Ordinanza 14 dicembre 2021
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, avverso l'ordinanza di applicazione provvisoria emessa dal magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen., è esperibile opposizione innanzi al tribunale di sorveglianza, sicchè il ricorso per cassazione proposto entro il termine di impugnazione, per il principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", deve essere qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, ordinanza 14/12/2021, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2021 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA03144-22 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Filippo Casa - Presidente - Sent. n. sez. 3818/21 -CC 14/12/2021 Giacomo Rocchi Teresa Liuni R.G.N. 19396/21 Palma Talerico Carlo Renoldi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TI LO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma in data 24/4/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 24/4/2021, il Magistrato di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di LO TI, contestualmente ammettendolo, in via provvisoria, alla detenzione domiciliare in relazione alla pena espianda di 10 mesi di reclusione inflitta, per il delitto previsto dall'art. 612-bis cod. pen., con sentenza emessa in data 14/9/2017 dalla Corte di appello di Roma. Ciò in quanto, considerate la natura e la gravità del reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali, le altre informazioni di polizia nonché la condotta successiva al reato e i comportamenti attuali, non vi erano «elementi idonei alla praticabilità immediata del percorso strutturato di recupero sociale richiesto per garantire la finalità della ём misura di cui al comma 2 dell'art. 47 O.P.»; e, tuttavia, la presenza di un forte distanza ancoraggio familiare e la risalenza nel tempo dei reati commessi lasciavano presumere la maturazione di una controspinta a delinquere» idonea a contenere, con la sottoposizione alla detenzione domiciliare, la residua pericolosità del condannato, garantendo adeguatamente le esigenze di tutela della collettività.
2. LO TI ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Luca Pettinari, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al pericolo di recidiva e alla possibilità di un effettivo recupero sociale, nonché l'omessa valutazione di documenti decisivi ai fini della valutazione sulla concedibilità del beneficio. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la motivazione abbia erroneamente affermato l'inesistenza di elementi idonei a consentire un recupero sociale, in particolare con riferimento al comportamento successivo ai fatti oggetto della condanna. Infatti, TI starebbe attualmente lavorando presso l'azienda agricola del figlio come imprenditore agricolo e coltivatore diretto, senza che il Magistrato di sorveglianza ne abbia tenuto conto e nonostante la rilevanza di tale circostanza ai fini del percorso strutturato di reinserimento sociale necessario per accedere alla misura più ampia. Del pari, non sarebbero state esplicitate le ragioni per le quali non sarebbero garantite le finalità proprie dell'affidamento in prova, avendo lo stesso provvedimento dato atto che il reato risaliva a oltre dieci anni prima e avendo, da allora, il ricorrente tenuto un comportamento impeccabile.
3. In data 12/10/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente giova rilevare che l'odierna impugnazione deve essere qualificata come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma, competente a decidere sulla stessa.
2. L'art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen., inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, stabilisce che nei casi in cui, in relazione alle istanze di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti 2 л е с i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale quest'ultimo, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare, in via provvisoria, una delle misure menzionate da citato comma 5 dell'art. 656. L'ordinanza di applicazione provvisoria della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Decorso il termine per l'opposizione, il tribunale di sorveglianza conferma, senza formalità, la decisione del magistrato;
mentre quando non è stata emessa o confermata l'ordinanza provvisoria o è stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede nelle forme dell'art. 666 cod. proc. pen., richiamato dal comma 1 dell'art. 678 cod. proc. pen. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa.
3. Ne consegue, dunque, che avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Roma ha disposto, a beneficio di LO TI, la misura della detenzione domiciliare, respingendo la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, la difesa avrebbe dovuto presentare, nel termine di legge, la richiesta di opposizione al Tribunale di sorveglianza;
oppure, dopo la scadenza dei dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e, quindi, dopo la conferma, senza formalità, della decisione del magistrato da parte del tribunale di sorveglianza, avrebbe dovuto impugnare direttamente quest'ultimo provvedimento. Nel caso qui esaminato, il difensore di TI ha, invece, proposto ricorso per cassazione in data 15/5/2021, dopo che l'ordinanza de qua, depositata il 27/4/2021, era stata notificata all'interessato il 7/5/2021 e, dunque, quando non era ancora spirato il termine per proporre impugnazione.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, deve essere qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per quanto di competenza.
PER QUESTI MOTIVI
Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in data 14/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi Filippe Casa Fapero Cl ell 3