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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3481/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 3481/2020 promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. VILONA TE C.F._1
MAURIZIO e dell'Avv. IACA DONATELLA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. TADIELLO Controparte_1 C.F._2
ALESSIA e dell'Avv. GEROSA ERIKA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio TE Controparte_1
Il giudizio, promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., veniva iscritto in data 17.06.2020 al n.
R.G. 3481/2020.
1.1. Nel ricorso introduttivo veniva dedotto:
- che era proprietario di un fabbricato rurale sito in Comune di Trissino (ed ivi TE
censito al Foglio 22 del Catasto Fabbricati con il mappale n. 449) e di taluni terreni agricoli circostanti
(censiti al Foglio 22 del Catasto Terreni con i mappali n. 228 e n. 235);
- che i fondi di cui ai mappali n. 449 e n. 228 aveva accesso diretto alla pubblica via PR;
pagina 1 di 15 - che, per contro, il fondo di cui al mappale n. 235 “fino all'anno 2016” aveva avuto accesso alla via
PR:
a) grazie ad una “servitù di passaggio” esercitata su “stradella interpoderale della larghezza di metri tre”, gravante “sui terreni censiti nel catasto di Trissino, oggi, al foglio 22, mappali 452, 229 e 306” in favore “dei terreni censiti al catasto di Trissino, oggi, al foglio 22, mappali 228, 235 e 449”: servitù costituita per atto di divisione del 24.04.1963 a rogito del Notaio (ricorso, pag. 2, con Persona_1
rinvio al doc. 3);
b) mediante una “strada vicinale della larghezza di m.
3.60 circa”, costituita mediante conferimento di suolo da parte dei proprietari dei terrenti frontistanti, censiti “oggi, al catasto terreni di Trissino, al foglio 22, mappali 229, 306, 491, 493, 14, 234, 235, 366, 368, 330, 494, 309 e 310, salvo più precisi”
(ricorso, pagg. 2 e 3);
- che nel luglio del 2016 aveva promosso innanzi al Tribunale di Vicenza un TE
procedimento possessorio nei confronti di che, secondo la sua prospettazione, Controparte_1 aveva arbitrariamente realizzato una recinzione all'interno della sua proprietà;
- che una volta integrato il contraddittorio nel procedimento possessorio con la costituzione di le parti avevano deciso di transigere “non soltanto la lite pendente [res Controparte_1 controversa], ma, anche, asserite “altre questioni in essere … e non oggetto dell'instaurato giudizio”
(ricorso, pag. 3);
- che e avevano dunque sottoscritto la transazione datata TE Controparte_1
09.11.2016, nella quale, per quanto qui d'interesse:
i) aveva riconosciuto a “la titolarità della servitù di transito” Controparte_1 TE qui appena indicata sub a), “per raggiungere il fondo in catasto terreni al mapp. 235”;
ii) aveva rinunciato “a percorrere con qualsiasi mezzo, agricolo e non, anche TE
pedonale la carrareggia sita a cavallo tra i terreni catastalmente censiti al foglio 22, mapp. n. 14, 234,
229, 235 e con sbocco sulla via PR” (ricorso, pagg. 3 e 4, con rinvio alla transazione e alla relativa planimetria, sub doc. 4).
1.2. Tanto premesso, il ricorrente rilevava che dopo aver sottoscritto la TE transazione, “re melius perpensa”, gli era apparso evidente di essere incorso in errore (di diritto) nella valutazione dei presupposti (“caput non controversum”) della conciliazione (ricorso, pag. 4).
Egli assumeva, in particolare, di essere incorso in errore:
- per aver ritenuto che il fondo di sua proprietà, di cui al mappale n. 235, e il fondo di proprietà di pagina 2 di 15 di cui al mappale n. 229, fossero “contigui e direttamente confinanti” (ricorso, Controparte_1
pag. 4);
- per non essersi avveduto del fatto che così non era, dal momento che tra i due fondi correva la strada vicinale di cui sopra;
- per non essersi dunque avveduto che la rinuncia al transito su tale strada vicinale (denominata carrareccia nella transazione) e, dunque, anche sul tratto di essa che correva tra il fondo di cui al mappale n. 235 e il fondo di cui al mappale n. 229 era tale da impedire il raggiungimento del fondo di cui al mappale n. 235 avvalendosi della strada gravata da servitù, poiché tale strada si arrestava “al limitare della strada vicinale oggetto della rinuncia” (ricorso, pag. 7).
Tanto rilevato, l'attore assumeva che, in ragione della effettiva conformazione dei luoghi e della
“natura giuridica della strada vicinale” (ricorso, pag. 8), quanto deciso in sede di transazione determinava “l'interclusione assoluta” del fondo di cui al mappale n. 235 (ricorso, pag. 5) e che tanto dimostrava che la transazione era stata sottoscritta presupponendo quella contiguità tra i fondi che, per contro, doveva dirsi insussistente.
1.3. impugnava dunque la transazione e ne chiedeva l'annullamento per TE
errore di diritto.
In via gradata, egli chiedeva l'accertamento della nullità della transazione, in sua tesi discendente dal fatto che la transazione aveva determinato l'interclusione e dunque la inutilizzabilità del fondo di cui al mappale n. 235 (così violando “l'interesse generale che impone di non lasciare inutilizzato alcun fondo”: ricorso, pag. 10), nonché dal fatto che la rinuncia al transito sulla strada vicinale, se intesa “come limitazione meramente personale, riferibile” alla persona di TE
, eludeva “la norma imperativa di cui all'art. 16 della Costituzione” (ricorso, pag. 11).
[...]
2. si costituiva ritualmente in giudizio. Controparte_1
2.1. In comparsa di costituzione veniva dedotto:
- che per atto di divisione del 24.04.1968 a rogito del Notaio (si tratta del medesimo atto Persona_1
citato dal ricorrente, che tuttavia aveva riportato che esso era stato concluso nel 1963, tanto risultando dalla sua nota di trascrizione) e (danti causa delle parti) e Parte_2 Persona_2
avevano regolamentato “l'utilizzo di due accessi alle rispettive proprietà tramite Parte_3 due stradelli/capezzagne che le collegavano” (comparsa, pag. 3, con rinvio all'atto di divisione sub doc. 1);
- che nel 1987 e avevano sottoscritto un verbale di Parte_2 Persona_2
pagina 3 di 15 “conciliazione bonaria per passaggio comune”, inerente ai predetti accessi (doc. 2 convenuto);
- che sino al 2016 aveva avuto accesso al fondo di cui al mappale n. 235 attraverso TE
due passaggi alternativi: uno corrente lungo i fondi di cui ai mappali n. 235, 234, 14 e 229 (passaggio segnalato in colore viola nella planimetria di cui al doc. 3) e uno corrente per contro lungo i fondi di cui ai mappali n. 452 e 229 (passaggio segnalato in colore verde nella planimetria);
- che nel 2016 aveva promosso verso il procedimento TE Controparte_1 possessorio menzionato dal ricorrente e che le parti, all'udienza di comparizione, avevano chiesto un rinvio “per poter risolvere” non soltanto la questione oggetto del procedimento, ma anche “altre questioni” tra di loro pendenti ed inerenti, segnatamente, all' “esercizio del passaggio”, da parte di
, “sulle carrarecce che circondavano, ad ovest e a sud, l'abitazione di ” TE CP_1
(comparsa, pag. 5);
- che dopo lunga trattativa, condotta dalle parti patrocinate dai rispettivi difensori, che si erano rispettivamente avvalsi anche di tecnici all'uopo incaricati, e TE Controparte_1
avevano sottoscritto la transazione del 09.11.2016, abbandonando poi il procedimento possessorio;
- che si era subito reso “inadempiente”, poiché aveva continuato a transitare sulla TE carrareccia indicata nella transazione ed aveva altresì sempre rifiutato di “prestare la collaborazione necessaria per provvedere alle formalità per dare pubblicità/notizia dell'accordo” (comparsa, pag. 6).
2.2. Tanto premesso, il convenuto deduceva:
- che la “rinuncia al diritto di passo di cui al punto 4 dell'atto di transazione” non era stata invero determinata da alcun errore (comparsa, pag. 8);
- che, a tal riguardo, diversamente da quanto opinato dal ricorrente il fondo di cui al mappale n. 235 ed il fondo di cui al mappale n. 229 erano a tutti gli effetti attigui e confinanti e, dunque, TE
poteva certamente accedere al fondo di cui al mappale n. 235 transitando sul fondo di cui al
[...] mappale n. 229, così esercitando “un diritto di passo” che egli aveva “sempre esercitato – sia prima che dopo l'atto di transazione del 2016 – per accedere dalla propria abitazione (con o senza mezzi agricoli) al terreno censito al m.n. 235” (comparsa, pagg. 10 e 11);
- che il ricorrente era giunto alla transazione dopo ampia trattativa e dopo aver attentamente vagliato, con il proprio difensore e con il proprio tecnico, i contenuti dell'accordo;
- che, in ogni caso, al momento della sottoscrizione della transazione era TE
consapevole di aver acceduto in passato al fondo di cui al mappale n. 235 utilizzando in via alternativa i due passaggi sopra detti, segnalati in colore verde ed in colore viola sulla planimetria di cui al doc. 3;
pagina 4 di 15 - che egli era del pari ben a conoscenza del fatto che l'esercizio del transito sui detti passaggi aveva generato un risalente contenzioso tra le parti;
- che proprio tale contenzioso le parti avevano dunque voluto comporre mediante l'atto di transazione, in sostanza stabilendo che “rinunciava al diritto di passaggio” lungo il percorso TE segnalato in colore viola sulla planimetria (la carrareccia di cui alla transazione) e “manteneva” per contro “quello evidenziato in colore verde” nella planimetria (comparsa, pag. 12);
- che al momento della sottoscrizione della transazione era dunque “assolutamente TE
consapevole di poter accedere al terreno censito al m.n. 235 attraverso il rettilineo che diparte da Via
PR (evidenziato in colore viola) ed il tracciato che diparte dalla propria abitazione (evidenziato in colore verde) in forza delle previsioni contenute nel contratto di divisione dd. 24.4.1968 a rogito del
Notaio di Vicenza (doc.1) e nel successivo verbale di “Conciliazione bonaria per Persona_1 passaggio comune” dd. 1.7.1987”, avendo per altro “piena cognizione della consistenza dei citati passaggi dal momento che abitava nei luoghi per cui è causa dalla nascita e li percorreva abitualmente per le esigenze di coltivazione del terreno censito al m.n. 235” (comparsa, pagg. 12 e 13);
- che “la nuova previsione, contenuta nell'atto di transazione dd. 9/11.11.2016” era “dunque valida ed efficace”, nonché rispettosa dei “requisiti di forma di cui all'art. 1350 co. 1 n. 4) c.c.” (comparsa, pag.
12).
2.3. Il convenuto chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree di annullamento e di accertamento della nullità della transazione e, in via riconvenzionale, chiedeva a questo Tribunale di accertare la validità ed efficacia della transazione e, in particolare, della rinuncia di cui al suo punto 4); di ordinare a di “procedere alle formalità necessarie per dare pubblicità/notizia TE all'atto di transazione dd. 9/11.11.2016”; di “inibire a , e ai terzi aventi causa, di TE
percorrere lo stradello che, dipartendo da via PR, insiste sui terreni censiti al C.T. del Comune di
Trissino, Fg. 22, m.n. 14, 229 e 234”; di condannare al pagamento di una somma ex TE art. 614 bis c.p.c., “per ogni inosservanza dell'ordine di inibizione” - al contempo chiedendo la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. All'udienza di prima comparizione del 17.11.2020 l'attore, per quanto qui rileva segnalare, eccepiva la inammissibilità delle domande spiegate in via riconvenzionale dal convenuto e, spiegando quella che egli identificava quale reconventio reconventionis, chiedeva la costituzione coattiva di servitù di passaggio in favore del fondo di cui al mappale n. 235.
3.1. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 09.01.2023
pagina 5 di 15 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3.2. All'udienza dell'11.06.2024, all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni.
L'attore concludeva come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa TE
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) – accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla domanda, l'errore di diritto sul presupposto di cui si è detto in domanda e per l'effetto, annullare la transazione stipulata inter partes in data 09.11.2016; 2) – in via subordinata, dichiarare la nullità della transazione stipulata inter partes in data 09.11.2016 per violazione dell'ordine pubblico ed, in via ancor più gradata, per elusione di norma imperativa, ex art. 16 Costituzione, ai sensi degli artt.
1418, c. 2, e 1343 c.c.; 3) – ancor più subordinatamente, in via di reconventio reconvetionis, in conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto, premesso che l'attore è proprietario del terreno di cui al foglio 22, mapp.le 235 NCT di Trissino (VI), descritto in atti, e che l'accesso a detto suo fondo, altrimenti intercluso, è stato esercitato da tempo immemorabile attraverso la strada vicinale posta tra i terreni censiti al foglio 22, mapp.li nn. 14, 234, 229, 235, 306, 491, 493, 366, 368, 330, 494,
309 e 310 chiede che gli venga riconosciuto il diritto al passaggio sulla predetta strada vicinale, in comproprietà del convenuto, per costituzione di servitù coattiva. 4) - In via istruttoria, ammettere CTU al fine di procedere alla ricognizione dei luoghi ed alla descrizione della strada vicinale di che in premessa, con indicazione dei fondi a cui si accede mediante la stessa, dando mandato all'Ausiliare di valutare le caratteristiche strutturali della strada stessa per cui è causa, con ogni utile valutazione dei luoghi e del regime pubblicistico della strada. In particolare, dica il CTU, “se impedito il passaggio dalla strada vicinale che dipartendosi da via PR in Trissino e realizzata a cavallo dei fondi catastalmente censiti al foglio 22, mappali 14, 234, 235, 229 ed altri indicati in domanda, il fondo dell'attore allibrato al mapp.le n. 235 sia intercluso”. 5) – condannare il Sig. al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze professionali di causa, oltre accessori, rimborso forfettario 15%,
Iva e Cpa”.
Il convenuto concludeva come segue: “In via principale: Respingere la Controparte_1
domanda di costituzione di servitù di passaggio per asserita interclusione del fondo, formulata dal ricorrente all'udienza del 17.11.2020, perché tardiva/inammissibile e comunque infondata per i motivi esposti in atti;
Rigettare tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate, sia in fatto, che in diritto;
Accertare e dichiarare la validità ed efficacia delle pattuizioni contenute nell'atto di transazione concluso in data 9/11.11.2019, ed in particolare della rinuncia formulata sub. n. 4);
Ordinare al sig. di procedere alle formalità necessarie per dare pubblicità/notizia TE
pagina 6 di 15 alle previsioni contenute nell'atto di transazione dd. 9/11.11.2019. In via riconvenzionale: Inibire al sig. , ed ai terzi aventi causa, di accedere al terreno censito al C.T. del Comune di TE
Trissino, Fg. 22 m.n. 235 tramite lo stradello che, dipartendo da Via PR, insiste sui terreni censiti ai m.n. 14, 229 e 234; • Condannare ex art. 614 bis c.p.c. il sig. a pagare al sig. TE
una somma di denaro, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, per ogni Controparte_1 inosservanza dell'ordine di inibizione di cui sopra;
• Condannarsi il sig. a risarcire TE
al sig. il danno per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 e/o 3 c.p.c. nella Controparte_1
misura che verrà ritenuta di giustizia. (..) In ogni caso: spese e competenze di causa e relative al procedimento di mediazione n. 25/2018 O.M.F. Ordine Avvocati Vicenza, oneri fiscali e previdenziali interamente rifusi”, al contempo riproponendo le istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
4. Il giudizio in scrutinio ha riguardo, sostanzialmente, agli accessi utilizzabili per raggiungere il fondo di cui al mappale n. 235 di proprietà attorea (per la descrizione dello stato dei luoghi si farà qui riferimento alla planimetria allegata alla transazione del 2016, depositata dall'attore sub doc. 4, e alla
“planimetria esplicativa” depositata dal convenuto sub doc. 3).
4.1. Ebbene, in via preliminare va effettuato il rilievo che segue – invero dirimente ai fini della presente decisione.
4.2. Secondo quanto allegato dalle parti, sino al 2016 ha avuto accesso al TE
fondo di sua proprietà di cui al mappale n. 235 attraverso due differenti percorsi:
a) una strada posta entro il sedime dei fondi di cui ai mappali n. 452 e 229 e del frontistante fondo di cui al mappale n. 306 – strada che si diparte dall'abitazione di , di cui al mappale n. TE
449, e raggiunge il fondo di cui al mappale n. 235 (è la strada segnalata in colore giallo nella planimetria di cui al doc. 4 attoreo e in colore verde nella planimetria di cui al doc. 3 del convenuto:
d'ora in avanti, per semplicità, la strada verde);
b) una strada (denominata dall'attore strada vicinale e dal convenuto carrareccia) posta in tesi attorea entro il sedime di numerosi fondi (“mappali 229, 306, 491, 493, 14, 234, 235, 366, 368, 330, 494, 309,
e 310 salvo più precisi”, si legge nel ricorso introduttivo alla pag. 3) ed in particolare insistente (anche) sul sedime dei fondi di cui ai mappali n. 235, 234 e 14 e del frontistante fondo di cui al mappale n. 229
(è la strada segnalata in colore viola nella planimetria di cui al doc. 3 del convenuto: d'ora in avanti,
pagina 7 di 15 per semplicità, la strada viola).
Secondo quanto si legge in atti, nella transazione del 2016 avrebbe TE
rinunciato ad utilizzare la strada viola.
Secondo l'attore, tale rinuncia renderebbe intercluso il fondo di cui al mappale n. 235 e sarebbe il frutto di un errore che dovrebbe condurre all'annullamento della transazione.
Secondo il convenuto, la transazione sarebbe per contro valida ed efficace e con essa l'attore si sarebbe spogliato della possibilità di utilizzare la strada viola.
4.3. Ad essere contesa tra le parti è dunque, propriamente, la utilizzabilità della strada viola.
Ebbene, posto che per concorde allegazione delle parti la strada viola è stata utilizzata da quale via di accesso e recesso dal fondo di cui al mappale n. 235 sino al 2016, le TE
parti non hanno qui chiarito a quale titolo tale utilizzo sia avvenuto.
5. Secondo la prospettazione dell'attore, la strada viola sarebbe una strada vicinale (“una c.d. via agraria, che risponde alle esigenze della coltivazione e dell'industria agricola”) corrente sul sedime dei fondi frontistanti e come tale utilizzata dai proprietari dei fondi medesimi non iure servitutis, ma iure proprietatis – sì che tutti i proprietari dei fondi medesimi avrebbero titolo per utilizzarla “in tutte le direzioni”, avendone “ciascuno … per tutta la lunghezza la proprietà pro indiviso” (ricorso, pag. 5).
5.1. Si tratta di “qualificazione” radicalmente indimostrata, dal momento che l'attore non ha depositato un solo documento atto a comprovare la natura della strada, né formulato un solo capitolo di prova volto a provare il risalente, consolidato utilizzo della strada da parte dei frontisti nei termini indicati nel ricorso introduttivo: termini, va detto, che risultano del tutto generici ed idonei, per lo più, a descrivere (in via generale ed estratta) le caratteristiche (non della strada che qui ci occupa, ma) di una strada vicinale purchessia1.
Non v'è dunque nessuna prova del fatto che la strada viola sia (la porzione di) una strada vicinale, avente in tutta la sua (non meglio precisata) lunghezza le caratteristiche materiali (e dunque la 1 Alla manifesta carenza asseriva ed asseverativa l'attore ha ritenuto di poter supplire mediante la richiesta di ammissione di consulenza tecnica volta, in sua tesi, a descrivere la strada vicinale “con indicazione dei fondi a cui si accede mediante la stessa” (memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., pag. 5). L'istanza è chiaramente inammissibile. Da un lato, in effetti, essa dà per certa la natura di strada vicinale del percorso che qui ci occupa (quella natura che era per contro onere dell'attore allegare e provare). Dall'altro lato, essa pretende di rimettere al consulente tecnico financo la individuazione dei fondi cui la strada darebbe accesso: circostanza, questa, che dimostra che l'attore non ha nemmeno assolto all'onere di allegare e provare su quali fondi la strada insisterebbe. S'è già rilevato, in effetti, che a tal riguardo l'attore si è limitato ad indicare in ricorso una messe di mappali (menzionati per altro con l'aggiunta della clausola “salvo più precisi”), di cui non sono noti i proprietari e rispetto ai quali non si dispone di alcun documento – nemmeno di una visura catastale. pagina 8 di 15 qualificazione giuridica) indicate dall'attore.
5.2. D'altro canto, va detto che l'attore non ha qui spiegato alcuna domanda volta all'accertamento del fatto che la strada che ci occupa sarebbe per l'appunto una strada vicinale: qualifica che egli ha per così dire dato per presupposta, senza chiederne l'accertamento.
6. Il convenuto, da par sua, pare aver dato per presupposto che la strada viola sia stata in passato gravata da (non meglio precisato) diritto di transito e che l'abbia utilizzata TE
esercitando tale diritto.
Le allegazioni che egli ha speso sul punto sono tuttavia assai generiche.
6.1. In comparsa di costituzione, alla pag. 3, egli ha dedotto che , e Parte_3 Per_2
nell'atto di divisione concluso nel 1968 avrebbero “regolamentato l'utilizzo” di “due accessi Pt_2 alle rispettive proprietà tramite due stradelli/capezzagne che le collegavano”: deduzione, questa, che all'evidenza non descrive una servitù, siccome priva della indicazione del tracciato della servitù, dei fondi serventi e dei fondi dominanti.
6.2. Il convenuto ha poi allegato sub doc. 1 l'atto di divisione del 1968, senza prenderlo in esame, invero, né esplicarlo a mezzo relazione tecnica atta, quanto meno, ad offrire in giudizio una descrizione dello stato dei luoghi e a dar conto delle variazioni catastali che li hanno interessati.
Tanto basterebbe per rendere il documento non utilizzabile ai fini della decisione.
Ciò detto, dal documento si evince che, in seno alla divisione intercorsa tra i fratelli TE quanto ai fondi per cui è anche qui causa, è stato stabilito che “sulla braccia che delimita i m.n. 9b – 9d ad est, dai m.n. 14a – 14b – 14c – 9e - 9f è ricavata una strada insistente a cavallo sulla braccia stessa, larga metri 3,60, strada che rimane in uso agli immobili interessati, citati, nonché dei m.n. 54a
– 54c – 9a - 9c e 9g”.
L'atto reca in allegato una planimetria catastale parzialmente illeggibile, nella quale, in particolare, non è possibile leggere il numero della maggior parte dei mappali ivi rappresentati e delle loro porzioni.
V'è poi la nota di trascrizione dell'atto, nella quale sono riportati gli “identificativi catastali” menzionati nella pattuizione, chiaramente frutto di porzionamenti attuati in vista della divisione: non si tratta, detto altrimenti, di effettivi identificativi catastali - o comunque non è stata data prova che lo siano, dal momento che il convenuto non ha qui proceduto, come detto, alla “ricostruzione” della storia catastale dei fondi.
Non è stata infine depositata dall'attore la prova del contenuto dei Registri Immobiliari, quanto pagina 9 di 15 alla “pattuizione” sopra riportata. Non è dunque qui noto se (e come e a favore e contro quali mappali) la pattuizione sia stata trascritta.
La pattuizione in esame pare allora concernere quella che qui per comodità è stata denominata la strada viola e i mappali n. 9c e 9e in essa menzionati paiono essere l'attuale mappale n. 235. Sulla scorta della planimetria allegata all'atto di divisione non è tuttavia possibile comprendere quali siano i mappali n. 9b – 9d - 54a - 54c – 9a – 9c e 9g.
Va allora concluso che le scarne deduzioni del convenuto (e con esse i documenti qui presi in esame: gli unici di cui si dispone) non possono francamente valere, qui, quale allegazione e prova di quel “diritto di passo” che egli ha menzionato in comparsa di costituzione.
6.3. Il convenuto ha poi allegato sub doc. 2 il sopra menzionato verbale di “Conciliazione bonaria per passaggio comune”: documento, questo, che al più dà conto del fatto che la questione dei passaggi è sempre stata dibattuta, tra gli esponenti della famiglia . TE
Quanto al resto, il verbale non è intellegibile nel suo contenuto: contenuto che, in effetti (ed in maniera invero assai eloquente), lo stesso convenuto si è limitato a riportare testualmente alla pag. 4 della comparsa di costituzione, senza in alcun modo commentarlo, né “calarlo” entro i fatti della presente causa.
6.4. Il convenuto, come detto, è poi andato discorrendo in comparsa di costituzione di un non meglio precisato “diritto di passo”, al quale l'attore avrebbe rinunciato mediante la transazione del
2016.
6.5. Queste essendo le allegazioni del convenuto, va concluso che non ha Controparte_1 assolto all'onere di chiarire quale sia il titolo ed il contenuto del “diritto di passo” che egli ha menzionato.
E va parimenti concluso che il convenuto menzionando tale diritto di passo ha fatto forse riferimento ad una servitù di passaggio che egli, tuttavia, non ha descritto2 e che, soprattutto, non ha chiesto a questo Tribunale di accertare, a tal riguardo non avendo spieganto alcuna domanda.
6.6. Va allora concluso che in ragione delle allegazioni e delle domande delle parti non è qui possibile stabilire (né a fortiori accertare: manca sul punto una domanda, come detto) sulla scorta di quale titolo abbia utilizzato la strada viola sino al 2016 e quale sia stato il contenuto TE 2 Si consideri, a tal riguardo, che la strada viola in tesi del convenuto insiste anche sul sedime del fondo di cui al mappale n.
14 che, in sua tesi, sarebbe di proprietà di tale . La titolarità del fondo in capo a costui è stata negata Parte_4 dall'attore. Ebbene, né il convenuto, né l'attore hanno corroborato la propria asserzione con documenti – sì che, al fine, nel presente giudizio ad essere rimasta incerta è stata financo la titolarità dei fondi in tesi riguardati dai fatti di causa. pagina 10 di 15 di “utilizzo” veicolato da tale (eventuale) titolo.
*
7. Tanto rilevato, vanno senz'altro rigettate tutte le domande attoree.
7.1. Manifestamente infondata è, innanzitutto, la domanda di annullamento della transazione del
2016 che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe concluso per essere incorso in TE
errore di diritto, in forza del quale egli non si sarebbe avveduto del fatto che i fondi di cui ai mappali n.
235 e n. 229 non sono attigui, essendo separati dalla (asserita) strada vicinale di cui sopra.
La domanda merita sicuro rigetto sol considerando:
- che i fondi di cui ai mappali n. 235 e n. 229 sono confinanti e dunque contigui;
- che l'attore, come sopra già dichiarato, non ha assolto all'onere di provare che tra i due fondi correrebbe una strada c.d. vicinale;
- che quand'anche tale strada esistesse, non sarebbe nemmeno necessario stabilire se essa interrompa (o meno) la contiguità tra i fondi interponendosi tra di essi, dal momento che nella transazione, all'art. 2, le parti hanno pattuito quanto segue: “ riconosce al sig. quale Controparte_1 TE
servitù di transito, sia con mezzi agricoli che pedonalmente per finalità agrarie legate alla coltivazione
e manutenzione del suo fondo catastalmente censito al foglio 22, m.n. 235 Comune di Trissino, la carrareggia posta a cavallo tra i mappali n. 229 – 452 e 306, per accedere e recedere dalla propria abitazione sita sul mappale n. 449 al fondo di sua proprietà mappale 235 si precisa che tale carrareccia, già esistente ha e avrà una larghezza di ml. 3 a partire dalla muretta ivi esistente e posta sul mappale n. 306. Il tutto evidenziato in giallo sulla planimetria allegata”;
- che la planimetria allegata alla transazione (ove è stato riportato e colorato in giallo il tracciato del percorso oggetto della pattuizione predetta) inequivocabilmente conferma che tale tracciato giunge sino al confine del fondo di cui al mappale n. 235;
- che il fondo di cui al mappale n. 235 non è dunque affatto intercluso.
7.2. Poiché, dunque, deve dirsi in radice insussistente il “presupposto” (la non utilizzabilità della strada verde per raggiungere il fondo di cui al mappale n. 235, in ragione della asserita non contiguità dei fondi di cui ai mappali n. 235 e n. 229) su cui in tesi attorea si sarebbe appuntato l'errore di , la domanda di annullamento della transazione va de plano rigettata, con TE
assorbimento di qualsivoglia, ulteriore difesa ed eccezione spiegata dalle parti con riguardo ad essa.
7.3. Pure infondate risultano le domande di nullità spiegate dall'attore con riguardo alla transazione.
pagina 11 di 15 In tesi attorea, la transazione sarebbe nulla poiché la rinuncia al transito di TE
sulla strada viola, ivi pattuita dalle parti, destinerebbe il fondo di cui al mappale n. 235 ad una condizione di interclusione e di abbandono – e ciò in ragione del fatto che, sempre in tesi attorea, la strada verde sarebbe inutilizzabile per l'accesso al fondo.
Si tratta di argomentazione del tutto priva di pregio, dal momento che, come appena accertato, la transazione del 2016 non rende affatto intercluso il fondo di cui al mappale n. 235.
7.4. Sempre in tesi attorea, la transazione sarebbe nulla perché la rinuncia al transito del sulla strada viola, in essa pattuita, violerebbe l'art. 16 della Costituzione e, dunque, il TE diritto del medesimo di “circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del TE territorio nazionale” (ricorso, pag. 11).
Sul punto, sarà sufficiente rilevare che accanto all'art. 16 della Costituzione esistono nell'ordinamento le servitù prediali, propriamente atte a regolamentare (tra l'altro) il transito di un soggetto (non su “qualsiasi parte del territorio nazionale”, ma) sui fondi di proprietà altrui. E, per quanto consta, nessuno mai ha dubitato della legittimità della “regola” per la quale il transito su fondo altrui deve essere sostenuto da titolo.
*
8. Quanto alle domande spiegate dal convenuto in via riconvenzionale, valga rilevare quanto segue.
9. e nell'art. 4 della transazione del 2016 hanno pattuito TE Controparte_1 quanto segue: “il sig. rinuncia d'ora in avanti a percorrere, con qualsiasi mezzo, TE
agricolo e non, anche pedonale, la carrareggia sita a cavallo tra i terreni catastalmente censiti al foglio 22 mapp. n. 14 – 234 – 229 – 235 e con sbocco sulla pubblica Via PR”
All'art. 11 della transazione è stato poi pattuito quanto segue: “le parti concordemente dichiarano di effettuare la trascrizione della presente scrittura privata con oneri e spese a carico di entrambe per la metà”.
9.1. Ebbene, il convenuto ha chiesto innanzitutto a questo Tribunale di “ordinare” all'attore di
“procedere alle formalità necessarie per dare pubblicità/notizia alle previsioni contenute nell'atto di transazione”.
La domanda non può essere accolta.
9.2. Lo si è già rilevato. Il convenuto non ha qui allegato (né offerto di provare, né chiesto di accertare) il titolo in forza del quale sino al 2016 sarebbe transitato sulla strada viola TE
pagina 12 di 15 (la strada oggetto della rinuncia di cui all'art. 4 della transazione).
Non è dunque qui possibile stabilire se l'attore, con la rinuncia di cui alla transazione, abbia rinunciato per l'appunto ad una servitù di passaggio (quale?) o abbia soltanto modificato (in che termini?) una servitù (quale?).
Tanto pare ritenere il convenuto il quale, nuovamente, anziché allegare claris litteris quale servitù sarebbe stata “modificata” (e come) mediante la rinuncia qui in esame, si è limitato a rilevare alla pag. 13 della comparsa di costituzione che “la nuova previsione contenuta nell'atto di transazione” sarebbe “valida ed efficace perché rispetta i requisiti di forma di cui all'art. 1350 co. 1 n. 4 c.c.”: disposizione, questa, che come noto impone il requisito della forma scritta ad substantiam ai contratti che “costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto d'uso degli immobili e il diritto di abitazione”.
Ebbene, a tal riguardo varrà rilevare, da un lato, che il convenuto come detto non ha assolto all'onere di allegare e provare quale servitù prediale sarebbe stata “modificata” con la pattuizione qui in esame;
dall'altro lato, che la pattuizione non menziona alcuna servitù; dall'altro lato ancora, che la pattuizione non menziona nemmeno quale sarebbe il fondo dominante in tesi “privato” della servitù3.
Si intende dire che la servitù è un peso posto su un fondo a favore di un altro fondo, non un vantaggio attribuito ad un soggetto. Nella pattuizione si legge, tuttavia, che “ ” TE rinuncia “a percorrere” la strada posta a cavaliere dei fondi di cui ai mappali n. 14, 234, 229 e 235 – il che mostra che la pattuizione, oggettivamente, non disciplina il regime di una servitù, né per costituirla, né per modificarla, né per estinguerla4.
9.3. Tale ultimo rilievo conduce infine a segnalare che il tenore della pattuizione, letto in uno alle scarne allegazioni del convenuto, non consente nemmeno (nell'economia del presente giudizio e in relazione alla domanda qui in esame) di attribuire ad essa effetti reali – e ciò in vista della sua trascrizione a fini di pubblicità: trascrizione che, per altro, dovrebbe essere effettuata “contro” un fondo che non è dato sapere quale sia, dal momento che la pattuizione (che fa riferimento ad una rinuncia di
) non menziona il fondo in tesi privato del “vantaggio” compendiato dal diritto di TE
avvalersi della strada viola a fini di accesso.
9.4. Ciò detto, va poi segnalato che le parti nella transazione hanno pattuito l'utilizzo, da parte di , della strada descritta nell'art. 2 – sulla quale, per concorde allegazione delle TE
parti, già dovrebbe sussistere una servitù di transito, in loro tesi già trascritta.
9.5. Ne discende, in conclusione, che il convenuto non ha assolto all'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti per addivenire al compimento delle “formalità necessarie per dare pubblicità/notizia” alle pattuizioni di cui alla transazione: formalità che egli, in effetti, non ha identificato, non indicando, segnatamente, quali sarebbero i fondi in relazione ai quali (a favore e contro i quali) procedere, né se si dovrebbe procedere a trascrizione o ad annotazione (e, in questo caso,
a margine di quale formalità già trascritta) e così via dicendo.
La domanda in scrutinio va dunque rigettata.
10. Il convenuto ha poi chiesto a questo Tribunale di “inibire al sig. , ed ai TE
terzi aventi causa, di accedere al terreno censito al C.T. del Comune di Trissino, Fg. 22 m.n. 235 tramite lo stradello che, dipartendo da Via PR, insiste sui terreni censiti ai m.n. 14, 229 e 234”.
Anche questo domanda va rigettata.
10.1. La domanda concerne innanzitutto anche il fondo di cui al mappale n. 14 che, proprio per allegazione del convenuto (memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., pag. 3), sarebbe di proprietà non di
ma di tale . Controparte_1 Parte_4
Il convenuto, per sua stessa allegazione, è dunque carente di legittimazione attiva alla proposizione della domanda, quanto meno in parte qua.
10.2. Ciò detto, questo Tribunale non può certo pronunciare inibitorie che, a ben vedere, avrebbero il contenuto di una sorta di (inammissibile) esecuzione in forma specifica della transazione del 2016.
Questo Tribunale avrebbe potuto accertare la (eventuale) inesistenza di un diritto di TE
, nella sua qualità di proprietario del fondo di cui al mappale n. 235, di transitare su fondi di
[...]
proprietà altrui per accedere al fondo medesimo.
Un simile accertamento, tuttavia, avrebbe potuto essere effettuato soltanto a fronte della proposizione, da parte del convenuto, di un'actio negatoria servitutis: azione che, sulla scorta di tutto quanto sopra detto, certamente non è qui stata proposta.
pagina 14 di 15 Ne discende il rigetto della domanda.
*
11. In conclusione, tutte le domande proposte dall'attore in via principale e gradata vanno rigettate.
11.1. Vanno parimenti rigettate le domande svolte dal convenuto in via principale e in via riconvenzionale.
12. L'esito della lite, che vede la reciproca soccombenza delle parti, conduce infine alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3481/2020:
1) rigetta le domande attoree;
2) rigetta le domande del convenuto;
3) compensa le spese di lite.
Vicenza, 16 febbraio 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 A tal riguardo, per altro, va rilevato che nelle premesse della transazione le parti hanno fatto riferimento alle controversie che essa transazione intendeva comporre, fra queste menzionando le “questioni che riguardano il passaggio, contestato dal sig. (…), esercitato dal sig. sulla carrareccia posta a cavallo tra i fondi Controparte_1 TE catastalmente censiti al foglio 22, m.n. 14 – 234 – 235 e 229 per accedere e recedere dalla pubblica Via al fondo di sua proprietà identificato al foglio 22 m.n. 449 e 228”. Le premesse, dunque, non menzionano affatto una controversia inerente all'accesso ed al recesso dal fondo di cui al mappale n. 235, per cui è qui causa. 4 In risposta alla ulteriore domanda spiegata dal convenuto, che ha chiesto di accertare la “validità” ed “efficacia” della transazione, va allora dichiarato che la transazione è di per sé valida, dal momento che sono state rigettate le domande di annullamento e di nullità spiegate avverso di essa dal convenuto e dal momento che non è stato qui chiesto di accertare un qualsivoglia suo ulteriore vizio. Ciò detto, va parimenti dichiarato che la pattuizione della transazione qui in esame oggettivamente (e dunque sulla scorta del suo tenore letterale) non è pattuizione che ha ad oggetto la costituzione/modificazione/estinzione di una servitù – come detto nemmeno individuata dal convenuto. pagina 13 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 3481/2020 promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. VILONA TE C.F._1
MAURIZIO e dell'Avv. IACA DONATELLA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. TADIELLO Controparte_1 C.F._2
ALESSIA e dell'Avv. GEROSA ERIKA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio TE Controparte_1
Il giudizio, promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., veniva iscritto in data 17.06.2020 al n.
R.G. 3481/2020.
1.1. Nel ricorso introduttivo veniva dedotto:
- che era proprietario di un fabbricato rurale sito in Comune di Trissino (ed ivi TE
censito al Foglio 22 del Catasto Fabbricati con il mappale n. 449) e di taluni terreni agricoli circostanti
(censiti al Foglio 22 del Catasto Terreni con i mappali n. 228 e n. 235);
- che i fondi di cui ai mappali n. 449 e n. 228 aveva accesso diretto alla pubblica via PR;
pagina 1 di 15 - che, per contro, il fondo di cui al mappale n. 235 “fino all'anno 2016” aveva avuto accesso alla via
PR:
a) grazie ad una “servitù di passaggio” esercitata su “stradella interpoderale della larghezza di metri tre”, gravante “sui terreni censiti nel catasto di Trissino, oggi, al foglio 22, mappali 452, 229 e 306” in favore “dei terreni censiti al catasto di Trissino, oggi, al foglio 22, mappali 228, 235 e 449”: servitù costituita per atto di divisione del 24.04.1963 a rogito del Notaio (ricorso, pag. 2, con Persona_1
rinvio al doc. 3);
b) mediante una “strada vicinale della larghezza di m.
3.60 circa”, costituita mediante conferimento di suolo da parte dei proprietari dei terrenti frontistanti, censiti “oggi, al catasto terreni di Trissino, al foglio 22, mappali 229, 306, 491, 493, 14, 234, 235, 366, 368, 330, 494, 309 e 310, salvo più precisi”
(ricorso, pagg. 2 e 3);
- che nel luglio del 2016 aveva promosso innanzi al Tribunale di Vicenza un TE
procedimento possessorio nei confronti di che, secondo la sua prospettazione, Controparte_1 aveva arbitrariamente realizzato una recinzione all'interno della sua proprietà;
- che una volta integrato il contraddittorio nel procedimento possessorio con la costituzione di le parti avevano deciso di transigere “non soltanto la lite pendente [res Controparte_1 controversa], ma, anche, asserite “altre questioni in essere … e non oggetto dell'instaurato giudizio”
(ricorso, pag. 3);
- che e avevano dunque sottoscritto la transazione datata TE Controparte_1
09.11.2016, nella quale, per quanto qui d'interesse:
i) aveva riconosciuto a “la titolarità della servitù di transito” Controparte_1 TE qui appena indicata sub a), “per raggiungere il fondo in catasto terreni al mapp. 235”;
ii) aveva rinunciato “a percorrere con qualsiasi mezzo, agricolo e non, anche TE
pedonale la carrareggia sita a cavallo tra i terreni catastalmente censiti al foglio 22, mapp. n. 14, 234,
229, 235 e con sbocco sulla via PR” (ricorso, pagg. 3 e 4, con rinvio alla transazione e alla relativa planimetria, sub doc. 4).
1.2. Tanto premesso, il ricorrente rilevava che dopo aver sottoscritto la TE transazione, “re melius perpensa”, gli era apparso evidente di essere incorso in errore (di diritto) nella valutazione dei presupposti (“caput non controversum”) della conciliazione (ricorso, pag. 4).
Egli assumeva, in particolare, di essere incorso in errore:
- per aver ritenuto che il fondo di sua proprietà, di cui al mappale n. 235, e il fondo di proprietà di pagina 2 di 15 di cui al mappale n. 229, fossero “contigui e direttamente confinanti” (ricorso, Controparte_1
pag. 4);
- per non essersi avveduto del fatto che così non era, dal momento che tra i due fondi correva la strada vicinale di cui sopra;
- per non essersi dunque avveduto che la rinuncia al transito su tale strada vicinale (denominata carrareccia nella transazione) e, dunque, anche sul tratto di essa che correva tra il fondo di cui al mappale n. 235 e il fondo di cui al mappale n. 229 era tale da impedire il raggiungimento del fondo di cui al mappale n. 235 avvalendosi della strada gravata da servitù, poiché tale strada si arrestava “al limitare della strada vicinale oggetto della rinuncia” (ricorso, pag. 7).
Tanto rilevato, l'attore assumeva che, in ragione della effettiva conformazione dei luoghi e della
“natura giuridica della strada vicinale” (ricorso, pag. 8), quanto deciso in sede di transazione determinava “l'interclusione assoluta” del fondo di cui al mappale n. 235 (ricorso, pag. 5) e che tanto dimostrava che la transazione era stata sottoscritta presupponendo quella contiguità tra i fondi che, per contro, doveva dirsi insussistente.
1.3. impugnava dunque la transazione e ne chiedeva l'annullamento per TE
errore di diritto.
In via gradata, egli chiedeva l'accertamento della nullità della transazione, in sua tesi discendente dal fatto che la transazione aveva determinato l'interclusione e dunque la inutilizzabilità del fondo di cui al mappale n. 235 (così violando “l'interesse generale che impone di non lasciare inutilizzato alcun fondo”: ricorso, pag. 10), nonché dal fatto che la rinuncia al transito sulla strada vicinale, se intesa “come limitazione meramente personale, riferibile” alla persona di TE
, eludeva “la norma imperativa di cui all'art. 16 della Costituzione” (ricorso, pag. 11).
[...]
2. si costituiva ritualmente in giudizio. Controparte_1
2.1. In comparsa di costituzione veniva dedotto:
- che per atto di divisione del 24.04.1968 a rogito del Notaio (si tratta del medesimo atto Persona_1
citato dal ricorrente, che tuttavia aveva riportato che esso era stato concluso nel 1963, tanto risultando dalla sua nota di trascrizione) e (danti causa delle parti) e Parte_2 Persona_2
avevano regolamentato “l'utilizzo di due accessi alle rispettive proprietà tramite Parte_3 due stradelli/capezzagne che le collegavano” (comparsa, pag. 3, con rinvio all'atto di divisione sub doc. 1);
- che nel 1987 e avevano sottoscritto un verbale di Parte_2 Persona_2
pagina 3 di 15 “conciliazione bonaria per passaggio comune”, inerente ai predetti accessi (doc. 2 convenuto);
- che sino al 2016 aveva avuto accesso al fondo di cui al mappale n. 235 attraverso TE
due passaggi alternativi: uno corrente lungo i fondi di cui ai mappali n. 235, 234, 14 e 229 (passaggio segnalato in colore viola nella planimetria di cui al doc. 3) e uno corrente per contro lungo i fondi di cui ai mappali n. 452 e 229 (passaggio segnalato in colore verde nella planimetria);
- che nel 2016 aveva promosso verso il procedimento TE Controparte_1 possessorio menzionato dal ricorrente e che le parti, all'udienza di comparizione, avevano chiesto un rinvio “per poter risolvere” non soltanto la questione oggetto del procedimento, ma anche “altre questioni” tra di loro pendenti ed inerenti, segnatamente, all' “esercizio del passaggio”, da parte di
, “sulle carrarecce che circondavano, ad ovest e a sud, l'abitazione di ” TE CP_1
(comparsa, pag. 5);
- che dopo lunga trattativa, condotta dalle parti patrocinate dai rispettivi difensori, che si erano rispettivamente avvalsi anche di tecnici all'uopo incaricati, e TE Controparte_1
avevano sottoscritto la transazione del 09.11.2016, abbandonando poi il procedimento possessorio;
- che si era subito reso “inadempiente”, poiché aveva continuato a transitare sulla TE carrareccia indicata nella transazione ed aveva altresì sempre rifiutato di “prestare la collaborazione necessaria per provvedere alle formalità per dare pubblicità/notizia dell'accordo” (comparsa, pag. 6).
2.2. Tanto premesso, il convenuto deduceva:
- che la “rinuncia al diritto di passo di cui al punto 4 dell'atto di transazione” non era stata invero determinata da alcun errore (comparsa, pag. 8);
- che, a tal riguardo, diversamente da quanto opinato dal ricorrente il fondo di cui al mappale n. 235 ed il fondo di cui al mappale n. 229 erano a tutti gli effetti attigui e confinanti e, dunque, TE
poteva certamente accedere al fondo di cui al mappale n. 235 transitando sul fondo di cui al
[...] mappale n. 229, così esercitando “un diritto di passo” che egli aveva “sempre esercitato – sia prima che dopo l'atto di transazione del 2016 – per accedere dalla propria abitazione (con o senza mezzi agricoli) al terreno censito al m.n. 235” (comparsa, pagg. 10 e 11);
- che il ricorrente era giunto alla transazione dopo ampia trattativa e dopo aver attentamente vagliato, con il proprio difensore e con il proprio tecnico, i contenuti dell'accordo;
- che, in ogni caso, al momento della sottoscrizione della transazione era TE
consapevole di aver acceduto in passato al fondo di cui al mappale n. 235 utilizzando in via alternativa i due passaggi sopra detti, segnalati in colore verde ed in colore viola sulla planimetria di cui al doc. 3;
pagina 4 di 15 - che egli era del pari ben a conoscenza del fatto che l'esercizio del transito sui detti passaggi aveva generato un risalente contenzioso tra le parti;
- che proprio tale contenzioso le parti avevano dunque voluto comporre mediante l'atto di transazione, in sostanza stabilendo che “rinunciava al diritto di passaggio” lungo il percorso TE segnalato in colore viola sulla planimetria (la carrareccia di cui alla transazione) e “manteneva” per contro “quello evidenziato in colore verde” nella planimetria (comparsa, pag. 12);
- che al momento della sottoscrizione della transazione era dunque “assolutamente TE
consapevole di poter accedere al terreno censito al m.n. 235 attraverso il rettilineo che diparte da Via
PR (evidenziato in colore viola) ed il tracciato che diparte dalla propria abitazione (evidenziato in colore verde) in forza delle previsioni contenute nel contratto di divisione dd. 24.4.1968 a rogito del
Notaio di Vicenza (doc.1) e nel successivo verbale di “Conciliazione bonaria per Persona_1 passaggio comune” dd. 1.7.1987”, avendo per altro “piena cognizione della consistenza dei citati passaggi dal momento che abitava nei luoghi per cui è causa dalla nascita e li percorreva abitualmente per le esigenze di coltivazione del terreno censito al m.n. 235” (comparsa, pagg. 12 e 13);
- che “la nuova previsione, contenuta nell'atto di transazione dd. 9/11.11.2016” era “dunque valida ed efficace”, nonché rispettosa dei “requisiti di forma di cui all'art. 1350 co. 1 n. 4) c.c.” (comparsa, pag.
12).
2.3. Il convenuto chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree di annullamento e di accertamento della nullità della transazione e, in via riconvenzionale, chiedeva a questo Tribunale di accertare la validità ed efficacia della transazione e, in particolare, della rinuncia di cui al suo punto 4); di ordinare a di “procedere alle formalità necessarie per dare pubblicità/notizia TE all'atto di transazione dd. 9/11.11.2016”; di “inibire a , e ai terzi aventi causa, di TE
percorrere lo stradello che, dipartendo da via PR, insiste sui terreni censiti al C.T. del Comune di
Trissino, Fg. 22, m.n. 14, 229 e 234”; di condannare al pagamento di una somma ex TE art. 614 bis c.p.c., “per ogni inosservanza dell'ordine di inibizione” - al contempo chiedendo la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. All'udienza di prima comparizione del 17.11.2020 l'attore, per quanto qui rileva segnalare, eccepiva la inammissibilità delle domande spiegate in via riconvenzionale dal convenuto e, spiegando quella che egli identificava quale reconventio reconventionis, chiedeva la costituzione coattiva di servitù di passaggio in favore del fondo di cui al mappale n. 235.
3.1. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 09.01.2023
pagina 5 di 15 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3.2. All'udienza dell'11.06.2024, all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni.
L'attore concludeva come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa TE
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) – accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla domanda, l'errore di diritto sul presupposto di cui si è detto in domanda e per l'effetto, annullare la transazione stipulata inter partes in data 09.11.2016; 2) – in via subordinata, dichiarare la nullità della transazione stipulata inter partes in data 09.11.2016 per violazione dell'ordine pubblico ed, in via ancor più gradata, per elusione di norma imperativa, ex art. 16 Costituzione, ai sensi degli artt.
1418, c. 2, e 1343 c.c.; 3) – ancor più subordinatamente, in via di reconventio reconvetionis, in conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto, premesso che l'attore è proprietario del terreno di cui al foglio 22, mapp.le 235 NCT di Trissino (VI), descritto in atti, e che l'accesso a detto suo fondo, altrimenti intercluso, è stato esercitato da tempo immemorabile attraverso la strada vicinale posta tra i terreni censiti al foglio 22, mapp.li nn. 14, 234, 229, 235, 306, 491, 493, 366, 368, 330, 494,
309 e 310 chiede che gli venga riconosciuto il diritto al passaggio sulla predetta strada vicinale, in comproprietà del convenuto, per costituzione di servitù coattiva. 4) - In via istruttoria, ammettere CTU al fine di procedere alla ricognizione dei luoghi ed alla descrizione della strada vicinale di che in premessa, con indicazione dei fondi a cui si accede mediante la stessa, dando mandato all'Ausiliare di valutare le caratteristiche strutturali della strada stessa per cui è causa, con ogni utile valutazione dei luoghi e del regime pubblicistico della strada. In particolare, dica il CTU, “se impedito il passaggio dalla strada vicinale che dipartendosi da via PR in Trissino e realizzata a cavallo dei fondi catastalmente censiti al foglio 22, mappali 14, 234, 235, 229 ed altri indicati in domanda, il fondo dell'attore allibrato al mapp.le n. 235 sia intercluso”. 5) – condannare il Sig. al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze professionali di causa, oltre accessori, rimborso forfettario 15%,
Iva e Cpa”.
Il convenuto concludeva come segue: “In via principale: Respingere la Controparte_1
domanda di costituzione di servitù di passaggio per asserita interclusione del fondo, formulata dal ricorrente all'udienza del 17.11.2020, perché tardiva/inammissibile e comunque infondata per i motivi esposti in atti;
Rigettare tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate, sia in fatto, che in diritto;
Accertare e dichiarare la validità ed efficacia delle pattuizioni contenute nell'atto di transazione concluso in data 9/11.11.2019, ed in particolare della rinuncia formulata sub. n. 4);
Ordinare al sig. di procedere alle formalità necessarie per dare pubblicità/notizia TE
pagina 6 di 15 alle previsioni contenute nell'atto di transazione dd. 9/11.11.2019. In via riconvenzionale: Inibire al sig. , ed ai terzi aventi causa, di accedere al terreno censito al C.T. del Comune di TE
Trissino, Fg. 22 m.n. 235 tramite lo stradello che, dipartendo da Via PR, insiste sui terreni censiti ai m.n. 14, 229 e 234; • Condannare ex art. 614 bis c.p.c. il sig. a pagare al sig. TE
una somma di denaro, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, per ogni Controparte_1 inosservanza dell'ordine di inibizione di cui sopra;
• Condannarsi il sig. a risarcire TE
al sig. il danno per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 e/o 3 c.p.c. nella Controparte_1
misura che verrà ritenuta di giustizia. (..) In ogni caso: spese e competenze di causa e relative al procedimento di mediazione n. 25/2018 O.M.F. Ordine Avvocati Vicenza, oneri fiscali e previdenziali interamente rifusi”, al contempo riproponendo le istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
4. Il giudizio in scrutinio ha riguardo, sostanzialmente, agli accessi utilizzabili per raggiungere il fondo di cui al mappale n. 235 di proprietà attorea (per la descrizione dello stato dei luoghi si farà qui riferimento alla planimetria allegata alla transazione del 2016, depositata dall'attore sub doc. 4, e alla
“planimetria esplicativa” depositata dal convenuto sub doc. 3).
4.1. Ebbene, in via preliminare va effettuato il rilievo che segue – invero dirimente ai fini della presente decisione.
4.2. Secondo quanto allegato dalle parti, sino al 2016 ha avuto accesso al TE
fondo di sua proprietà di cui al mappale n. 235 attraverso due differenti percorsi:
a) una strada posta entro il sedime dei fondi di cui ai mappali n. 452 e 229 e del frontistante fondo di cui al mappale n. 306 – strada che si diparte dall'abitazione di , di cui al mappale n. TE
449, e raggiunge il fondo di cui al mappale n. 235 (è la strada segnalata in colore giallo nella planimetria di cui al doc. 4 attoreo e in colore verde nella planimetria di cui al doc. 3 del convenuto:
d'ora in avanti, per semplicità, la strada verde);
b) una strada (denominata dall'attore strada vicinale e dal convenuto carrareccia) posta in tesi attorea entro il sedime di numerosi fondi (“mappali 229, 306, 491, 493, 14, 234, 235, 366, 368, 330, 494, 309,
e 310 salvo più precisi”, si legge nel ricorso introduttivo alla pag. 3) ed in particolare insistente (anche) sul sedime dei fondi di cui ai mappali n. 235, 234 e 14 e del frontistante fondo di cui al mappale n. 229
(è la strada segnalata in colore viola nella planimetria di cui al doc. 3 del convenuto: d'ora in avanti,
pagina 7 di 15 per semplicità, la strada viola).
Secondo quanto si legge in atti, nella transazione del 2016 avrebbe TE
rinunciato ad utilizzare la strada viola.
Secondo l'attore, tale rinuncia renderebbe intercluso il fondo di cui al mappale n. 235 e sarebbe il frutto di un errore che dovrebbe condurre all'annullamento della transazione.
Secondo il convenuto, la transazione sarebbe per contro valida ed efficace e con essa l'attore si sarebbe spogliato della possibilità di utilizzare la strada viola.
4.3. Ad essere contesa tra le parti è dunque, propriamente, la utilizzabilità della strada viola.
Ebbene, posto che per concorde allegazione delle parti la strada viola è stata utilizzata da quale via di accesso e recesso dal fondo di cui al mappale n. 235 sino al 2016, le TE
parti non hanno qui chiarito a quale titolo tale utilizzo sia avvenuto.
5. Secondo la prospettazione dell'attore, la strada viola sarebbe una strada vicinale (“una c.d. via agraria, che risponde alle esigenze della coltivazione e dell'industria agricola”) corrente sul sedime dei fondi frontistanti e come tale utilizzata dai proprietari dei fondi medesimi non iure servitutis, ma iure proprietatis – sì che tutti i proprietari dei fondi medesimi avrebbero titolo per utilizzarla “in tutte le direzioni”, avendone “ciascuno … per tutta la lunghezza la proprietà pro indiviso” (ricorso, pag. 5).
5.1. Si tratta di “qualificazione” radicalmente indimostrata, dal momento che l'attore non ha depositato un solo documento atto a comprovare la natura della strada, né formulato un solo capitolo di prova volto a provare il risalente, consolidato utilizzo della strada da parte dei frontisti nei termini indicati nel ricorso introduttivo: termini, va detto, che risultano del tutto generici ed idonei, per lo più, a descrivere (in via generale ed estratta) le caratteristiche (non della strada che qui ci occupa, ma) di una strada vicinale purchessia1.
Non v'è dunque nessuna prova del fatto che la strada viola sia (la porzione di) una strada vicinale, avente in tutta la sua (non meglio precisata) lunghezza le caratteristiche materiali (e dunque la 1 Alla manifesta carenza asseriva ed asseverativa l'attore ha ritenuto di poter supplire mediante la richiesta di ammissione di consulenza tecnica volta, in sua tesi, a descrivere la strada vicinale “con indicazione dei fondi a cui si accede mediante la stessa” (memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., pag. 5). L'istanza è chiaramente inammissibile. Da un lato, in effetti, essa dà per certa la natura di strada vicinale del percorso che qui ci occupa (quella natura che era per contro onere dell'attore allegare e provare). Dall'altro lato, essa pretende di rimettere al consulente tecnico financo la individuazione dei fondi cui la strada darebbe accesso: circostanza, questa, che dimostra che l'attore non ha nemmeno assolto all'onere di allegare e provare su quali fondi la strada insisterebbe. S'è già rilevato, in effetti, che a tal riguardo l'attore si è limitato ad indicare in ricorso una messe di mappali (menzionati per altro con l'aggiunta della clausola “salvo più precisi”), di cui non sono noti i proprietari e rispetto ai quali non si dispone di alcun documento – nemmeno di una visura catastale. pagina 8 di 15 qualificazione giuridica) indicate dall'attore.
5.2. D'altro canto, va detto che l'attore non ha qui spiegato alcuna domanda volta all'accertamento del fatto che la strada che ci occupa sarebbe per l'appunto una strada vicinale: qualifica che egli ha per così dire dato per presupposta, senza chiederne l'accertamento.
6. Il convenuto, da par sua, pare aver dato per presupposto che la strada viola sia stata in passato gravata da (non meglio precisato) diritto di transito e che l'abbia utilizzata TE
esercitando tale diritto.
Le allegazioni che egli ha speso sul punto sono tuttavia assai generiche.
6.1. In comparsa di costituzione, alla pag. 3, egli ha dedotto che , e Parte_3 Per_2
nell'atto di divisione concluso nel 1968 avrebbero “regolamentato l'utilizzo” di “due accessi Pt_2 alle rispettive proprietà tramite due stradelli/capezzagne che le collegavano”: deduzione, questa, che all'evidenza non descrive una servitù, siccome priva della indicazione del tracciato della servitù, dei fondi serventi e dei fondi dominanti.
6.2. Il convenuto ha poi allegato sub doc. 1 l'atto di divisione del 1968, senza prenderlo in esame, invero, né esplicarlo a mezzo relazione tecnica atta, quanto meno, ad offrire in giudizio una descrizione dello stato dei luoghi e a dar conto delle variazioni catastali che li hanno interessati.
Tanto basterebbe per rendere il documento non utilizzabile ai fini della decisione.
Ciò detto, dal documento si evince che, in seno alla divisione intercorsa tra i fratelli TE quanto ai fondi per cui è anche qui causa, è stato stabilito che “sulla braccia che delimita i m.n. 9b – 9d ad est, dai m.n. 14a – 14b – 14c – 9e - 9f è ricavata una strada insistente a cavallo sulla braccia stessa, larga metri 3,60, strada che rimane in uso agli immobili interessati, citati, nonché dei m.n. 54a
– 54c – 9a - 9c e 9g”.
L'atto reca in allegato una planimetria catastale parzialmente illeggibile, nella quale, in particolare, non è possibile leggere il numero della maggior parte dei mappali ivi rappresentati e delle loro porzioni.
V'è poi la nota di trascrizione dell'atto, nella quale sono riportati gli “identificativi catastali” menzionati nella pattuizione, chiaramente frutto di porzionamenti attuati in vista della divisione: non si tratta, detto altrimenti, di effettivi identificativi catastali - o comunque non è stata data prova che lo siano, dal momento che il convenuto non ha qui proceduto, come detto, alla “ricostruzione” della storia catastale dei fondi.
Non è stata infine depositata dall'attore la prova del contenuto dei Registri Immobiliari, quanto pagina 9 di 15 alla “pattuizione” sopra riportata. Non è dunque qui noto se (e come e a favore e contro quali mappali) la pattuizione sia stata trascritta.
La pattuizione in esame pare allora concernere quella che qui per comodità è stata denominata la strada viola e i mappali n. 9c e 9e in essa menzionati paiono essere l'attuale mappale n. 235. Sulla scorta della planimetria allegata all'atto di divisione non è tuttavia possibile comprendere quali siano i mappali n. 9b – 9d - 54a - 54c – 9a – 9c e 9g.
Va allora concluso che le scarne deduzioni del convenuto (e con esse i documenti qui presi in esame: gli unici di cui si dispone) non possono francamente valere, qui, quale allegazione e prova di quel “diritto di passo” che egli ha menzionato in comparsa di costituzione.
6.3. Il convenuto ha poi allegato sub doc. 2 il sopra menzionato verbale di “Conciliazione bonaria per passaggio comune”: documento, questo, che al più dà conto del fatto che la questione dei passaggi è sempre stata dibattuta, tra gli esponenti della famiglia . TE
Quanto al resto, il verbale non è intellegibile nel suo contenuto: contenuto che, in effetti (ed in maniera invero assai eloquente), lo stesso convenuto si è limitato a riportare testualmente alla pag. 4 della comparsa di costituzione, senza in alcun modo commentarlo, né “calarlo” entro i fatti della presente causa.
6.4. Il convenuto, come detto, è poi andato discorrendo in comparsa di costituzione di un non meglio precisato “diritto di passo”, al quale l'attore avrebbe rinunciato mediante la transazione del
2016.
6.5. Queste essendo le allegazioni del convenuto, va concluso che non ha Controparte_1 assolto all'onere di chiarire quale sia il titolo ed il contenuto del “diritto di passo” che egli ha menzionato.
E va parimenti concluso che il convenuto menzionando tale diritto di passo ha fatto forse riferimento ad una servitù di passaggio che egli, tuttavia, non ha descritto2 e che, soprattutto, non ha chiesto a questo Tribunale di accertare, a tal riguardo non avendo spieganto alcuna domanda.
6.6. Va allora concluso che in ragione delle allegazioni e delle domande delle parti non è qui possibile stabilire (né a fortiori accertare: manca sul punto una domanda, come detto) sulla scorta di quale titolo abbia utilizzato la strada viola sino al 2016 e quale sia stato il contenuto TE 2 Si consideri, a tal riguardo, che la strada viola in tesi del convenuto insiste anche sul sedime del fondo di cui al mappale n.
14 che, in sua tesi, sarebbe di proprietà di tale . La titolarità del fondo in capo a costui è stata negata Parte_4 dall'attore. Ebbene, né il convenuto, né l'attore hanno corroborato la propria asserzione con documenti – sì che, al fine, nel presente giudizio ad essere rimasta incerta è stata financo la titolarità dei fondi in tesi riguardati dai fatti di causa. pagina 10 di 15 di “utilizzo” veicolato da tale (eventuale) titolo.
*
7. Tanto rilevato, vanno senz'altro rigettate tutte le domande attoree.
7.1. Manifestamente infondata è, innanzitutto, la domanda di annullamento della transazione del
2016 che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe concluso per essere incorso in TE
errore di diritto, in forza del quale egli non si sarebbe avveduto del fatto che i fondi di cui ai mappali n.
235 e n. 229 non sono attigui, essendo separati dalla (asserita) strada vicinale di cui sopra.
La domanda merita sicuro rigetto sol considerando:
- che i fondi di cui ai mappali n. 235 e n. 229 sono confinanti e dunque contigui;
- che l'attore, come sopra già dichiarato, non ha assolto all'onere di provare che tra i due fondi correrebbe una strada c.d. vicinale;
- che quand'anche tale strada esistesse, non sarebbe nemmeno necessario stabilire se essa interrompa (o meno) la contiguità tra i fondi interponendosi tra di essi, dal momento che nella transazione, all'art. 2, le parti hanno pattuito quanto segue: “ riconosce al sig. quale Controparte_1 TE
servitù di transito, sia con mezzi agricoli che pedonalmente per finalità agrarie legate alla coltivazione
e manutenzione del suo fondo catastalmente censito al foglio 22, m.n. 235 Comune di Trissino, la carrareggia posta a cavallo tra i mappali n. 229 – 452 e 306, per accedere e recedere dalla propria abitazione sita sul mappale n. 449 al fondo di sua proprietà mappale 235 si precisa che tale carrareccia, già esistente ha e avrà una larghezza di ml. 3 a partire dalla muretta ivi esistente e posta sul mappale n. 306. Il tutto evidenziato in giallo sulla planimetria allegata”;
- che la planimetria allegata alla transazione (ove è stato riportato e colorato in giallo il tracciato del percorso oggetto della pattuizione predetta) inequivocabilmente conferma che tale tracciato giunge sino al confine del fondo di cui al mappale n. 235;
- che il fondo di cui al mappale n. 235 non è dunque affatto intercluso.
7.2. Poiché, dunque, deve dirsi in radice insussistente il “presupposto” (la non utilizzabilità della strada verde per raggiungere il fondo di cui al mappale n. 235, in ragione della asserita non contiguità dei fondi di cui ai mappali n. 235 e n. 229) su cui in tesi attorea si sarebbe appuntato l'errore di , la domanda di annullamento della transazione va de plano rigettata, con TE
assorbimento di qualsivoglia, ulteriore difesa ed eccezione spiegata dalle parti con riguardo ad essa.
7.3. Pure infondate risultano le domande di nullità spiegate dall'attore con riguardo alla transazione.
pagina 11 di 15 In tesi attorea, la transazione sarebbe nulla poiché la rinuncia al transito di TE
sulla strada viola, ivi pattuita dalle parti, destinerebbe il fondo di cui al mappale n. 235 ad una condizione di interclusione e di abbandono – e ciò in ragione del fatto che, sempre in tesi attorea, la strada verde sarebbe inutilizzabile per l'accesso al fondo.
Si tratta di argomentazione del tutto priva di pregio, dal momento che, come appena accertato, la transazione del 2016 non rende affatto intercluso il fondo di cui al mappale n. 235.
7.4. Sempre in tesi attorea, la transazione sarebbe nulla perché la rinuncia al transito del sulla strada viola, in essa pattuita, violerebbe l'art. 16 della Costituzione e, dunque, il TE diritto del medesimo di “circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del TE territorio nazionale” (ricorso, pag. 11).
Sul punto, sarà sufficiente rilevare che accanto all'art. 16 della Costituzione esistono nell'ordinamento le servitù prediali, propriamente atte a regolamentare (tra l'altro) il transito di un soggetto (non su “qualsiasi parte del territorio nazionale”, ma) sui fondi di proprietà altrui. E, per quanto consta, nessuno mai ha dubitato della legittimità della “regola” per la quale il transito su fondo altrui deve essere sostenuto da titolo.
*
8. Quanto alle domande spiegate dal convenuto in via riconvenzionale, valga rilevare quanto segue.
9. e nell'art. 4 della transazione del 2016 hanno pattuito TE Controparte_1 quanto segue: “il sig. rinuncia d'ora in avanti a percorrere, con qualsiasi mezzo, TE
agricolo e non, anche pedonale, la carrareggia sita a cavallo tra i terreni catastalmente censiti al foglio 22 mapp. n. 14 – 234 – 229 – 235 e con sbocco sulla pubblica Via PR”
All'art. 11 della transazione è stato poi pattuito quanto segue: “le parti concordemente dichiarano di effettuare la trascrizione della presente scrittura privata con oneri e spese a carico di entrambe per la metà”.
9.1. Ebbene, il convenuto ha chiesto innanzitutto a questo Tribunale di “ordinare” all'attore di
“procedere alle formalità necessarie per dare pubblicità/notizia alle previsioni contenute nell'atto di transazione”.
La domanda non può essere accolta.
9.2. Lo si è già rilevato. Il convenuto non ha qui allegato (né offerto di provare, né chiesto di accertare) il titolo in forza del quale sino al 2016 sarebbe transitato sulla strada viola TE
pagina 12 di 15 (la strada oggetto della rinuncia di cui all'art. 4 della transazione).
Non è dunque qui possibile stabilire se l'attore, con la rinuncia di cui alla transazione, abbia rinunciato per l'appunto ad una servitù di passaggio (quale?) o abbia soltanto modificato (in che termini?) una servitù (quale?).
Tanto pare ritenere il convenuto il quale, nuovamente, anziché allegare claris litteris quale servitù sarebbe stata “modificata” (e come) mediante la rinuncia qui in esame, si è limitato a rilevare alla pag. 13 della comparsa di costituzione che “la nuova previsione contenuta nell'atto di transazione” sarebbe “valida ed efficace perché rispetta i requisiti di forma di cui all'art. 1350 co. 1 n. 4 c.c.”: disposizione, questa, che come noto impone il requisito della forma scritta ad substantiam ai contratti che “costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto d'uso degli immobili e il diritto di abitazione”.
Ebbene, a tal riguardo varrà rilevare, da un lato, che il convenuto come detto non ha assolto all'onere di allegare e provare quale servitù prediale sarebbe stata “modificata” con la pattuizione qui in esame;
dall'altro lato, che la pattuizione non menziona alcuna servitù; dall'altro lato ancora, che la pattuizione non menziona nemmeno quale sarebbe il fondo dominante in tesi “privato” della servitù3.
Si intende dire che la servitù è un peso posto su un fondo a favore di un altro fondo, non un vantaggio attribuito ad un soggetto. Nella pattuizione si legge, tuttavia, che “ ” TE rinuncia “a percorrere” la strada posta a cavaliere dei fondi di cui ai mappali n. 14, 234, 229 e 235 – il che mostra che la pattuizione, oggettivamente, non disciplina il regime di una servitù, né per costituirla, né per modificarla, né per estinguerla4.
9.3. Tale ultimo rilievo conduce infine a segnalare che il tenore della pattuizione, letto in uno alle scarne allegazioni del convenuto, non consente nemmeno (nell'economia del presente giudizio e in relazione alla domanda qui in esame) di attribuire ad essa effetti reali – e ciò in vista della sua trascrizione a fini di pubblicità: trascrizione che, per altro, dovrebbe essere effettuata “contro” un fondo che non è dato sapere quale sia, dal momento che la pattuizione (che fa riferimento ad una rinuncia di
) non menziona il fondo in tesi privato del “vantaggio” compendiato dal diritto di TE
avvalersi della strada viola a fini di accesso.
9.4. Ciò detto, va poi segnalato che le parti nella transazione hanno pattuito l'utilizzo, da parte di , della strada descritta nell'art. 2 – sulla quale, per concorde allegazione delle TE
parti, già dovrebbe sussistere una servitù di transito, in loro tesi già trascritta.
9.5. Ne discende, in conclusione, che il convenuto non ha assolto all'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti per addivenire al compimento delle “formalità necessarie per dare pubblicità/notizia” alle pattuizioni di cui alla transazione: formalità che egli, in effetti, non ha identificato, non indicando, segnatamente, quali sarebbero i fondi in relazione ai quali (a favore e contro i quali) procedere, né se si dovrebbe procedere a trascrizione o ad annotazione (e, in questo caso,
a margine di quale formalità già trascritta) e così via dicendo.
La domanda in scrutinio va dunque rigettata.
10. Il convenuto ha poi chiesto a questo Tribunale di “inibire al sig. , ed ai TE
terzi aventi causa, di accedere al terreno censito al C.T. del Comune di Trissino, Fg. 22 m.n. 235 tramite lo stradello che, dipartendo da Via PR, insiste sui terreni censiti ai m.n. 14, 229 e 234”.
Anche questo domanda va rigettata.
10.1. La domanda concerne innanzitutto anche il fondo di cui al mappale n. 14 che, proprio per allegazione del convenuto (memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., pag. 3), sarebbe di proprietà non di
ma di tale . Controparte_1 Parte_4
Il convenuto, per sua stessa allegazione, è dunque carente di legittimazione attiva alla proposizione della domanda, quanto meno in parte qua.
10.2. Ciò detto, questo Tribunale non può certo pronunciare inibitorie che, a ben vedere, avrebbero il contenuto di una sorta di (inammissibile) esecuzione in forma specifica della transazione del 2016.
Questo Tribunale avrebbe potuto accertare la (eventuale) inesistenza di un diritto di TE
, nella sua qualità di proprietario del fondo di cui al mappale n. 235, di transitare su fondi di
[...]
proprietà altrui per accedere al fondo medesimo.
Un simile accertamento, tuttavia, avrebbe potuto essere effettuato soltanto a fronte della proposizione, da parte del convenuto, di un'actio negatoria servitutis: azione che, sulla scorta di tutto quanto sopra detto, certamente non è qui stata proposta.
pagina 14 di 15 Ne discende il rigetto della domanda.
*
11. In conclusione, tutte le domande proposte dall'attore in via principale e gradata vanno rigettate.
11.1. Vanno parimenti rigettate le domande svolte dal convenuto in via principale e in via riconvenzionale.
12. L'esito della lite, che vede la reciproca soccombenza delle parti, conduce infine alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3481/2020:
1) rigetta le domande attoree;
2) rigetta le domande del convenuto;
3) compensa le spese di lite.
Vicenza, 16 febbraio 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 A tal riguardo, per altro, va rilevato che nelle premesse della transazione le parti hanno fatto riferimento alle controversie che essa transazione intendeva comporre, fra queste menzionando le “questioni che riguardano il passaggio, contestato dal sig. (…), esercitato dal sig. sulla carrareccia posta a cavallo tra i fondi Controparte_1 TE catastalmente censiti al foglio 22, m.n. 14 – 234 – 235 e 229 per accedere e recedere dalla pubblica Via al fondo di sua proprietà identificato al foglio 22 m.n. 449 e 228”. Le premesse, dunque, non menzionano affatto una controversia inerente all'accesso ed al recesso dal fondo di cui al mappale n. 235, per cui è qui causa. 4 In risposta alla ulteriore domanda spiegata dal convenuto, che ha chiesto di accertare la “validità” ed “efficacia” della transazione, va allora dichiarato che la transazione è di per sé valida, dal momento che sono state rigettate le domande di annullamento e di nullità spiegate avverso di essa dal convenuto e dal momento che non è stato qui chiesto di accertare un qualsivoglia suo ulteriore vizio. Ciò detto, va parimenti dichiarato che la pattuizione della transazione qui in esame oggettivamente (e dunque sulla scorta del suo tenore letterale) non è pattuizione che ha ad oggetto la costituzione/modificazione/estinzione di una servitù – come detto nemmeno individuata dal convenuto. pagina 13 di 15