Art. 28.
Ai sensi dell' articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286 , il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321 , e' stabilito, per l'esercizio 1963-64, in lire 249.735.950 in relazione all'ammontare delle annualita' di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.
Ai sensi dell' articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286 , il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321 , e' stabilito, per l'esercizio 1963-64, in lire 249.735.950 in relazione all'ammontare delle annualita' di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.