Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Valle d'Aosta, sentenza 10/04/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Valle d'Aosta |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 1/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA composta dai seguenti magistrati MA IO Presidente AN AL Consigliere Relatore LA ALESIANI Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 1024 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la ON Valle d’Aosta, nei confronti di:
PA AM, C.F.: [...], nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’Avv. Giuseppe GALLENCA del Foro di Torino, (C.F. [...]), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Torino, Via XX Settembre 60, per procura in atti;
LA NI, nata ad [...] il [...], c.f.: [...], residente in [...], Rue Molinet 27, elettivamente domiciliata in Torino, corso Galileo Ferraris 120, presso il prof. avv. Vittorio Barosio (c.f.: [...]), che la rappresenta e la difende, anche disgiuntamente, con l’avv. Serena Dentico (c.f.: [...]) e con l’avv. Giulio Meneghetti (c.f. [...]), per delega in atti;
Uditi, nella pubblica udienza del 25 marzo 2026, con l’assistenza del Segretario, il Magistrato relatore, AN Baldi, il rappresentante del Pubblico ministero (PM Quirino Lorelli) ed i difensori delle parti.
Ritenuto in fatto
La Procura regionale, con atto di citazione del 18 novembre 2025, agisce nei confronti dei soggetti in epigrafe indicati per sentirli condannare al pagamento, in solido, del complessivo importo di euro 122.584,36, da porsi a carico delle convenute in eguale misura, in favore della ON Valle d’Aosta e di AGEA. In via subordinata, la Procura chiede la condanna in via principale a carico della convenuta GH ed in via sussidiaria della convenuta IN.
A fondamento della richiesta attorea, in estrema sintesi, l’indebita percezione di contributi pubblici destinati ai giovani imprenditori, ottenuti dalla convenuta GH, quale legale rappresentante dell'impresa agricola individuale "La Tabla Garnia", con la collaborazione della convenuta IN, quale tecnico agronomo incaricato della predisposizione della documentazione tecnica allegata alle domande di sostegno: secondo la prospettazione attorea, la condotta imputabile alle convenute sarebbe consistita nell’aver dichiarato una serie di circostanze non veritiere al fine di appropriarsi delle pubbliche risorse.
Quanto esposto, ricorda il requirente, troverebbe conferma nella sentenza del GIP/GUP di Aosta n. 306/2024, depositata il 4.2.2025, con cui la convenuta GH LA veniva condannata per il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato ai sensi dell’art.640-bis c.p., mentre la convenuta IN PA veniva assolta (sentenza appellata da entrambe le parti).
Quanto alla condotta fraudolenta, rimandando all’atto di citazione per l’analitica ricostruzione cronologica dei fatti inerenti alle domande di finanziamento, ai provvedimenti di concessione ed alle molteplici variazioni intervenute, essa sarebbe consistita nella prospettazione di una non veritiera produzione aziendale, rispetto alla quale “il mancato mantenimento della consistenza aziendale minima richiesta per l’accesso alla misura di aiuto, individuata nella PS pari a euro 8.000,00”, determinava la revoca dei contributi.
In sostanza, i terreni siti in US, nei quali, “sulla base delle previsioni del piano aziendale si sarebbe dovuta concentrare parte della produzione di maggior valore, quale piante officinali, meli e peschi allevati a vaso e noceto e l'avvio di tali coltivazioni sarebbe stata determinante ai fini del raggiungimento del valore minimo di 8.000,00 euro/anno di produzione standard (PS)”, sarebbero risultati incolti quantomeno dal 2013.
La Procura richiama le ispezioni compiute dai tecnici della ON nel corso del 2022 nonché i rilievi plano-altimetrici e fotografici, all’esito delle quali, “mediante lo scorporo delle attività non avviate”, si rideterminava “un risultato inferiore ad euro 8.000,00 e determinando così la decadenza della domanda dal premio della misura 6.1.1”; inoltre, prosegue il requirente, “in conseguenza della decadenza della domanda sulla misura 6.1.1, con provvedimento dirigenziale n. 2846 del 16.5.2022, veniva disposta la decadenza anche sulla domanda di accesso alla misura 4.1.2, ai sensi dell'articolo 20.2 del bando relativo”.
A sostegno richiama, ancora, gli accertamenti di polizia giudiziaria svolti nelle indagini penali, le sommarie informazioni testimoniali raccolte e le conversazioni telefoniche intercettate per come riportate nella sentenza penale.
In sostanza, secondo la Procura, la convenuta GH LA, con la complicità del proprio tecnico di fiducia IN PA, avrebbe consapevolmente inserito nella domanda di contributo dei terreni che, in realtà, versavano in stato di abbandono e ciò con la certezza che non li avrebbe mai coltivati, così falsamente attestando il requisito di produttività necessario alla percezione, indebita, dei contributi pubblici.
Quanto alla convenuta IN, secondo la Procura questa “aveva certamente la competenza per valutare la reale produttività dei terreni, mentre la sua descrizione ed attestazione di una realtà aziendale più florida del reale costituisce proprio l'elemento costitutivo del reato di truffa”.
Da quanto esposto deriva, quindi, il danno erariale costituito dal contributo percepito a titolo di finanziamento pubblico da parte dell’impresa pari ad euro 122.584,36, di cui euro 17.500,00 a valere sulla misura 6.1.1 ed euro 105.084,36 a valere sulla misura 4.1.2, danno da imputare in solido ad entrambe le convenute.
In via subordinata, come sopra anticipato, la Procura chiede di “condannare in via principale all’intero importo di danno la NI, con vincolo di sussidiarietà, dovuto alla grave negligenza nell’espletamento del proprio mandato professionale, in capo alla AM”.
***
Con comparsa 5 marzo 2026 si costituisce la convenuta LA GH, in via preliminare eccependo il difetto di giurisdizione della Corte.
Sempre in via preliminare, la convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale, ancorando il decorso ai pagamenti effettuati dalla ON in data 14.12.2018, relativamente all’importo di € 17.500,00, quale acconto del premio ad essa attribuito a valere sulla misura 6.1.1, ed in data 21.11.2019, relativamente all’importo di € 105.084,36, quale acconto del premio relativo alla misura 4.1.2.
Anche tenendo conto dei 176 giorni previsti dall’art. 85, comma 5, d.l. 17.3.2020, n. 18, assume la difesa, i termini di prescrizione sarebbero maturati rispettivamente il 7.6.2024 ed il 6.5.2025, a fronte dell’invito a dedurre notificato il 22.7.2025.
Nel merito, insiste sull’inesistenza di una condotta rimproverabile in capo alla convenuta, richiamando il contenuto della sentenza del Tribunale civile di Aosta 14.1.2025, n. 15, che, all’esito della espletata CTU, secondo la quale vi sarebbe prova dell’utilizzo produttivo dei terreni siti in US, ha accertato, previa declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di decadenza adottati dalla ON, il diritto dell’attrice (qui convenuta) GH LA ai contributi oggetto di revoca.
Pur ritenendo lacunosa la prospettazione della Procura, unicamente fondata sulla sentenza penale di condanna, la difesa si sofferma sui singoli elementi a sostegno in essa richiamati, contestandone per ciascuno la portata probatoria.
Sotto altro profilo, la difesa della GH contesta l’esistenza stessa del danno erariale, avendo la parte pieno diritto al trattenimento dei contributi ricevuti in virtù della sentenza del Tribunale civile di Aosta sopra richiamata.
Contesta l’elemento soggettivo del dolo, ricordando che fin dall’inizio la convenuta aveva segnalato la scarsa produttività dei terreni siti in US e l’intenzione di sostituirli, nel compendio aziendale, con altri terreni da acquisire successivamente in differente località.
Da ultimo, la difesa chiede la riduzione dell’addebito nella misura massima.
***
Con comparsa 5 marzo 2026 si è costituita la convenuta IN PA, ribadendo la propria estraneità alla contestazione, essendosi occupata, unicamente, di tradurre in un progetto tecnico la documentazione esistente come vidimata dal Centro di assistenza agricola della Coldiretti. Rammenta la difesa, inoltre, che tale documentazione corrispondeva alla realtà dei fatti per come emergente dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, le quali confermano che, al momento della predisposizione del piano aziendale, i terreni erano già effettivamente coltivati e l’azienda operativa.
Ricostruisce la cronologia degli avvenimenti per significare come l’aver anticipato ingenti somme da parte della convenuta GH, prima ancora di avere certezza dell’ottenimento dei contributi pubblici, dimostrerebbe l’assoluta buona fede dell’imprenditrice e della sua collaboratrice.
La difesa ricorda le difese della ON VdA in sede civile, laddove la stessa Amministrazione “puntualizza che le asserite manchevolezze addebitate alla GH non afferiscono alla richiesta di erogazione dei benefici, bensì a comportamenti successivi che avrebbero, in ipotesi regionale, integrato un inadempimento”.
Da ciò deriva, in sostanza, che la convenuta IN si sarebbe limitata a rappresentare i fatti emergenti dal fascicolo aziendale.
Richiama la consulenza tecnica in sede civile ed eccepisce l’irrilevanza delle dichiarazioni testimoniali raccolte dalla polizia giudiziaria in assenza di contraddittorio.
Contesta l’esistenza dell’elemento soggettivo ed eccepisce il concorso colposo dell’Amministrazione danneggiata che avrebbe potuto, all’epoca della domanda, eseguire controlli pregnanti.
Eccepisce, ancora, il difetto di giurisdizione della Corte, avendo la convenuta svolto attività privatistica libero professionale, e l’intervenuta prescrizione quinquennale.
Chiede la riduzione del danno da liquidarsi in favore della ON Valle d’Aosta in considerazione della provenienza comunitaria di parte dei contributi erogati; in ogni caso, chiede applicarsi il potere riduttivo come rimodulato dalla legge n. 1/2026.
***
Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.
Le difese delle convenute hanno richiamato il contenuto delle rispettive comparse di costituzione e insistito per il rigetto della domanda.
Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.
Considerato in diritto
1. La domanda deve essere accolta nei limiti che seguono.
2. In via preliminare, va ribadita la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti della convenuta GH, ricordando, naturalmente, che la valutazione deve essere fatta sulla base della domanda e non dei fatti come successivamente accertati.
2.1 Com’è noto, secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte (da ultimo, cfr. Cass. sez. unite, 07/01/2020, n. 111), in tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione (Cass. S.U. n. 5019/10), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass. S.U. n. 23897/15): pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall’ente pubblico (Cass. S.U. n. 1774/13).
2.2 La medesima eccezione è stata sollevata dalla convenuta IN ed anche in tal caso va respinta.
A tal fine, è sufficiente rilevare che la convenuta IN, quale libero professionista incaricato dalla GH per la predisposizione del “piano aziendale”, non si è limitata a compiere atti di gestione della relativa partica, ma ha posto in essere “presupposti ineliminabili della decisione finale e determinanti ai fini della loro positiva definizione” (Cass. Sez. U. ord. n. 14436 del 05/06/2018, secondo cui “In caso di indebito conseguimento di un finanziamento pubblico, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda risarcitoria formulata dall'ente pubblico finanziatore nei confronti del privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici, essendosi il rapporto di servizio instaurato in forza di tale condotta, immancabilmente sostitutiva o integrativa dell'attività istruttoria della P.A. erogante, che costituisce un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta”).
3. Affermata la giurisdizione contabile, sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta GH.
In particolare, la convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale, ancorandone il decorso ai pagamenti effettuati dalla ON in data 14.12.2018 ed in data 21.11.2019, coerentemente con la nuova previsione di cui all’articolo 1, comma 2, legge n. 20/1994 (“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno”), applicabile ai giudizi pendenti in virtù dell’articolo 6, legge n. 1/2026.
Anche tenendo conto dei 176 giorni previsti dall’art. 85, comma 4, d.l. 17.3.2020, n. 18, assume la difesa della convenuta, i termini di prescrizione sarebbero maturati rispettivamente il 7.6.2024 ed il 6.5.2025, a fronte dell’invito a dedurre notificato il 22.7.2025.
La prospettazione, condivisibile laddove àncora il dies a quo al momento dei pagamenti (ciò sull’assunto attoreo che le convenute avrebbero posto in essere un’attività truffaldina, con terreni incolti già da molti anni prima della domanda per l’ottenimento dei contributi), appare lacunosa in quanto non tiene conto della circostanza, peraltro espressamente ammessa nella comparsa di costituzione, dell’esistenza di due intimazioni di pagamento emesse dalla ON Valle d’Aosta, successivamente ai provvedimenti di decadenza, in data 15.4.2022 e 27.05.2022.
Richiamato il contenuto dell’articolo 66 c.g.c., a mente del quale “con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta”, e computando il possibile incremento biennale previsto dal secondo comma, la notifica dell’atto di citazione (19 dicembre 2025) appare tempestiva.
3.2 Analoga conclusione indurrebbe la considerazione, in alternativa, dell’efficacia interruttiva rappresentata dalla costituzione di parte civile della ON Valle d’Aosta nel giudizio penale a carico delle convenute, pur sempre nel rispetto del limite di cui al menzionato art. 66 c.g.c. (sull’efficacia interruttiva della costituzione di parte civile, ex pluribus, cfr. Corte Conti, Sez. II centrale d’Appello, n. 79/2025).
3.1 Anche l’eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta IN PA va respinta.
Con riferimento alla IN, se non possono essere considerati validi atti interruttivi i solleciti inviati alla GH dalla ON (la richiesta di pagamento, seppure indirizzata in copia alla IN, era rivolta espressamente alla sola convenuta GH), trova comunque piena efficacia interruttiva la costituzione di parte civile nel processo penale culminato con la condanna della GH, sufficiente, anche con i limiti di cui al menzionato art. 66 c.g.c., a garantire la tempestività dell’azione erariale.
4. Venendo all’esame del merito, dagli atti di causa risulta che con provvedimento dirigenziale 10.7.2017, n. 3480, la ON Valle d’Aosta approvava – nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – il bando per la concessione dei contributi di cui alle misure 4.1.2, “sostegno agli investimenti nelle aziende agricole – giovani agricoltori”, e 6.1.1, “aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”.
Per quanto concerne i requisiti necessari, rileva l’articolo 6, riferito alla misura 6.1.1, a mente del quale il beneficio può riconoscersi solo ai soggetti “titolari di un’azienda agricola con una produzione standard (PS) minima pari a 10.000,00 €, ridotta a 8.000,00 € per gli insediamenti ex-novo”, con la precisazione (art. 19) che tale requisito deve permanere per tutto il periodo compreso nel piano aziendale oggetto di sostegno.
4.1 In data 2.11.2017 la convenuta GH presentava domanda volta ad ottenere i premi previsti da entrambe le misure del programma di Sviluppo rurale della ON Valle d’Aosta per l’insediamento della sua azienda agricola. Allegato a tale istanza vi era il piano di sviluppo aziendale che, per quanto qui di rilievo, individuava le superfici coltivate sulla base delle quali si stimava, al momento della presentazione della domanda, una produzione standard pari ad euro 8.158,99: in particolare, il piano in esame indicava i terreni ricadenti nel comune di US (AO), località Tolasèche, come quelli in cui era concentrata la produzione di maggior valore dell'azienda agricola (piante officinali, meli e peschi allevati a vaso e noceto).
4.2 A fronte delle osservazioni della ON circa la sottostimata produttività dei terreni siti nel comune di US (confrontata con i valori medi di quella tipologia di coltivazione), la convenuta aggiornava il piano aziendale, precisando che “i meli e i peschi presi in affitto si tratta di frutteti non specializzati, con piante allevate a vaso che il conduttore precedente negli ultimi anni aveva trascurato, per cui la produzione è molto scarsa e i frutti hanno diametri ridotti”.
4.3 Approvato il piano aziendale, la ON VdA, con provvedimento dirigenziale 8.6.2018, n. 3174, concedeva alla convenuta GH il contributo di cui alla misura 6.1.1 per un importo pari a € 35.000,00 (con acconto di € 17.500,00 versato in data 17.12.2018), mentre, con il provvedimento dirigenziale 11.3.2019, n. 1242, le riconosceva il contributo di cui alla misura 4.1.2 per un importo pari a € 313.554,82 (con acconto di € 105.084,36, corrisposto in data 21.11.2019).
4.4 In data 21.1.2022 la ON Valle d’Aosta avviava il procedimento di decadenza del contributo di cui alla misura 6.1.1. sulla base delle seguenti motivazioni:
- “le superfici coltivate a genepy seppur il piano indichi essere state acquisite dall’azienda agricola tra il 2020 e il 2021, non risultano essere state inserite nel fascicolo aziendale validato in data 10 luglio 2020 e neppure in quello validato in data 20 aprile 2021” (si tratta di un terreno sito in Saint-Rhemy-en-Bosses, acquisito dalla GH nell’agosto 2019 ed asseritamente destinato alla coltivazione di “genepy”, pianta destinata alla produzione di liquore);
- “nella relazione di accompagnamento al bilancio 2020 è stato dichiarato che già a partire dal 2020 la titolare dell’azienda agricola ha abbandonato i terreni di US e Aosta” (ciò in relazione alla circostanza che in data 28.12.2021 la convenuta IN, tecnico di fiducia della GH, presentava il bilancio aziendale relativo all'esercizio 2020, nel quale si riportava la Produzione Lorda Vendibile (PLV) pari a zero, giustificata dalla decisione presa nel 2020 da NI LA di abbandonare tutti i terreni coltivati nei Comuni di US e Aosta);
- e pertanto “la PS della richiedente per l’anno 2020, a causa dell’abbandono di detti terreni, risulta pari ad euro 3.773,37, pertanto inferiore alla soglia minima di accesso alla domanda di aiuto fissata in euro 8.000,00”.
4.5 Esperito un sopralluogo nei terreni siti nel comune di US, giudicati in stato di abbandono dai tecnici della ON, con provvedimento dirigenziale del 12.4.2022, n. 2089, la ON Valle d’Aosta dichiarava la decadenza della convenuta dal “dal premio di primo insediamento di cui alla tipologia 6.1.1, per il mancato rispetto dell’impegno essenziale a mantenere la consistenza aziendale” (pari, come sopra ricordato, a 8.000 euro di produzione standard). Ciò sulla base delle seguenti argomentazioni:
“il terreno censito al catasto terreni del Comune di Saint-Rhemy-en-Bosses al foglio n. 11 mappale 112, non può essere preso in considerazione in quanto non sono state fornite dimostrazioni idonee del possesso dello stesso da parte della signora LA GH a decorrere dal 2020” (secondo la ON, infatti, “la tardiva registrazione del contratto e il successivo inserimento retroattivo nel fascicolo aziendale non sono probanti del possesso e, di conseguenza, della coltivazione di tale fondo da parte dell’azienda agricola La Tabla Garnìa a far data dall’annualità 2020”;
- “i terreni aziendali situati nel Comune di US debbono essere contabilizzati con un valore di PS pari a euro 0 come conseguenza dello stato di abbandono totale nel quale versano da almeno due anni, come rilevato dal sopralluogo in data 16 marzo 2022”;
“determinando così una PS definitiva per l’anno 2020 pari a euro 3.355,51 e per l’anno 2021 pari a euro 4.193,37”.
Con il successivo provvedimento dirigenziale del 16.5.2022, n. 2846, la ON Valle d’Aosta dichiarava la decadenza anche della misura 4.1.2 e ciò considerato che, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del bando, la decadenza dalla misura 6.1.1 comportava come automatica conseguenza la decadenza della misura 4.1.2.
4.6 Sulla base di questi elementi di fatto, originavano due distinti procedimenti, uno in sede civile ed uno in sede penale.
Per quanto riguarda il processo penale, con sentenza del GIP/GUP di Aosta n.306/2024, depositata il 4.2.2025, la convenuta GH veniva condannata per il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato di cui all’art.640-bis c.p., mentre la convenuta IN veniva assolta (la sentenza risulta appellata da entrambe le parti).
Quanto al giudizio civile, originato dall’impugnazione dei provvedimenti di decadenza adottati dalla ON, con sentenza n. 15/2025, depositata il 15/01/2025, il Tribunale di Aosta dichiarava l’illegittimità dei provvedimenti dirigenziali della ON n. 2089 e n. 2846 ed accertava il diritto dell’attrice GH ai contributi previsti dal bando, negli importi di euro 35.000,00 (per la misura 6.1.1) e di euro 313.554,82 (per la misura 4.2.1).
4.7 Le due menzionate pronunce, entrambe appellate e, quindi, allo stato, non passate in giudicato, manifestano un contrasto in ordine alla stima della produttività dei terreni siti nel Comune di US.
4.7.8 La sentenza penale ha ritenuto “l'assenza dei presupposti legittimanti l'accesso ai contributi sin dal momento della presentazione della prima istanza da parte di NI LA”, affermando che sarebbe “certo e non equivocabile che i terreni ubicati in US, sia per le caratteristiche rilevate direttamente in loco e sia per le dichiarazioni rese dai sommari informatori sopra indicati, erano incolti ed in stato di abbandono da molti anni e comunque quanto meno dal 2017”. Secondo il giudice penale, pertanto, “l'inserimento dei terreni in esame non è avvenuto per un occasionale errore nella redazione della documentazione tecnica da parte del professionista al quale l'imputata NI si era affidata o ad una erronea valutazione degli uffici regionali chiamati al controllo dell'andamento dell'attività produttiva posta in essere, bensì ad una precisa scelta dell'imputata, ben consapevole che, ove la coltivazione dei terreni di US non fosse stata inserita nelle domande presentate per il conseguimento dei citati benefici economici, essi non sarebbero mai stati erogati per insussistenza dei requisiti minimi di accesso alle contribuzioni”.
4.7.9 Di contro, il Tribunale civile di Aosta si è soffermato unicamente sulle annualità 2020 e 2021, ritenendo, sulla base di un’esperita CTU, l’avvenuta coltivazione dei terreni siti nel comune di US, con conseguente accertamento di una produttività standard superiore al limite regolamentare (8.000,00 euro) per il mantenimento dei benefici.
4.8 Ciò posto, questa Corte non può che rilevare l’esistenza di un contrasto tra pronunce giurisdizionali diverse, contrasto che, tuttavia, allo stato non può essere superato con gli strumenti processuali disponibili.
Si deve rammentare, infatti, che, in difetto di concorde istanza delle parti, il primo comma dell’articolo 106 c.g.c. rende possibile la sospensione del processo contabile solo “quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”.
Ora, com’è noto, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, formatasi sull’art. 295 c.p.c. (tra le tante, ord. n. 17235 del 29/07/2014; ord. n. 16844 del 03/10/2012; ord. n. 25272 del 14/12/2010), utile parametro di interpretazione dell’art. 106 del c.g.c., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, “la norma allude ad un vincolo di stretta ed effettiva
conseguenzialità fra due emanande statuizioni e, quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra
diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), deve, fra l’altro, investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere” (Corte dei Conti, II Sez. Centrale d’Appello, n. 87/2021).
Nella fattispecie in esame, peculiare per la presenza di due diverse e contrastanti statuizioni, non può ritenersi esistente un vincolo di pregiudizialità logica, nel senso che la soluzione della controversia civile o penale sia necessariamente pregiudiziale per la decisione della presente vertenza, né può affermarsi che l’eventuale sospensione sarebbe necessaria ad evitare un contrasto di giudicati, ben potendo questo consolidarsi e non risolversi con il passaggio in giudicato delle due sentenze già rese sulla vicenda.
4.9 Dovendo procedere all’esame del merito, questa Corte ritiene ancora necessario precisare che i provvedimenti di revoca adottati dalla ON Valle d’Aosta non perimetrano in modo rigido il presente giudizio.
Non trattandosi di un giudizio impugnatorio, vertendo invece sulla condotta fonte di danno erariale, il giudizio avanti questa Corte non è vincolato alle ragioni di revoca dei contributi come indicate nei provvedimenti di decadenza, dovendo estendersi alle condotte che, nell’assunto attoreo, hanno reso indebiti ab origine i contributi percepiti dalla convenuta GH.
Ciò significa, in concreto, che l’accertamento di questa Corte non sarà limitato alla verifica della situazione nelle annualità 2020-2021 (oggetto dei provvedimenti di decadenza e del giudizio civile) ma dovrà valutare la fondatezza o meno della prospettazione attorea, fondata su un più ampio disegno fraudolento che sarebbe stato posto in essere fin dalla domanda di accesso ai contributi pubblici.
5. Fatte tali premesse, e così venendo all’esame del merito, ritiene questa Corte che la domanda debba essere accolta nei confronti della convenuta GH LA, essendo il quadro probatorio emerso dalle indagini penali più che idoneo a ritenere certa la sua condotta fraudolenta, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), “la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie” (Cass. Ordinanza n. 5922 del 05/03/2024).
In particolare, si richiamano le seguenti fonti probatorie.
5.1 Con riferimento ai terreni siti nel comune di US, occorre in primo luogo considerare le sommarie informazioni testimoniali rese dai signori RO NN (“…siccome passo spesso in loco nelle mie passeggiate col cane, 11011 ho mai visto persone che li coltivavano o vi svolgevano pratiche agricole…Non ho mai visto qualcuno che praticasse una raccolta professionale delle noci o svolgesse interventi manutentivi delle piante quali potature. Le noci erano e sono raccattate occasionalmente dai passanti…In ogni caso, non ho mai visto nessuno praticare coltivazioni…”), IL MO (“Cinque o sei anni fa -n.d.r., quindi all’incirca all’epoca della presentazione delle domande di contributo- la sig.ra NI aveva pulito il terreno e mi pare vi avesse posizionato dei teli seminando piante officinali, quali rosmarino, lavanda e simili. I teli, a mio avviso, non dovrebbero essere stati posizionati a regola d'arte, visto che in parte sono volati via. Il primo anno la coltivazione doveva partire, il secondo e terzo anno era in condizioni migliori, le piante avevano attecchito; periodicamente vedevo che NI tagliava l'erba cresciuta tra un telo e l'altro. Progressivamente, il terreno è stato trascurato e quindi in seguito le condizioni vegetative sono peggiorate con la crescita di erbe infestanti…I meli sono stati piantati da IO ÌN…I noci sono stati anch'essi piantati da IO, poi il pezzo è stato trascurato alla sua morte. Anche i peschi li ha piantati IO, tutte le piante da frutto su tale terreno le ha piantate lui. Negli ultimi cinque o sei anni, non ho mai visto nessuno curare od occuparsi di tali terreni…Quando è morto io avevo aiutato la compagna NA a pulire il terreno, almeno sino a cinque anni fa. In seguito nessuno ha più seguito il terreno, a quanto mi consta. I meli sono stati piantati e curati dal sig. IO AM…Alla sua morte aveva iniziato a seguirli la compagna e siccome i meli portavano frutto lei aveva posizionato le reti. Da allora, non ho mai visto nessuno curare o raccogliere i meli”), CA AR (“…nell'anno 2017 ero stato contattato dalla sig.ra LU LA che cercava dei terreni per installare piante aromatiche. Ci siamo accordati e abbiamo sottoscritto un contratto di affitto a decorrere dal 12 agosto 2017 per la durata di anni 6…ha dissodato il terreno quindi messo teli neri e fatto filari per piantare piante aromatiche, officinali. mi recavo circa una volta all’anno in Tholasèche ho solo notato che le piante non avevano particolare vigore. ADR. Nell'anno 2021 all'incirca nel periodo estivo ho incontrato la sig.ra GI al Gran San Bernardo e mi ha comunicato che non voleva tenere i prati. Quindi nella primavera dell'anno 2022 ho deciso di ripulire il terreno che si presentava solo con un pezzo di telo nero e qualche piantina di rosmarino, li ho lasciati sul posto ed il resto dell'area l'ho ripulita con il decespugliatore. Dovendo decidere che cosa piantare mi sono recato all'incirca a fine primavera sul terreno constatando che erano 1nwva111ente stati installati teli neri e piante di rosmarino indicativamente era fine marzo di quest'anno. Ho incontrato alla Fiera di S Orso in data 01 aprile di quest'anno la LU alla Fiera chiedendole come mai avesse nuovamente installato i teli e il rosmarino e mi ha risposto che non ci eravamo capiti e che se volevo avrebbe rimosso ;/ tutto, abbiamo concordato che potevano restare visto che nell'anno 2023 si conclude il contratto"), CH ND (“Ricordo che prima della pandemia poteva essere l'anno 2018 avevo visto su quei terreni una ragazza con un signore più o meno della mia età insieme a due lavoranti di colore che hanno tagliato le piante e passato il decespugliatore ripulendo quell'area. Era indicativamente il periodo primaverile di quell'anno e vennero posati i teli e la salvia in quella zona…Durante il primo anno ho visto che il terreno veniva seguito poi non ho più visto nessuno, fino alla primavera scorsa quando ho visto che erano state tagliate le robinie che potete vedere ancora lì a terra senza peraltro l'utilizzo del decespugliatore nel resto dell'area…I noci erano nati per via naturale non li ho mai visti potare o seguire. Per quanto riguarda i meli, sempre lo stesso anno della sistemazione del terreno di cui abbiamo parlato prima, con riferimento alla piantagione di salvia, vennero impiantate su questo terreno che mi mostra le piante di melo, previa ripulitura del fondo. Non ho mai visto negli anni successivi che le piante di melo e i tre noci venissero seguiti. Non ricordo co11 precisione di aver visto eventuali girandole in funzione. Anche in questo caso parte dell'area è stata ripulita il primo anno e sono stati impiantati i peschi. Per quanto riguarda i noci come per le aree precedenti sono nati naturalmente. Non ho mai visto nessuno accudire i peschi o i noci, o comunque ripulire l'area negli anni successivi…Anche in questo caso nel corso del primo anno le stesse persone avevano ripulito l'area sottostante i noci che erano già d'alto fusto. Vennero rimossi i rovi e passato il decespugliatore. Le noci tendono anche a cadere sulla poderale che è frequentata da gente che vi passeggia e naturalmente, se nessuno le raccoglie, le prendono i passanti. Negli anni successivi alla prima pulizia della parte bassa del noceto non ho più visto nessuno in zona per manutenzioni o per raccogliere noci…Il restante impianto di meleti e ciliegi compresa l'area recintata vennero impiantati sempre dal sig. IO, compagno della signora Salto, e venne seguito da lui sino a quando non si ammalò ... omissis ... no, non ho più visto nessuno seguire il frutteto. Le piante non sono più state potate oppure coperte da reti nel periodo in cui avrebbero avuto una resa, la frutta che cresce viene di fatto mangiata dalle gazze”), De AZ Terenzio, addetto alle strutture irrigue, (“Fino all'anno scorso, la girandola ubicata all'interno del bosco nel mappale 849 era tappata, quindi essa non era fruita. La girandola piazzata ad ovest era indirizzata a bagnare il prato verde adiacente alla piantagione di salvia, in quanto al conduttore del mappale 849 non interessava. Ad inizio stagione 2022 ho avuto una richiesta da parte di una ragazza che conduce il terreno di attivare la girandola ubicata nel bosco al mappale 849 oltre ad un 'altra girandola posizionata all'interno di 1111 meleto posizionato più a monte. Ho attivato le due girandole ai primi di aprile 22. Parimenti, oltre al mappale n. 849, non ho mai visto alcuno coltivare o prendersi cura dell'impianto di meli ubicato al mappale dove è posizionata la girandola”), RO GO, altro manutentore del sistema irriguo le cui dichiarazioni sono in linea con quelle del sig. De AZ (“ero incaricato di garantire il servizio irriguo anche per la zona di Tolasèche mediante sia la manutenzione degli irrigatori sia mediante la regolazione dei flussi d'acqua, nel periodo aprile ottobre di ogni anno. Per svolgere tale incarico mi recavo sui luoghi con cadenza giornaliera… Con riferimento alla zona mostratami, le uniche richieste di intervento mi erano rivolte dal sig. MO IL per l'irrigazione del solo campo di patate attiguo alla strada comunale nonché dal sig. AR IT che chiedeva di irrigare a monte della strada, all'esterno della zona mostratami…Le girandole poste a valle del campo di patate, che dovevano servire i corrispondenti terreni, non erano attive…Questa zona per me era una vera e propria foresta”), AZ IA (“…dall'anno 2013 sino al 2020 ho svolto la mansione di acquaiolo, essendo incaricato di garantire il servizio irriguo anche per la zona di Tolasèche…In passato, non ricordo esattamente sino a quale anno, il noceto era seguito da un signore che so essere deceduto…Dopo la sua morte che mi risulti, il noceto non è più stato seguito…non ho mai visto nessuno accudire il noceto o raccogliere le noci negli anni successivi. Mi sembra che il signore che curava il noceto di cui abbiamo parlato sopra, non ne ricordo il nome, curava anche questo frutteto. Dopo la sua morte ho assistito ad un peggioramento continuo e la situazione è quella attuale. D- A valle del meleto rappresentato in fotografia, sul mappale n. 422, vi sono dei noci e dei piccoli meli: hai mai visto nessuno occuparsi di quei noci, potarli, tagliare l'erba? R- No. omissis ... Nessuno mi ha mai chiamato per quella zona, né lamentele di malfunzionamenti e nemmeno richieste particolari...), Bionaz Luigi, in servizio presso la Stazione forestale di US, (“Ritengo poiché li vedo personalmente, che a coltivare fondi ovvero a mantenere i prati puliti a Tolasèche siano sostanzialmente MO IL, che ha un orto ed un terreno ubicato sotto la strada comunale che porta a Tolasèche dove coltiva le sue patate, e il CH ND che conduce le sue pecore sui prati sottostanti a Tolasèche. Non ho mai visto nessuno che abbia pratica attività agricola di qualsivoglia tipo sul fondo di cui al mappale 11. 849 che, per una buona metà, è incolto…La porzione incolta di tale mappale non l'ho mai vista irrigare mentre la parte coltivata, invece, lo era…omissis... non ho mai notato esistesse una piantagione in loco. Ricordo questa piantagione anche se non vi ho mai visto alcuno che la curasse o praticasse potature e simili. Ho sempre visto tale fondo nello stato in cui mi è appena stato rappresentato in fotografia. Non ho mai visto alcuno curare il pezzo, pulirlo o potare le piante. Il noceto l'ho sempre visto nelle condizioni che mi sono state mostrate in foto. Non mai visto alcuno praticare potature sui noci, pulire il fondo. Non ho neppure avuto modo di notare lo svolgersi di una raccolta organizzata delle noci. Le noci sono occasionalmente raccolte dai passanti. Sì, ho sempre notato che tali fondi erano, sostanzialmente, stati lasciati nella loro evoluzione naturale, senza l'intervento di alcuna pratica agronomica. Non ho mai visto alcuno potare le piante da frutto oppure tenere curato il fondo mostratomi. Da almeno due o tre anni il terreno è stato lasciato assolutamente incolto…”).
Le dichiarazioni riportate sono molteplici e tutte assolutamente concordanti nell’evidenziare che la convenuta GH, nei terreni siti nel comune di US, si era limitata ad alcune operazioni preliminari (preparazione del terreno e messa a dimora di piante aromatiche; pulizia dei terreni), poste in essere all’epoca della domanda amministrativa (quindi, presumibilmente, negli anni 2017-2018), per poi trascurare completamente i terreni, specie per quanto concerne il frutteto ed il noceto. Come concordemente riferito dagli addetti, mai la convenuta si era interessata all’irrigazione dei terreni, circostanza ulteriore a comprova dell’assoluto disinteresse per le colture.
Ancora, le stesse dichiarazioni paiono concordanti nel segnalare un successivo intervento della convenuta nel corso del 2022, avvenuto, quindi, solo successivamente al sorgere delle prime contestazioni da parte della ON (il 21.1.2022 la ON Valle d’Aosta comunicava alla signora GH l’avvio del procedimento di decadenza): di tale circostanza si dovrà tenere conto in sede di valutazione dell’elemento soggettivo.
5.2 Ulteriore elemento probatorio è rappresentato dal materiale fotografico prodotto dalla Procura e relativo al sopralluogo effettuato nel marzo 2022: l’esame di tali evidenze mette in luce, anche all’occhio di un soggetto non perito agronomo, l’assoluta trascuratezza dei terreni, certamente non oggetto di colture attive da tempo. Il degrado e l’incuria dei terreni, infatti, sono manifesti e non richiedono, per essere apprezzati, peculiari competenze.
5.3 Tale materiale fotografico, con le evidenze sopra indicate, fonda la relativa relazione contenuta nel verbale di sopralluogo del 16 marzo 2022: ora, seppur vero che tale verbale proviene da una delle parti coinvolte (l’Amministrazione danneggiata), e si sia svolto in assenza di contraddittorio, va tuttavia rilevato che esso, nelle sue affermazioni, appare assolutamente avvalorato dal materiale fotografico a corredo.
Il suddetto verbale, quindi, in primo luogo conferma la non funzionalità dell’impianto irriguo (elemento indiziario che conferma l’assenza di gestione attiva); si sofferma sull’esistenza di specie infestanti (“…la vegetazione infestante è tale da rendere difficoltoso il reale rilevamento dell'impianto…”) e di un manto erboso assolutamente incolto. Lo stato di incuria dei terreni (con le piante di pesco rinvenute “totalmente morte con evidenti attacchi da parte di insetti xilofagi”), che, lo si ribadisce ancora una volta, si riscontra dai rilievi fotografici in atti, viene ritenuto comprovante l’abbandono del sito quantomeno dal 2019 e ciò sulla base dello stato evolutivo delle specie infestanti.
5.4 Occorre poi considerare gli ulteriori sopralluoghi svolti dalla polizia giudiziaria tra il settembre e l’ottobre 2022, con la relazione dei periti agronomi ausiliari di p.g. (cfr. allegati 1.1 prodotti dalla Procura, verbali di nomina ex art. 384 c.p.p. del 18.10.2022; relazione allegata all’interno della cartella “Cd1”, cartella “Allegati”, file “Relazione descrittiva PG”) secondo cui il parametro della produzione standard, all’atto della domanda amministrativa, doveva comunque essere rideterminato in 7.308,06 euro, inferiore al limite di ammissibilità di 8.000,00 euro. Il personale ausiliario di p.g., quindi, seppure a posteriori, avvalora e conferma le conclusioni già indicate nella relazione del 16 marzo 2022.
5.5 Ancora, a chiarire ulteriormente i contorni della vicenda contribuiscono le dichiarazioni telefoniche estrapolate dal cellulare della convenuta GH (contenuti nell’allegato 1.1, cartella “Cd2”).
In particolare, il primo riferimento è alla conversazione tra le due convenute avvenuta in data 25 gennaio 2022: durante un sopralluogo sui propri terreni, in seguito alle prime contestazioni dell’Amministrazione, la GH riferiva alla IN di aver notato che i meli erano stati potati. Tuttavia, a precisa domanda della IN, la GH replicava di non sapere chi potesse averli potati, ad evidente dimostrazione del disinteresse per l’appezzamento.
Ancora, merita richiamare i messaggi whatsapp del 17.02.2022 inviati dalla GH a due differenti soggetti, nei quali la convenuta, preoccupata dalle contestazioni circa l’incuria dei terreni, chiede a tali soggetti di intervenire repentinamente, affermando “…Ho un problema, nel senso che devo sistemare e…e mettere giù delle piante assolutamente domani a US”.
A parere di questa Corte si tratta di un’affermazione confessoria della circostanza che la convenuta GH non si fosse mai interessata attivamente ai terreni di US e che solo in seguito alle perplessità della ON si sia prontamente attivata per mascherare lo stato di abbandono.
6. Il quadro probatorio esposto induce a ritenere provata la circostanza che i terreni siti nel comune di US erano sostanzialmente incolti fin dall’epoca della domanda, salvo l’esistenza di piante messe a dimora dal precedente proprietario e salvo il limitato intervento iniziale della GH al solo scopo di ottenere il contributo pubblico: se il verbale dei tecnici regionali del 2022 stima lo stato di abbandono quantomeno dal 2019 (in quanto sufficiente, per l’Amministrazione regionale, alla revoca del contributo), le dichiarazioni testimoniali confermano che, al netto della messa a dimora di piantine di salvia, i frutteti ed il noceto sono sempre stati totalmente trascurati.
Gli interventi iniziali della GH, infatti, devono qualificarsi alla stregua della creazione di una situazione di mera apparenza, volta ad ottenere il rispetto formale del requisito minimo di fruizione del contributo, con la premeditata e seguita intenzione di non dar corso ad una successiva minima gestione.
7. Sotto il profilo oggettivo, occorre ricordare che il bando relativo alla misura 6.1.1 prevedeva, all’articolo 6, la presentazione di “un piano aziendale che garantisca la redditività e sostenibilità finanziaria dell’investimento a regime e che assicuri la continuità dell’attività agricola” nonché “l’essere titolari di un'azienda agricola con una produzione standard (PS) minima pari a 10.000 €, ridotta a 8.000 € per gli insediamenti ex-novo”.
Il piano aziendale presentato dalla GH, in coerenza con i requisiti sopra riportati, indicava come obiettivo la “produzione di erbe officinali, piccoli frutti ed alberi da frutto quali meli, noci ed albicocchi, con lo scopo di ampliare poi l’attività alla trasformazione di una parte di queste materie prime in tisane, marmellate, succhi di frutta e frutta essiccata”, quantificando l’apporto lavorativo della stessa convenuta.
Allo stesso modo, il piano indicava analiticamente la produzione standard riferibile ai vari appezzamenti (cfr. il grafico di pagina 6, par. 2.9): dal suo esame si evidenzia come i terreni adibiti a frutteto, per frutta fresca e frutta a guscio, fossero essenziali per il raggiungimento del requisito di ammissibilità (riportando, rispettivamente, una P.S. di euro 898,53 ed euro 694,27) che, ove venute meno, determinavano una P.S. complessiva inferiore ad euro 8.000,00 (atteso che, computando i frutteti, la P.S. complessivamente indicata era pari ad euro 8.257,64).
Ora, questa “produttività standard” viene definita nel bando (Allegato II) nei seguenti termini: “Per produzione standard si intende il valore della produzione di ciascuna attività produttiva agricola corrispondente alla situazione media di una determinata regione. 2. Il valore della produzione standard è il valore monetario della produzione agricola lorda “franco azienda”. Esso è pari alla somma del valore del prodotto principale (o dei prodotti principali) e del prodotto secondario (o dei prodotti secondari)”.
È evidente, quindi, che la produzione standard non si identifica con il fatturato, afferente alla successiva commercializzazione, ma con la produzione del terreno che deve garantire, secondo un prezziario standard, una determinata produzione.
Coerentemente, l’articolo 13 del bando prevede che “Il piano aziendale deve essere avviato dopo la presentazione della domanda di sostegno ed entro nove mesi dalla decisione di concessione dell’aiuto (provvedimento dirigenziale di
approvazione della graduatoria). La dimostrazione che le attività materiali e non, previste nel piano aziendale, sono state avviate nei tempi previsti deve avvenire tramite presentazione della documentazione atta a comprovare tale inizio”.
7.1 In sostanza, al momento dell’ammissione al contributo, il beneficiario deve avere un determinato requisito “dimensionale”, da valutarsi in termini oggettivi, ed assume l’impegno all’immediato avviamento del piano aziendale.
Nella fattispecie in esame, invece, dalle evidenze istruttorie sopra analiticamente richiamate, è emerso che i terreni siti in US e destinati a frutteto (noci, meli e peschi) non sono mai stati gestititi dalla convenuta, nessuno occupandosi della raccolta dei frutti.
Quest’ultimo aspetto, confermato da tutte le dichiarazioni testimoniali raccolte, appare dirimente.
In primo luogo, esso conferma l’evidente e preordinata, in quanto posta in essere fin dalla concessione del contributo, violazione dell’impegno lavorativo assunto con il piano aziendale posto a base della misura di sostegno.
Sotto altro profilo, dimostra l’assenza dei requisiti dimensionali (8.000,00 euro di P.S.) fin dal momento della domanda amministrativa: è chiaro, infatti, che se nessuno ha mai raccolto i prodotti di quei terreni, se ne deve concludere che la produttività standard, seppure calcolata, come sopra esposto, in termini oggettivi e astratti, non si è mai realizzata. Pur non essendo necessaria, ai fini della produttività standard, una commercializzazione ed il conseguente effettivo fatturato, cionondimeno la circostanza che nessuno abbia mai fruito (se non gli occasionali passanti) dei prodotti del frutteto esclude, a monte, che tali terreni abbiano avuto alcuna produttività.
8. In conclusione, ritiene questa Corte che la convenuta GH abbia inserito nel proprio fascicolo aziendale, e computato ai fini dell’accesso agli incentivi, dei terreni che, in realtà, non ha mai curato. Depurando il conteggio della Produttività Standard del valore dei frutteti siti in US (senza considerare il terreno destinato a “Piante aromatiche, medicinali e spezie” – rilevante per quasi 6.000,00 euro P.S. – che, secondo le testimonianze raccolte, sarebbe stato oggetto di iniziale coltura per poi venire, in questo caso successivamente, abbandonato) la convenuta non avrebbe raggiunto il requisito di ammissibilità per la concessione dei contributi: da qui, sotto il profilo oggettivo, l’antigiuridicità della condotta avendo la convenuta GH beneficiato del contributo 6.1.1 senza averne i necessari requisiti (la cui assenza si riverbera anche sulla misura 4.1.2: cfr. artt. 17.1 lett. A, 20.1 e 20.2 del bando).
9. Sempre sotto il profilo oggettivo, è necessario esaminare la sentenza del Tribunale civile di Aosta n. 15/2025 che, come ricordato in fatto, ha dichiarato illegittimi i decreti di decadenza della ON Valle d’Aosta, accertando il diritto della GH agli interi benefici sulla base di una ritenuta produttività standard, per gli anni 2020 e 2021, superiore a 11.000,00 euro.
A parere di questa Corte la sentenza in esame non costituisce elemento decisivo e ciò sotto due distinti profili.
9.1 Sotto un primo profilo, di carattere giuridico, si deve rilevare che tra la presente decisione, la sentenza penale e la menzionata sentenza civile vi è un contrasto solo apparente, avendo avuto, la pronuncia civile, un oggetto più limitato.
Si deve rilevare, infatti, che mentre l’accertamento rimesso a questa Corte ha indagato la situazione della signora GH fin dalla presentazione della domanda amministrativa, essendo la prospettazione attorea fondata su un’asserita condotta fraudolenta dolosamente preordinata, fin dall’inizio, all’inserimento nella domanda amministrativa di terreni che non si sarebbero mai coltivati, il giudice civile, limitando la propria cognizione ai provvedimenti di decadenza, ha circoscritto le proprie valutazioni alle sole annualità 2020 e 2021, con una pronuncia che, quindi, è chiaramente parziale e non sovrapponibile né alla presente né all’accertamento reso dal giudice penale.
9.2 Sotto altro profilo, seppure non sia questa la sede per una critica alla sentenza del Tribunale civile (per la quale pende appello presso la Corte d’Appello di Torino, con decisione attesa per l’inizio del 2027), cionondimeno alcune considerazioni sono necessarie, nell’ottica di illustrare le ragioni per le quali questa Corte ritiene, comunque, di discostarsi da tale pronuncia.
Si deve rilevare, infatti, che l’ampio compendio probatorio valorizzato in sede penale, per ragioni non note, non è stato in alcun modo considerato dal Tribunale civile la cui cognizione, pertanto, è risultata non solo limitata ad alcune annualità ma anche monca nelle sue fonti di conoscenza.
Quanto alla consulenza svolta in quel giudizio, essa non appare, a questa Corte, pienamente convincente.
In primo luogo, il sopralluogo svolto dai periti avveniva nel novembre 2023, a distanza di molti anni dalle contestazioni di abbandono dei terreni quando, com’è noto (cfr. le dichiarazioni testimoniali e le conversazioni telefoniche), la GH era intervenuta per dare una parvenza di avvenuta gestione dei terreni, con conseguente alterazione dello stato dei luoghi esaminato dai consulenti.
L’affermazione dei consulenti, reiterata tanto per le colture di piante aromatiche quanto, per quel che qui interessa, per il frutteto, secondo cui “non si osservano elementi che indichino che all’epoca dei fatti ci sia stata un’infestazione significativa da parte di specie arboree o arbustive (es. IA pseudoacacia) o che questa non sia stata gestita”, appare inattendibile proprio alla luce di tale alterazione dei luoghi.
Sotto altro, e ben più grave, profilo, la consulenza non dà minimamente conto della amplissima documentazione fotografica esaminata da questa Corte e messa a disposizione dei consulenti in sede civile, documentazione relativa allo stato dei luoghi prima dell’intervento della convenuta.
Non si vuole significare che quella documentazione non sia stata messa a disposizione dei consulenti che, infatti, la richiamano espressamente per replicare alla contestazione del CTP di controparte, quanto piuttosto che nell’interno corpo della relazione non vi sia alcun riferimento di merito a tale documentazione, alcun rilievo per giustificare le immagini o ritenerle non rilevanti.
10. Così acclarato il carattere indebito, ab origine, dei contributi percepiti dalla GH, occorre soffermarsi sull’esame dell’elemento soggettivo.
A parere di questa Corte, esso non può che essere doloso, essendo l’operato della convenuta caratterizzato dalla volontà dell’inserimento, nell’originaria domanda, dei terreni adibiti a frutteto siti in US, con la piena consapevolezza del fatto che questi terreni non sarebbero mai stati curati, presentando, pertanto, una produttività standard, nel caso concreto, pari a zero.
La consapevolezza, pertanto, si estendeva anche al carattere indebito del beneficio, non avendo i relativi requisiti (il cui computo emergeva chiaramente dal piano aziendale, senza che fosse possibile alcuna ignoranza incolpevole), e, conseguentemente, al danno cagionato.
11. Venendo alla posizione della convenuta IN PA, questa Corte ritiene non sussistano elementi certi per ritenere che la stessa fosse compartecipe della condotta fraudolenta posta in essere. La Procura regionale, infatti, non evidenzia in modo analitico il rapporto di mandato professionale conferito alla IN dalla GH che, pertanto, deve ritenersi confinato, come accertato anche dalla sentenza penale di assoluzione, alla mera predisposizione della domanda amministrativa secondo le indicazioni fornite dal mandante e risultanti dalla documentazione disponibile nel fascicolo aziendale (che, va ricordato, non risultava formato dal professionista ma dal Centro di assistenza agricola).
Non vi è prova, inoltre, che la IN avesse incarico di gestione diretta dei terreni o che, per la redazione del piano e la sua successiva attuazione, si sia mai recata presso gli stessi, così potendo avvedersi della situazione.
E’ pur vero che le conversazioni telefoniche riportate manifestano una certa vicinanza della convenuta IN alle difficoltà della GH ma ciò, al netto del giudizio etico morale che ne discende, non pare sufficiente a ritenere provato, sotto il profilo oggettivo, una compartecipazione dolosa alla condotta truffaldina o, in subordine, una condotta eziologicamente rilevante e caratterizzata da grave negligenza.
12. In conclusione, alla luce di quanto esposto, va accolta la domanda principale della Procura nei confronti della convenuta GH LA, condannandola al pagamento della complessiva somma di euro 122.584,36 in favore della ON Valle d’Aosta.
Quanto agli accessori, trattandosi di debito di valore, l’importo sopra indicato andrà rivalutato secondo gli indici Istat, mentre solo dalla presente pronuncia, commutandosi in debito di valuta, andranno computati gli interessi compensativi.
In termini, la giurisprudenza di legittimità più recente, secondo cui “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo” (Cass. 10 marzo 2025, n. 6351; n. 22441/2025; n. 24417/2025).
Va invece respinta la domanda proposta nei confronti della convenuta IN PA.
13. Da ultimo, le spese di giudizio, quanto alla convenuta GH LA, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’Erario dello Stato.
13.1 Stante l’assoluzione nel merito della convenuta IN PA, e visto l’articolo 31, comma 2, c.g.c., le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la ON Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, Condanna GH LA al pagamento, in favore della ON Valle d’Aosta, dell’importo di euro 122.584,36, oltre rivalutazione monetaria dalle date di avvenuto pagamento ed interessi legali dal deposito della presente sentenza.
Condanna GH LA al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’erario, spese liquidate in euro 317,10 Respinge la domanda nei confronti della convenuta IN PA.
Liquida le spese di lite in favore della convenuta IN PA in complessivi euro 3.200,00 per diritti ed onorari, oltre il 15% per spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 25 marzo 2026 Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Il Giudice estensore Il Presidente
AN AL MA IO
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 10 aprile 2026 Il Funzionario della Segreteria
AZ GR
F.to digitalmente
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