Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00186/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2026, proposto da
AR ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Angelo Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro n. 274/2025 mediante l'accredito della Carta Docente dell'importo nominale di Euro 2.500,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 il dott. OV IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la relazione in data 06/03/2026 con cui l’Amministrazione rappresenta che la sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza è stata integralmente eseguita in data 18 febbraio 2026 mediante accreditamento sul borsellino elettronico della ricorrente della somma alla medesima spettante in forza del titolo esecutivo, e conclude affichè venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente addebito delle spese di lite in capo alla parte ricorrente;
vista la nota in data 08/04/026 con cui il patrono di parte ricorrente aderisce alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere e insiste affinchè il Ministero sia condannato alla refusione delle spese del presente giudizio di ottemperanza stante la tardiva esecuzione della sentenza;
considerato che, in riferimento a quanto sopra esposto, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, stante l’oggettivo soddisfacimento dell’interesse originariamente leso con piena soddisfazione della pretesa della ricorrente;
considerato, in definitiva, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
considerato, da ultimo, che in ossequio al canone della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente, atteso che il soddisfacimento dell’interesse di parte ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme alla medesima spettanti è avvenuto solo successivamente all’instaurazione dell’odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione a pagare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL SS, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
OV IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV IN | OL SS |
IL SEGRETARIO