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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28192/2020 R.G. proposto da: OP OR, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI SUSCA ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Golametto 2, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO SQUILLACE;
-ricorrente principale- contro OS LL, DR RN, rappresentati e difesi dall'avvocato SERGIO AB GIUSEPPE ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Po 12, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAPUTI;
-controricorrente e ricorrente incidentale- Civile Sent. Sez. 2 Num. 1240 Anno 2026 Presidente: MANNA FELICE Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 20/01/2026 2 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 651/2020, depositata il 7/05/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale OS MARIA DELL’ERBA, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso principale e il ricorso incidentale. Sentito il difensore della controricorrente e del ricorrente incidentale, che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso incidentale e di rigettare il ricorso principale. FATTI DI CAUSA 1. EN TO, titolare dell’omonima ditta individuale, ha citato in giudizio i coniugi OS CO e AL SA, deducendo di avere eseguito lavori di ristrutturazione e sopraelevazione di un immobile dei convenuti e di avere ricevuto acconti per euro 70.000. L’attore ha quindi chiesto al Tribunale di Bari di condannare in solido i coniugi al pagamento del saldo, ossia euro 60.000, oltre al risarcimento del danno. Si è costituito SA, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo sottoscritto il contratto di appalto, e chiedendo la propria estromissione dal processo. Si è costituita CO, chiedendo il rigetto della domanda dell’attore. Con la sentenza n. 4238/2015 il Tribunale di Bari ha parzialmente accolto la domanda dell’attore e ha condannato CO al pagamento in suo favore di euro 31.499,53; ha invece rigettato la domanda proposta nei confronti di SA, avendo accertato la sua carenza di legittimazione passiva. 2. La sentenza è stata impugnata da TO, che in via istruttoria ha deferito giuramento decisorio, articolato in tre capitoli, nei confronti di SA. Si sono costituiti separatamente SA, che ha anzitutto eccepito l’inammissibilità del giuramento, e CO. La Corte d’appello di Bari ha considerato ammissibile il giuramento e l’ha però ritenuto non 3 prestato nel suo complesso;
sulla base degli elementi di prova acquisiti in atti, ha valutato che le condotte di SA fossero state idonee a portare a conoscenza dell’altro contraente che accanto al soggetto che figurava formalmente sottoscrittore del contratto (CO) vi fosse anche un altro contraente (SA), cosicché il debito derivante dal saldo per il pagamento dei lavori accertato nel giudizio di primo grado fosse anche a quest’ultimo imputabile. Con la sentenza n. 651/2020 la Corte d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, ha quindi condannato SA, in solido con CO, al pagamento di euro 31.500 a TO. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione EN TO. Resistono con controricorso OS CO e AL SA, quest’ultimo facendo valere ricorso incidentale. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità della pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso principale di TO è basato su un motivo che denuncia “nullità della sentenza ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., errore di percezione in cui è incorso il giudice d’appello anche per violazione del principio di immantinenza della prova”: la Corte d’appello, laddove ha respinto il motivo che contestava il rigetto della domanda di pagamento della differenza tra il valore delle opere realizzate, così come indicate dal direttore dei lavori, rispetto a quanto stabilito dal consulente tecnico d’ufficio, ha ritenuto generica la domanda perché non avrebbe specificato a quali lavori si riferisse e di quali somme si parlasse;
il ricorrente aveva invece depositato la contabilità redatta dal direttore dei lavori, contabilità che riguardava tanto i lavori inizialmente pattuiti tra le parti, quanto quelli successivamente ordinati dai coniugi e regolarmente eseguiti;
la richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente era pertanto legittima e il giudice d’appello ha omesso di valutare le prove documentali presenti nel processo sin dall’inizio, prove mai contestate dalle controparti. 4 Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha infatti rilevato la genericità della domanda di pagamento di somme ulteriori, dato che in tale domanda vi era solo il richiamo alla contabilità eseguita dal direttore dei lavori senza specificare i relativi lavori e le relative somme. La Corte d’appello ha poi ad abundantiam rilevato che tale contabilità non era rintracciabile in atti. Il motivo contesta unicamente il secondo argomento della Corte d’appello, argomento appunto svolto ad abundantiam e comunque autonomo rispetto a quello relativo alla genericità della allegazione. La denunciata svista della Corte d’appello, qualora anche sussistente, non ha quindi carattere decisivo, non essendo infatti idonea a scalfire la ratio decidendi della decisione. Il ricorso principale va pertanto rigettato. II. Il ricorso incidentale di SA è articolato in sette motivi tra loro strettamente connessi. 1) Il primo motivo contesta “nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c.”: la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che i documenti prodotti da TO non fossero documenti non producibili e ha così consentito l’ingresso in appello di tali documenti in violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c.; tali documenti consistono nella copia di una fattura della ditta TO emessa a fronte di alcuni pagamenti eseguiti da SA, dalla quale si evince che il medesimo all’epoca residente in [...]per missione militare aveva chiesto l’esenzione IVA, copia dell’attestato rilasciato in favore di SA dall’organismo preposto ai fini dell’esenzione del pagamento dell’IVA e copia estratto del libro giornale e registro delle vendite della ditta TO;
è evidente che tale documentazione era nella libera disponibilità di TO e come tale la sua produzione era inammissibile nel giudizio d’appello. 2) Il secondo motivo denuncia “nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c.”: il giudice d’appello ha erroneamente respinto l’eccezione di inammissibilità del 5 giuramento decisorio con riferimento ai capitoli 2 e 3 proposta dal ricorrente, in quanto tali capitoli introducono circostanze nuove che si basano su documenti irritualmente prodotti dall’avversario per la prima volta in appello. 3) Il terzo motivo lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per motivazione assente, apparente, manifestamente e irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile, che si converte nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., disapplicazione delle norme sul giuramento decisorio di cui agli artt. 2736, n. 1 c.c., 233 e 354 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”: il ricorrente ha eccepito l’inammissibilità dei capitoli 2 e 3 del giuramento decisorio anche per assenza del requisito della decisorietà e al riguardo la Corte d’appello non ha motivato il proprio apprezzamento circa l’asserita decisività. 4) Il quarto motivo contesta “travisamento delle risultanze processuali in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c., per violazione dell’art. 345 c.p.c.”: la Corte d’appello, dopo avere erroneamente ammesso il giuramento decisorio, ha altresì errato quando ha ritenuto che le questioni di cui ai capitoli 2 e 3 non fossero questioni nuove. 5) Il quinto motivo denuncia “omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.”: il ricorrente, nell’eccepire l’inammissibilità del giuramento decisorio rispetto ai capitoli 2 e 3, ha più volte contestato che le circostanze di fatto contenute negli stessi non consentivano alla Corte d’appello di decidere in modo automatico uno o più capi della domanda. 6) Il sesto motivo lamenta “travisamento delle risultanze istruttorie e insufficiente e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, per violazione dell’art. 115 c.p.c, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 6 c.p.c.”: fermi i vizi della sentenza impugnata in relazione all’inammissibilità dei capitoli 2 e 3 del giuramento decisorio, la Corte d’appello ha errato nel ritenere che le circostanze oggetto del giuramento dovessero valutarsi congiuntamente;
si trattava infatti di articoli separati vertenti su tre circostanze distinte e autonome le une dalle altre. 7) Il settimo motivo denuncia “travisamento delle risultanze istruttorie e insufficiente e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, per violazione dell’art. 115 c.p.c, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”: la Corte d’appello ha infine travisato le istanze istruttorie, laddove ha valutato le dichiarazioni dei testimoni ON EA e MO Di Carlo, erroneamente ritenendo che tali testimoni fossero meno informati sui fatti. I motivi sono fondati con le seguenti precisazioni. Come si è sopra detto, il giuramento deferito da TO a SA è articolato in tre capitoli del seguente tenore: 1. “Giuro e giurando nego di avere dato incarico unitamente a mia moglie all’impresa TO di eseguire opere di ristrutturazione dell’immobile … di cui sono usufruttuario”; 2. “Giuro e giurando nego di avere consegnato all’impresa TO il provvedimento autorizzativo attestante l’applicazione dell’esenzione IVA”; 3. “Giuro e giurando nego di avere versato all’impresa TO il corrispettivo della fattura n. 1/2004”. La Corte d’appello, dopo avere correttamente rilevato che il giuramento deve essere proposto in modo tale che a seguito della sua prestazione il giudice non possa che verificare l’an iuratum sit e senz’altro accogliere o respingere la domanda e precisare che da tale mezzo di prova non possono trarsi elementi presuntivi da valutarsi in concorso e in relazione con gli elementi istruttori già raccolti, ha ritenuto ammissibile il giuramento sui tre capitoli. In tal modo la Corte d’appello non ha considerato che il primo capitolo aveva effettivamente portata decisiva in relazione al rigetto della domanda di condanna proposta nei confronti di SA, mentre ai capitoli 2 e 3 andava riconosciuta 7 unicamente efficacia di elementi presuntivi relativi alla fondatezza o meno di tale domanda, cosicché i medesimi capitoli dovevano essere dichiarati inammissibili essendo appunto privi di decisorietà (è infatti inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito, in tal senso, da ultimo, v. Cass. n. 1551/2022). La Corte d’appello, dopo avere appunto ammesso il giuramento su tutti e tre i capitoli, ha poi analizzato le dichiarazioni rese da SA e, dopo avere rilevato che il giurante ha negato di avere dato incarico unitamente alla moglie all’impresa TO di eseguire le opere di ristrutturazione dell’immobile di cui è usufruttuario, ha poi considerato le risposte date dal medesimo al secondo e al terzo capitolo, rilevando come il giurante abbia sì negato le condotte oggetto dei due capitoli, ma abbia poi reso delle dichiarazioni aggiuntive che – ad avviso del giudice d’appello – portano a considerare non prestato il giuramento. Il giudice d’appello ha così focalizzato la sua attenzione unicamente sulle dichiarazioni rese in ordine al secondo e al terzo capitolo, capitoli come detto inammissibili, del tutto prescindendo da quanto il giurante aveva dichiarato rispetto al primo decisivo capitolo, operando una valutazione complessiva delle dichiarazioni rese da SA, quasi si trattasse di dichiarazioni liberamente valutabili e non invece di dichiarazioni rese in sede di giuramento decisorio. Una volta prestato il giuramento in relazione al primo capitolo, il giudice d’appello era vincolato a ritenere che SA non avesse dato incarico alla impresa TO di eseguire opere di ristrutturazione dell’immobile di cui era usufruttuario, senza potere considerare altri elementi probatori acquisiti al processo come invece ha fatto (cfr. le pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata). Se è stato prestato il giuramento, l’altra parte non è 8 infatti ammessa a provare il contrario (art. 2738 c.c.) e il giudice di merito - purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al thema decidendum oggetto della controversia - deve sempre disporre il giuramento anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie (così, ex multis, Cass. n. 16216/2019). Il ricorso incidentale va pertanto accolto. III. La sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito e – alla luce della prestazione del giuramento in relazione al mancato conferimento dell’incarico alla ditta TO – va rigettata la domanda proposta da TO nei confronti di SA. Quanto alle spese del processo, esse vanno attribuite e liquidate sulla base dell’esito complessivo della lite, che ha visto l’accoglimento, parziale, della domanda di TO nei confronti della sola CO, accoglimento parziale contestato da TO in appello e poi in cassazione, e il rigetto della domanda fatta valere nei confronti di SA. TO va pertanto condannato a pagare le spese dei giudizi di merito in favore di SA, mentre tali spese vanno compensate al 50% nei confronti di CO. Sulla base della soccombenza vanno attribuite le spese del presente giudizio, nel quale SA e CO – nei precedenti gradi costituiti con atti separati – si sono costituiti con unico atto, pur avendo il solo SA proposto ricorso incidentale. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 9
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da EN TO nei confronti di AL SA;
condanna TO al pagamento in favore di SA delle spese del primo e del secondo grado, rispettivamente liquidate in euro 4.000 e in euro 5.200, e al pagamento del 50% delle medesime somme in favore di CO;
in relazione alle spese del presente giudizio, condanna TO al pagamento in favore di CO e SA di euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 18 settembre 2025. Il Giudice Estensore Il Presidente HI BE EI FE NN
-ricorrente principale- contro OS LL, DR RN, rappresentati e difesi dall'avvocato SERGIO AB GIUSEPPE ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Po 12, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAPUTI;
-controricorrente e ricorrente incidentale- Civile Sent. Sez. 2 Num. 1240 Anno 2026 Presidente: MANNA FELICE Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 20/01/2026 2 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 651/2020, depositata il 7/05/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale OS MARIA DELL’ERBA, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso principale e il ricorso incidentale. Sentito il difensore della controricorrente e del ricorrente incidentale, che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso incidentale e di rigettare il ricorso principale. FATTI DI CAUSA 1. EN TO, titolare dell’omonima ditta individuale, ha citato in giudizio i coniugi OS CO e AL SA, deducendo di avere eseguito lavori di ristrutturazione e sopraelevazione di un immobile dei convenuti e di avere ricevuto acconti per euro 70.000. L’attore ha quindi chiesto al Tribunale di Bari di condannare in solido i coniugi al pagamento del saldo, ossia euro 60.000, oltre al risarcimento del danno. Si è costituito SA, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo sottoscritto il contratto di appalto, e chiedendo la propria estromissione dal processo. Si è costituita CO, chiedendo il rigetto della domanda dell’attore. Con la sentenza n. 4238/2015 il Tribunale di Bari ha parzialmente accolto la domanda dell’attore e ha condannato CO al pagamento in suo favore di euro 31.499,53; ha invece rigettato la domanda proposta nei confronti di SA, avendo accertato la sua carenza di legittimazione passiva. 2. La sentenza è stata impugnata da TO, che in via istruttoria ha deferito giuramento decisorio, articolato in tre capitoli, nei confronti di SA. Si sono costituiti separatamente SA, che ha anzitutto eccepito l’inammissibilità del giuramento, e CO. La Corte d’appello di Bari ha considerato ammissibile il giuramento e l’ha però ritenuto non 3 prestato nel suo complesso;
sulla base degli elementi di prova acquisiti in atti, ha valutato che le condotte di SA fossero state idonee a portare a conoscenza dell’altro contraente che accanto al soggetto che figurava formalmente sottoscrittore del contratto (CO) vi fosse anche un altro contraente (SA), cosicché il debito derivante dal saldo per il pagamento dei lavori accertato nel giudizio di primo grado fosse anche a quest’ultimo imputabile. Con la sentenza n. 651/2020 la Corte d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, ha quindi condannato SA, in solido con CO, al pagamento di euro 31.500 a TO. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione EN TO. Resistono con controricorso OS CO e AL SA, quest’ultimo facendo valere ricorso incidentale. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità della pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso principale di TO è basato su un motivo che denuncia “nullità della sentenza ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., errore di percezione in cui è incorso il giudice d’appello anche per violazione del principio di immantinenza della prova”: la Corte d’appello, laddove ha respinto il motivo che contestava il rigetto della domanda di pagamento della differenza tra il valore delle opere realizzate, così come indicate dal direttore dei lavori, rispetto a quanto stabilito dal consulente tecnico d’ufficio, ha ritenuto generica la domanda perché non avrebbe specificato a quali lavori si riferisse e di quali somme si parlasse;
il ricorrente aveva invece depositato la contabilità redatta dal direttore dei lavori, contabilità che riguardava tanto i lavori inizialmente pattuiti tra le parti, quanto quelli successivamente ordinati dai coniugi e regolarmente eseguiti;
la richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente era pertanto legittima e il giudice d’appello ha omesso di valutare le prove documentali presenti nel processo sin dall’inizio, prove mai contestate dalle controparti. 4 Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha infatti rilevato la genericità della domanda di pagamento di somme ulteriori, dato che in tale domanda vi era solo il richiamo alla contabilità eseguita dal direttore dei lavori senza specificare i relativi lavori e le relative somme. La Corte d’appello ha poi ad abundantiam rilevato che tale contabilità non era rintracciabile in atti. Il motivo contesta unicamente il secondo argomento della Corte d’appello, argomento appunto svolto ad abundantiam e comunque autonomo rispetto a quello relativo alla genericità della allegazione. La denunciata svista della Corte d’appello, qualora anche sussistente, non ha quindi carattere decisivo, non essendo infatti idonea a scalfire la ratio decidendi della decisione. Il ricorso principale va pertanto rigettato. II. Il ricorso incidentale di SA è articolato in sette motivi tra loro strettamente connessi. 1) Il primo motivo contesta “nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c.”: la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che i documenti prodotti da TO non fossero documenti non producibili e ha così consentito l’ingresso in appello di tali documenti in violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c.; tali documenti consistono nella copia di una fattura della ditta TO emessa a fronte di alcuni pagamenti eseguiti da SA, dalla quale si evince che il medesimo all’epoca residente in [...]per missione militare aveva chiesto l’esenzione IVA, copia dell’attestato rilasciato in favore di SA dall’organismo preposto ai fini dell’esenzione del pagamento dell’IVA e copia estratto del libro giornale e registro delle vendite della ditta TO;
è evidente che tale documentazione era nella libera disponibilità di TO e come tale la sua produzione era inammissibile nel giudizio d’appello. 2) Il secondo motivo denuncia “nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c.”: il giudice d’appello ha erroneamente respinto l’eccezione di inammissibilità del 5 giuramento decisorio con riferimento ai capitoli 2 e 3 proposta dal ricorrente, in quanto tali capitoli introducono circostanze nuove che si basano su documenti irritualmente prodotti dall’avversario per la prima volta in appello. 3) Il terzo motivo lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per motivazione assente, apparente, manifestamente e irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile, che si converte nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., disapplicazione delle norme sul giuramento decisorio di cui agli artt. 2736, n. 1 c.c., 233 e 354 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”: il ricorrente ha eccepito l’inammissibilità dei capitoli 2 e 3 del giuramento decisorio anche per assenza del requisito della decisorietà e al riguardo la Corte d’appello non ha motivato il proprio apprezzamento circa l’asserita decisività. 4) Il quarto motivo contesta “travisamento delle risultanze processuali in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c., per violazione dell’art. 345 c.p.c.”: la Corte d’appello, dopo avere erroneamente ammesso il giuramento decisorio, ha altresì errato quando ha ritenuto che le questioni di cui ai capitoli 2 e 3 non fossero questioni nuove. 5) Il quinto motivo denuncia “omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.”: il ricorrente, nell’eccepire l’inammissibilità del giuramento decisorio rispetto ai capitoli 2 e 3, ha più volte contestato che le circostanze di fatto contenute negli stessi non consentivano alla Corte d’appello di decidere in modo automatico uno o più capi della domanda. 6) Il sesto motivo lamenta “travisamento delle risultanze istruttorie e insufficiente e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, per violazione dell’art. 115 c.p.c, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 6 c.p.c.”: fermi i vizi della sentenza impugnata in relazione all’inammissibilità dei capitoli 2 e 3 del giuramento decisorio, la Corte d’appello ha errato nel ritenere che le circostanze oggetto del giuramento dovessero valutarsi congiuntamente;
si trattava infatti di articoli separati vertenti su tre circostanze distinte e autonome le une dalle altre. 7) Il settimo motivo denuncia “travisamento delle risultanze istruttorie e insufficiente e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, per violazione dell’art. 115 c.p.c, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”: la Corte d’appello ha infine travisato le istanze istruttorie, laddove ha valutato le dichiarazioni dei testimoni ON EA e MO Di Carlo, erroneamente ritenendo che tali testimoni fossero meno informati sui fatti. I motivi sono fondati con le seguenti precisazioni. Come si è sopra detto, il giuramento deferito da TO a SA è articolato in tre capitoli del seguente tenore: 1. “Giuro e giurando nego di avere dato incarico unitamente a mia moglie all’impresa TO di eseguire opere di ristrutturazione dell’immobile … di cui sono usufruttuario”; 2. “Giuro e giurando nego di avere consegnato all’impresa TO il provvedimento autorizzativo attestante l’applicazione dell’esenzione IVA”; 3. “Giuro e giurando nego di avere versato all’impresa TO il corrispettivo della fattura n. 1/2004”. La Corte d’appello, dopo avere correttamente rilevato che il giuramento deve essere proposto in modo tale che a seguito della sua prestazione il giudice non possa che verificare l’an iuratum sit e senz’altro accogliere o respingere la domanda e precisare che da tale mezzo di prova non possono trarsi elementi presuntivi da valutarsi in concorso e in relazione con gli elementi istruttori già raccolti, ha ritenuto ammissibile il giuramento sui tre capitoli. In tal modo la Corte d’appello non ha considerato che il primo capitolo aveva effettivamente portata decisiva in relazione al rigetto della domanda di condanna proposta nei confronti di SA, mentre ai capitoli 2 e 3 andava riconosciuta 7 unicamente efficacia di elementi presuntivi relativi alla fondatezza o meno di tale domanda, cosicché i medesimi capitoli dovevano essere dichiarati inammissibili essendo appunto privi di decisorietà (è infatti inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito, in tal senso, da ultimo, v. Cass. n. 1551/2022). La Corte d’appello, dopo avere appunto ammesso il giuramento su tutti e tre i capitoli, ha poi analizzato le dichiarazioni rese da SA e, dopo avere rilevato che il giurante ha negato di avere dato incarico unitamente alla moglie all’impresa TO di eseguire le opere di ristrutturazione dell’immobile di cui è usufruttuario, ha poi considerato le risposte date dal medesimo al secondo e al terzo capitolo, rilevando come il giurante abbia sì negato le condotte oggetto dei due capitoli, ma abbia poi reso delle dichiarazioni aggiuntive che – ad avviso del giudice d’appello – portano a considerare non prestato il giuramento. Il giudice d’appello ha così focalizzato la sua attenzione unicamente sulle dichiarazioni rese in ordine al secondo e al terzo capitolo, capitoli come detto inammissibili, del tutto prescindendo da quanto il giurante aveva dichiarato rispetto al primo decisivo capitolo, operando una valutazione complessiva delle dichiarazioni rese da SA, quasi si trattasse di dichiarazioni liberamente valutabili e non invece di dichiarazioni rese in sede di giuramento decisorio. Una volta prestato il giuramento in relazione al primo capitolo, il giudice d’appello era vincolato a ritenere che SA non avesse dato incarico alla impresa TO di eseguire opere di ristrutturazione dell’immobile di cui era usufruttuario, senza potere considerare altri elementi probatori acquisiti al processo come invece ha fatto (cfr. le pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata). Se è stato prestato il giuramento, l’altra parte non è 8 infatti ammessa a provare il contrario (art. 2738 c.c.) e il giudice di merito - purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al thema decidendum oggetto della controversia - deve sempre disporre il giuramento anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie (così, ex multis, Cass. n. 16216/2019). Il ricorso incidentale va pertanto accolto. III. La sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito e – alla luce della prestazione del giuramento in relazione al mancato conferimento dell’incarico alla ditta TO – va rigettata la domanda proposta da TO nei confronti di SA. Quanto alle spese del processo, esse vanno attribuite e liquidate sulla base dell’esito complessivo della lite, che ha visto l’accoglimento, parziale, della domanda di TO nei confronti della sola CO, accoglimento parziale contestato da TO in appello e poi in cassazione, e il rigetto della domanda fatta valere nei confronti di SA. TO va pertanto condannato a pagare le spese dei giudizi di merito in favore di SA, mentre tali spese vanno compensate al 50% nei confronti di CO. Sulla base della soccombenza vanno attribuite le spese del presente giudizio, nel quale SA e CO – nei precedenti gradi costituiti con atti separati – si sono costituiti con unico atto, pur avendo il solo SA proposto ricorso incidentale. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 9
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da EN TO nei confronti di AL SA;
condanna TO al pagamento in favore di SA delle spese del primo e del secondo grado, rispettivamente liquidate in euro 4.000 e in euro 5.200, e al pagamento del 50% delle medesime somme in favore di CO;
in relazione alle spese del presente giudizio, condanna TO al pagamento in favore di CO e SA di euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 18 settembre 2025. Il Giudice Estensore Il Presidente HI BE EI FE NN