CASS
Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
Massime • 1
La buona fede che, nei reati contravvenzionali, esclude l'elemento soggettivo ben può derivare da un fattore positivo correlato a un comportamento dell'Autorità amministrativa preposta alla tutela dell'interesse formante oggetto della disposizione normativa, idoneo a determinare nel trasgressore uno scusabile convincimento circa la liceità della condotta tenuta, ma tale principio dev'essere, comunque, valutato alla luce della gerarchia delle fonti di normazione e della conoscenza di esse che può discendere dal ruolo rivestito dal predetto agente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2024, n. 14077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14077 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
ник 1407 7-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 325/2024 -Presidente - FRANCESCO MARIA CIAMPI UP 05/03/2024 UGO BELLINI R.G.N. 46442/2023 Relatore - VINCENZO PEZZELLA AN DI LA DA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE nel procedimento a carico di: LL TU nato a [...] il [...] RA MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore avvocato BONANNI CRISTIANO del foro di ROMA, quale sostituto processuale dell'avv. MARZADURI ENRICO del foro di LUCCA in difesa di LL TU che ha insistito per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso del PG, con la conseguente conferma della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/10/2016 il Tribunale di Grosseto dichiarava di non doversi procedere, tra gli altri, nei confronti di AR AL e MA LL in ordine al reato di lottizzazione abusiva negoziale previsto e punito dagli articoli 110 cod. pen., 30 e 44 comma 1 lettera c) del d.P.R. 6/6/2001 n. 380, in quanto estinto per prescrizione (fatti contestati come risalenti al periodo 1997-2011). Altri imputati (fra i quali pubblici amministratori) venivano assolti dal reato ex art. 323, commi 1 e 2, cod. pen, in quanto il fatto non costituisce reato. La vicenda in esame attiene alla tortuosa vicenda araministrativa relativa alla realizzazione del nuovo ippodromo di LO. Con la prima delibera, la numero 10 del 17/2/1997, il Consiglio comunale di LO decise di avviare una procedura amministrativa per realizzare un nuovo centro ippico attraverso la scelta di un soggetto privato che dopo la costruzione dell'impianto sarebbe diventato concessionario dello stesso per la durata di 99 anni;
con la delibera numero 271 del 24/3/1997 la Giunta Comunale di LO accoglieva la proposta della società LO Corsa CA s.r.l. e a partire da questi due primi atti amministrativi veniva pianificato l'intervento edilizio e si de- cideva che nelle vicinanze del nuovo ippodromo venissero costruiti degli immobili ad uso foresteria per essere destinati a coloro che dovevano lavorare al nuovo impianto, nonché al personale di servizio e ai proprietari dei cavalli. Tale vincolo di destinazione veniva ripreso da un atto amministrativo emesso dalla Provincia di Grosseto che con delibera del Consiglio Provinciale numero 113 dell'11/11/1999 aveva espresso parere favorevole su tale destinazione d'uso; il vincolo di destinazione veniva poi integralmente recepito nel provvedimento am- ministrativo adottato dal Comune di LO con deliberazione consiliare numero 127 del 29/11/1999 con cui veniva approvata la variante al PRG. A partire dalla delibera consiliare numero 36 del 28/4/2000 veniva approvata la preconvenzione con la società LO SE CA spa e veniva prevista la possibilità che tali foresterie avrebbero potuto essere utilizzate e destinate ad al- loggi per gli operatori, gli allevatori e i proprietari dei cavalli e/o loro familiari e/o soci del Club House;
con le successive delibere consiliari n. 131 del 19/12/2000 e n. 58 del 6/7/2001 veniva rispettivamente adottata e approvata la convenzione unitamente al piano particolareggiato. L'atto di convenzione tra l'Ente comunale e la LO SE CA veniva stipulato con atto notarile del 28/3/2002 e all'art. 14 veniva confermato che la suddetta società si obbligava per sé e per i suoi aventi causa ad utilizzare gli alloggi per gli operatori, gli allevatori e i proprietari dei cavalli e/o loro familiari e/o soci del Club House 2 In data 13/6/2003, infine, veniva approvata la delibera della Giunta Comunale numero 152 con fa quale si approvava lo scherna di costituzione del diritto di su- perficie a favore della società LO SE CA spa. In seguito allo svolgimento delle indagini e all'esito delle stesse veniva conte- stato in capo agli odierni imputati, e ad altri, il reato di lottizzazione abusiva sulla base del fatto che il riferimento ai soci del Club House fosse stato un modo indiretto per eludere vincolo di destinazione;
la lottizzazione secondo l'accusa si era con- cretizzata poi dal 2004 al 2010 a seguito della stipula dei contratti preliminari con soggetti completamente estranei all'attività ippica.
2. Nei confronti della sentenza di primo grado il PG della Corte di appello di Firenze proponeva ricorso in Cassazione per saltum, poi convertito in appello, in ordine alla mancata confisca degli immobili oggetto della lottizzazione;
il PG si doleva che il Tribunale avesse dichiarato l'estinzione del reato senza verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e senza, in caso affermativo, di- sporre la confisca, seppure richiesta dal PM in primo grado. Con sentenza del 14/12/2018 la Corte di Appello di Firenze riteneva fondato il ricorso del PG. In motivazione la Corte territoriale segnalava che nel momento in cui la sen- tenza di primo grado veniva pronunciata si registravano ancora interpretazioni non univoche sulla questione della confisca a seguito di declaratoria di estinzione del reato di lottizzazione abusiva e che nelle more del giudizio di appello era interve- nuta la sentenza della Corte Edu del 28 giugno 2018 che aveva statuito che la confisca urbanistica può essere disposta a seguito di un accertamento giudiziale che abbia le caratteristiche sostanziali di una sentenza di condanna;
tuttavia evi- denziava come prima del deposito della motivazione della sentenza di secondo grado erano intervenute ulteriori pronunce della Cassazione che avevano ribadito come potesse essere disposta la confisca urbanistica anche in caso di sentenza di prescrizione purché tale decisione fosse adottata secondo standard e probatori e con il rispetto delle garanzie proprie delle pronunce formali di condanna. La Corte di appello precisava che nel caso in esame il tribunale aveva accer- tato la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva negoziale, ancorché pre- scritto, e aveva sostenuto che sebbene si trattasse di una contravvenzione per la quale, dunque, non sarebbe necessaria una specifica analisi dell'elemento sogget- tivo essendo sufficiente soltanto la colpa, evidenziava «come fosse evidente dalla ricostruzione dei fatti che vi era stata un'elusione del vincolo di destinazione sul complesso immobiliare ascrivibile a un comportamento volontario». 3 Per tale ragione la Corte di Appello di Firenze disponeva la confisca dell'unità immobiliari già facenti parte del progetto di foresteria del nuovo centro ippica di LO.
3. Proponevano stavolta ricorso per Cassazione i difensori degli imputati Gra- nelli MA e AL AR censurando la decisione con la quale era stata disposta la confisca, adottata dalla Corte di appello di Firenze. La difesa di LL MA eccepiva l'erronea applicazione da parte della Corte di Appello di Firenze dell'articolo 44 comma 2 del dpr 380 del 2001, richia- mando dapprima la sentenza della Grande Camera EDU del 28/06/2018 che aveva stabilito che è incompatibile con l'articolo 7 della Cedu la confisca di terreni dispo- sta in attuazione della legislazione italiana in materia di lottizzazione abusiva in danno di persone giuridiche che non siano state coinvolte in qualità di parti nel processo penale al cui esito fu emessa una misura ablativa. La difesa contestava la sentenza di appello nella parte in cui dichiarava che la contravvenzione in esame sia punibile a titolo di colpa, sostenendo al contrario che il reato di cui all'imputazione si riferirebbe chiaramente a condotte dolose, per cui potrebbe essere integrato esclusivamente da chi si sia rappresentato il fatto materiale tipico, senza che vi sia spazio per una struttura del reato in senso diffe- rente da quello doloroso. Per tale ragione, sosteneva la difesa, per ottenere la confisca avrebbe dovuto essere accertato esclusivamente il dolo in riferimento al quale la Corte di Appello era stata sbrigativa nell'affermare che "l'elusione del vincolo destinazione era stato certamente ascrivibile a un comportamento volontario". Inoltre, lamentava come non fossero state svolte alcune indagini sull'ele- mento psicologico del reato ma che al contrario dalla relazione degli inquirenti era emersa la buona fede dei soggetti coinvolti. La propria assistita, secondo l'accusa, avrebbe commesso il reato di lottizzazione abusiva poiché, nella qualità di presi- dente del consiglio di amministrazione della società LO SE CA Spa, avrebbe previsto la clausola di cui all'articolo 4 con la quale si consentiva l'accesso al Club House e di conseguenza l'acquisto delle foresterie dell'ippodromo, ossia per aver stipulato un contratto preliminare di acquisto di immobile estrano all'at- tività che si svolgeva presso il centro ippico. In ogni caso la difesa segnalava che tutti i contratti stipulati di cui all'iniziale capo d'imputazione non erano stati sottoscritti dalla LL, e che dunque que- st'ultima non aveva posto in essere alcuna condotta integrante il reato contesta- tole. In conclusione, la difesa lamentava la carenza di motivazioni della Corte di appello di Firenze sia sul dato letterale che sostanziale. 4 Il difensore dell'imputato AL AR proponeva anch'egli ricorso per Cassa- zione lamentando la mancanza di motivazione con riguardo al rigetto del motivo sulla legittimità del vincolo di destinazione inserito nell'articolo 28 N.T.A. e l'erro- nea applicazione della legge penale per mancanza e manifesta illogicità della mo- tivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi della contravvenzione di lottizzazione abusiva, che era stata oggetto di una sbrigativa ricostruzione da parte del tribunale di Grosseto e di una ancora più sintetica trattazione da parte della Corte di appello. In particolare, la difesa eccepiva che il vincolo di destina- zione d'uso imposto dal piano regolatore non riguardava la natura oggettiva dei proprietari ma consisteva nell'obbligare i proprietari a una determinata forma di utilizzo riservando soltanto l'uso degli alloggi ad una determinata categoria di sog- getti. Per tale motivo eccepiva come la condotta lottizzatoria avrebbe dovuto con- sumarsi soltanto attraverso l'utilizzo degli alloggi da parte di soggetti non qualifi- cati, cosa che però non era mai accaduta visto che non erano mai stati stipulati contratti definitivi di vendita e gli alloggi non erano mai stati consegnati a promit- tenti acquirenti, e in particolare non era mai stato stipulato il contratto definitivo del AL che non aveva mai acquisito il possesso della proprietà dell'alloggio. Ancora, il difensore sosteneva che il contratto preliminare avrebbe integrato gli estremi della lottizzazione soltanto se da questo fosse emerso la doverosa con- seguenza che il bene sarebbe stato utilizzato in modo difforme da quanto consen- tito dalle previsioni urbanistiche, circostanza che nel caso di specie non si era ve- rificata poiché nulla escludeva che il AL avrebbe adibito l'immobile all'uso di fo- resteria nel rispetto dei limiti soggettivi previsti dal piano regolatore. Per tale ragione la Corte di appello avrebbe ritenuto consumato un reato che mancava ancora di un elemento determinante per la sua integrazione e cioè l'uso non consentito delle unità immobiliari. Infine, la difesa contestava la sentenza della Corte di appello di Firenze nella parte in cui accoglieva l'impugnazione del PG che chiedeva l'ernissione del prov- vedimento di confisca degli immobili, ritenendo che vi fosse stato un accertamento vago circa la sussistenza dell'elemento soggettivo senza alcun richiamo ad ulteriori elementi fattuali e giuridici tali da provare al di là di ogni ragionevole dubbio tale asserzione.
4. La Terza Sezione Penale di questa Corte, in data 16/9/2020 (sent. 31182/2020) annullava la sentenza della terza sezione penale della Corte di ap- pello e rinviava ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze affinché fosse colmato il deficit argomentativo della suddetta sentenza, affermando che per di- sporre la confisca il giudice di appello avrebbe dovuto assolvere a quanto disposto 5 dall'articolo 578 bis cod. pen. e sanare il deficit argomentativo in ordine alla sus- sistenza dell'elemento psicologico del reato in capo ad entrambi i concorrenti. In particolare il giudice di legittimità riteneva fondati i rilievi difensivi in merito alla omessa valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato lot- tizzatorio e, in motivazione, dapprima riprendeva la decisione di primo grado se- condo cui l'infrazione dell'aumento delle unità immobiliari in assenza di un piano di lottizzazione costituisce una lottizzazione abusiva poiché trasforma l'area inte- ressata dell'intervento in area residenziale in contrasto con le previsioni del piano regolatore del Comune di LO poi richiamava quanto deciso anche dalla Corte di appello di Firenze che aveva ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato di lottizzazione abusiva sulla base del risultanze processuali, sulla constatazione che si era verificato un frazionamento di un terreno in lotti tali da alterare l'origi- naria destinazione urbanistica dell'area. Analizzate le decisioni di primo e secondo grado, la Cassazione decideva di annullare con rinvio la sentenza della Corte di appello di Firenze per carenza e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo. Preliminarmente ribadiva che da tempo ormai la Corte di legittimità aveva superato il risalente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il reato di lottizza- zione abusiva era configurabile come contravvenzione necessariamente dolosa;
rammentava la sentenza della Sez. U. n. 39916 del 2004, con la quale era stato affermato il principio secondo cui il reato di lottizzazione abusiva non era configu- rabile come contravvenzione esclusivamente dolosa dal momento che poteva rea- lizzarsi sia per difetto di autorizzazione a lottizzare sia per contrasto con le pre- scrizioni di legge o con gli strumenti urbanistici, e dunque per cui poteva essere commessa anche per colpa. Premesso ciò, la Corte eccepiva come il tribunale di Grosseto si fosse limitato a dichiarare la prescrizione del reato senza indagare l'elemento psicologico dello stesso e che anche la Corte di appello da parte sua aveva sostenuto che, essendo il reato di lottizzazione prescritto e trattandosi di una contravvenzione, non era necessaria una specifica analisi dell'elemento soggettivo doloso essendo suffi- ciente la sola colpa. Evidenziato ciò, e dopo aver richiamato la giurisprudenza sia nazionale sia europea riguardo a tale tema, la Corte di legittimità aveva evidenziato come la Corte di appello avesse correttamente confermato la prescrizione del reato con- travvenzionale ma avesse mancato di affrontare la sussistenza del requisito sog- gettivo del reato e, nonostante ciò, avesse disposto comunque la confisca. La Corte di cassazione, dunque, rilevato il deficit motivazionale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico in capo ad entrambi i ricorrenti, annullava la sentenza impugnata e la rinviava ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. 6 ि 5. Di fronte al giudice del rinvio il P.G. chiedeva l'acquisizione di documenta- zione proveniente dalla Camera di Commercio relativa alla posizione di LL AR nella società FCC che, nulla opponendo la difesa, veniva acquisita. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza del 19/10/2016 oggi impu- gnata, confermava la sentenza di primo grado che, come si ricordava in prece- denza, non aveva disposto alcuna confisca.
6. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. omessa motivazione e travisamento della prova 6.1. Ricorda il PG fiorentino che, con la delibera 17.2.1997 della Giunta (adot- tata lo stesso giorno in cui il Consiglio aveva deliberato di indire una gara per rilasciare concessione ad un privato per la realizzazione e godimento di un im- pianto ippico) erano stati stabiliti i dettagli dell'accordo da raggiungere con colui che si sarebbe aggiudicata la realizzazione dell'ippodromo, dettagli fra i quali spic- cava la possibilità, per il concessionario, di "realizzare, compatibilmente con la normativa urbanistica, opere edili complementari all'attività di gestione di corse ippiche agonistiche che alla scadenza della concessione diverranno di proprietà comunale". Questo era il contenuto del bando di gara, pubblicato su "Il sole 24 ore" e su "Repubblica" del 22.2.1997, in relazione al quale la FCC, costituita il 24.1.1997, presentò domanda il 10 marzo, dichiarando di accettare tutti i contenuti di detta- glio previsti nel bando e nelle delibere, domanda che fu accettata, preferendola agli altri concorrenti, con delibera di Giunta del 24.3.1997, procedura svolta con l'assistenza "giuridica" dell'avv. RR che ne attestava la regolarità, pur avendo l'ufficio urbanistica evidenziato, nel proprio parere del 19.3.1997, proprio con riferimento alla documentazione prodotta da tale società, che: "nessuna pla- nimetria catastale risulta allegata. Dalla mappa catastale in uso all'ufficio, aggior- nata all'anno 1995, risulta che la superficie interessata dalle particelle indicate nell'istanza risulta minore e non coincidente con quella riportata nello "studio di fattibilità". A seguito di questa "aggiudicazione", prima di poter eseguire qualsiasi inter- vento modificativo del territorio, era comunque necessario che venissero variate, in riferimento agli appezzamenti di cui aveva acquisito la proprietà il soggetto che 7 si era aggiudicato la "gara", le disposizioni urbanistiche vigenti, posto che in pre- cedenza, fino a che, cioè, non era noto ove sarebbe stato realizzato il nuovo ippo- dromo e le opere connesse, non sarebbe stato possibile. Così l'8.5.1998, su indicazioni della Giunta, l'ufficio urbanistica predisponeva la bozza della variante al PRG in cui veniva previsto che la realizzazione del centro ippico era subordinata all'approvazione da parte del Consiglio dello schema di con- venzione che dovrà prevedere che "per tutte le strutture edilizie connesse e per- tinenziali allo svolgimento dell'attività (..) l'uso specifico vincolato, la cui violazione comporterà l'automatica decadenza dalla concessione". Il progetto di modifica del PRG venne trasmesso alla Regione e all'Ammini- strazione Provinciale che, con nota 2.7.1999, preoccupata che potesse realizzarsi un mega villaggio turistico (come poi è stato), chiese chiarimenti che vennero forniti dal DA il 22.9.1999, che precisò che "per esercitare un ulteriore e forte controllo pubblico" era stato previsto l'inserimento nella convenzione di quella lo- cuzione sopra riportata, precisando ulteriormente che gli alloggi realizzandi, cioè le foresterie, non sarebbero stati destinati a ricettività turistica Il Consiglio Provinciale, “preso atto anche a seguito dei chiarimenti del Co- mune (..) che il complesso (..) è dimensionato per corrispondere alle esigenze di funzionalità dell'impianto sportivo e delle attività connesse, collaterali e funzionali e finalizzata alla sola attività del centro ippico" prescriveva, intendendo rafforzare le cautele, con la delibera 11.11.1999, per la foresteria, che "gli alloggi dovranno essere utilizzati sola da personale addetto al centro ippico e non affittati, alienati o comunque affidati a terzi. Tale prescrizione dovrà essere prevista nella conven- zione". L'Amministrazione comunale recepiva tale prescrizione, che veniva inserita nella variante al PRG, variante che veniva quindi approvata con questo specifico contenuto precettivo il 29.11.1999, e che diveniva esecutiva con la pubblicazione sul BUR regionale il 26.1.2000, variante che veniva poi formalmente comunicata alla FCC con raccomandata del 28.1.2000. A tale comunicazione seguiva una nota a firma avv. Sebastiani per FCC che lamentava che l'inserimento di quella prescrizione avrebbe comportato una "so- stanziale limitazione alla libera disponibilità delle strutture edilizie pertinenziali". Il Comune nel precisare che alcun inadempimento vi era stato si diceva disponibile ad un incontro per cercare soluzione. Quindi con la collaborazione dell'avv. Tam- burro (lo stesso che aveva seguito la gara, e che quindi avrebbe dovuto essere ben consapevole delle finalità perseguite con i vincoli urbanistici) aveva quindi predisposto lo schema di una preconvenzione, precisando comunque che "la pos- sibilità di utilizzare gli alloggi costituenti la c. d. foresteria con espressa esclusione di offerta al pubblico o di utilizzo da parte di terzi estranei al centro ippico" (nota 8 21.4.2000 del segretario comunale), aprendo così la strada alla soluzione finale, che determinerà l'accusa di lottizzazione abusiva. Queste le necessarie precisazioni che il PG ricorrente ha ritenuto di premettere per meglio comprendere la vicenda.
6.2. Il giudice di legittimità ebbe ad annullare con rinvio la precedente sen- tenza della Corte d'Appello di Firenze perché colmasse "il deficit argomentativo in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo ad entrambi i ricorrenti" in relazione alla disposta confisca, pur nella prescrizione del reato di lottizzazione abusiva. Per il PG ricorrente, pertanto, è stato sottratto al vaglio del giudice del rinvio la sussistenza o meno del reato de quo. La Corte d'Appello nel giudizio di rinvio, anziché "colmare il deficit", ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo, ha cioè ritenuto che "i pareri legali del consulente giuridico e del segretario comunale abbiano certamente indotto a for- mare negli appellanti un incolpevole affidamento", e conseguentemente ha con- fermato la sentenza del Tribunale di Grosseto, che rigettava la richiesta di confisca. Per il PG fiorentino la questione è semplice: gli strumenti urbanistici ponevano un preciso vincolo agli alloggi che sarebbero stati costruiti nel perimetro del centro ippico: "gli alloggi dovranno essere utilizzati sola da personale addetto al centro ippico e non affittati, alienati o comunque affidati a terzi". L'amministrazione comunale, a seguito delle proteste della FCC, che vedeva in questo una "sostanziale limitazione alla libera disponibilità delle strutture edilizie pertinenziali" (la malafede per il ricorrente è palese posto che fin dal principio della vicenda, cioè dal bando di gara, e dagli atti successivi, si era sempre affermato che le opere edilizie sarebbero dovute essere destinate agli addetti al centro ippico, stabili o di passaggio, tanto che si è sempre parlato di "foresteria"), utilizzando un parere giuridico del solito avv. RR (che si allega al ricorso), reputa che l'e- spressione "alienazione a terzi" vada interpretata semplicemente come "divieto di porre sul mercato gli appartamenti mediante offerta al pubblico" e quindi recepisce le indicazioni della FCC, e, nello schema di convenzione, il vincolo viene così sosti- tuito: "possibilità di destinare gli alloggi in quanto unità accessorie del centro ip- pico anche ad operatori, allevatori, proprietari di cavalli e/o soci del Club House", laddove chiunque poteva essere socio di esso, pagando una modesta somma di denaro. In realtà, per il PG ricorrente il "parere", che si conclude con l'affermazione "ritengo che il contenuto delle pattuizioni statuite nella preconvenzione sia con- forme sostanzialmente ai contenuti negoziali posti a base dell'avviso di gara" mai affronta la questione dei vincoli di utilizzo, destinazione e commercializzazione, 9 limitandosi a trattare aspetti di contorno, quali il diritto di superficie, gli oneri ur- banistici e i tempi di realizzazione. Molto astutamente -prosegue il ricorso- le conclusioni non fanno riferimento agli strumenti urbanistici, ma "ai contenuti negoziali", cioè agli accordi intercorsi, a seguito della trattativa cui viene fatto riferimento nella nota 21.4.2000 citata, del segretario comunale, tra DA e FCC. Sostiene il PG ricorrente che la Corte fiorentina, con la sentenza oggetto del presente ricorso, fa un pessimo uso degli insegnamenti di legittimità in punto di elemento soggettivo nel reato di lottizzazione abusiva, essendosi affermato che la buona fede, che esclude nei reati contravvenzionali l'elemento soggettivo, ben può essere determinata da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un compor- tamento della autorità amministrativa deputata alla tutela dell'interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convinci- mento della liceità della condotta (Sez. 3, n. 35314 del 20/05/2016, Rv. 268000; Sez. 1, n. 47712 del 15/07/2015, Rv. 265424; Sez, 3, n. 42021 del 18/07/2014, Rv. 260657; Sez. 3, n. 49910 del 04/11/2009, Rv. 245863)» (così Sez. 3, n. 15205/2020). Per il PG ricorrente il giudice del rinvio è sfuggito all'onere motivazionale de- mandatogli dalla sentenza rescindente, limitandosi ad affermare apoditticamente che, essendoci un parere legale recepito in una delibera del Consiglio Comunale, gli appellanti erano da ritenersi in buona fede nell'aver stipulato contratti di acqui- sto di alcuni degli alloggi quali semplici soci del Club House, atto negoziale che realizza, cioè porta a compimento, il reato di lottizzazione abusiva negoziale. Non spiega (e per la verità non si vede come avrebbe potuto farlo) le ragioni per le quali, essendo gli imputati ben a conoscenza del vincolo preteso dalla Pro- vincia e inserito nelle NTA del PRG, hanno ritenuto legittimo il libero commercio degli appartamenti. Laddove è chiarissimo, e non revocabile in dubbio, che le norme urbanistiche, per l'iter procedurale da cui promanano, sono di livello "primario" e non possono essere derogate né dal Consiglio Comunale né dalla Giunta. Tanto è vero che i soggetti che agivano per la FCC, cercano di farle modificare, ma nell'impossibilità, per la chiara contraria volontà politica volta a tutelare l'am- biente degli organi di controllo (Regione Toscana e Provincia di Livorno), con un bizantinismo degno dei migliori affabulatori, riducono le prescrizioni alla qualità di essere "soci del Club House" e al divieto dell'offerta al pubblico, come se le tratta- tive riservate soddisfacessero quell'interesse pubblico posto a fondamento delle restrizioni pretese nel PRG. Fin dal bando di gara -è la tesi sostenuta in ricorso- era chiaro che si sarebbero potute realizzare solo "opere edili complementari all'attività di gestione di corse 10 ippiche agonistiche", vincolo che era stato rafforzato dall'intervento della Provincia (e della Regione), e che era stato comunicato alla FCC con raccomandata 28.1.2000. Per il PG ricorrente la perfetta conoscenza di tutti gli atti amministrativi, pro- dromici alla "messa sul mercato" dei 154 alloggi, da parte degli attuali imputati non può essere messa in discussione: la LL è sempre stata la legale rappre- sentante/amministratore unico della FCC, e il AL, che in seguito è divenuto socio di quasi il 30% della società, e da ultimo amministratore unico di essa, fin dall'ini- zio ne fu il Presidente del collegio sindacale. In definitiva apparirebbe privo di una soddisfacente motivazione il non aver colmato il deficit argomentativo in punto di elemento soggettivo. La conclusione cui è giunta la Corte territoriale sarebbe sostanzialmente una petizione di principio: posto che la messa sul mercato al quisque de populo degli alloggi è stata possibile per quanto previsto nella delibera consiliare 28.4.2000, difetta il dolo o la colpa di coloro che hanno compiuto atti negoziali sugli alloggi. Non spiegherebbe, però, come tale convincimento possa essere conciliabile con la perfetta conoscenza, fin dal bando di gara, dei vincoli di destinazione degli alloggi di foresteria. La vendita o locazione di essi, a valle delia delibera consiliare citata, era già indicato nella imputazione, e l'esito del processo ne aveva già san- cito la verità storica. La Corte d'Appello avrebbe invece dovuto indicare le ragioni per le quali gli imputati potevano essere in buona fede. Tale motivazione non può ridursi alla circostanza che "l'aveva detto l'avv. RR" (che in realtà non lo ha mai affer- mato!), quando questo parere urta in modo clamoroso con le prescrizioni del PRG e con tutto l'iter amministrativo di cui non solo il RR era a perfetta cono- scenza (e per il PG ricorrente non si spiega il motivo per cui egli stesso non sia stato incriminato per concorso), ma anche gli imputati. Si tratta di una motivazione apparente, da considerarsi omessa. Non una parola -ci si duole- viene spesa per escludere che gli imputati non avessero, se non coscienza e volontà, almeno colpa, nel credere di stare agendo legittimamente, cioè in conformità agli strumenti urbanistici. La Corte territoriale incorrerebbe, poi, in altro vizio motivazionale laddove non distingue le posizioni dei due imputati. Infatti, nella sentenza impugnata si indi- cano gli imputati LL e AL come semplici "promittenti acquirenti" di alcuni degli appartamenti realizzati, ma la LL è imputata non quale promittente acquirente, ma quale promittente venditore, essendo la legale rappresentante della FCC. E', cioè, il soggetto principale della vicenda, quella che ha fatto pres- sione sul Comune per ottenere che lo schema di convenzione fosse redatto in modo 11 tale da consentire formalmente la libera commercializzazione degli alloggi della foresteria. In definitiva, per il PG ricorrente la sentenza impugnata sarebbe viziata per difetto di motivazione e come tale meritevole di annullamento, con rinvio per nuo- vamente valutare l'esistenza dell'elemento soggettivo della contravvenzione di lot- tizzazione abusiva. La sentenza impugnata per il ricorrente appare presentare un altro vizio: la ragione per la quale gli imputati si troverebbero in buona fede sarebbe da ricercare nell'affidamento sul parere legale dell'avv. RR (doc. n. 9 citato dalla Corte che il PG allega al ricorso), ma tale parere, come sopra evidenziato, e come sarà agevole comprendere dalla lettura del medesimo, mai affronta la questione della compatibilità dello schema di preconvenzione con i vincoli degli strumenti urbani- stici, e non è quindi in alcun modo capace di indurre il lettore a formarsi in buona fede un opinione in tal senso. Si tratterebbe, all'evidenza, di un vizio di "travisa- mento della prova" Chiede, pertanto, in accoglimento del ricorso, dichiararsi la nullità della sen- tenza impugnata, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze perché valuti la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di lottizza- zione abusiva, disponendo quindi la confisca degli alloggi della c.d. foresteria.
7. Le parti hanno concluso in pubblica udienza scritte come riportato in epi- grafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.
2. Come si ricordava in premessa con la sentenza 31182/20 - alla cui condi- visibile motivazione ci si riporta integralmente in questa sede- pronunciando sui ricorsi proposti dagli odierni ricorrenti LL e AL la terza sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 14/12/2018 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto del 19 ottobre 2016, aveva disposto la confisca delle unità immobiliari facenti parte del progetto foresteria del Nuovo Centro Ippico di LO, tra cui la n. 17 del fabbricato 1 e la n. 36 del fabbricato 2 per le quali erano stati stipulati due contratti preliminari di compravendita in data 20 ottobre 2005 tra LO SE cavalli S.p.A. (promittente venditore) e Comet s.n.c., in persona del I.r.p.t. AR AL (promittente acquirente) e la n. 139 del fabbricato 4 per la quale era stato stipulato un contratto preliminare di compravendita in data 6/10/2001 tra LO SE 12 cavalli S.p.A. (promittente venditore) e Società Allevamento L'Airone s.r.l. in per- sona del I.r.p.t. MA LL, avente ad oggetto la proprietà superficiaria su tali unità immobiliari: e che aveva confermato, nel resto, la sentenza di primo grado che aveva dichiarato non "doversi procedere" in relazione al reato di cui all'art. 44, co. 1, lett.c), d.P.R. 380/ 2001 in quanto estinto per prescrizione. Il precedente giudice di legittimità (pagg. 6 e ss.), quanto ai vizi motivazionali dedotti in quella sede da entrambi i ricorrenti, e relativi alla sussistenza dell'illecito lottizzatorio sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, rilevava essergli precluso qualsiasi sindacato sul punto, in ossequio al consolidato orientamento secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. Un., n. 35490/ 2009, Tettamanti). La Corte di legittimità, con la sentenza 31182/2020, ha condivisibilmente af- fermato di ritenere «corretto l'approdo valutativo con cui i giudici di merito hanno ritenuto sussistere l'illecito lottizzatorio sotto il profilo oggettivo» (pag. 8). E ne ha spiegato il perché (pagg. 8 e ss. cui ci si riporta) ripercorrendo tutti i provvedimenti adottati nell'arco di oltre un decennio dall'Amministrazione Comunale di LO in vista della realizzazione, su una vasta area già a destinazione agricola, dell'ip- podromo comunale che anche in questa sede sono stati riportati in premessa. E' stato posto l'accento, in particolare, sul fatto che, ab initio, imprescindibile condizione generale, imposta dal Consiglio provinciale di Grosseto affinché potesse essere rilasciato il parere di compatibilità della variante del P.R.G. del Comune di Folonica con il Piano territoriale di coordinamento della Provincia, era che il com- plesso delle attrezzature e dei servizi previsto dalla variante fosse dimensionato "per corrispondere alle esigenze di funzionalità dell'impianto sportivo e delle atti- vità ad esso connesse, collaterali e funzionali e finalizzate alla sola attività del centro ippico". E, in coerenza con tale prescrizione, era stato anche imposto uno specifico vincolo di utilizzabilità e di inalienabilità degli alloggi da realizzare all'in- terno della struttura, riservati esclusivamente al personale addetto al centro ippico senza possibilità di essere locati, alienati o comunque affidati a terzi. Come si legge a pag. 10 della sentenza 31182/20: « 6.1. La motivazione del giudice individua specificamente gli elementi in base ai quali ritiene allo stato sus- sistere l'ipotesi di accusa, soprattutto in relazione al profilo oggettivo. Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, può senz'altro configurarsi il reato di lottizzazione abusiva attraverso la modifica di destinazione d'uso di im- mobili oggetto di un piano di lottizzazione mediante il frazionamento di un com- plesso immobiliare in modo che le singole unità perdano la originaria destinazione d'uso per assumere quella residenziale: modificazione che si pone in contrasto con 13 lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizza- zione (Sez. 3, n. 6990/2005). Altrettanto significativamente la giurisprudenza di questa Corte ha ammesso l'ipotesi di lottizzazione abusiva in relazione ad un complesso immobi- liare già edificato attraverso il cambio di destinazione d'uso rilevabile dalla stipula di contratti preliminari di compravendita, come quelli aventi ad oggetto unità abi- tative destinate a residenza privata e facenti parte di un complesso originaria- mente autorizzato per lo svolgimento di ben altre (attività) alberghiere (Sez. 3, n. 10889/2005; id. n. 13687/2007). A tali conclusioni il Tribunale è pervenuto sulla base degli atti di inequivoco significato sottoposti alla sua valutazione». Dopo avere ricordato i passaggi motivazionali con cui già il giudice di primo grado aveva dato conto dei meccanismi posti in essere con lo scopo di immettere sul mercato gli alloggi aggirando il vincolo di destinazione, il precedente giudice di legittimità ha ritenuto (pag. 11) che « simile condotta, come si legge in sentenza, è idonea ad integrare il reato di cui agli artt. 44 e 30 TU edilizia, contestato dal PM, in quanto il frazionamento delle unità immobiliari in assenza di un piano di lottizzazione costituisce una lottizzazione abusiva perché trasforma l'area interes- sata dell'intervento in area residenziale, in contrasto con le previsioni del piano regolatore generale del comune di LO e degli strumenti urbanistici ad esso sovraordinati>>. La sentenza rescindente, analizzate le argomentazioni della precedente sen- tenza di appello che rimanda sul punto a quanto riportato nella sentenza di primo grado in ordine alla configurabilità del reato di lottizzazione abusiva- ritiene, dun- que, «che, in punto di fatto, la Corte d'Appello ha ritenuto sussistere l'elemento materiale del reato di lottizzazione abusiva ed è pervenuta al convincimento sulla base della valutazione di merito delle risultanze processuali, non suscettibile di riesame in sede di giudizio di legittimità, coniugata alla corretta applicazione dei principi di diritto afferenti alla configurabilità del reato» e che «immune da censure è la motivazione della sentenza di primo grado (e quella d'appello che è conforme) in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e le deduzioni difensive sul punto sono manifestamente infondate» (pag. 14).
3. Ritenuto consolidato, pertanto, e non più rimettibile in discussione il dictum dei precedenti giudici di merito in punti di oggettività dell'intervenuta lottizzazione, la Corte di legittimità, a fronte di una sentenza quale quella del 2018 che, invero, presentava una motivazione assai scarna sul punto, ha ritenuto (pag. 8) « fondati i rilievi difensivi sviluppati da entrambi i ricorrenti in merito alla omessa valuta- zione, in diritto e sotto il profilo motivazionale (in questa sede qui rilevante), della sussistenza dell'elemento psicologico del reato lottizzatorio, il cui accertamento era assolutamente necessario al fine di poter disporre la confisca da parte del 14 giudice di appello, atteso che, come risulta dalle decisioni di merito, il primo giu- dice aveva omesso di disporla, tanto da determinare l'impugnazione del Procura- tore Generale, poi accolta dai giudici territoriali, senza tuttavia, come si vedrà, argomentare in ordine alla sussistenza dell'illecito lottizzatorio sotto il profilo sog- gettivo». Nello specifico della precedente pronuncia (pag. 14) «la valutazione dell'elemento soggettivo del reato che la Corte di appello ritiene sussistente in base a motivazione, tuttavia, assolutamente carente e contraddittoria». Già il precedente giudice di legittimità aveva chiarito sul punto -e va qui riba- dito- che questa Corte ha superato quel remoto indirizzo ermeneutico secondo il quale il reato di lottizzazione abusiva fosse da considerarsi come una contravven- zione di natura necessariamente dolosa, per la cui sussistenza sarebbe necessario che l'evento sia previsto e voluto dal reo quale conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria diretta a limitare e condizionare, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale (Sez. Un., n. 2720/1990). A partire, infatti, da Sez. 3, n. 39916/2004, è stato ripetutamente affermato il principio secondo il quale il reato di lottizzazione abusiva non si con- figura come una contravvenzione esclusivamente dolosa, atteso che potendo rea- lizzarsi sia per il difetto di autorizzazione a lottizzare sia per contrasto con le pre- scrizioni di legge o con gli strumenti urbanistici, la stessa, sia nella forma negoziale che materiale, può essere commessa anche per colpa (Sez.3, nn. 36940/2005; id., n. 17865/2009; Id., n. 38799/2015).
4. Deve ribadirsi, pertanto, che non è ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42 cod. pen., dovendo ovvia- mente valutarsi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto pe- nale e quelli in cui possa trovare applicazione l'art. 5 cod. pen. secondo l'interpre- tazione fornita dalla sentenza n. 364 del 1998 della Corte costituzionale. Da questo punto di vista, come ricordava ancora la sentenza rescindente, questa Corte di legittimità ha riconosciuto l'incidenza della prassi amministrativa sul legittimo affidamento del privato. E' il tema della buona fede dell'acquirente dell'immobile abusivamente lottiz- zato che si è ritenuta, ad esempio, nel caso dell'avvenuta allegazione al rogito del certificato di destinazione urbanistica, oltre che dal fatto che lo stesso aveva ripo- sto legittimo affidamento sulla prassi comunale di rilasciare le concessioni pur in assenza del piano di lottizzazione (Sez. 3, n. 45833/ 2012; Id., n. 15987/2013). O si è riconosciuta, ad esempio, a causa del prolungato comportamento omissivo della P.A., dell'esistenza di una prassi favorevole attestata dal notaio rogante e dell'assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo addirittura degli stessi ven- ditori degli immobili. 15 Si tratta, di declinazioni che si uniformano al principio già affermato da questa Corte secondo il quale la buona fede, che esclude nei reati contravvenzionali l'ele- mento soggettivo, ben può essere determinata da un fattore positivo esterno ri- collegabile ad un comportamento della autorità amministrativa deputata alla tutela dell'interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta (ex plurimis: Sez. 3, n. 49910/2009; Sez. 3, n. 42021/2014; Sez. 1, n. 47712/2015; Sez. 3, n.35314/2016). Orbene, come già ricordava la sentenza rescinderte, nel caso in esame, Tribunale di Grosseto, sollecitato a pronunciarsi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva, si è limitato ad affermare, come si legge a pag. 6 della sentenza: «senza entrare nel merito delle singole posizioni, e soprattutto dell'elemento psicologico del reato, stante l'intervenuta prescrizione del reato». Si è limitato, inoltre, a differenziare alcune posizioni sotto il profilo oggettivo, mentre in ordine a quello soggettivo ha statuito che «con riferimento ai terzi acquirenti è emerso che unico soggetto tra quelli imputati che aveva titolo per accedere all'operazione negoziale era l'imputato FE. Il giudice di primo grado ha affrontato la questione in modo dettagliato solo in sede di esame del dolo del delitto di abuso d'ufficio, risolvendola in modo coe- rente al tipo di pronuncia assolutoria sul punto, ma senza l'ulteriore approfondi- mento che avrebbe meritato relativamente al reato di lottizzazione abusiva. Come rilevava Sez. 3 n. 31182/2020 la Corte di appello del 2018, dal canto suo, come si leggeva a pag. 17 della sentenza, riprendendo quanto addotto dalla sentenza di primo grado in ordine al profilo soggettivo, si era limitata a sostenere che essendo «il reato di lottizzazione prescritto e trattandosi di una contravven- zione, non è necessaria una specifica analisi dell'elemento soggettivo doloso, es- sendo sufficiente la sola colpa»; e in ogni caso ad aggiungere, con asserzione giustamente ritenuta apodittica, di ritenere «...evidente dalla ricostruzione della vicende riassunte, che vi è stata una elusione del vincolo di destinazione sul com- plesso immobiliare, ascrivibile per forza di cose a comportamento volontario». A fronte di tale motivazione il precedente giudice di legittimità ha ritenuto necessario l'annullamento con rinvio della precedente sentenza «onde colmare il deficit motivazionale riscontrato» (pag. 16). E in presenza di tale lacuna motiva- zionale, condivisibilmente è stato ritenuto non è ostativo, a giudizio del Collegio, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione massima del reato per cui si pro- cede (prescrizione dichiarata dal giudice di appello), termine di prescrizione inte- ramente decorso alla data del 9.02.2015. Alle pagg. 16 e ss. della propria pronuncia, altrettanto condivisibilmente, il precedente giudice di legittimità dà conto di non potersi integralmente uniformare 16 al principio, autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, se- condo il quale, in tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipa- zione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può prose- guire al solo fine di compiere il predetto accertamento (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020 dep. 2020, Perroni, Rv. 278870 01). E ne spiega le ragioni, cui si rimanda.
5. Orbene, il deficit motivazionale di cui alla precedente pronuncia della Corte fiorentina in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo al AL ed alla LL, ai fini del decidere ex art. 578 bis cod. proc. pen., sulla impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44 dpr 380/01 non è stato colmato. Giustamente i giudici di appello hanno ritenuto di acquisire la documentazione della Camera di Commercio tesa a verificare ritenuto evidentemente chiaro quello della LL (che compare, contemporaneamente, in imputazione, sia quale presidente del Consiglio di amministrazione di LO SE CA fino al 2009 al fol. 1d della sentenza impugnata che come promittente acquirente al fol. 1e quale l.r.p.t. della Società Allevamento l'Airone s.r.l.) - anche il ruolo del AL nella compagine FCC. Ricordati i precedenti snodi processuali, la Corte fiorentina osserva che:
6.1 Come ricostruito nella sentenza di primo grado l'avvenuto frazionamento e la con- seguente possibilità di vendita delle singole unità immobiliari destinate all'uso di foresteria ha formato oggetto di una lunga serie di successive delibere in sede di approvazione del piano particolareggiato dell'ippodromo e poi di successiva stipu- lazione della convenzione (si veda la ricostruzione di tutte le delibere degli Enti territoriali relative alle previsioni attinenti gli immobili oggetto della Convenzione di cui al punto i della presente sentenza)». Nello specifico della posizione del ricorrente AL AR la Corte territoriale osserva quanto segue (pag. 6 § 6.1.1.): I! AL, parte prornittente l'acquisto, aveva stipulato due contratti preliminari di compravendita in data 21.10.2005, come rappresentante legale della COMET SNC con LO SE CA FCC spa, parte promittente la vendita, avente ad oggetto la proprietà superficiaria di due unità immobiliari ubicate nel comune di LO via Sarzanese Valdera n.750 in- dicate nel progetto con il n. 17 del fabbricato n.1 e con il numero 36 del fabbricato 17 n.
2. In data odierna è stata acquista la documentazione prodotta dal PG, prove- niente dalla Camera di Commercio ed estratta dal Registro delle Imprese in data -12.12.22 attestante che AL AR fra le altre compagini societarie - risulta partecipe al 23 % della FCC srl nonché che il suddetto stato presidente del collegio sindacale di tale società dal 1997 per tre anni>>. Quanto alla posizione di LL MA i giudici fiorentini osservano quanto segue (pag. 6 § 6.1.2.): «Premesso che la suddetta era stata Presidente del con- siglio di amministrazione della FCC spa fino al 17.4.2009, la LL aveva stipu- lato quale legale rappresentante della Società Allevamento l'Airone sri, quale parte promittente l'acquisto, con FCC - parte promittente la vendita il contratto preli- - minare di compravendita avente ad oggetto la proprietà superficiaria di una unità immobiliare ubicate nel comune di LO via Sarzanese Valdera n.750 indicate nel progetto con il n. 139 del fabbricato n.4». La Corte dà dunque conto che si trattava di due promittenti acquirenti che avevano anche avuto un ruolo importante nella compagine societaria promittente venditore. Ma, come si dirà, non ne trae alcuna conseguenza logica in punto di conoscenza e di incidenza sulla loro buona fede del tortuoso iter amministrativo che pure la sentenza richiama. Evidenziano i giudici fiorentini che «la vicenda della deliberata commerciabilità delle unità immobiliari in questione fu accompagnata da una serie di chiarimenti che l'Amministrazione comunale di LO aveva fornito alla FCC spa tramite il suo consulente giuridico avv. RR, che all'epoca aveva redatto il parere (in data 2.2.2005, documento n. 35 prodotto dal PM) secondo il quale la convenzione urbanistica avrebbe consentito la commerciabilità delle unità immobiliari con il solo vincolo della destinazione di uso prevista dal piano particolareggiato e quindi con determinati limiti soggettivi in capo agli utilizzatori» (pag. 7). Per il giudice del rinvio: «I pareri dell'avv. RR unitamente a tutte le delibere rammentate nel punto i ed alla relazione del segretario generale del Co- mune di LO, dott. Feroci (in atti, documento n. 9 dei documenti prodotti dal PM alla udienza del 15.4.15) sono stati atti oggetto di valutazione da parte di AL AR e di LL MA al fine di valutare se essi, come acquirenti, fossero stati in possesso dei requisiti soggettivi per acquisire la proprietà di unità immobiliari.
6.2.1 In particolare il Comune di LO aveva chiarito mediante il parere del proprio consulente giuridico avv. RR (redatto in data 2.2.2005, documento n, 35 prodotto dal PM) che il contenuto ed i limiti della espressione " alienazione a terzi" contenuto nell'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) di cui alla deliberazione della Provincia n.113/1999, avrebbe dovuto essere inteso come solo divieto di porre sul mercato detti alloggi mediante offerta al pubblico, in particolare osservandosi nel suddetto parere fatto proprio dal Comune di LO che la - 18 convenzione urbanistica consentiva la commerciabilità delle unità immobiliari con il solo vincolo della destinazione d'uso prevista dal piano particolareggiato e quindi con determinati limiti posti in capo agli utilizzatori (e non ai proprietari) in quanto come noto, la normativa urbanistica non poteva vietare la commercializzazione degli immobili» (pag. 7). Il giudice del rinvio ritiene, perciò di condividere la tesi difensiva secondo cui «... i sopra rammentati atti amministrativi atti e segnatamente la delibera n.36 del 28.4.2000 (doc. 9 prodotto dal PM), delibera con la quale venne approvata la pre-convenzione e quindi la possibilità di destinare gli alloggi in quanto unità ac- cessorie del centro Ippica anche ad operatori, allevatori, proprietari di cavalli e/o soci del Club House, nonché le delibere consiliari 131 del 19.12.2000 (doc. 10 prodotto dal PM) e la delibera 58 del 6.7.2001 (doc. 11 prodotto dal PM) con le quali l'Ente territoriale aveva definitivamente approvato la convenzione ed il piano particolareggiato, sono state prese in considerazioni da AL e da LL, i quali sulla base del complessivo assetto che le delibere comunali avevano delineato, erano addivenuti alla stipula dei preliminari con la FCC spa, (avvenuti nell'ottobre del 2005) il AL nella convinzione di essere legittimato a farlo, in ragione della sussistenza della sopra rammentata convenzione che o legittimava all'acquisto in quanto socio del Club House, e la LL in quanto anch'essa non solo socia della Club House ma anche titolare della scuderia "Allevamento l'Airone srl" (pag. 7). La conclusione cui perviene la Corte fiorentina (pag. 7 §6.4. è che: Può rite- nersi pertanto che molto verosimilmente, al momento della conclusione dei con- tratti preliminari, infatti, non solo le delibere dell'Ente territoriale rammentate ma anche gli specifici pareri legali del consulente giuridico e del Segretario generale del Comune di LO abbiano certamente indotto a formare negli appellanti un incolpevole affidamento inducendo sia il AL che la LL a ritenere che avreb- bero potuto legittimamente attivarsi sul piano negoziale, in ragione della insussi- stenza di qualsiasi preclusione alla stipula dei preliminari nella loro qualità di pro- mittenti acquirenti».
6. Si tratta, tuttavia, di conclusioni che come correttamente lamenta il PG ricorrente- appaiono viziate sotto vari aspetti. Come già si anticipava, il giudice del rinvio dà atto che i due odierni ricorrenti si trovavano in un evidente conflitto di interessi partecipando sia a quelli del pro- mittente venditore che a quelli dei promittenti acquirenti. Da tale elemento non trae, tuttavia, contraddittoriamente, alcuna conseguenza in termini di buona fede nell'acquisto. Ed invero, sul punto la Corte fiorentina, a pag. 8 del provvedimento impu- gnato, con una motivazione del tutto apparente e comunque illogica, dopo avere 19 affermare che, essendoci un parere legale recepito in una delibera del Consiglio Comunale, il AL e la LL erano da ritenersi in buona fede nell'aver stipulato contratti di acquisto di alcuni degli alloggi quali semplici soci del Club House, af- ferma che il loro affidamento incolpevole «da non escludersi ed anzi apparendo anche possibile grazie alla valutazione del complessivo succedersi di delibere co- munali e di pareri giuridici (...) non risulta affatto incrinato dal loro essere stati inseriti negli anni (il AL come presidente del Collegio Sindacale e la il LL quale legale rappresentante) nella compagine societaria della FCC, come dimo- strato dalla documentazione acquisita in atti, che ha individuato dei ruoli peraltro anche già riferiti dai loro difensori proprio al fine di dimostrare come costoro fos- sero anche soggetti titolati all'acquisto in quanto entrambi rientranti nelle catego- rie di coloro che lavoravano ed operavano nel settore dell'equitazione». Fondata appare la doglianza del PG ricorrente in ordine al fatto che la cono- scenza di tutti gli atti amministrativi, prodromici alla "messa sul mercato" dei 154 alloggi, e da parte degli attuali imputati non può essere messa in discussione, in quanto la LL è sempre stata la legale rappresentante/amministratore unico della FCC, il AL, che in seguito è divenuto socio di quasi il 30% della società, e da ultimo amministratore unico di essa, fin dall'inizio ne è stato il Presidente del collegio sindacale. Ed altrettanto fondato è che il giudice del rinvio è sfuggito all'o- nere motivazionale demandatogli dalla sentenza rescindente, limitandosi ad affer- mare apoditticamente che, essendoci un parere legale recepito in una delibera del Consiglio Comunale, gli appellanti erano da ritenersi in buona fede nell'aver stipu- lato contratti di acquisto di alcuni degli alloggi quali semplici soci del Club House, atto negoziale che realizza, cioè porta a compimento, il reato di lottizzazione abu- siva negoziale. Il provvedimento impugnato non spiega le ragioni per le quali, essendo gli imputati ben a conoscenza del vincolo preteso dalla Provincia e inserito nelle NTA del PRG, gli stessi hanno ritenuto legittimo il libero commercio degli appartamenti. Per contro è chiarissimo, e non revocabile in dubbio, come fondatamente si lamenta, che le norme urbanistiche, per l'iter procedurale da cui promanano, sono di livello "primario" e non possono essere derogate né dal Consiglio Comunale né dalla Giunta. Tanto è vero che come ricorda il PG ricorrente- i soggetti che agivano per la FCC, cercano di farle modificare, ma nell'impossibilità, per la chiara contraria volontà politica l'ambiente degli organi di controllo (Regione Toscana e Provincia di Livorno), riducono le prescrizioni alla qualità di essere "soci del Club House" e al divieto dell'offerta al pubblico, come se le trattative riservate soddisfacessero quell'interesse pubblico posto a fondamento delle restrizioni pretese nel PRG. Fin dal bando di gara -è del tutto evidente- era chiaro che si sarebbero potute realizzare solo "opere edili complementari all'attività di gestione di corse ippiche 20 agonistiche", vincolo che era stato rafforzato dall'intervento della Provincia (e della Regione), e che era stato comunicato alla FCC con raccomandata 28.1.2000. Inspiegata ed illogica -va ribadito- appare l'affermazione che opera la Corte fiorentina secondo cui «i pareri legali del consulente giuridico e del segretario co- munale abbiano certamente indotto a formare negli appellanti un incolpevole affi- damento». Ciò perché, per il ruolo ricoperto in seno a FCC, gli odierni ricorrenti non potevano non sapere che gli strumenti urbanistici ponevano un preciso vincolo agli alloggi che sarebbero stati costruiti nel perimetro del centro ippico: gli alloggi dovranno essere utilizzati sola da personale addetto al centro ippico e non affittati, alienati o comunque affidati a terzi. Il provvedimento impugnato, ancora una volta, sembra fare riferimento solo al possibile dolo, ma pur a fronte di due promittenti acquirenti dalla peculiare po- sizione rispetto al promittente venditore, in cui hanno ricoperto ruoli importanti, la Corte fiorentina, in concreto, non indaga l'elemento psicologico sotto il profilo della colpa, limitandosi ad una petizione di principio, anche a tratti poco compren- sibile: «Non è in conclusione possibile individuare in che cosa fosse consistita la colpa eventualmente ascrivibile ai due appellanti in ordine alla quale del resto, non avendo del resto effettuato alcuna analisi dell'elemento psicologico riferibile agli stessi né il Tribunale in primo grado né la Corte di Appello» (pag. 8 della sentenza impugnata».
7. Ricorda la Corte fiorentina che l'amministrazione comunale, utilizzando un parere giuridico dell'avv. RR (in atti e che comunque che il PG allega al ricorso), ha reputato che l'espressione "alienazione a terzi" vada interpretata sem- plicemente come "divieto di porre sul mercato gli appartamenti mediante offerta al pubblico" e quindi recepisce le indicazioni della FCC, e, nello schema di conven- zione, il vincolo viene così sostituito: "possibilità di destinare gli alloggi in quanto unità accessorie del centro ippico anche ad operatori, allevatori, proprietari di ca- valli e/o soci del Club House", laddove chiunque poteva essere socio di esso, pa- gando una modesta somma di denaro. In realtà, a ben guardare, anche il parere in questione, che si conclude ambi- guamente (Ritengo, pertanto, che il contenuto delle pattuizioni statuite nella pre- convenzione sia conforme sostanzialmente ai contenuti negoziali posti a base dell'avviso di gara...») mai affronta la questione dei vincoli di utilizzo, destinazione e commercializzazione, limitandosi a trattare aspetti di contorno, quali il diritto di superficie, gli oneri urbanistici e i tempi di realizzazione. Ed è vero che le conclusioni non fanno riferimento agli strumenti urbanistici, ma «ai contenuti negoziali», cioè agli accordi intercorsi, a seguito della trattativa cui viene fatto riferimento nella nota 21.4.2000 citata, del segretario comunale, 21 tra DA e FCC. Ma in più parti (vedi ad es. pag. 3) si fa riferimento -e non si vede come potrebbe essere altrimenti- ai limiti stabiliti dagli strumenti urbanistici.
8. Il giudice del rinvio dovrà tornare, pertanto, rivalutare la sussistenza dell'e- lemento psicologico del reato lottizzatorio, il cui accertamento era assolutamente necessario al fine di poter disporre la confisca, e dunque la buona fede o meno in capo al AL e alla LL. Il quadro dei principi in cui calare tale valutazione è stato già ampiamente offerto dalla precedente sentenza rescindente, cui si rimanda. Sul punto, consolidati principi stabiliti in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 3, n. 51429 del 15/09/2016, Brandi, Rv. 269289 01) sanciscono che in tema di reati edilizi, la confisca di un immobile abusivamente lottizzato può essere disposta anche nei confronti dei terzi acquirenti, qualora nei confronti degli stessi siano riscontrabili quantomeno profili di colpa nell'attività precontrattuale e contrattuale svolta, per non aver assunto le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici. Va anche ricordato che, in ordine alla posizione dei terzi acquirenti dei beni lottizzati, il giudice delle leggi, nella nota sentenza n. 49/2015, nel ricordare che la confisca urbanistica costituisce sanzione penale ai sensi dell'art. 7 della CEDU e può pertanto venire disposta solo nei confronti di colui la cui responsabilità sia stata accertata in ragione di un legame intellettuale (coscienza e volontà) con i fatti», ha precisato come l'accertamento possa essere «contenuto in una sentenza penale di proscioglimento dovuto a prescrizione del reato, la quale, pur non avendo condannato l'imputato, abbia comunque adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa, sia esso l'autore del fatto, ovvero il terzo di mala fede, acquirente del bene», aggiungendo: sia che la misura colpisca l'imputato, sia che essa raggiunga il terzo acquirente di mala fede estraneo al reato, si rende perciò necessario che il giudice penale accerti la responsabilità delle persone che la subiscono, attenendosi adi adeguati standard probatori e rifuggendo da clausole di stile che non siano capaci di dare conto dell'effettivo apprezzamento compiuto». Condivisibilmente Sez. 3, n. 36310 del 05/07/2019, Motisi, Rv. 277346 - 01) ha affermato che la condizione di buona fede, che nel caso di accertamento del reato di lottizzazione abusiva preclude la confisca dei terreni abusivamente lottiz- zati e delle opere abusivamente costruite nei confronti del terzo acquirente di tali beni, presuppone non solo che questi abbia partecipato inconsapevolmente all'operazione illecita e che, quindi, non sia concorrente nel reato, ma anche che 22 abbia gestito la propria attività contrattuale e precontrattuale assumendo le ne- cessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento agli strumenti urbanistici. Ancora recentemente si è ribadito che in tema di lottizzazione abusiva, l'in- tervenuta prescrizione non impedisce che sia disposta la confisca nel caso in cui risultino accertati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato sulla base di prove acquisite prima del maturare della causa estintiva, pur se non coincidenti con il complesso delle prove originariamente ammesse dal giudice (Sez. 3, n. 43235 del 11/10/2023, Estero;
Rv. 285287 - 01). E che la confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente realizzate può essere disposta a fronte di intervenuta prescrizione del reato, anche nel caso in cui lo svolgimento dell'attività istruttoria, pur se ne- cessitato dall'esigenza di accertare il maturare della prescrizione stessa, abbia co- munque determinato un "pieno accertamento del fatto", sotto il profilo oggettivo e soggettivo dello stesso (Sez. 3, n. 5816 del 18/01/2022, dep. 2023. Esposti, Rv. 282833 - 01) Va anche ricordato che è legittima la confisca disposta dal giudice di appello con sentenza che, riformando la decisione assolutoria del prirno giudice priva di motivazione sul punto, accerti la sussistenza del reato, pur dichiarandone la pre- scrizione, in base a una diversa valutazione delle prove dichiarative o documentali finalizzate all'accertamento dell'esistenza dei suoi elementi oggettivi e soggettivi, acquisite in primo grado, nel contraddittorio delle parti, antecedentemente al ma- turare della causa estintiva, a nulla rilevando l'incompletezza dell'istruttoria dibat- timentale, posto che è sufficiente che vi sia la possibilità, per il giudicante, di de- cidere allo stato degli atti fino a quel momento acquisiti, stante il divieto di svol- gere attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 42235 del 14/09/2023 Gargano Rv. 285165-01). Ed è pur vero che «la buona fede, che esclude nei reati contravvenzionali l'elemento soggettivo, ben può essere determinata da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa deputata alla tu- tela dell'interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta» (Sez. 3, n. 35314 del 20/05/2016, Rv. 268000; Sez. 1, n. 47712 del 15/07/2015, Rv. 265424; Sez, 3, n. 42021 del 18/07/2014, Rv. 260657; Sez. 3, n. 49910 del 04/11/2009, Rv. 245863)» (così Sez. 3, n. 15205/2020). Ma, evidentemente, tale principio va calato nel caso concreto e valutato alla luce della gerarchia delle fonti di norma- zione e della conoscenza delle stesse che derivava dal ruolo ricoperto dai due sog- getti sopra indicati in FCC. 23
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per della Corte d'Appello di Firenze. Così deciso in Roma il 5 marzo 2024 Il Consigliere estensore IN CE / verfalle DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 8/04/2014 IL FUNZIONAT IUDIZIARIO Dott.ssa Caliendo 242 4 nuovo giudizio ad altra Sezione Il Presidente SC MA AM
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore avvocato BONANNI CRISTIANO del foro di ROMA, quale sostituto processuale dell'avv. MARZADURI ENRICO del foro di LUCCA in difesa di LL TU che ha insistito per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso del PG, con la conseguente conferma della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/10/2016 il Tribunale di Grosseto dichiarava di non doversi procedere, tra gli altri, nei confronti di AR AL e MA LL in ordine al reato di lottizzazione abusiva negoziale previsto e punito dagli articoli 110 cod. pen., 30 e 44 comma 1 lettera c) del d.P.R. 6/6/2001 n. 380, in quanto estinto per prescrizione (fatti contestati come risalenti al periodo 1997-2011). Altri imputati (fra i quali pubblici amministratori) venivano assolti dal reato ex art. 323, commi 1 e 2, cod. pen, in quanto il fatto non costituisce reato. La vicenda in esame attiene alla tortuosa vicenda araministrativa relativa alla realizzazione del nuovo ippodromo di LO. Con la prima delibera, la numero 10 del 17/2/1997, il Consiglio comunale di LO decise di avviare una procedura amministrativa per realizzare un nuovo centro ippico attraverso la scelta di un soggetto privato che dopo la costruzione dell'impianto sarebbe diventato concessionario dello stesso per la durata di 99 anni;
con la delibera numero 271 del 24/3/1997 la Giunta Comunale di LO accoglieva la proposta della società LO Corsa CA s.r.l. e a partire da questi due primi atti amministrativi veniva pianificato l'intervento edilizio e si de- cideva che nelle vicinanze del nuovo ippodromo venissero costruiti degli immobili ad uso foresteria per essere destinati a coloro che dovevano lavorare al nuovo impianto, nonché al personale di servizio e ai proprietari dei cavalli. Tale vincolo di destinazione veniva ripreso da un atto amministrativo emesso dalla Provincia di Grosseto che con delibera del Consiglio Provinciale numero 113 dell'11/11/1999 aveva espresso parere favorevole su tale destinazione d'uso; il vincolo di destinazione veniva poi integralmente recepito nel provvedimento am- ministrativo adottato dal Comune di LO con deliberazione consiliare numero 127 del 29/11/1999 con cui veniva approvata la variante al PRG. A partire dalla delibera consiliare numero 36 del 28/4/2000 veniva approvata la preconvenzione con la società LO SE CA spa e veniva prevista la possibilità che tali foresterie avrebbero potuto essere utilizzate e destinate ad al- loggi per gli operatori, gli allevatori e i proprietari dei cavalli e/o loro familiari e/o soci del Club House;
con le successive delibere consiliari n. 131 del 19/12/2000 e n. 58 del 6/7/2001 veniva rispettivamente adottata e approvata la convenzione unitamente al piano particolareggiato. L'atto di convenzione tra l'Ente comunale e la LO SE CA veniva stipulato con atto notarile del 28/3/2002 e all'art. 14 veniva confermato che la suddetta società si obbligava per sé e per i suoi aventi causa ad utilizzare gli alloggi per gli operatori, gli allevatori e i proprietari dei cavalli e/o loro familiari e/o soci del Club House 2 In data 13/6/2003, infine, veniva approvata la delibera della Giunta Comunale numero 152 con fa quale si approvava lo scherna di costituzione del diritto di su- perficie a favore della società LO SE CA spa. In seguito allo svolgimento delle indagini e all'esito delle stesse veniva conte- stato in capo agli odierni imputati, e ad altri, il reato di lottizzazione abusiva sulla base del fatto che il riferimento ai soci del Club House fosse stato un modo indiretto per eludere vincolo di destinazione;
la lottizzazione secondo l'accusa si era con- cretizzata poi dal 2004 al 2010 a seguito della stipula dei contratti preliminari con soggetti completamente estranei all'attività ippica.
2. Nei confronti della sentenza di primo grado il PG della Corte di appello di Firenze proponeva ricorso in Cassazione per saltum, poi convertito in appello, in ordine alla mancata confisca degli immobili oggetto della lottizzazione;
il PG si doleva che il Tribunale avesse dichiarato l'estinzione del reato senza verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e senza, in caso affermativo, di- sporre la confisca, seppure richiesta dal PM in primo grado. Con sentenza del 14/12/2018 la Corte di Appello di Firenze riteneva fondato il ricorso del PG. In motivazione la Corte territoriale segnalava che nel momento in cui la sen- tenza di primo grado veniva pronunciata si registravano ancora interpretazioni non univoche sulla questione della confisca a seguito di declaratoria di estinzione del reato di lottizzazione abusiva e che nelle more del giudizio di appello era interve- nuta la sentenza della Corte Edu del 28 giugno 2018 che aveva statuito che la confisca urbanistica può essere disposta a seguito di un accertamento giudiziale che abbia le caratteristiche sostanziali di una sentenza di condanna;
tuttavia evi- denziava come prima del deposito della motivazione della sentenza di secondo grado erano intervenute ulteriori pronunce della Cassazione che avevano ribadito come potesse essere disposta la confisca urbanistica anche in caso di sentenza di prescrizione purché tale decisione fosse adottata secondo standard e probatori e con il rispetto delle garanzie proprie delle pronunce formali di condanna. La Corte di appello precisava che nel caso in esame il tribunale aveva accer- tato la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva negoziale, ancorché pre- scritto, e aveva sostenuto che sebbene si trattasse di una contravvenzione per la quale, dunque, non sarebbe necessaria una specifica analisi dell'elemento sogget- tivo essendo sufficiente soltanto la colpa, evidenziava «come fosse evidente dalla ricostruzione dei fatti che vi era stata un'elusione del vincolo di destinazione sul complesso immobiliare ascrivibile a un comportamento volontario». 3 Per tale ragione la Corte di Appello di Firenze disponeva la confisca dell'unità immobiliari già facenti parte del progetto di foresteria del nuovo centro ippica di LO.
3. Proponevano stavolta ricorso per Cassazione i difensori degli imputati Gra- nelli MA e AL AR censurando la decisione con la quale era stata disposta la confisca, adottata dalla Corte di appello di Firenze. La difesa di LL MA eccepiva l'erronea applicazione da parte della Corte di Appello di Firenze dell'articolo 44 comma 2 del dpr 380 del 2001, richia- mando dapprima la sentenza della Grande Camera EDU del 28/06/2018 che aveva stabilito che è incompatibile con l'articolo 7 della Cedu la confisca di terreni dispo- sta in attuazione della legislazione italiana in materia di lottizzazione abusiva in danno di persone giuridiche che non siano state coinvolte in qualità di parti nel processo penale al cui esito fu emessa una misura ablativa. La difesa contestava la sentenza di appello nella parte in cui dichiarava che la contravvenzione in esame sia punibile a titolo di colpa, sostenendo al contrario che il reato di cui all'imputazione si riferirebbe chiaramente a condotte dolose, per cui potrebbe essere integrato esclusivamente da chi si sia rappresentato il fatto materiale tipico, senza che vi sia spazio per una struttura del reato in senso diffe- rente da quello doloroso. Per tale ragione, sosteneva la difesa, per ottenere la confisca avrebbe dovuto essere accertato esclusivamente il dolo in riferimento al quale la Corte di Appello era stata sbrigativa nell'affermare che "l'elusione del vincolo destinazione era stato certamente ascrivibile a un comportamento volontario". Inoltre, lamentava come non fossero state svolte alcune indagini sull'ele- mento psicologico del reato ma che al contrario dalla relazione degli inquirenti era emersa la buona fede dei soggetti coinvolti. La propria assistita, secondo l'accusa, avrebbe commesso il reato di lottizzazione abusiva poiché, nella qualità di presi- dente del consiglio di amministrazione della società LO SE CA Spa, avrebbe previsto la clausola di cui all'articolo 4 con la quale si consentiva l'accesso al Club House e di conseguenza l'acquisto delle foresterie dell'ippodromo, ossia per aver stipulato un contratto preliminare di acquisto di immobile estrano all'at- tività che si svolgeva presso il centro ippico. In ogni caso la difesa segnalava che tutti i contratti stipulati di cui all'iniziale capo d'imputazione non erano stati sottoscritti dalla LL, e che dunque que- st'ultima non aveva posto in essere alcuna condotta integrante il reato contesta- tole. In conclusione, la difesa lamentava la carenza di motivazioni della Corte di appello di Firenze sia sul dato letterale che sostanziale. 4 Il difensore dell'imputato AL AR proponeva anch'egli ricorso per Cassa- zione lamentando la mancanza di motivazione con riguardo al rigetto del motivo sulla legittimità del vincolo di destinazione inserito nell'articolo 28 N.T.A. e l'erro- nea applicazione della legge penale per mancanza e manifesta illogicità della mo- tivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi della contravvenzione di lottizzazione abusiva, che era stata oggetto di una sbrigativa ricostruzione da parte del tribunale di Grosseto e di una ancora più sintetica trattazione da parte della Corte di appello. In particolare, la difesa eccepiva che il vincolo di destina- zione d'uso imposto dal piano regolatore non riguardava la natura oggettiva dei proprietari ma consisteva nell'obbligare i proprietari a una determinata forma di utilizzo riservando soltanto l'uso degli alloggi ad una determinata categoria di sog- getti. Per tale motivo eccepiva come la condotta lottizzatoria avrebbe dovuto con- sumarsi soltanto attraverso l'utilizzo degli alloggi da parte di soggetti non qualifi- cati, cosa che però non era mai accaduta visto che non erano mai stati stipulati contratti definitivi di vendita e gli alloggi non erano mai stati consegnati a promit- tenti acquirenti, e in particolare non era mai stato stipulato il contratto definitivo del AL che non aveva mai acquisito il possesso della proprietà dell'alloggio. Ancora, il difensore sosteneva che il contratto preliminare avrebbe integrato gli estremi della lottizzazione soltanto se da questo fosse emerso la doverosa con- seguenza che il bene sarebbe stato utilizzato in modo difforme da quanto consen- tito dalle previsioni urbanistiche, circostanza che nel caso di specie non si era ve- rificata poiché nulla escludeva che il AL avrebbe adibito l'immobile all'uso di fo- resteria nel rispetto dei limiti soggettivi previsti dal piano regolatore. Per tale ragione la Corte di appello avrebbe ritenuto consumato un reato che mancava ancora di un elemento determinante per la sua integrazione e cioè l'uso non consentito delle unità immobiliari. Infine, la difesa contestava la sentenza della Corte di appello di Firenze nella parte in cui accoglieva l'impugnazione del PG che chiedeva l'ernissione del prov- vedimento di confisca degli immobili, ritenendo che vi fosse stato un accertamento vago circa la sussistenza dell'elemento soggettivo senza alcun richiamo ad ulteriori elementi fattuali e giuridici tali da provare al di là di ogni ragionevole dubbio tale asserzione.
4. La Terza Sezione Penale di questa Corte, in data 16/9/2020 (sent. 31182/2020) annullava la sentenza della terza sezione penale della Corte di ap- pello e rinviava ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze affinché fosse colmato il deficit argomentativo della suddetta sentenza, affermando che per di- sporre la confisca il giudice di appello avrebbe dovuto assolvere a quanto disposto 5 dall'articolo 578 bis cod. pen. e sanare il deficit argomentativo in ordine alla sus- sistenza dell'elemento psicologico del reato in capo ad entrambi i concorrenti. In particolare il giudice di legittimità riteneva fondati i rilievi difensivi in merito alla omessa valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato lot- tizzatorio e, in motivazione, dapprima riprendeva la decisione di primo grado se- condo cui l'infrazione dell'aumento delle unità immobiliari in assenza di un piano di lottizzazione costituisce una lottizzazione abusiva poiché trasforma l'area inte- ressata dell'intervento in area residenziale in contrasto con le previsioni del piano regolatore del Comune di LO poi richiamava quanto deciso anche dalla Corte di appello di Firenze che aveva ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato di lottizzazione abusiva sulla base del risultanze processuali, sulla constatazione che si era verificato un frazionamento di un terreno in lotti tali da alterare l'origi- naria destinazione urbanistica dell'area. Analizzate le decisioni di primo e secondo grado, la Cassazione decideva di annullare con rinvio la sentenza della Corte di appello di Firenze per carenza e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo. Preliminarmente ribadiva che da tempo ormai la Corte di legittimità aveva superato il risalente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il reato di lottizza- zione abusiva era configurabile come contravvenzione necessariamente dolosa;
rammentava la sentenza della Sez. U. n. 39916 del 2004, con la quale era stato affermato il principio secondo cui il reato di lottizzazione abusiva non era configu- rabile come contravvenzione esclusivamente dolosa dal momento che poteva rea- lizzarsi sia per difetto di autorizzazione a lottizzare sia per contrasto con le pre- scrizioni di legge o con gli strumenti urbanistici, e dunque per cui poteva essere commessa anche per colpa. Premesso ciò, la Corte eccepiva come il tribunale di Grosseto si fosse limitato a dichiarare la prescrizione del reato senza indagare l'elemento psicologico dello stesso e che anche la Corte di appello da parte sua aveva sostenuto che, essendo il reato di lottizzazione prescritto e trattandosi di una contravvenzione, non era necessaria una specifica analisi dell'elemento soggettivo doloso essendo suffi- ciente la sola colpa. Evidenziato ciò, e dopo aver richiamato la giurisprudenza sia nazionale sia europea riguardo a tale tema, la Corte di legittimità aveva evidenziato come la Corte di appello avesse correttamente confermato la prescrizione del reato con- travvenzionale ma avesse mancato di affrontare la sussistenza del requisito sog- gettivo del reato e, nonostante ciò, avesse disposto comunque la confisca. La Corte di cassazione, dunque, rilevato il deficit motivazionale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico in capo ad entrambi i ricorrenti, annullava la sentenza impugnata e la rinviava ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. 6 ि 5. Di fronte al giudice del rinvio il P.G. chiedeva l'acquisizione di documenta- zione proveniente dalla Camera di Commercio relativa alla posizione di LL AR nella società FCC che, nulla opponendo la difesa, veniva acquisita. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza del 19/10/2016 oggi impu- gnata, confermava la sentenza di primo grado che, come si ricordava in prece- denza, non aveva disposto alcuna confisca.
6. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. omessa motivazione e travisamento della prova 6.1. Ricorda il PG fiorentino che, con la delibera 17.2.1997 della Giunta (adot- tata lo stesso giorno in cui il Consiglio aveva deliberato di indire una gara per rilasciare concessione ad un privato per la realizzazione e godimento di un im- pianto ippico) erano stati stabiliti i dettagli dell'accordo da raggiungere con colui che si sarebbe aggiudicata la realizzazione dell'ippodromo, dettagli fra i quali spic- cava la possibilità, per il concessionario, di "realizzare, compatibilmente con la normativa urbanistica, opere edili complementari all'attività di gestione di corse ippiche agonistiche che alla scadenza della concessione diverranno di proprietà comunale". Questo era il contenuto del bando di gara, pubblicato su "Il sole 24 ore" e su "Repubblica" del 22.2.1997, in relazione al quale la FCC, costituita il 24.1.1997, presentò domanda il 10 marzo, dichiarando di accettare tutti i contenuti di detta- glio previsti nel bando e nelle delibere, domanda che fu accettata, preferendola agli altri concorrenti, con delibera di Giunta del 24.3.1997, procedura svolta con l'assistenza "giuridica" dell'avv. RR che ne attestava la regolarità, pur avendo l'ufficio urbanistica evidenziato, nel proprio parere del 19.3.1997, proprio con riferimento alla documentazione prodotta da tale società, che: "nessuna pla- nimetria catastale risulta allegata. Dalla mappa catastale in uso all'ufficio, aggior- nata all'anno 1995, risulta che la superficie interessata dalle particelle indicate nell'istanza risulta minore e non coincidente con quella riportata nello "studio di fattibilità". A seguito di questa "aggiudicazione", prima di poter eseguire qualsiasi inter- vento modificativo del territorio, era comunque necessario che venissero variate, in riferimento agli appezzamenti di cui aveva acquisito la proprietà il soggetto che 7 si era aggiudicato la "gara", le disposizioni urbanistiche vigenti, posto che in pre- cedenza, fino a che, cioè, non era noto ove sarebbe stato realizzato il nuovo ippo- dromo e le opere connesse, non sarebbe stato possibile. Così l'8.5.1998, su indicazioni della Giunta, l'ufficio urbanistica predisponeva la bozza della variante al PRG in cui veniva previsto che la realizzazione del centro ippico era subordinata all'approvazione da parte del Consiglio dello schema di con- venzione che dovrà prevedere che "per tutte le strutture edilizie connesse e per- tinenziali allo svolgimento dell'attività (..) l'uso specifico vincolato, la cui violazione comporterà l'automatica decadenza dalla concessione". Il progetto di modifica del PRG venne trasmesso alla Regione e all'Ammini- strazione Provinciale che, con nota 2.7.1999, preoccupata che potesse realizzarsi un mega villaggio turistico (come poi è stato), chiese chiarimenti che vennero forniti dal DA il 22.9.1999, che precisò che "per esercitare un ulteriore e forte controllo pubblico" era stato previsto l'inserimento nella convenzione di quella lo- cuzione sopra riportata, precisando ulteriormente che gli alloggi realizzandi, cioè le foresterie, non sarebbero stati destinati a ricettività turistica Il Consiglio Provinciale, “preso atto anche a seguito dei chiarimenti del Co- mune (..) che il complesso (..) è dimensionato per corrispondere alle esigenze di funzionalità dell'impianto sportivo e delle attività connesse, collaterali e funzionali e finalizzata alla sola attività del centro ippico" prescriveva, intendendo rafforzare le cautele, con la delibera 11.11.1999, per la foresteria, che "gli alloggi dovranno essere utilizzati sola da personale addetto al centro ippico e non affittati, alienati o comunque affidati a terzi. Tale prescrizione dovrà essere prevista nella conven- zione". L'Amministrazione comunale recepiva tale prescrizione, che veniva inserita nella variante al PRG, variante che veniva quindi approvata con questo specifico contenuto precettivo il 29.11.1999, e che diveniva esecutiva con la pubblicazione sul BUR regionale il 26.1.2000, variante che veniva poi formalmente comunicata alla FCC con raccomandata del 28.1.2000. A tale comunicazione seguiva una nota a firma avv. Sebastiani per FCC che lamentava che l'inserimento di quella prescrizione avrebbe comportato una "so- stanziale limitazione alla libera disponibilità delle strutture edilizie pertinenziali". Il Comune nel precisare che alcun inadempimento vi era stato si diceva disponibile ad un incontro per cercare soluzione. Quindi con la collaborazione dell'avv. Tam- burro (lo stesso che aveva seguito la gara, e che quindi avrebbe dovuto essere ben consapevole delle finalità perseguite con i vincoli urbanistici) aveva quindi predisposto lo schema di una preconvenzione, precisando comunque che "la pos- sibilità di utilizzare gli alloggi costituenti la c. d. foresteria con espressa esclusione di offerta al pubblico o di utilizzo da parte di terzi estranei al centro ippico" (nota 8 21.4.2000 del segretario comunale), aprendo così la strada alla soluzione finale, che determinerà l'accusa di lottizzazione abusiva. Queste le necessarie precisazioni che il PG ricorrente ha ritenuto di premettere per meglio comprendere la vicenda.
6.2. Il giudice di legittimità ebbe ad annullare con rinvio la precedente sen- tenza della Corte d'Appello di Firenze perché colmasse "il deficit argomentativo in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo ad entrambi i ricorrenti" in relazione alla disposta confisca, pur nella prescrizione del reato di lottizzazione abusiva. Per il PG ricorrente, pertanto, è stato sottratto al vaglio del giudice del rinvio la sussistenza o meno del reato de quo. La Corte d'Appello nel giudizio di rinvio, anziché "colmare il deficit", ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo, ha cioè ritenuto che "i pareri legali del consulente giuridico e del segretario comunale abbiano certamente indotto a for- mare negli appellanti un incolpevole affidamento", e conseguentemente ha con- fermato la sentenza del Tribunale di Grosseto, che rigettava la richiesta di confisca. Per il PG fiorentino la questione è semplice: gli strumenti urbanistici ponevano un preciso vincolo agli alloggi che sarebbero stati costruiti nel perimetro del centro ippico: "gli alloggi dovranno essere utilizzati sola da personale addetto al centro ippico e non affittati, alienati o comunque affidati a terzi". L'amministrazione comunale, a seguito delle proteste della FCC, che vedeva in questo una "sostanziale limitazione alla libera disponibilità delle strutture edilizie pertinenziali" (la malafede per il ricorrente è palese posto che fin dal principio della vicenda, cioè dal bando di gara, e dagli atti successivi, si era sempre affermato che le opere edilizie sarebbero dovute essere destinate agli addetti al centro ippico, stabili o di passaggio, tanto che si è sempre parlato di "foresteria"), utilizzando un parere giuridico del solito avv. RR (che si allega al ricorso), reputa che l'e- spressione "alienazione a terzi" vada interpretata semplicemente come "divieto di porre sul mercato gli appartamenti mediante offerta al pubblico" e quindi recepisce le indicazioni della FCC, e, nello schema di convenzione, il vincolo viene così sosti- tuito: "possibilità di destinare gli alloggi in quanto unità accessorie del centro ip- pico anche ad operatori, allevatori, proprietari di cavalli e/o soci del Club House", laddove chiunque poteva essere socio di esso, pagando una modesta somma di denaro. In realtà, per il PG ricorrente il "parere", che si conclude con l'affermazione "ritengo che il contenuto delle pattuizioni statuite nella preconvenzione sia con- forme sostanzialmente ai contenuti negoziali posti a base dell'avviso di gara" mai affronta la questione dei vincoli di utilizzo, destinazione e commercializzazione, 9 limitandosi a trattare aspetti di contorno, quali il diritto di superficie, gli oneri ur- banistici e i tempi di realizzazione. Molto astutamente -prosegue il ricorso- le conclusioni non fanno riferimento agli strumenti urbanistici, ma "ai contenuti negoziali", cioè agli accordi intercorsi, a seguito della trattativa cui viene fatto riferimento nella nota 21.4.2000 citata, del segretario comunale, tra DA e FCC. Sostiene il PG ricorrente che la Corte fiorentina, con la sentenza oggetto del presente ricorso, fa un pessimo uso degli insegnamenti di legittimità in punto di elemento soggettivo nel reato di lottizzazione abusiva, essendosi affermato che la buona fede, che esclude nei reati contravvenzionali l'elemento soggettivo, ben può essere determinata da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un compor- tamento della autorità amministrativa deputata alla tutela dell'interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convinci- mento della liceità della condotta (Sez. 3, n. 35314 del 20/05/2016, Rv. 268000; Sez. 1, n. 47712 del 15/07/2015, Rv. 265424; Sez, 3, n. 42021 del 18/07/2014, Rv. 260657; Sez. 3, n. 49910 del 04/11/2009, Rv. 245863)» (così Sez. 3, n. 15205/2020). Per il PG ricorrente il giudice del rinvio è sfuggito all'onere motivazionale de- mandatogli dalla sentenza rescindente, limitandosi ad affermare apoditticamente che, essendoci un parere legale recepito in una delibera del Consiglio Comunale, gli appellanti erano da ritenersi in buona fede nell'aver stipulato contratti di acqui- sto di alcuni degli alloggi quali semplici soci del Club House, atto negoziale che realizza, cioè porta a compimento, il reato di lottizzazione abusiva negoziale. Non spiega (e per la verità non si vede come avrebbe potuto farlo) le ragioni per le quali, essendo gli imputati ben a conoscenza del vincolo preteso dalla Pro- vincia e inserito nelle NTA del PRG, hanno ritenuto legittimo il libero commercio degli appartamenti. Laddove è chiarissimo, e non revocabile in dubbio, che le norme urbanistiche, per l'iter procedurale da cui promanano, sono di livello "primario" e non possono essere derogate né dal Consiglio Comunale né dalla Giunta. Tanto è vero che i soggetti che agivano per la FCC, cercano di farle modificare, ma nell'impossibilità, per la chiara contraria volontà politica volta a tutelare l'am- biente degli organi di controllo (Regione Toscana e Provincia di Livorno), con un bizantinismo degno dei migliori affabulatori, riducono le prescrizioni alla qualità di essere "soci del Club House" e al divieto dell'offerta al pubblico, come se le tratta- tive riservate soddisfacessero quell'interesse pubblico posto a fondamento delle restrizioni pretese nel PRG. Fin dal bando di gara -è la tesi sostenuta in ricorso- era chiaro che si sarebbero potute realizzare solo "opere edili complementari all'attività di gestione di corse 10 ippiche agonistiche", vincolo che era stato rafforzato dall'intervento della Provincia (e della Regione), e che era stato comunicato alla FCC con raccomandata 28.1.2000. Per il PG ricorrente la perfetta conoscenza di tutti gli atti amministrativi, pro- dromici alla "messa sul mercato" dei 154 alloggi, da parte degli attuali imputati non può essere messa in discussione: la LL è sempre stata la legale rappre- sentante/amministratore unico della FCC, e il AL, che in seguito è divenuto socio di quasi il 30% della società, e da ultimo amministratore unico di essa, fin dall'ini- zio ne fu il Presidente del collegio sindacale. In definitiva apparirebbe privo di una soddisfacente motivazione il non aver colmato il deficit argomentativo in punto di elemento soggettivo. La conclusione cui è giunta la Corte territoriale sarebbe sostanzialmente una petizione di principio: posto che la messa sul mercato al quisque de populo degli alloggi è stata possibile per quanto previsto nella delibera consiliare 28.4.2000, difetta il dolo o la colpa di coloro che hanno compiuto atti negoziali sugli alloggi. Non spiegherebbe, però, come tale convincimento possa essere conciliabile con la perfetta conoscenza, fin dal bando di gara, dei vincoli di destinazione degli alloggi di foresteria. La vendita o locazione di essi, a valle delia delibera consiliare citata, era già indicato nella imputazione, e l'esito del processo ne aveva già san- cito la verità storica. La Corte d'Appello avrebbe invece dovuto indicare le ragioni per le quali gli imputati potevano essere in buona fede. Tale motivazione non può ridursi alla circostanza che "l'aveva detto l'avv. RR" (che in realtà non lo ha mai affer- mato!), quando questo parere urta in modo clamoroso con le prescrizioni del PRG e con tutto l'iter amministrativo di cui non solo il RR era a perfetta cono- scenza (e per il PG ricorrente non si spiega il motivo per cui egli stesso non sia stato incriminato per concorso), ma anche gli imputati. Si tratta di una motivazione apparente, da considerarsi omessa. Non una parola -ci si duole- viene spesa per escludere che gli imputati non avessero, se non coscienza e volontà, almeno colpa, nel credere di stare agendo legittimamente, cioè in conformità agli strumenti urbanistici. La Corte territoriale incorrerebbe, poi, in altro vizio motivazionale laddove non distingue le posizioni dei due imputati. Infatti, nella sentenza impugnata si indi- cano gli imputati LL e AL come semplici "promittenti acquirenti" di alcuni degli appartamenti realizzati, ma la LL è imputata non quale promittente acquirente, ma quale promittente venditore, essendo la legale rappresentante della FCC. E', cioè, il soggetto principale della vicenda, quella che ha fatto pres- sione sul Comune per ottenere che lo schema di convenzione fosse redatto in modo 11 tale da consentire formalmente la libera commercializzazione degli alloggi della foresteria. In definitiva, per il PG ricorrente la sentenza impugnata sarebbe viziata per difetto di motivazione e come tale meritevole di annullamento, con rinvio per nuo- vamente valutare l'esistenza dell'elemento soggettivo della contravvenzione di lot- tizzazione abusiva. La sentenza impugnata per il ricorrente appare presentare un altro vizio: la ragione per la quale gli imputati si troverebbero in buona fede sarebbe da ricercare nell'affidamento sul parere legale dell'avv. RR (doc. n. 9 citato dalla Corte che il PG allega al ricorso), ma tale parere, come sopra evidenziato, e come sarà agevole comprendere dalla lettura del medesimo, mai affronta la questione della compatibilità dello schema di preconvenzione con i vincoli degli strumenti urbani- stici, e non è quindi in alcun modo capace di indurre il lettore a formarsi in buona fede un opinione in tal senso. Si tratterebbe, all'evidenza, di un vizio di "travisa- mento della prova" Chiede, pertanto, in accoglimento del ricorso, dichiararsi la nullità della sen- tenza impugnata, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze perché valuti la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di lottizza- zione abusiva, disponendo quindi la confisca degli alloggi della c.d. foresteria.
7. Le parti hanno concluso in pubblica udienza scritte come riportato in epi- grafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.
2. Come si ricordava in premessa con la sentenza 31182/20 - alla cui condi- visibile motivazione ci si riporta integralmente in questa sede- pronunciando sui ricorsi proposti dagli odierni ricorrenti LL e AL la terza sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 14/12/2018 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto del 19 ottobre 2016, aveva disposto la confisca delle unità immobiliari facenti parte del progetto foresteria del Nuovo Centro Ippico di LO, tra cui la n. 17 del fabbricato 1 e la n. 36 del fabbricato 2 per le quali erano stati stipulati due contratti preliminari di compravendita in data 20 ottobre 2005 tra LO SE cavalli S.p.A. (promittente venditore) e Comet s.n.c., in persona del I.r.p.t. AR AL (promittente acquirente) e la n. 139 del fabbricato 4 per la quale era stato stipulato un contratto preliminare di compravendita in data 6/10/2001 tra LO SE 12 cavalli S.p.A. (promittente venditore) e Società Allevamento L'Airone s.r.l. in per- sona del I.r.p.t. MA LL, avente ad oggetto la proprietà superficiaria su tali unità immobiliari: e che aveva confermato, nel resto, la sentenza di primo grado che aveva dichiarato non "doversi procedere" in relazione al reato di cui all'art. 44, co. 1, lett.c), d.P.R. 380/ 2001 in quanto estinto per prescrizione. Il precedente giudice di legittimità (pagg. 6 e ss.), quanto ai vizi motivazionali dedotti in quella sede da entrambi i ricorrenti, e relativi alla sussistenza dell'illecito lottizzatorio sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, rilevava essergli precluso qualsiasi sindacato sul punto, in ossequio al consolidato orientamento secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. Un., n. 35490/ 2009, Tettamanti). La Corte di legittimità, con la sentenza 31182/2020, ha condivisibilmente af- fermato di ritenere «corretto l'approdo valutativo con cui i giudici di merito hanno ritenuto sussistere l'illecito lottizzatorio sotto il profilo oggettivo» (pag. 8). E ne ha spiegato il perché (pagg. 8 e ss. cui ci si riporta) ripercorrendo tutti i provvedimenti adottati nell'arco di oltre un decennio dall'Amministrazione Comunale di LO in vista della realizzazione, su una vasta area già a destinazione agricola, dell'ip- podromo comunale che anche in questa sede sono stati riportati in premessa. E' stato posto l'accento, in particolare, sul fatto che, ab initio, imprescindibile condizione generale, imposta dal Consiglio provinciale di Grosseto affinché potesse essere rilasciato il parere di compatibilità della variante del P.R.G. del Comune di Folonica con il Piano territoriale di coordinamento della Provincia, era che il com- plesso delle attrezzature e dei servizi previsto dalla variante fosse dimensionato "per corrispondere alle esigenze di funzionalità dell'impianto sportivo e delle atti- vità ad esso connesse, collaterali e funzionali e finalizzate alla sola attività del centro ippico". E, in coerenza con tale prescrizione, era stato anche imposto uno specifico vincolo di utilizzabilità e di inalienabilità degli alloggi da realizzare all'in- terno della struttura, riservati esclusivamente al personale addetto al centro ippico senza possibilità di essere locati, alienati o comunque affidati a terzi. Come si legge a pag. 10 della sentenza 31182/20: « 6.1. La motivazione del giudice individua specificamente gli elementi in base ai quali ritiene allo stato sus- sistere l'ipotesi di accusa, soprattutto in relazione al profilo oggettivo. Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, può senz'altro configurarsi il reato di lottizzazione abusiva attraverso la modifica di destinazione d'uso di im- mobili oggetto di un piano di lottizzazione mediante il frazionamento di un com- plesso immobiliare in modo che le singole unità perdano la originaria destinazione d'uso per assumere quella residenziale: modificazione che si pone in contrasto con 13 lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizza- zione (Sez. 3, n. 6990/2005). Altrettanto significativamente la giurisprudenza di questa Corte ha ammesso l'ipotesi di lottizzazione abusiva in relazione ad un complesso immobi- liare già edificato attraverso il cambio di destinazione d'uso rilevabile dalla stipula di contratti preliminari di compravendita, come quelli aventi ad oggetto unità abi- tative destinate a residenza privata e facenti parte di un complesso originaria- mente autorizzato per lo svolgimento di ben altre (attività) alberghiere (Sez. 3, n. 10889/2005; id. n. 13687/2007). A tali conclusioni il Tribunale è pervenuto sulla base degli atti di inequivoco significato sottoposti alla sua valutazione». Dopo avere ricordato i passaggi motivazionali con cui già il giudice di primo grado aveva dato conto dei meccanismi posti in essere con lo scopo di immettere sul mercato gli alloggi aggirando il vincolo di destinazione, il precedente giudice di legittimità ha ritenuto (pag. 11) che « simile condotta, come si legge in sentenza, è idonea ad integrare il reato di cui agli artt. 44 e 30 TU edilizia, contestato dal PM, in quanto il frazionamento delle unità immobiliari in assenza di un piano di lottizzazione costituisce una lottizzazione abusiva perché trasforma l'area interes- sata dell'intervento in area residenziale, in contrasto con le previsioni del piano regolatore generale del comune di LO e degli strumenti urbanistici ad esso sovraordinati>>. La sentenza rescindente, analizzate le argomentazioni della precedente sen- tenza di appello che rimanda sul punto a quanto riportato nella sentenza di primo grado in ordine alla configurabilità del reato di lottizzazione abusiva- ritiene, dun- que, «che, in punto di fatto, la Corte d'Appello ha ritenuto sussistere l'elemento materiale del reato di lottizzazione abusiva ed è pervenuta al convincimento sulla base della valutazione di merito delle risultanze processuali, non suscettibile di riesame in sede di giudizio di legittimità, coniugata alla corretta applicazione dei principi di diritto afferenti alla configurabilità del reato» e che «immune da censure è la motivazione della sentenza di primo grado (e quella d'appello che è conforme) in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e le deduzioni difensive sul punto sono manifestamente infondate» (pag. 14).
3. Ritenuto consolidato, pertanto, e non più rimettibile in discussione il dictum dei precedenti giudici di merito in punti di oggettività dell'intervenuta lottizzazione, la Corte di legittimità, a fronte di una sentenza quale quella del 2018 che, invero, presentava una motivazione assai scarna sul punto, ha ritenuto (pag. 8) « fondati i rilievi difensivi sviluppati da entrambi i ricorrenti in merito alla omessa valuta- zione, in diritto e sotto il profilo motivazionale (in questa sede qui rilevante), della sussistenza dell'elemento psicologico del reato lottizzatorio, il cui accertamento era assolutamente necessario al fine di poter disporre la confisca da parte del 14 giudice di appello, atteso che, come risulta dalle decisioni di merito, il primo giu- dice aveva omesso di disporla, tanto da determinare l'impugnazione del Procura- tore Generale, poi accolta dai giudici territoriali, senza tuttavia, come si vedrà, argomentare in ordine alla sussistenza dell'illecito lottizzatorio sotto il profilo sog- gettivo». Nello specifico della precedente pronuncia (pag. 14) «la valutazione dell'elemento soggettivo del reato che la Corte di appello ritiene sussistente in base a motivazione, tuttavia, assolutamente carente e contraddittoria». Già il precedente giudice di legittimità aveva chiarito sul punto -e va qui riba- dito- che questa Corte ha superato quel remoto indirizzo ermeneutico secondo il quale il reato di lottizzazione abusiva fosse da considerarsi come una contravven- zione di natura necessariamente dolosa, per la cui sussistenza sarebbe necessario che l'evento sia previsto e voluto dal reo quale conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria diretta a limitare e condizionare, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale (Sez. Un., n. 2720/1990). A partire, infatti, da Sez. 3, n. 39916/2004, è stato ripetutamente affermato il principio secondo il quale il reato di lottizzazione abusiva non si con- figura come una contravvenzione esclusivamente dolosa, atteso che potendo rea- lizzarsi sia per il difetto di autorizzazione a lottizzare sia per contrasto con le pre- scrizioni di legge o con gli strumenti urbanistici, la stessa, sia nella forma negoziale che materiale, può essere commessa anche per colpa (Sez.3, nn. 36940/2005; id., n. 17865/2009; Id., n. 38799/2015).
4. Deve ribadirsi, pertanto, che non è ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42 cod. pen., dovendo ovvia- mente valutarsi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto pe- nale e quelli in cui possa trovare applicazione l'art. 5 cod. pen. secondo l'interpre- tazione fornita dalla sentenza n. 364 del 1998 della Corte costituzionale. Da questo punto di vista, come ricordava ancora la sentenza rescindente, questa Corte di legittimità ha riconosciuto l'incidenza della prassi amministrativa sul legittimo affidamento del privato. E' il tema della buona fede dell'acquirente dell'immobile abusivamente lottiz- zato che si è ritenuta, ad esempio, nel caso dell'avvenuta allegazione al rogito del certificato di destinazione urbanistica, oltre che dal fatto che lo stesso aveva ripo- sto legittimo affidamento sulla prassi comunale di rilasciare le concessioni pur in assenza del piano di lottizzazione (Sez. 3, n. 45833/ 2012; Id., n. 15987/2013). O si è riconosciuta, ad esempio, a causa del prolungato comportamento omissivo della P.A., dell'esistenza di una prassi favorevole attestata dal notaio rogante e dell'assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo addirittura degli stessi ven- ditori degli immobili. 15 Si tratta, di declinazioni che si uniformano al principio già affermato da questa Corte secondo il quale la buona fede, che esclude nei reati contravvenzionali l'ele- mento soggettivo, ben può essere determinata da un fattore positivo esterno ri- collegabile ad un comportamento della autorità amministrativa deputata alla tutela dell'interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta (ex plurimis: Sez. 3, n. 49910/2009; Sez. 3, n. 42021/2014; Sez. 1, n. 47712/2015; Sez. 3, n.35314/2016). Orbene, come già ricordava la sentenza rescinderte, nel caso in esame, Tribunale di Grosseto, sollecitato a pronunciarsi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva, si è limitato ad affermare, come si legge a pag. 6 della sentenza: «senza entrare nel merito delle singole posizioni, e soprattutto dell'elemento psicologico del reato, stante l'intervenuta prescrizione del reato». Si è limitato, inoltre, a differenziare alcune posizioni sotto il profilo oggettivo, mentre in ordine a quello soggettivo ha statuito che «con riferimento ai terzi acquirenti è emerso che unico soggetto tra quelli imputati che aveva titolo per accedere all'operazione negoziale era l'imputato FE. Il giudice di primo grado ha affrontato la questione in modo dettagliato solo in sede di esame del dolo del delitto di abuso d'ufficio, risolvendola in modo coe- rente al tipo di pronuncia assolutoria sul punto, ma senza l'ulteriore approfondi- mento che avrebbe meritato relativamente al reato di lottizzazione abusiva. Come rilevava Sez. 3 n. 31182/2020 la Corte di appello del 2018, dal canto suo, come si leggeva a pag. 17 della sentenza, riprendendo quanto addotto dalla sentenza di primo grado in ordine al profilo soggettivo, si era limitata a sostenere che essendo «il reato di lottizzazione prescritto e trattandosi di una contravven- zione, non è necessaria una specifica analisi dell'elemento soggettivo doloso, es- sendo sufficiente la sola colpa»; e in ogni caso ad aggiungere, con asserzione giustamente ritenuta apodittica, di ritenere «...evidente dalla ricostruzione della vicende riassunte, che vi è stata una elusione del vincolo di destinazione sul com- plesso immobiliare, ascrivibile per forza di cose a comportamento volontario». A fronte di tale motivazione il precedente giudice di legittimità ha ritenuto necessario l'annullamento con rinvio della precedente sentenza «onde colmare il deficit motivazionale riscontrato» (pag. 16). E in presenza di tale lacuna motiva- zionale, condivisibilmente è stato ritenuto non è ostativo, a giudizio del Collegio, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione massima del reato per cui si pro- cede (prescrizione dichiarata dal giudice di appello), termine di prescrizione inte- ramente decorso alla data del 9.02.2015. Alle pagg. 16 e ss. della propria pronuncia, altrettanto condivisibilmente, il precedente giudice di legittimità dà conto di non potersi integralmente uniformare 16 al principio, autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, se- condo il quale, in tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipa- zione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può prose- guire al solo fine di compiere il predetto accertamento (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020 dep. 2020, Perroni, Rv. 278870 01). E ne spiega le ragioni, cui si rimanda.
5. Orbene, il deficit motivazionale di cui alla precedente pronuncia della Corte fiorentina in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo al AL ed alla LL, ai fini del decidere ex art. 578 bis cod. proc. pen., sulla impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44 dpr 380/01 non è stato colmato. Giustamente i giudici di appello hanno ritenuto di acquisire la documentazione della Camera di Commercio tesa a verificare ritenuto evidentemente chiaro quello della LL (che compare, contemporaneamente, in imputazione, sia quale presidente del Consiglio di amministrazione di LO SE CA fino al 2009 al fol. 1d della sentenza impugnata che come promittente acquirente al fol. 1e quale l.r.p.t. della Società Allevamento l'Airone s.r.l.) - anche il ruolo del AL nella compagine FCC. Ricordati i precedenti snodi processuali, la Corte fiorentina osserva che:
6.1 Come ricostruito nella sentenza di primo grado l'avvenuto frazionamento e la con- seguente possibilità di vendita delle singole unità immobiliari destinate all'uso di foresteria ha formato oggetto di una lunga serie di successive delibere in sede di approvazione del piano particolareggiato dell'ippodromo e poi di successiva stipu- lazione della convenzione (si veda la ricostruzione di tutte le delibere degli Enti territoriali relative alle previsioni attinenti gli immobili oggetto della Convenzione di cui al punto i della presente sentenza)». Nello specifico della posizione del ricorrente AL AR la Corte territoriale osserva quanto segue (pag. 6 § 6.1.1.): I! AL, parte prornittente l'acquisto, aveva stipulato due contratti preliminari di compravendita in data 21.10.2005, come rappresentante legale della COMET SNC con LO SE CA FCC spa, parte promittente la vendita, avente ad oggetto la proprietà superficiaria di due unità immobiliari ubicate nel comune di LO via Sarzanese Valdera n.750 in- dicate nel progetto con il n. 17 del fabbricato n.1 e con il numero 36 del fabbricato 17 n.
2. In data odierna è stata acquista la documentazione prodotta dal PG, prove- niente dalla Camera di Commercio ed estratta dal Registro delle Imprese in data -12.12.22 attestante che AL AR fra le altre compagini societarie - risulta partecipe al 23 % della FCC srl nonché che il suddetto stato presidente del collegio sindacale di tale società dal 1997 per tre anni>>. Quanto alla posizione di LL MA i giudici fiorentini osservano quanto segue (pag. 6 § 6.1.2.): «Premesso che la suddetta era stata Presidente del con- siglio di amministrazione della FCC spa fino al 17.4.2009, la LL aveva stipu- lato quale legale rappresentante della Società Allevamento l'Airone sri, quale parte promittente l'acquisto, con FCC - parte promittente la vendita il contratto preli- - minare di compravendita avente ad oggetto la proprietà superficiaria di una unità immobiliare ubicate nel comune di LO via Sarzanese Valdera n.750 indicate nel progetto con il n. 139 del fabbricato n.4». La Corte dà dunque conto che si trattava di due promittenti acquirenti che avevano anche avuto un ruolo importante nella compagine societaria promittente venditore. Ma, come si dirà, non ne trae alcuna conseguenza logica in punto di conoscenza e di incidenza sulla loro buona fede del tortuoso iter amministrativo che pure la sentenza richiama. Evidenziano i giudici fiorentini che «la vicenda della deliberata commerciabilità delle unità immobiliari in questione fu accompagnata da una serie di chiarimenti che l'Amministrazione comunale di LO aveva fornito alla FCC spa tramite il suo consulente giuridico avv. RR, che all'epoca aveva redatto il parere (in data 2.2.2005, documento n. 35 prodotto dal PM) secondo il quale la convenzione urbanistica avrebbe consentito la commerciabilità delle unità immobiliari con il solo vincolo della destinazione di uso prevista dal piano particolareggiato e quindi con determinati limiti soggettivi in capo agli utilizzatori» (pag. 7). Per il giudice del rinvio: «I pareri dell'avv. RR unitamente a tutte le delibere rammentate nel punto i ed alla relazione del segretario generale del Co- mune di LO, dott. Feroci (in atti, documento n. 9 dei documenti prodotti dal PM alla udienza del 15.4.15) sono stati atti oggetto di valutazione da parte di AL AR e di LL MA al fine di valutare se essi, come acquirenti, fossero stati in possesso dei requisiti soggettivi per acquisire la proprietà di unità immobiliari.
6.2.1 In particolare il Comune di LO aveva chiarito mediante il parere del proprio consulente giuridico avv. RR (redatto in data 2.2.2005, documento n, 35 prodotto dal PM) che il contenuto ed i limiti della espressione " alienazione a terzi" contenuto nell'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) di cui alla deliberazione della Provincia n.113/1999, avrebbe dovuto essere inteso come solo divieto di porre sul mercato detti alloggi mediante offerta al pubblico, in particolare osservandosi nel suddetto parere fatto proprio dal Comune di LO che la - 18 convenzione urbanistica consentiva la commerciabilità delle unità immobiliari con il solo vincolo della destinazione d'uso prevista dal piano particolareggiato e quindi con determinati limiti posti in capo agli utilizzatori (e non ai proprietari) in quanto come noto, la normativa urbanistica non poteva vietare la commercializzazione degli immobili» (pag. 7). Il giudice del rinvio ritiene, perciò di condividere la tesi difensiva secondo cui «... i sopra rammentati atti amministrativi atti e segnatamente la delibera n.36 del 28.4.2000 (doc. 9 prodotto dal PM), delibera con la quale venne approvata la pre-convenzione e quindi la possibilità di destinare gli alloggi in quanto unità ac- cessorie del centro Ippica anche ad operatori, allevatori, proprietari di cavalli e/o soci del Club House, nonché le delibere consiliari 131 del 19.12.2000 (doc. 10 prodotto dal PM) e la delibera 58 del 6.7.2001 (doc. 11 prodotto dal PM) con le quali l'Ente territoriale aveva definitivamente approvato la convenzione ed il piano particolareggiato, sono state prese in considerazioni da AL e da LL, i quali sulla base del complessivo assetto che le delibere comunali avevano delineato, erano addivenuti alla stipula dei preliminari con la FCC spa, (avvenuti nell'ottobre del 2005) il AL nella convinzione di essere legittimato a farlo, in ragione della sussistenza della sopra rammentata convenzione che o legittimava all'acquisto in quanto socio del Club House, e la LL in quanto anch'essa non solo socia della Club House ma anche titolare della scuderia "Allevamento l'Airone srl" (pag. 7). La conclusione cui perviene la Corte fiorentina (pag. 7 §6.4. è che: Può rite- nersi pertanto che molto verosimilmente, al momento della conclusione dei con- tratti preliminari, infatti, non solo le delibere dell'Ente territoriale rammentate ma anche gli specifici pareri legali del consulente giuridico e del Segretario generale del Comune di LO abbiano certamente indotto a formare negli appellanti un incolpevole affidamento inducendo sia il AL che la LL a ritenere che avreb- bero potuto legittimamente attivarsi sul piano negoziale, in ragione della insussi- stenza di qualsiasi preclusione alla stipula dei preliminari nella loro qualità di pro- mittenti acquirenti».
6. Si tratta, tuttavia, di conclusioni che come correttamente lamenta il PG ricorrente- appaiono viziate sotto vari aspetti. Come già si anticipava, il giudice del rinvio dà atto che i due odierni ricorrenti si trovavano in un evidente conflitto di interessi partecipando sia a quelli del pro- mittente venditore che a quelli dei promittenti acquirenti. Da tale elemento non trae, tuttavia, contraddittoriamente, alcuna conseguenza in termini di buona fede nell'acquisto. Ed invero, sul punto la Corte fiorentina, a pag. 8 del provvedimento impu- gnato, con una motivazione del tutto apparente e comunque illogica, dopo avere 19 affermare che, essendoci un parere legale recepito in una delibera del Consiglio Comunale, il AL e la LL erano da ritenersi in buona fede nell'aver stipulato contratti di acquisto di alcuni degli alloggi quali semplici soci del Club House, af- ferma che il loro affidamento incolpevole «da non escludersi ed anzi apparendo anche possibile grazie alla valutazione del complessivo succedersi di delibere co- munali e di pareri giuridici (...) non risulta affatto incrinato dal loro essere stati inseriti negli anni (il AL come presidente del Collegio Sindacale e la il LL quale legale rappresentante) nella compagine societaria della FCC, come dimo- strato dalla documentazione acquisita in atti, che ha individuato dei ruoli peraltro anche già riferiti dai loro difensori proprio al fine di dimostrare come costoro fos- sero anche soggetti titolati all'acquisto in quanto entrambi rientranti nelle catego- rie di coloro che lavoravano ed operavano nel settore dell'equitazione». Fondata appare la doglianza del PG ricorrente in ordine al fatto che la cono- scenza di tutti gli atti amministrativi, prodromici alla "messa sul mercato" dei 154 alloggi, e da parte degli attuali imputati non può essere messa in discussione, in quanto la LL è sempre stata la legale rappresentante/amministratore unico della FCC, il AL, che in seguito è divenuto socio di quasi il 30% della società, e da ultimo amministratore unico di essa, fin dall'inizio ne è stato il Presidente del collegio sindacale. Ed altrettanto fondato è che il giudice del rinvio è sfuggito all'o- nere motivazionale demandatogli dalla sentenza rescindente, limitandosi ad affer- mare apoditticamente che, essendoci un parere legale recepito in una delibera del Consiglio Comunale, gli appellanti erano da ritenersi in buona fede nell'aver stipu- lato contratti di acquisto di alcuni degli alloggi quali semplici soci del Club House, atto negoziale che realizza, cioè porta a compimento, il reato di lottizzazione abu- siva negoziale. Il provvedimento impugnato non spiega le ragioni per le quali, essendo gli imputati ben a conoscenza del vincolo preteso dalla Provincia e inserito nelle NTA del PRG, gli stessi hanno ritenuto legittimo il libero commercio degli appartamenti. Per contro è chiarissimo, e non revocabile in dubbio, come fondatamente si lamenta, che le norme urbanistiche, per l'iter procedurale da cui promanano, sono di livello "primario" e non possono essere derogate né dal Consiglio Comunale né dalla Giunta. Tanto è vero che come ricorda il PG ricorrente- i soggetti che agivano per la FCC, cercano di farle modificare, ma nell'impossibilità, per la chiara contraria volontà politica l'ambiente degli organi di controllo (Regione Toscana e Provincia di Livorno), riducono le prescrizioni alla qualità di essere "soci del Club House" e al divieto dell'offerta al pubblico, come se le trattative riservate soddisfacessero quell'interesse pubblico posto a fondamento delle restrizioni pretese nel PRG. Fin dal bando di gara -è del tutto evidente- era chiaro che si sarebbero potute realizzare solo "opere edili complementari all'attività di gestione di corse ippiche 20 agonistiche", vincolo che era stato rafforzato dall'intervento della Provincia (e della Regione), e che era stato comunicato alla FCC con raccomandata 28.1.2000. Inspiegata ed illogica -va ribadito- appare l'affermazione che opera la Corte fiorentina secondo cui «i pareri legali del consulente giuridico e del segretario co- munale abbiano certamente indotto a formare negli appellanti un incolpevole affi- damento». Ciò perché, per il ruolo ricoperto in seno a FCC, gli odierni ricorrenti non potevano non sapere che gli strumenti urbanistici ponevano un preciso vincolo agli alloggi che sarebbero stati costruiti nel perimetro del centro ippico: gli alloggi dovranno essere utilizzati sola da personale addetto al centro ippico e non affittati, alienati o comunque affidati a terzi. Il provvedimento impugnato, ancora una volta, sembra fare riferimento solo al possibile dolo, ma pur a fronte di due promittenti acquirenti dalla peculiare po- sizione rispetto al promittente venditore, in cui hanno ricoperto ruoli importanti, la Corte fiorentina, in concreto, non indaga l'elemento psicologico sotto il profilo della colpa, limitandosi ad una petizione di principio, anche a tratti poco compren- sibile: «Non è in conclusione possibile individuare in che cosa fosse consistita la colpa eventualmente ascrivibile ai due appellanti in ordine alla quale del resto, non avendo del resto effettuato alcuna analisi dell'elemento psicologico riferibile agli stessi né il Tribunale in primo grado né la Corte di Appello» (pag. 8 della sentenza impugnata».
7. Ricorda la Corte fiorentina che l'amministrazione comunale, utilizzando un parere giuridico dell'avv. RR (in atti e che comunque che il PG allega al ricorso), ha reputato che l'espressione "alienazione a terzi" vada interpretata sem- plicemente come "divieto di porre sul mercato gli appartamenti mediante offerta al pubblico" e quindi recepisce le indicazioni della FCC, e, nello schema di conven- zione, il vincolo viene così sostituito: "possibilità di destinare gli alloggi in quanto unità accessorie del centro ippico anche ad operatori, allevatori, proprietari di ca- valli e/o soci del Club House", laddove chiunque poteva essere socio di esso, pa- gando una modesta somma di denaro. In realtà, a ben guardare, anche il parere in questione, che si conclude ambi- guamente (Ritengo, pertanto, che il contenuto delle pattuizioni statuite nella pre- convenzione sia conforme sostanzialmente ai contenuti negoziali posti a base dell'avviso di gara...») mai affronta la questione dei vincoli di utilizzo, destinazione e commercializzazione, limitandosi a trattare aspetti di contorno, quali il diritto di superficie, gli oneri urbanistici e i tempi di realizzazione. Ed è vero che le conclusioni non fanno riferimento agli strumenti urbanistici, ma «ai contenuti negoziali», cioè agli accordi intercorsi, a seguito della trattativa cui viene fatto riferimento nella nota 21.4.2000 citata, del segretario comunale, 21 tra DA e FCC. Ma in più parti (vedi ad es. pag. 3) si fa riferimento -e non si vede come potrebbe essere altrimenti- ai limiti stabiliti dagli strumenti urbanistici.
8. Il giudice del rinvio dovrà tornare, pertanto, rivalutare la sussistenza dell'e- lemento psicologico del reato lottizzatorio, il cui accertamento era assolutamente necessario al fine di poter disporre la confisca, e dunque la buona fede o meno in capo al AL e alla LL. Il quadro dei principi in cui calare tale valutazione è stato già ampiamente offerto dalla precedente sentenza rescindente, cui si rimanda. Sul punto, consolidati principi stabiliti in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 3, n. 51429 del 15/09/2016, Brandi, Rv. 269289 01) sanciscono che in tema di reati edilizi, la confisca di un immobile abusivamente lottizzato può essere disposta anche nei confronti dei terzi acquirenti, qualora nei confronti degli stessi siano riscontrabili quantomeno profili di colpa nell'attività precontrattuale e contrattuale svolta, per non aver assunto le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici. Va anche ricordato che, in ordine alla posizione dei terzi acquirenti dei beni lottizzati, il giudice delle leggi, nella nota sentenza n. 49/2015, nel ricordare che la confisca urbanistica costituisce sanzione penale ai sensi dell'art. 7 della CEDU e può pertanto venire disposta solo nei confronti di colui la cui responsabilità sia stata accertata in ragione di un legame intellettuale (coscienza e volontà) con i fatti», ha precisato come l'accertamento possa essere «contenuto in una sentenza penale di proscioglimento dovuto a prescrizione del reato, la quale, pur non avendo condannato l'imputato, abbia comunque adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa, sia esso l'autore del fatto, ovvero il terzo di mala fede, acquirente del bene», aggiungendo: sia che la misura colpisca l'imputato, sia che essa raggiunga il terzo acquirente di mala fede estraneo al reato, si rende perciò necessario che il giudice penale accerti la responsabilità delle persone che la subiscono, attenendosi adi adeguati standard probatori e rifuggendo da clausole di stile che non siano capaci di dare conto dell'effettivo apprezzamento compiuto». Condivisibilmente Sez. 3, n. 36310 del 05/07/2019, Motisi, Rv. 277346 - 01) ha affermato che la condizione di buona fede, che nel caso di accertamento del reato di lottizzazione abusiva preclude la confisca dei terreni abusivamente lottiz- zati e delle opere abusivamente costruite nei confronti del terzo acquirente di tali beni, presuppone non solo che questi abbia partecipato inconsapevolmente all'operazione illecita e che, quindi, non sia concorrente nel reato, ma anche che 22 abbia gestito la propria attività contrattuale e precontrattuale assumendo le ne- cessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento agli strumenti urbanistici. Ancora recentemente si è ribadito che in tema di lottizzazione abusiva, l'in- tervenuta prescrizione non impedisce che sia disposta la confisca nel caso in cui risultino accertati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato sulla base di prove acquisite prima del maturare della causa estintiva, pur se non coincidenti con il complesso delle prove originariamente ammesse dal giudice (Sez. 3, n. 43235 del 11/10/2023, Estero;
Rv. 285287 - 01). E che la confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente realizzate può essere disposta a fronte di intervenuta prescrizione del reato, anche nel caso in cui lo svolgimento dell'attività istruttoria, pur se ne- cessitato dall'esigenza di accertare il maturare della prescrizione stessa, abbia co- munque determinato un "pieno accertamento del fatto", sotto il profilo oggettivo e soggettivo dello stesso (Sez. 3, n. 5816 del 18/01/2022, dep. 2023. Esposti, Rv. 282833 - 01) Va anche ricordato che è legittima la confisca disposta dal giudice di appello con sentenza che, riformando la decisione assolutoria del prirno giudice priva di motivazione sul punto, accerti la sussistenza del reato, pur dichiarandone la pre- scrizione, in base a una diversa valutazione delle prove dichiarative o documentali finalizzate all'accertamento dell'esistenza dei suoi elementi oggettivi e soggettivi, acquisite in primo grado, nel contraddittorio delle parti, antecedentemente al ma- turare della causa estintiva, a nulla rilevando l'incompletezza dell'istruttoria dibat- timentale, posto che è sufficiente che vi sia la possibilità, per il giudicante, di de- cidere allo stato degli atti fino a quel momento acquisiti, stante il divieto di svol- gere attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 42235 del 14/09/2023 Gargano Rv. 285165-01). Ed è pur vero che «la buona fede, che esclude nei reati contravvenzionali l'elemento soggettivo, ben può essere determinata da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa deputata alla tu- tela dell'interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta» (Sez. 3, n. 35314 del 20/05/2016, Rv. 268000; Sez. 1, n. 47712 del 15/07/2015, Rv. 265424; Sez, 3, n. 42021 del 18/07/2014, Rv. 260657; Sez. 3, n. 49910 del 04/11/2009, Rv. 245863)» (così Sez. 3, n. 15205/2020). Ma, evidentemente, tale principio va calato nel caso concreto e valutato alla luce della gerarchia delle fonti di norma- zione e della conoscenza delle stesse che derivava dal ruolo ricoperto dai due sog- getti sopra indicati in FCC. 23
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per della Corte d'Appello di Firenze. Così deciso in Roma il 5 marzo 2024 Il Consigliere estensore IN CE / verfalle DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 8/04/2014 IL FUNZIONAT IUDIZIARIO Dott.ssa Caliendo 242 4 nuovo giudizio ad altra Sezione Il Presidente SC MA AM