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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/12/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1944/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio CE Relatore
LU IZ AN CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1944/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
FRAGASSI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 24.6.2024 ha agito in giudizio nei confronti del marito Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi e che Controparte_1 successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in
Pescara in data 20.1.1979 (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pescara, al n. 36, parte II, serie A, anno 1979), senza avanzare ulteriori domande.
Il convenuto è rimasto contumace.
In data 10.3.2025 è stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione e, con ordinanza resa nella medesima data, è stata fissata successiva udienza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 18.11.2025 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio mentre per parte convenuta nessuno è comparso e, pertanto, la causa
è stata rimessa al collegio per la decisione.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale parte convenuta, rimanendo contumace, non si
è opposta - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, sussistendo lo "spatium temporis" previsto dalla medesima norma e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta, contumace, l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese vanno dichiarate compensate, non essendo configurabile la soccombenza del convenuto, che, rimanendo contumace, non si è opposto alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Pescara il 20.01.1979 (matrimonio trascritto nei Registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Pescara, al n. 36, parte II, serie A, anno 1979);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 3 3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 2 dicembre 2025
Il CE relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio CE Relatore
LU IZ AN CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1944/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
FRAGASSI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 24.6.2024 ha agito in giudizio nei confronti del marito Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi e che Controparte_1 successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in
Pescara in data 20.1.1979 (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pescara, al n. 36, parte II, serie A, anno 1979), senza avanzare ulteriori domande.
Il convenuto è rimasto contumace.
In data 10.3.2025 è stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione e, con ordinanza resa nella medesima data, è stata fissata successiva udienza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 18.11.2025 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio mentre per parte convenuta nessuno è comparso e, pertanto, la causa
è stata rimessa al collegio per la decisione.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale parte convenuta, rimanendo contumace, non si
è opposta - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, sussistendo lo "spatium temporis" previsto dalla medesima norma e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta, contumace, l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese vanno dichiarate compensate, non essendo configurabile la soccombenza del convenuto, che, rimanendo contumace, non si è opposto alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Pescara il 20.01.1979 (matrimonio trascritto nei Registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Pescara, al n. 36, parte II, serie A, anno 1979);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 3 3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 2 dicembre 2025
Il CE relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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