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Articolo 3 della Legge 26 gennaio 1999, n. 21
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Legge 26 gennaio 1999, n. 21
Articolo 3 della Legge 26 gennaio 1999, n. 21
Versione
11 febbraio 1999
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1999
Vedi fonte istituzionale
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