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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5954 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 12592 /2024 da:
L'avv. BOCCETTI MARCO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. ZEROLI ANDREA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. AE Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 12592 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 937/2024 emesso dal Tribunale di Venezia e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Boccetti C.F._2
OPPONENTE
E
(C.F. , in persona del l.r.p.t., non in proprio ma in Controparte_1 P.IVA_1 qualità di procuratrice di (oggi incorporata in , CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zeroli
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Gli opponenti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 937/2024, con il quale il Tribunale di Venezia ha ingiunto il pagamento di euro 42.807,02, oltre interessi e spese, in favore dell'opposta, in virtù del contratto di finanziamento n. 0 850051533794 stipulato in data 16 giugno 2010 tra CA IN SA PA e la Parte_3
e in relazione al quale gli opponenti medesimi si sono costituiti fideiussori.
[...]
Hanno dedotto: a) la prescrizione;
b) la decadenza ex art . 1957 c.c.; c) il difetto di titolarità del credito.
1 1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
2. L'opposizione è infondata.
2.1. In primo luogo, per quel che riguarda la titolarità del credito, si osserva che il finanziamento è stato concesso da , la quale ha, poi, ceduto il credito a Parte_4 [...]
da cui si è scissa Controparte_4 CP_2
Ebbene, con riferimento alla cessione da parte di IN, si rileva la presenza in atti de lla dichiarazione del cedente che attesta che il credito per cui è causa è tra quelli acquisiti dal cessionario, il che dimostra l'avvenuta cessione (cfr. Cassazione civile sez. III, 16 aprile
2021, n. 10200, secondo cui “nella descritta cornice ricostrutt iva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale amm issibile anche in grado di appello (Cass.,
Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi,
l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”, nonché Corte Appello Milano, 24 gennaio 2023, n. 220, secondo cui “inoltre, e tale circostanza è dirimente (sì da esonerare la Corte dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche richiamate nell'avviso e quelle rivestite dal Con credito azionato dalla cessionaria L'affermazione dell'appellante secondo la quale la dichiarazione del debitore originario è priva di valore in quanto “dichiarazione di parte ” è infondata: all'opposto, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria Parte_5 non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”, nonché ancora Tribunale Prato, 15 maggio 2023, n. 318, secondo cui “la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che non può esservi ostacolo a che la prova della cessione avvenga tramite la dichiarazione del cedente che attesti l'a vvenuta cessione del credito (cfr. Cass. n.
10200/2021: “ la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”).
2 Inoltre, è presente in atti l'atto di scissione di e la dichiarazione di CP_2 CP_4
da cui la stessa si è scissa, che attesta l'avvenuto passaggio di titolarità del credito
[...]
a CP_2
Pertanto, non vi sono dubbi sulla titolarità del credito in capo all'opposta.
3. E' infondata anche l'eccezione di prescrizione.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “nel contratto di mutuo,
l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.”. Ed ancora: “Il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dall a scadenza dell'ultima rata”) Cass. civ., sez. III,
10 febbraio 2023, n. 4232).
Pertanto, sia con riferimento al capitale che agli interessi si applica la prescrizione decennale, decorrente dalla scadenza dell'ultima rata o dalla cessazione del contratto in caso di estinzione anticipata.
Nel caso di specie, dalla documentazione presente in atti risulta che il finanziamento, concesso il 16 giugno 2010, da restituire in 60 rate mensili, è stato risolto in via anticipata con raccomandata ricevuta il 14 maggi o 2013.
La prescrizione quindi, ha avuto decorrenza da tale data ed è stata validamente interrotta dalla diffida del 21 ottobre 2022.
Pertanto, non può ritenersi decorso il termine di prescrizione decennale applicabile al caso di specie.
4. Da ultimo, va respinto anche il motivo relativo all'art. 1957 c.c.
Infatti, “la fideiussione prestata senza limiti di tempo resta convenzionalmente sottratta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. venendo meno solo in virtù dell'estinzione dell'obbligazione principale” (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 1989, n. 786; cfr. anche Corte app. Milano, 31 dicembre 1999, secondo cui “non può ritenersi applicabile alla fideiussione rilasciata senza limiti di tempo il disposto di cui all'art. 1957 c.c., in quanto la pr evisione di tale norma non è logicamente compatibile con l'intenzione delle parti di non porre un limite temporale all'efficacia della garanzia e di far durare la stessa per un periodo illimitato di tempo”, nonché nello stesso senso Tribunale Arezzo, 13 gi ugno 2018, n. 647 e Tribunale
Siena, sez. I, 18 gennaio 2020, n. 66).
3 Pertanto, considerato che, nel caso di specie, le fideiussioni omnibus per cui è causa
(rilasciate in epoca antecedente alla concessione del finanziamento ma valevoli anche per i crediti futuri sino a concorrenza dell'importo indicato), sono state prestate senza limite di durata e sono state correlate all'adempimento dell'obbligazione e non alla scadenza (negli atti di fideiussione si fa riferimento all'adempimento delle obbligazioni e non alla scadenza), deve escludersi l'applicabilità dell'art. 1957 c.c.
Pertanto, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
AE Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cos ì provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta per il presente giudizio, che liquida in euro 4.100,00 (di cui 900,00 per la fase di studio, 700,00 per la fase introduttiva, 1.000,00 per la fase di trattazione e 1.500,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Venezia, 1 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. AE Laviola
4
L'avv. BOCCETTI MARCO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. ZEROLI ANDREA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. AE Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 12592 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 937/2024 emesso dal Tribunale di Venezia e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Boccetti C.F._2
OPPONENTE
E
(C.F. , in persona del l.r.p.t., non in proprio ma in Controparte_1 P.IVA_1 qualità di procuratrice di (oggi incorporata in , CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zeroli
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Gli opponenti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 937/2024, con il quale il Tribunale di Venezia ha ingiunto il pagamento di euro 42.807,02, oltre interessi e spese, in favore dell'opposta, in virtù del contratto di finanziamento n. 0 850051533794 stipulato in data 16 giugno 2010 tra CA IN SA PA e la Parte_3
e in relazione al quale gli opponenti medesimi si sono costituiti fideiussori.
[...]
Hanno dedotto: a) la prescrizione;
b) la decadenza ex art . 1957 c.c.; c) il difetto di titolarità del credito.
1 1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
2. L'opposizione è infondata.
2.1. In primo luogo, per quel che riguarda la titolarità del credito, si osserva che il finanziamento è stato concesso da , la quale ha, poi, ceduto il credito a Parte_4 [...]
da cui si è scissa Controparte_4 CP_2
Ebbene, con riferimento alla cessione da parte di IN, si rileva la presenza in atti de lla dichiarazione del cedente che attesta che il credito per cui è causa è tra quelli acquisiti dal cessionario, il che dimostra l'avvenuta cessione (cfr. Cassazione civile sez. III, 16 aprile
2021, n. 10200, secondo cui “nella descritta cornice ricostrutt iva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale amm issibile anche in grado di appello (Cass.,
Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi,
l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”, nonché Corte Appello Milano, 24 gennaio 2023, n. 220, secondo cui “inoltre, e tale circostanza è dirimente (sì da esonerare la Corte dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche richiamate nell'avviso e quelle rivestite dal Con credito azionato dalla cessionaria L'affermazione dell'appellante secondo la quale la dichiarazione del debitore originario è priva di valore in quanto “dichiarazione di parte ” è infondata: all'opposto, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria Parte_5 non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”, nonché ancora Tribunale Prato, 15 maggio 2023, n. 318, secondo cui “la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che non può esservi ostacolo a che la prova della cessione avvenga tramite la dichiarazione del cedente che attesti l'a vvenuta cessione del credito (cfr. Cass. n.
10200/2021: “ la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”).
2 Inoltre, è presente in atti l'atto di scissione di e la dichiarazione di CP_2 CP_4
da cui la stessa si è scissa, che attesta l'avvenuto passaggio di titolarità del credito
[...]
a CP_2
Pertanto, non vi sono dubbi sulla titolarità del credito in capo all'opposta.
3. E' infondata anche l'eccezione di prescrizione.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “nel contratto di mutuo,
l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.”. Ed ancora: “Il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dall a scadenza dell'ultima rata”) Cass. civ., sez. III,
10 febbraio 2023, n. 4232).
Pertanto, sia con riferimento al capitale che agli interessi si applica la prescrizione decennale, decorrente dalla scadenza dell'ultima rata o dalla cessazione del contratto in caso di estinzione anticipata.
Nel caso di specie, dalla documentazione presente in atti risulta che il finanziamento, concesso il 16 giugno 2010, da restituire in 60 rate mensili, è stato risolto in via anticipata con raccomandata ricevuta il 14 maggi o 2013.
La prescrizione quindi, ha avuto decorrenza da tale data ed è stata validamente interrotta dalla diffida del 21 ottobre 2022.
Pertanto, non può ritenersi decorso il termine di prescrizione decennale applicabile al caso di specie.
4. Da ultimo, va respinto anche il motivo relativo all'art. 1957 c.c.
Infatti, “la fideiussione prestata senza limiti di tempo resta convenzionalmente sottratta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. venendo meno solo in virtù dell'estinzione dell'obbligazione principale” (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 1989, n. 786; cfr. anche Corte app. Milano, 31 dicembre 1999, secondo cui “non può ritenersi applicabile alla fideiussione rilasciata senza limiti di tempo il disposto di cui all'art. 1957 c.c., in quanto la pr evisione di tale norma non è logicamente compatibile con l'intenzione delle parti di non porre un limite temporale all'efficacia della garanzia e di far durare la stessa per un periodo illimitato di tempo”, nonché nello stesso senso Tribunale Arezzo, 13 gi ugno 2018, n. 647 e Tribunale
Siena, sez. I, 18 gennaio 2020, n. 66).
3 Pertanto, considerato che, nel caso di specie, le fideiussioni omnibus per cui è causa
(rilasciate in epoca antecedente alla concessione del finanziamento ma valevoli anche per i crediti futuri sino a concorrenza dell'importo indicato), sono state prestate senza limite di durata e sono state correlate all'adempimento dell'obbligazione e non alla scadenza (negli atti di fideiussione si fa riferimento all'adempimento delle obbligazioni e non alla scadenza), deve escludersi l'applicabilità dell'art. 1957 c.c.
Pertanto, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
AE Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cos ì provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta per il presente giudizio, che liquida in euro 4.100,00 (di cui 900,00 per la fase di studio, 700,00 per la fase introduttiva, 1.000,00 per la fase di trattazione e 1.500,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Venezia, 1 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. AE Laviola
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