione era stata correttamente emessa dopo la preventiva notifica degli atti prodromici.
La resistente aveva prodotto la notifica dell'ingiunzione fatta al fratello del ricorrente, cui era seguita la spedizione della raccomandata.
Doveva darsi seguito alla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente ne´ il solo rapporto di parentela - cui e'da ritenersi equiparato quello di affinità - ne´
l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo;
l'operatività di tali principi e', pero', subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione è quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti.
La semplice produzione dei certificati di residenza, senza ulteriore effettiva allegazione, non era da sola sufficiente a mettere in discussione la validità della notificazione, la quale giustificava anche il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, cui resiste l'appellata con controdeduzioni.
Il contribuente ha anche depositato memorie.
I primi due motivi di appello, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, mirano a contestare la correttezza dell'affermazione del giudice di primo grado quanto alla declaratoria di validità della notificazione, sottolineandosi che l'ingiunzione era sì stata notificata e consegnata a mani del fratello, ma non già presso la residenza anagrafica dell'appellante, come emergeva dalla certificazione versata in atti, ma presso il diverso indirizzo di residenza del fratello, circostanza questa che inficia la validità del procedimento notificatorio, non potendosi trarre dal solo fatto che l'atto sia stato ricevuto dal congiunto, la conclusione che anche il destinatario fosse quanto meno ivi domiciliato o dimorante.
Le censure sono prive di fondamento, in quanto la tesi del ricorrente appare evidentemente ancorata al presupposto che la certificazione anagrafica abbia portata preclusiva in ordine alla possibilità di reputare valida la notifica dell'atto effettuata in un luogo diverso, affermazione che tuttavia contrasta in maniera evidente con i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha, infatti, più volte precisato che la notificazione, nella specie di un atto di appello, in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche non determina la nullità del procedimento e della sentenza atteso che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (Cass. Sez. 2,
24/03/2023, n. 8463). Il principio è stato altresì ribadito anche in materia di notifica di atti tributari, essendosi precisato che la notifica della cartella di pagamento è validamente eseguita presso la residenza effettiva del destinatario, che, ove accertata alla stregua di elementi gravi, precisi e concordanti, prevale su quella risultante dalle certificazioni anagrafiche, avendo questa valore meramente presuntivo (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valida la notifica delle cartelle di pagamento, prodromiche rispetto alle intimazioni impugnate, eseguita presso la residenza effettiva del contribuente, diversa da quella anagrafica;
Cass. n. 15183/2024).
Inoltre, la sentenza di primo grado ha richiamato il principio affermato dal giudice di legittimità per il quale la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere data solo mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione (Cass. Sez. 1, 22/11/2006, n. 24852, espressiva di principio, che è stato di recente confermato da
Cass. n. 32575/2024).
Orbene, e tornando alla vicenda in esame, il primo tentativo di notifica effettuato presso la residenza anagrafica dell'appellante si è risolto in maniera negativa, in quanto il messo notificatore aveva riscontrato che il ricorrente risultava sloggiato. In assenza quindi di attualità delle risultanze anagrafiche, e sebbene sulla busta continui ad essere riportato l'originario indirizzo, ed anche a voler reputare che il luogo ove l'atto è stato consegnato sia quello di residenza anagrafica del fratello, la ricezione in quel luogo da parte del congiunto, senza in alcun modo contestare la qualifica di convivente, induce a ritenere che la notifica sia stata effettuata presso quella che, a seguito dell'abbandono della residenza anagrafica, era divenuta la dimora del destinatario, il quale si limita in appello ad insistere solo sulla non corrispondenza del detto luogo con le risultanze anagrafiche.
I motivi vanno perciò disattesi.
Il terzo motivo invece deduce che, ove anche si reputi valida la notifica dell'avviso, risalente alla data del 16 luglio 2013, non si comprende la ragione per la quale non sia stata dichiarata la prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi, atteso che gli stessi sono riferiti all'annualità 2008.
In particolare, deve precisarsi che l'eccezione che è alla base del motivo in esame non è riferita al decorso del tempo successivo alla notifica dell'avviso di accertamento del 2013, ma al solo decorso del tempo tra la maturazione delle pretese creditorie e la notifica dell'avviso come detto avvenuta nel 2013.
L'eccezione, formulata in questi termini, appare però priva di fondamento, in quanto sebbene l'annualità cui si riferiscono le pretese tributarie sia quella del 2008, il dies a quo della prescrizione non può che decorrere dall'anno successivo atteso che solo a tale data il credito diviene esigibile, il che rende evidente che, anche a ritenere che sanzioni ed interessi siano assoggettati al termine di prescrizione quinquennale, sebbene afferenti a tributi erariali, per i quali la prescrizione è invece decennale, alla data della notifica dell'avviso non era ancora maturato il quinquennio.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede:
a) Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado che si liquidano in € 800,00, oltre spese prenotate a debito
Napoli, 17 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente