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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10177/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10177/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente in Bologna, Parte_1 C.F._1 via Via Loderingo degli Andalò n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Cappello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Pescherie Vecchie n. 2, come da procura allegata ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c e
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente in Bologna, Parte_2 C.F._2 via Marc'Antonio Raimondi n. 30, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Tiraferri ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Rimini (RN) Via Bastioni Occidentali n. 15,
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 16/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate. Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni. Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
pagina 1 di 5 Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle figlie e rilevato che le clausole relative alla minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti le figlie e ai rapporti economici. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
22.04.1975 e , nata a [...] ( hanno contratto matrimonio Parte_2 in data 22/04/2001 a Rimini (RN), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rimini (RN), al n.43, parte II, serie A anno 2001. 2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1) prende atto che i coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, restando la moglie nella casa familiare, che le viene assegnata, posta in Bologna, Via Marc'Antonio Raimondi n. 30 ove manterrà la Per_ residenza insieme alle quattro figlie e si è già trasferito in Per_1 Per_2 Per_4 Parte_1 altro immobile sito in Bologna, Via Loderingo degli Andalò n. 7, da lui detenuto in forza di contratto di locazione;
2) Dispone che la figlia minore ia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali ne Per_4 cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione secondo gli obblighi di legge. I genitori eserciteranno in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale per quanto attiene agli atti di ordinaria amministrazione, allorquando avranno con sé la figlia. Le decisioni di maggiore interesse in ordine alla salute, all'educazione e all'istruzione di saranno adottate da entrambi i genitori di comune Per_4 accordo. I coniugi si impegnano a collaborare tra loro nel preminente interesse di fornendosi Per_4 reciprocamente e tempestivamente tutte le informazioni utili con riguardo alla figlia quali, a titolo di pagina 2 di 5 esempio, notizie importanti sulla vita scolastica, sulle attività e frequentazioni extrascolastiche, sullo stato di salute e piscofisico in generale, e concordando i termini di partecipazione ad impegni non ordinari che la riguardino;
3) Dispone che la figlia minore tia con il padre secondo la seguente calendarizzazione mensile, Per_4
a settimane alterne, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, salvo diversi accordi: a) prima e terza settimana: il padre potrà tenere con sé l fine settimana dal venerdì sera dopo la Per_4 ginnastica, ovvero dalle ore 19:00 qualora non vi fosse attività fisica, fino al lunedì mattina, all'orario di inizio delle attività scolastiche;
b)seconda e quarta settimana: il padre potrà tenere con sé a mercoledì dall'uscita da scuola, Per_4 ovvero dalle ore 14:00 qualora non vi fosse la scuola, fino a giovedì mattina all'orario di inizio delle attività scolastiche;
c) periodo delle vacanze estive: tarà con il padre, salvo diversi accordi, durante il periodo Per_4 estivo, da intendersi quello libero dagli impegni scolastici della figlia, per un periodo anche non consecutivo di 2 settimane, con impegno di concordare detto periodo entro il 15 di aprile di ogni anno, curando che non vi siano sovrapposizioni. Pertanto, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il periodo prescelto tassativamente entro il 15 aprile di ogni anno, per cui qualora uno dei due non lo comunichi entro detto termine, il periodo prescelto dalla parte che invece lo ha comunicato si deve intendere tacitamente concordato ed autorizzato dall'altra. Invece, laddove non si riesca a raggiungere un accordo in merito al periodo delle ferie estive che rascorrerà con Per_4 ciascun genitore, si prevede che detto periodo venga scelto dalla madre negli anni pari e negli anni dispari dal padre. d) vacanze natalizie: tarà con il padre, ad anni alterni, una settimana intercorrente tra il 24/12 e Per_4 il 30/12 ovvero una settimana intercorrente tra il 31/12 e il 6/1, in modo tale che la minore possa passare con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Natale o il Capodanno;
e) vacanze pasquali: rascorrerà con il padre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e i precedenti Per_4 giorni di vacanza scolastica oppure il Lunedì dell'Angelo e i seguenti giorni di vacanza scolastica, in modo tale che la minore possa passare con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; f) rascorrerà ogni anno in via alternata, con ciascun genitore, le festività da calendario con i Per_4 relativi ponti (4 ottobre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre). 4) Dispone che con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, versi ad Parte_1 Per_
per concorso nel mantenimento delle figlie e finché Parte_2 Per_1 Per_2 Per_4 conviventi con la madre ed economicamente non autosufficienti, la somma mensile di € 270,00 (duecentosettanta//00) per ciascuna figlia, da accreditarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario che verrà indicato dalla madre. Il suddetto assegno mensile verrà automaticamente rivalutato di anno in anno in proporzione alla variazione degli indici ISTAT senza la necessità di una richiesta specifica in tal senso;
5) Dispone che le spese straordinarie per i figli verranno sostenute dai genitori secondo le modalità e i criteri previsti dal “Protocollo delle spese straordinarie n. 7367 del 9 agosto 2017 del Tribunale di Bologna”. I genitori corrisponderanno rispettivamente nella percentuale del 70% a carico di Parte_1
e del 30% a carico di le spese straordinarie ricomprendendovi come spese
[...] Parte_2 straordinarie, da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie, le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa;
a titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, pagina 3 di 5 precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative. Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi quindici giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa, ad eccezione dei casi in cui per consuetudine non venga rilasciata alcuna ricevuta (es. campi della parrocchia o degli scout); la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso ed il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre la fine del mese in cui sono state sostenute le spese, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che i genitori hanno stabilito di trattenere ciascuno la propria parte di assegno unico previsto per legge al 50% tra loro;
7) prende atto che le parti hanno stabilito di continuare a pagare nella misura del 50% ciascuna le rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile posto in Bologna, Via Raimondi n. 30. si Parte_2 impegna a comunicare mensilmente tramite e-mail ordinaria a l'avvenuto versamento Parte_1 della sua parte del mutuo;
8) prende atto che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore;
9) prende atto che, a regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e al fine di dividere definitivamente i beni comuni: a) si impegna a pagare ad che accetta, la somma omnicomprensiva di € Parte_1 Parte_2 5.000,00 (cinquemila/00) mediante bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente che verrà indicato dalla moglie entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
b) rinuncia al suo credito di verso la moglie derivante dal prestito elargito a Parte_1 quest'ultima per l'acquisto dell'autovettura Skoda Scala GC854KR;
10) prende atto che le parti si dichiarano di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente, di aver correttamente diviso i beni comuni, di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere, allo stato, economicamente autosufficienti;
11) prende atto che i genitori concordano che tutte le condizioni indicate nel presente ricorso siano efficaci dal momento della firma dell'accordo;
3. Spese di lite al definitivo;
4. Ordina al Comune di Rimini (RN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) perché provveda alle annotazioni e pagina 4 di 5 agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo. Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data 19.11.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10177/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente in Bologna, Parte_1 C.F._1 via Via Loderingo degli Andalò n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Cappello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Pescherie Vecchie n. 2, come da procura allegata ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c e
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente in Bologna, Parte_2 C.F._2 via Marc'Antonio Raimondi n. 30, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Tiraferri ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Rimini (RN) Via Bastioni Occidentali n. 15,
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 16/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate. Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni. Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
pagina 1 di 5 Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle figlie e rilevato che le clausole relative alla minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti le figlie e ai rapporti economici. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
22.04.1975 e , nata a [...] ( hanno contratto matrimonio Parte_2 in data 22/04/2001 a Rimini (RN), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rimini (RN), al n.43, parte II, serie A anno 2001. 2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1) prende atto che i coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, restando la moglie nella casa familiare, che le viene assegnata, posta in Bologna, Via Marc'Antonio Raimondi n. 30 ove manterrà la Per_ residenza insieme alle quattro figlie e si è già trasferito in Per_1 Per_2 Per_4 Parte_1 altro immobile sito in Bologna, Via Loderingo degli Andalò n. 7, da lui detenuto in forza di contratto di locazione;
2) Dispone che la figlia minore ia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali ne Per_4 cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione secondo gli obblighi di legge. I genitori eserciteranno in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale per quanto attiene agli atti di ordinaria amministrazione, allorquando avranno con sé la figlia. Le decisioni di maggiore interesse in ordine alla salute, all'educazione e all'istruzione di saranno adottate da entrambi i genitori di comune Per_4 accordo. I coniugi si impegnano a collaborare tra loro nel preminente interesse di fornendosi Per_4 reciprocamente e tempestivamente tutte le informazioni utili con riguardo alla figlia quali, a titolo di pagina 2 di 5 esempio, notizie importanti sulla vita scolastica, sulle attività e frequentazioni extrascolastiche, sullo stato di salute e piscofisico in generale, e concordando i termini di partecipazione ad impegni non ordinari che la riguardino;
3) Dispone che la figlia minore tia con il padre secondo la seguente calendarizzazione mensile, Per_4
a settimane alterne, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, salvo diversi accordi: a) prima e terza settimana: il padre potrà tenere con sé l fine settimana dal venerdì sera dopo la Per_4 ginnastica, ovvero dalle ore 19:00 qualora non vi fosse attività fisica, fino al lunedì mattina, all'orario di inizio delle attività scolastiche;
b)seconda e quarta settimana: il padre potrà tenere con sé a mercoledì dall'uscita da scuola, Per_4 ovvero dalle ore 14:00 qualora non vi fosse la scuola, fino a giovedì mattina all'orario di inizio delle attività scolastiche;
c) periodo delle vacanze estive: tarà con il padre, salvo diversi accordi, durante il periodo Per_4 estivo, da intendersi quello libero dagli impegni scolastici della figlia, per un periodo anche non consecutivo di 2 settimane, con impegno di concordare detto periodo entro il 15 di aprile di ogni anno, curando che non vi siano sovrapposizioni. Pertanto, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il periodo prescelto tassativamente entro il 15 aprile di ogni anno, per cui qualora uno dei due non lo comunichi entro detto termine, il periodo prescelto dalla parte che invece lo ha comunicato si deve intendere tacitamente concordato ed autorizzato dall'altra. Invece, laddove non si riesca a raggiungere un accordo in merito al periodo delle ferie estive che rascorrerà con Per_4 ciascun genitore, si prevede che detto periodo venga scelto dalla madre negli anni pari e negli anni dispari dal padre. d) vacanze natalizie: tarà con il padre, ad anni alterni, una settimana intercorrente tra il 24/12 e Per_4 il 30/12 ovvero una settimana intercorrente tra il 31/12 e il 6/1, in modo tale che la minore possa passare con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Natale o il Capodanno;
e) vacanze pasquali: rascorrerà con il padre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e i precedenti Per_4 giorni di vacanza scolastica oppure il Lunedì dell'Angelo e i seguenti giorni di vacanza scolastica, in modo tale che la minore possa passare con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; f) rascorrerà ogni anno in via alternata, con ciascun genitore, le festività da calendario con i Per_4 relativi ponti (4 ottobre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre). 4) Dispone che con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, versi ad Parte_1 Per_
per concorso nel mantenimento delle figlie e finché Parte_2 Per_1 Per_2 Per_4 conviventi con la madre ed economicamente non autosufficienti, la somma mensile di € 270,00 (duecentosettanta//00) per ciascuna figlia, da accreditarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario che verrà indicato dalla madre. Il suddetto assegno mensile verrà automaticamente rivalutato di anno in anno in proporzione alla variazione degli indici ISTAT senza la necessità di una richiesta specifica in tal senso;
5) Dispone che le spese straordinarie per i figli verranno sostenute dai genitori secondo le modalità e i criteri previsti dal “Protocollo delle spese straordinarie n. 7367 del 9 agosto 2017 del Tribunale di Bologna”. I genitori corrisponderanno rispettivamente nella percentuale del 70% a carico di Parte_1
e del 30% a carico di le spese straordinarie ricomprendendovi come spese
[...] Parte_2 straordinarie, da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie, le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa;
a titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, pagina 3 di 5 precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative. Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi quindici giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa, ad eccezione dei casi in cui per consuetudine non venga rilasciata alcuna ricevuta (es. campi della parrocchia o degli scout); la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso ed il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre la fine del mese in cui sono state sostenute le spese, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che i genitori hanno stabilito di trattenere ciascuno la propria parte di assegno unico previsto per legge al 50% tra loro;
7) prende atto che le parti hanno stabilito di continuare a pagare nella misura del 50% ciascuna le rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile posto in Bologna, Via Raimondi n. 30. si Parte_2 impegna a comunicare mensilmente tramite e-mail ordinaria a l'avvenuto versamento Parte_1 della sua parte del mutuo;
8) prende atto che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore;
9) prende atto che, a regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e al fine di dividere definitivamente i beni comuni: a) si impegna a pagare ad che accetta, la somma omnicomprensiva di € Parte_1 Parte_2 5.000,00 (cinquemila/00) mediante bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente che verrà indicato dalla moglie entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
b) rinuncia al suo credito di verso la moglie derivante dal prestito elargito a Parte_1 quest'ultima per l'acquisto dell'autovettura Skoda Scala GC854KR;
10) prende atto che le parti si dichiarano di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente, di aver correttamente diviso i beni comuni, di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere, allo stato, economicamente autosufficienti;
11) prende atto che i genitori concordano che tutte le condizioni indicate nel presente ricorso siano efficaci dal momento della firma dell'accordo;
3. Spese di lite al definitivo;
4. Ordina al Comune di Rimini (RN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) perché provveda alle annotazioni e pagina 4 di 5 agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo. Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data 19.11.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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