Articolo 2 della Legge 30 dicembre 1989, n. 437
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 gennaio 1990
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 44 della convenzione medesima.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1990