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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2962/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIMMINO STEFANO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15893/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cicciano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Sogert - 05491900634
elettivamente domiciliato presso Piazza Cirillo 80044 Grumo Nevano NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 370 0 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti;
Resistente: non si costituiva in giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli il 18.9.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento sopra riportato;
l'avviso era stato notificato da So.ge.r.t. s.p.a. in seguito all'asserito mancato pagamento di Imu
Comune di Cicciano per l'anno 2020.
La parte ricorrente chiedeva il ricalcolo di quanto dovuto a titolo di tributo, sanzione ed interessi in considerazione dell'avvenuto pagamento di Euro 498,00 avvenuto nel dicembre 2020 non computato nell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva la mancata prova della preventiva proposizione del ricorso nei confronti del soggetto che ha emesso l'atto impugnato.
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 175/2024.
Si rileva comunque l'infondatezza del motivo indicato nel ricorso, essendo stato il pagamento citato di Euro
498,00 del 14 dicembre 2020 effettuato per Imu 2020 Comune di Cicciano relativo alla contribuente
Nominativo_1 e non al contribuente Ricorrente_1.
Per le suesposte ragioni la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIMMINO STEFANO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15893/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cicciano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Sogert - 05491900634
elettivamente domiciliato presso Piazza Cirillo 80044 Grumo Nevano NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 370 0 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti;
Resistente: non si costituiva in giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli il 18.9.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento sopra riportato;
l'avviso era stato notificato da So.ge.r.t. s.p.a. in seguito all'asserito mancato pagamento di Imu
Comune di Cicciano per l'anno 2020.
La parte ricorrente chiedeva il ricalcolo di quanto dovuto a titolo di tributo, sanzione ed interessi in considerazione dell'avvenuto pagamento di Euro 498,00 avvenuto nel dicembre 2020 non computato nell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva la mancata prova della preventiva proposizione del ricorso nei confronti del soggetto che ha emesso l'atto impugnato.
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 175/2024.
Si rileva comunque l'infondatezza del motivo indicato nel ricorso, essendo stato il pagamento citato di Euro
498,00 del 14 dicembre 2020 effettuato per Imu 2020 Comune di Cicciano relativo alla contribuente
Nominativo_1 e non al contribuente Ricorrente_1.
Per le suesposte ragioni la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.