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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 10/02/2026, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2286/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ITRI PAOLO, Presidente
MAFFEI FABIO, AT
PALLADINO MICHELA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12140/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160062356853000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160062356853000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160096846665000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170078970171000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2030/2026 depositato il 04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione n. 07120259012083512/000, notificato a mezzo PEC in data 1° aprile 2025, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 12.958,17.
L'atto impugnato risulta fondato su tre cartelle di pagamento presupposte, di cui il ricorrente lamenta di non aver mai avuto conoscenza prima della ricezione dell'intimazione stessa:
1. Cartella n. 07120160062356853/000, relativa a imposta di registro e ipotecaria per gli anni 2010/2011, per un importo originario di euro 12.374,65;
2. Cartella n. 07120160096846665/000, relativa a IRPEF per l'anno 2013, per un importo originario di euro 311,58;
3. Cartella n. 07120170078970171/000, relativa a IRPEF per l'anno 2013, per un importo originario di euro 271,95.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha articolato i seguenti motivi di doglianza:
1. Illegittimità/nullità delle cartelle per omessa/irregolare notificazione e consequenziale prescrizione dei crediti. Il ricorrente asserisce la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, delle quali sarebbe venuto a conoscenza solo tramite l'avviso di intimazione impugnato. Sostiene che, nonostante l'intimazione riporti le date di notifica del 25/08/2016, 22/12/2016 e 28/09/2017, tali atti non sono mai entrati nella sua sfera di conoscenza. Da ciò deriverebbe, secondo la sua prospettazione, l'annullamento delle cartelle e l'intervenuta prescrizione decennale dei tributi sottesi, non essendo intervenuti atti interruttivi.
2. Intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni. In via subordinata, per l'ipotesi in cui fosse dimostrata la regolare notifica delle cartelle, il ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti accessori (interessi e sanzioni). A tal fine, richiama la sentenza della Corte di Cassazione n.
13781/2023, sostenendo che l'obbligazione per interessi, una volta sorta, è autonoma rispetto a quella principale e soggetta al termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. Sostiene che, dalle date di asserita notifica delle cartelle alla data di notifica dell'intimazione (01/04/2025), sarebbe decorso il termine quinquennale senza il compimento di atti interruttivi, con conseguente estinzione del credito per sanzioni e interessi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SS (di seguito, AdER), depositando controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo di aver documentato la regolare notifica a mezzo PEC di tutte le cartelle presupposte. La mancata impugnazione di tali atti avrebbe reso la pretesa tributaria definitiva e consolidata, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento può essere contestata solo per vizi propri. Ha inoltre dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, evidenziando la necessità di computare il periodo di sospensione dei termini previsto dalla normativa emergenziale per la pandemia da COVID-19, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
1. Sulla eccepita omessa notificazione delle cartelle di pagamento e sulla conseguente definitività della pretesa creditoria
Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, è destituito di fondamento. L'agente della riscossione ha depositato in giudizio la documentazione comprovante l'avvenuta notifica di tutte e tre le cartelle di pagamento mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo del contribuente, estratto dai pubblici registri. Tale modalità di notifica è espressamente prevista dall'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, che consente l'utilizzo delle modalità previste dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Milano, sentenza n. 330/2023).
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, ai fini della prova della notifica a mezzo PEC,
è sufficiente la produzione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC), la quale costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. Civ., Sez. 1, N. 33622 del 11-11-20219. La Corte di Cassazione ha chiarito che il sistema di posta elettronica certificata è stato concepito proprio per garantire la certezza legale dell'invio e della ricezione di comunicazioni a soggetti determinati (Cass. Civ., Sez. 1, N. 33622 del 11-11-2021).
La ricevuta che attesti l'avvenuta consegna al destinatario (cd. RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce, allora, documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo. (Cass. Civ.,
Sez. 1, N. 33622 del 11-11-2021)
Inoltre, la Suprema Corte ha specificato che la trasmissione si perfeziona con la ricezione del messaggio di consegna, determinando una presunzione di conoscenza analoga a quella prevista dall'art. 1335 c.c., con la conseguenza che grava sul destinatario l'onere di dimostrare eventuali difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione non imputabili a sua colpa. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a una generica contestazione, senza muovere specifiche censure sulla conformità delle ricevute prodotte o allegare e provare il malfunzionamento della propria casella PEC per caso fortuito o forza maggiore. La regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte deve, pertanto, ritenersi pienamente provata.
Da tale accertamento discende una conseguenza giuridica dirimente. La mancata impugnazione delle cartelle di pagamento nei termini di legge ha determinato l'irretrattabilità del credito tributario. Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la scadenza del termine perentorio per impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, pur non determinando la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale (c.d. actio iudicati) .
La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass., sez. un. 23397/2016).
Pertanto, essendo le cartelle divenute definitive per mancata impugnazione, il ricorrente non può più contestare il merito della pretesa in questa sede.
L'impugnazione dell'avviso di intimazione, atto successivo, può essere proposta solo per vizi propri, che nel caso in esame non sono stati né dedotti né provati (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Salerno, sentenza n. 52/2023).
Il primo motivo di ricorso è, quindi, infondato.
2. Sulla eccepita prescrizione dei crediti tributari Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione dei crediti, è infondato.
Il ricorrente distingue correttamente tra il termine di prescrizione decennale per i tributi erariali e quello quinquennale per sanzioni e interessi. In linea generale, i crediti per imposte come IRPEF e imposta di registro sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), non essendo prestazioni periodiche. Per le sanzioni, l'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce un termine di prescrizione quinquennale. Per gli interessi, la giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dal ricorrente, ha confermato l'applicazione del termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., in ragione della loro autonomia una volta maturati.
Tuttavia, il calcolo dei termini di prescrizione operato dal ricorrente è palesemente errato, in quanto omette di considerare la sospensione generalizzata dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale per la pandemia da COVID-19.
L'art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), e le sue successive modificazioni, hanno sospeso i termini di versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (Corte di Giustizia
Tributaria di 1° grado di Roma, sentenza n. 10450/2024). La durata complessiva di tale sospensione è stata di 542 giorni [Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 13011/2025].
Il comma 1 del medesimo art. 68 richiama espressamente l'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 24 settembre
2015, n. 159 (Cass. Civ., Sez. 5, N. 34329 del 28-12-2025). Tale norma, al comma 1, stabilisce un principio di carattere generale secondo cui la sospensione dei termini di versamento per eventi eccezionali comporta, per un corrispondente periodo di tempo, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione.
Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.
La Corte di Cassazione ha confermato questa interpretazione, chiarendo che la sospensione determina uno
"spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione" .
I termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015 (cfr. Cass. n. 960/2025).
Applicando tali principi al caso di specie, alla data di notifica dell'avviso di intimazione (1° aprile 2025), nessun termine di prescrizione era maturato. L'atto impugnato ha, pertanto, validamente interrotto il decorso di tutti i termini di prescrizione prima della loro scadenza, come prorogata per effetto della normativa emergenziale.
Le eccezioni del ricorrente sono dunque integralmente infondate. La regolarità delle notifiche presupposte e l'effetto interruttivo dell'intimazione, intervenuta prima del compimento dei termini di prescrizione, impongono il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione XV, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate - SS, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ITRI PAOLO, Presidente
MAFFEI FABIO, AT
PALLADINO MICHELA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12140/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160062356853000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160062356853000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160096846665000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170078970171000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2030/2026 depositato il 04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione n. 07120259012083512/000, notificato a mezzo PEC in data 1° aprile 2025, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 12.958,17.
L'atto impugnato risulta fondato su tre cartelle di pagamento presupposte, di cui il ricorrente lamenta di non aver mai avuto conoscenza prima della ricezione dell'intimazione stessa:
1. Cartella n. 07120160062356853/000, relativa a imposta di registro e ipotecaria per gli anni 2010/2011, per un importo originario di euro 12.374,65;
2. Cartella n. 07120160096846665/000, relativa a IRPEF per l'anno 2013, per un importo originario di euro 311,58;
3. Cartella n. 07120170078970171/000, relativa a IRPEF per l'anno 2013, per un importo originario di euro 271,95.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha articolato i seguenti motivi di doglianza:
1. Illegittimità/nullità delle cartelle per omessa/irregolare notificazione e consequenziale prescrizione dei crediti. Il ricorrente asserisce la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, delle quali sarebbe venuto a conoscenza solo tramite l'avviso di intimazione impugnato. Sostiene che, nonostante l'intimazione riporti le date di notifica del 25/08/2016, 22/12/2016 e 28/09/2017, tali atti non sono mai entrati nella sua sfera di conoscenza. Da ciò deriverebbe, secondo la sua prospettazione, l'annullamento delle cartelle e l'intervenuta prescrizione decennale dei tributi sottesi, non essendo intervenuti atti interruttivi.
2. Intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni. In via subordinata, per l'ipotesi in cui fosse dimostrata la regolare notifica delle cartelle, il ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti accessori (interessi e sanzioni). A tal fine, richiama la sentenza della Corte di Cassazione n.
13781/2023, sostenendo che l'obbligazione per interessi, una volta sorta, è autonoma rispetto a quella principale e soggetta al termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. Sostiene che, dalle date di asserita notifica delle cartelle alla data di notifica dell'intimazione (01/04/2025), sarebbe decorso il termine quinquennale senza il compimento di atti interruttivi, con conseguente estinzione del credito per sanzioni e interessi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SS (di seguito, AdER), depositando controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo di aver documentato la regolare notifica a mezzo PEC di tutte le cartelle presupposte. La mancata impugnazione di tali atti avrebbe reso la pretesa tributaria definitiva e consolidata, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento può essere contestata solo per vizi propri. Ha inoltre dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, evidenziando la necessità di computare il periodo di sospensione dei termini previsto dalla normativa emergenziale per la pandemia da COVID-19, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
1. Sulla eccepita omessa notificazione delle cartelle di pagamento e sulla conseguente definitività della pretesa creditoria
Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, è destituito di fondamento. L'agente della riscossione ha depositato in giudizio la documentazione comprovante l'avvenuta notifica di tutte e tre le cartelle di pagamento mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo del contribuente, estratto dai pubblici registri. Tale modalità di notifica è espressamente prevista dall'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, che consente l'utilizzo delle modalità previste dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Milano, sentenza n. 330/2023).
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, ai fini della prova della notifica a mezzo PEC,
è sufficiente la produzione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC), la quale costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. Civ., Sez. 1, N. 33622 del 11-11-20219. La Corte di Cassazione ha chiarito che il sistema di posta elettronica certificata è stato concepito proprio per garantire la certezza legale dell'invio e della ricezione di comunicazioni a soggetti determinati (Cass. Civ., Sez. 1, N. 33622 del 11-11-2021).
La ricevuta che attesti l'avvenuta consegna al destinatario (cd. RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce, allora, documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo. (Cass. Civ.,
Sez. 1, N. 33622 del 11-11-2021)
Inoltre, la Suprema Corte ha specificato che la trasmissione si perfeziona con la ricezione del messaggio di consegna, determinando una presunzione di conoscenza analoga a quella prevista dall'art. 1335 c.c., con la conseguenza che grava sul destinatario l'onere di dimostrare eventuali difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione non imputabili a sua colpa. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a una generica contestazione, senza muovere specifiche censure sulla conformità delle ricevute prodotte o allegare e provare il malfunzionamento della propria casella PEC per caso fortuito o forza maggiore. La regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte deve, pertanto, ritenersi pienamente provata.
Da tale accertamento discende una conseguenza giuridica dirimente. La mancata impugnazione delle cartelle di pagamento nei termini di legge ha determinato l'irretrattabilità del credito tributario. Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la scadenza del termine perentorio per impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, pur non determinando la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale (c.d. actio iudicati) .
La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass., sez. un. 23397/2016).
Pertanto, essendo le cartelle divenute definitive per mancata impugnazione, il ricorrente non può più contestare il merito della pretesa in questa sede.
L'impugnazione dell'avviso di intimazione, atto successivo, può essere proposta solo per vizi propri, che nel caso in esame non sono stati né dedotti né provati (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Salerno, sentenza n. 52/2023).
Il primo motivo di ricorso è, quindi, infondato.
2. Sulla eccepita prescrizione dei crediti tributari Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione dei crediti, è infondato.
Il ricorrente distingue correttamente tra il termine di prescrizione decennale per i tributi erariali e quello quinquennale per sanzioni e interessi. In linea generale, i crediti per imposte come IRPEF e imposta di registro sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), non essendo prestazioni periodiche. Per le sanzioni, l'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce un termine di prescrizione quinquennale. Per gli interessi, la giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dal ricorrente, ha confermato l'applicazione del termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., in ragione della loro autonomia una volta maturati.
Tuttavia, il calcolo dei termini di prescrizione operato dal ricorrente è palesemente errato, in quanto omette di considerare la sospensione generalizzata dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale per la pandemia da COVID-19.
L'art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), e le sue successive modificazioni, hanno sospeso i termini di versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (Corte di Giustizia
Tributaria di 1° grado di Roma, sentenza n. 10450/2024). La durata complessiva di tale sospensione è stata di 542 giorni [Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 13011/2025].
Il comma 1 del medesimo art. 68 richiama espressamente l'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 24 settembre
2015, n. 159 (Cass. Civ., Sez. 5, N. 34329 del 28-12-2025). Tale norma, al comma 1, stabilisce un principio di carattere generale secondo cui la sospensione dei termini di versamento per eventi eccezionali comporta, per un corrispondente periodo di tempo, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione.
Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.
La Corte di Cassazione ha confermato questa interpretazione, chiarendo che la sospensione determina uno
"spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione" .
I termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015 (cfr. Cass. n. 960/2025).
Applicando tali principi al caso di specie, alla data di notifica dell'avviso di intimazione (1° aprile 2025), nessun termine di prescrizione era maturato. L'atto impugnato ha, pertanto, validamente interrotto il decorso di tutti i termini di prescrizione prima della loro scadenza, come prorogata per effetto della normativa emergenziale.
Le eccezioni del ricorrente sono dunque integralmente infondate. La regolarità delle notifiche presupposte e l'effetto interruttivo dell'intimazione, intervenuta prima del compimento dei termini di prescrizione, impongono il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione XV, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate - SS, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.