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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/11/2025, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA DA AR Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 772/2025, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto
DA nata a [...] il [...] (C.F: Parte_1
C.F._1
E
nato a [...] il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DALLORA GIORGIA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 17.11.2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 17/01/2025 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 07.07.2018;
pagina 1 di 4 matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Villafranca al n. 12, Serie A, Parte
2;
• ordinare al Comune di Villafranca di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE e confermare le seguenti condizioni e statuizioni stabilite nella sentenza di omologa del
29.03.2025 e qui di seguito trascritte:
1) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2 Per_3 eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa. I minori saranno collocati in via prevalente presso la residenza della madre, signora in Villafranca di Verona, via Parte_1 don Giuseppe Baldo n. 1;
2) la casa familiare sita a Villafranca di Verona rimarrà assegnata alla signora che Parte_1 ci vivrà insieme ai tre figli minori della coppia;
3) il signor vive già in un immobile differente di sua proprietà sito in Verona, Via Parte_2
TA SA n. 9;
4) il signor potrà e dovrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità: ogni altro fine Parte_2 settimana dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola;
il martedì con pernotto sino alla mattina successiva;
la settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, li potrà tenere con sé dal martedì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina, riportandoli a scuola;
festività di precetto e ponti scolastici verranno ripartiti in modo alternato tra le parti dalla sera precedente alla festività; durante le festività natalizie, salvo differente accordo tra le parti, i minori staranno ad anni alterni per 7 giorni con la madre e 7 giorni con il padre, curando
l'alternanza tra la settimana di Natale con quella di Capodanno;
per le vacanze di Pasqua, staranno alternativamente, un anno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno del Lunedì Santo, curando l'alternanza per l'anno successivo;
almeno 15 anche non consecutivi durante le vacanze estive con obbligo di comunicazione del periodo scelto entro il 30 del mese di maggio di ogni anno all'altro genitore.
5) Il signor verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1 la somma di € 600,00 (€ 200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
pagina 2 di 4 6) Le spese straordinarie per i figli verranno distribuite tra le parti nella misura del 70% a carico del signor sia per quelle previste nel Protocollo famiglia adottato dall'intestato Tribunale, Parte_2 sia per quelle ulteriori relative all'acquisto di abbigliamento e scarpe per i tre figli. I coniugi concordano nell'escludere dall'assegno di mantenimento le voci relative all'abbigliamento e scarpe per i tre figli - che dovranno essere decise insieme – in considerazione dell'importo che il signor versa come concorso al mantenimento dei figli e alla divergenza tra i redditi delle Parte_2 parti;
7) l'assegno unico universale verrà richiesto dalla signora . Parte_1
8) il signor si impegna a integrare, corrispondendo alla signora la Parte_2 Parte_1 differenza che dovesse presentarsi nell'ipotesi in cui la somma tra il concordato contributo al mantenimento dei tre figli (euro 600,00) e l'assegno unico universale (attualmente di euro 380,00) fosse inferiore ad euro 1.100,00.
9) le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cui danno sin d'ora acquiescenza.
10) spese di lite compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 729/2025 pubbl. il 29/03/2025 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per pagina 3 di 4 divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento dei figli minori e . La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi Per_1 Per_2 Per_3 acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione dei figli.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative ai figli appaiono conformi all'interesse dei medesimi.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VILLAFRANCA Parte_2
- VR (atto n. 12, Serie A, Parte 2, Anno 2018) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) spese di lite compensate;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
La Presidente est.
IA DA AR
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA DA AR Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 772/2025, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto
DA nata a [...] il [...] (C.F: Parte_1
C.F._1
E
nato a [...] il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DALLORA GIORGIA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 17.11.2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 17/01/2025 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 07.07.2018;
pagina 1 di 4 matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Villafranca al n. 12, Serie A, Parte
2;
• ordinare al Comune di Villafranca di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE e confermare le seguenti condizioni e statuizioni stabilite nella sentenza di omologa del
29.03.2025 e qui di seguito trascritte:
1) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2 Per_3 eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa. I minori saranno collocati in via prevalente presso la residenza della madre, signora in Villafranca di Verona, via Parte_1 don Giuseppe Baldo n. 1;
2) la casa familiare sita a Villafranca di Verona rimarrà assegnata alla signora che Parte_1 ci vivrà insieme ai tre figli minori della coppia;
3) il signor vive già in un immobile differente di sua proprietà sito in Verona, Via Parte_2
TA SA n. 9;
4) il signor potrà e dovrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità: ogni altro fine Parte_2 settimana dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola;
il martedì con pernotto sino alla mattina successiva;
la settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, li potrà tenere con sé dal martedì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina, riportandoli a scuola;
festività di precetto e ponti scolastici verranno ripartiti in modo alternato tra le parti dalla sera precedente alla festività; durante le festività natalizie, salvo differente accordo tra le parti, i minori staranno ad anni alterni per 7 giorni con la madre e 7 giorni con il padre, curando
l'alternanza tra la settimana di Natale con quella di Capodanno;
per le vacanze di Pasqua, staranno alternativamente, un anno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno del Lunedì Santo, curando l'alternanza per l'anno successivo;
almeno 15 anche non consecutivi durante le vacanze estive con obbligo di comunicazione del periodo scelto entro il 30 del mese di maggio di ogni anno all'altro genitore.
5) Il signor verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1 la somma di € 600,00 (€ 200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
pagina 2 di 4 6) Le spese straordinarie per i figli verranno distribuite tra le parti nella misura del 70% a carico del signor sia per quelle previste nel Protocollo famiglia adottato dall'intestato Tribunale, Parte_2 sia per quelle ulteriori relative all'acquisto di abbigliamento e scarpe per i tre figli. I coniugi concordano nell'escludere dall'assegno di mantenimento le voci relative all'abbigliamento e scarpe per i tre figli - che dovranno essere decise insieme – in considerazione dell'importo che il signor versa come concorso al mantenimento dei figli e alla divergenza tra i redditi delle Parte_2 parti;
7) l'assegno unico universale verrà richiesto dalla signora . Parte_1
8) il signor si impegna a integrare, corrispondendo alla signora la Parte_2 Parte_1 differenza che dovesse presentarsi nell'ipotesi in cui la somma tra il concordato contributo al mantenimento dei tre figli (euro 600,00) e l'assegno unico universale (attualmente di euro 380,00) fosse inferiore ad euro 1.100,00.
9) le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cui danno sin d'ora acquiescenza.
10) spese di lite compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 729/2025 pubbl. il 29/03/2025 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per pagina 3 di 4 divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento dei figli minori e . La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi Per_1 Per_2 Per_3 acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione dei figli.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative ai figli appaiono conformi all'interesse dei medesimi.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VILLAFRANCA Parte_2
- VR (atto n. 12, Serie A, Parte 2, Anno 2018) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) spese di lite compensate;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
La Presidente est.
IA DA AR
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