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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/12/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott. AN Esposito - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento recante RG n. 4803/2017 definito a seguito dell'udienza del 12.12.2025 e
PROMOSSO DA
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Marco Rosa
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente -
Avv. Maria Teresa Vincenzi
Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 236/2017 emesso dall'odierno Tribunale, con il quale era stata ingiunto al pagamento di € 837,12 a titolo di TFR oltre accessori e spese in favore di . Controparte_1
Si costituiva in giudizio l'opposto, contestando le argomentazioni poste a base dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 12.12.2025 parte opponente rinuciava al segmento di domanda inerente alla riconveziale e chiedeva, in ragione dell'avvenuto pagamento dellla somma a titolo di TFR , venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. Parte opposta si associava alla richiesta di dichiarazione di cessazione con condanna al pagamento delle spese di lite in ragione della protrazione del giudizio.
Il Giudice ha deciso la causa all'esito della camera di consiglio, con sentenza contestuale.
Essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Ebbene, venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, l'intervenuto adempimento alle pretese azionate in questo giudizio da parte di parte opponente, sebbene successivo rispetto all'introduzione del giudizio, corrobora, confortandola, la fondatezza della domanda formulata dalla parte ricorrente.
Tanto vale ai fini della regolazione delle spese di giudizio da liquidare in ragione del principio della soccombenza virtuale.
Pertanto, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo - andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.ssa
AN ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- condanna la in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in complessivi €
250,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014
Castrovillari, 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa AN Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott. AN Esposito - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento recante RG n. 4803/2017 definito a seguito dell'udienza del 12.12.2025 e
PROMOSSO DA
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Marco Rosa
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente -
Avv. Maria Teresa Vincenzi
Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 236/2017 emesso dall'odierno Tribunale, con il quale era stata ingiunto al pagamento di € 837,12 a titolo di TFR oltre accessori e spese in favore di . Controparte_1
Si costituiva in giudizio l'opposto, contestando le argomentazioni poste a base dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 12.12.2025 parte opponente rinuciava al segmento di domanda inerente alla riconveziale e chiedeva, in ragione dell'avvenuto pagamento dellla somma a titolo di TFR , venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. Parte opposta si associava alla richiesta di dichiarazione di cessazione con condanna al pagamento delle spese di lite in ragione della protrazione del giudizio.
Il Giudice ha deciso la causa all'esito della camera di consiglio, con sentenza contestuale.
Essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Ebbene, venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, l'intervenuto adempimento alle pretese azionate in questo giudizio da parte di parte opponente, sebbene successivo rispetto all'introduzione del giudizio, corrobora, confortandola, la fondatezza della domanda formulata dalla parte ricorrente.
Tanto vale ai fini della regolazione delle spese di giudizio da liquidare in ragione del principio della soccombenza virtuale.
Pertanto, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo - andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.ssa
AN ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- condanna la in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in complessivi €
250,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014
Castrovillari, 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa AN Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.