Art. 3.
Le universita' e gli istituti di istruzione universitaria sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da eventuali sovrimposte erariali e degli enti locali, oltre che per i contributi e gli assegni dello Stato, anche per le sovvenzioni e gli assegni erogati a loro favore da enti o da privati.
Le universita' e gli istituti di istruzione universitaria sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da eventuali sovrimposte erariali e degli enti locali, oltre che per i contributi e gli assegni dello Stato, anche per le sovvenzioni e gli assegni erogati a loro favore da enti o da privati.