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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 5231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5231 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1324/2025
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, LU EN, in funzione di Giudice del lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 26.11.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dagli Avv.ti Miniati, Marzani e Ricci Palopoli;
contro
e rappresentati e difesi dall'Avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA CP_1 CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.02.2025, la società indicata in epigrafe conveniva in giudizio CP_ l' e la formulando le seguente conclusioni: “ ancora in via preliminare (v) CP_2 accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell' dall'emissione dell'Avviso di CP_1
Addebito n. 368 2024 00192377 39 000, per i motivi tutti esposti nel Ricorso;
nonché, (vi) accertare e dichiarare la nullità dell'Avviso di Addebito n. 368 2024 00192377 39 000, per i motivi tutti esposti nel Ricorso e, in particolare, per carenza del requisito della causale del credito;
e, per l'effetto (vii) accogliere l'opposizione e revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare l'Avviso di Addebito n. 368 2024 00192377 39 000. In via principale, nel merito
(viii) accertare e dichiarare l'illegittimità delle pretese avanzate e, in ogni caso, non dovute le somme così come richieste dall' in forza dell'Avviso di Addebito n. 368 2024 CP_1
00192377 39 000, per tutto il Periodo di Accertamento o per quello che sarà ritenuto di giustizia;
e, per l'effetto (ix) dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido e/o illegittimo e/o revocare e/o annullare l'opposto l'Avviso di addebito n. 368 2024 00192377 39 000, per i motivi tutti esposti nel Ricorso. In via subordinata, nel merito (x) accertare e dichiarare l'illegittimità delle pretese avanzate e, in ogni caso, non dovute le somme così come richieste dall' in forza dell'Avviso di Addebito n. 368 2024 00192377 39 000, per i mesi CP_1 di aprile, maggio e giugno 2021 o per quello che sarà ritenuto di giustizia;
nonché (xi) accertare e dichiarare la non debenza e l'inapplicabilità per il Periodo di Accertamento con riferimento all'Avviso di Addebito n. 368 2024 00192377 39 000 delle sanzioni previste per l'ipotesi di “omissione contributiva” per tutto il Periodo di Accertamento o per quello che sarà ritenuto di giustizia, per i motivi tutti esposti nel Ricorso;
e, per l'effetto (xii) accogliere l'opposizione e revocare e/o annullare l'Avviso di Addebito n. 368 2024 00192377 39 000, riducendo le somme così come richieste dall' in forza dell'Avviso di Addebito n. 368 CP_1
2024 00192377 39 000, in considerazione del minor periodo che sarà ritenuto di giustizia rispetto al Periodo di Accertamento nonché disapplicando le sanzioni per omissione contributiva per tutto il Periodo di Accertamento, per le somme indicate in Ricorso o per quelle, anche inferiori, che saranno ritenute di giustizia. In ogni caso (xiii) condannare l CP_1
a rifondere alla Società le spese di lite, maggiorate del rimborso forfettario delle spese 15%,
CPA ed IVA;
(xiv) ove non sia stata disposta la sospensione dell'esecutorietà dell'Avviso di
Addebito, condannare l alla restituzione delle somme eventualmente percette e non CP_1 dovute, nelle more del Giudizio, maggiorate di interessi legali all'esito del Giudizio.
Si costituiscono l e la chiedendo il rigetto delle domande. CP_1 CP_2
Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente ha infatti provveduto a pagare nel corso del giudizio gli importi rideterminati CP_ CP_ dall' a titolo di contributi e di sanzioni. L ha provveduto allo sgravio del ruolo.
Orbene appare evidente, anche in ossequio alla richiesta delle parti, che vi sia una cessazione della materia del contendere, in quanto le parti non hanno più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale d elle spese di lite, anche alla luce della richiesta concorde proveniente dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice LU EN, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da
, con ricorso depositato il 3.02.2025, nei confronti dell' e Parte_1 CP_1 della così provvede: CP_2
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 26.11.2025.
Il Giudice
LU EN
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, LU EN, in funzione di Giudice del lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 26.11.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dagli Avv.ti Miniati, Marzani e Ricci Palopoli;
contro
e rappresentati e difesi dall'Avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA CP_1 CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.02.2025, la società indicata in epigrafe conveniva in giudizio CP_ l' e la formulando le seguente conclusioni: “ ancora in via preliminare (v) CP_2 accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell' dall'emissione dell'Avviso di CP_1
Addebito n. 368 2024 00192377 39 000, per i motivi tutti esposti nel Ricorso;
nonché, (vi) accertare e dichiarare la nullità dell'Avviso di Addebito n. 368 2024 00192377 39 000, per i motivi tutti esposti nel Ricorso e, in particolare, per carenza del requisito della causale del credito;
e, per l'effetto (vii) accogliere l'opposizione e revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare l'Avviso di Addebito n. 368 2024 00192377 39 000. In via principale, nel merito
(viii) accertare e dichiarare l'illegittimità delle pretese avanzate e, in ogni caso, non dovute le somme così come richieste dall' in forza dell'Avviso di Addebito n. 368 2024 CP_1
00192377 39 000, per tutto il Periodo di Accertamento o per quello che sarà ritenuto di giustizia;
e, per l'effetto (ix) dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido e/o illegittimo e/o revocare e/o annullare l'opposto l'Avviso di addebito n. 368 2024 00192377 39 000, per i motivi tutti esposti nel Ricorso. In via subordinata, nel merito (x) accertare e dichiarare l'illegittimità delle pretese avanzate e, in ogni caso, non dovute le somme così come richieste dall' in forza dell'Avviso di Addebito n. 368 2024 00192377 39 000, per i mesi CP_1 di aprile, maggio e giugno 2021 o per quello che sarà ritenuto di giustizia;
nonché (xi) accertare e dichiarare la non debenza e l'inapplicabilità per il Periodo di Accertamento con riferimento all'Avviso di Addebito n. 368 2024 00192377 39 000 delle sanzioni previste per l'ipotesi di “omissione contributiva” per tutto il Periodo di Accertamento o per quello che sarà ritenuto di giustizia, per i motivi tutti esposti nel Ricorso;
e, per l'effetto (xii) accogliere l'opposizione e revocare e/o annullare l'Avviso di Addebito n. 368 2024 00192377 39 000, riducendo le somme così come richieste dall' in forza dell'Avviso di Addebito n. 368 CP_1
2024 00192377 39 000, in considerazione del minor periodo che sarà ritenuto di giustizia rispetto al Periodo di Accertamento nonché disapplicando le sanzioni per omissione contributiva per tutto il Periodo di Accertamento, per le somme indicate in Ricorso o per quelle, anche inferiori, che saranno ritenute di giustizia. In ogni caso (xiii) condannare l CP_1
a rifondere alla Società le spese di lite, maggiorate del rimborso forfettario delle spese 15%,
CPA ed IVA;
(xiv) ove non sia stata disposta la sospensione dell'esecutorietà dell'Avviso di
Addebito, condannare l alla restituzione delle somme eventualmente percette e non CP_1 dovute, nelle more del Giudizio, maggiorate di interessi legali all'esito del Giudizio.
Si costituiscono l e la chiedendo il rigetto delle domande. CP_1 CP_2
Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente ha infatti provveduto a pagare nel corso del giudizio gli importi rideterminati CP_ CP_ dall' a titolo di contributi e di sanzioni. L ha provveduto allo sgravio del ruolo.
Orbene appare evidente, anche in ossequio alla richiesta delle parti, che vi sia una cessazione della materia del contendere, in quanto le parti non hanno più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale d elle spese di lite, anche alla luce della richiesta concorde proveniente dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice LU EN, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da
, con ricorso depositato il 3.02.2025, nei confronti dell' e Parte_1 CP_1 della così provvede: CP_2
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 26.11.2025.
Il Giudice
LU EN