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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1241/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1241 del ruolo generale V.G. per l'anno 2005 promossa con ricorso depositato in data 13.03.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
(VE), Via Palladio 37, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Lopez in IA-
Mestre, Via Brenta Vecchia 7 (pec: che la rappresenta ed assiste Email_1
come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo.
e
(C.F. , nato a [...] l'[...] e residente a [...]C.F._2
IA-Mestre, Via Miranese 253 , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tania
Busetto in Spinea (VE), Via Capitanio 62 (pec: che lo rappresenta Email_2
ed assiste come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 09.06.2025 , in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 09.06.2025, che di seguito si riproducono: “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e , celebrato a IA Parte_1 Parte_2
02.09.2006 e iscritto nei Registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 111, parte 2, Serie A,
Ufficio 1, anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza ai sensi dell'art 10 della legge 1/12/1970 n. 898 e ss. mm. ii.. 2. Assegno divorzile. Entrambi i coniugi dichiarano di percepire adeguati redditi propri e nulla pretendono reciprocamente l'uno dall'altro, a titolo di assegno divorzile per contributo al mantenimento. 3.
Abitazione familiare La casa ex familiare sita in Mira (VE) Via Palladio 37 rimane assegnata alla
Sig.ra che continuerà a risiedervi con i figli minori e . Gli arredi tutti in Parte_1 Per_1 Per_2
essa presenti rimangono in proprietà esclusiva della moglie medesima. Costituisce obbligo di ciascun genitore comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di 30 giorni.
4. Affidamento dei minori. I figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente e residenza presso la madre. Sulle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse per i minori (straordinaria amministrazione) relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. 5.
Mantenimento ordinario dei figli. Il padre verserà € 700,00 (settecento/00) mensili per il mantenimento dei figli minori (€ 350,00 a figlio) sul conto corrente della madre entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie. L'importo dell'assegno sarà annualmente soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT. L'assegno unico verrà richiesto e trattenuto dalla moglie al 100%.
6. Spese straordinarie Le spese straordinarie come regolamentate da Protocollo del Tribunale di IA (e cioè, a titolo esemplificativo, tasse scolastiche, acquisto libri scolastici, visite mediche specialistiche e cure mediche non coperte dal S.S.N., spese ricreative e sportive o altre spese di carattere straordinario) andranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
7. Diritto di visita del padre Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e nei tempi e con le modalità di seguito indicati: i. Due pomeriggi durante la Per_1 Per_2
settimana, indicativamente il martedì ed il venerdì dall'uscita da scuola fino alle 20.30 riportandoli, poi, presso l'abitazione familiare. Il tutto previo accordo tra le parti e salve diverse intese;
ii. Un fine settimana alternato, dal sabato alle ore 12.00 alla domenica alle ore 18.00 riportandoli, poi, presso l'abitazione familiare. Ciò compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori (entrambi hanno gare e partite nei giorni di sabato e domenica) e lavorativi dei genitori. Quanto alle vacanze estive, natalizie e pasquali, il padre trascorrerà con i figli: iii. Estive: 2 settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. iv. Natalizie: tale periodo andrà diviso a metà, e cioè dal 24.12. al 30.12.
e dal 31.12. al 06.01. di ogni anno, salvo diverso accordo fra le parti. v. Pasquali: anche tale periodo andrà diviso a metà. Le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di aver definito i rapporti economici e patrimoniali tra loro derivati dal matrimonio. Spese legali compensate tra le parti ”.
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 02.09.2006 contratto matrimonio concordatario in IA era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 04.06.2020, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 12411/2019) omologata con decreto del Tribunale di IA depositato in data 07.07.2020.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge
– domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 09.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 04.06.2020, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 12411/2019) omologata con decreto del Tribunale di IA depositato in data 07.07.2020.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale dei figli, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02.09.2006 da Pt_1
e , trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di IA
[...] Parte_2
al n. 111, parte II, serie A, Uff.1, dell'anno 2006.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in IA, nella Camera di Consiglio del 01.07.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1241 del ruolo generale V.G. per l'anno 2005 promossa con ricorso depositato in data 13.03.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
(VE), Via Palladio 37, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Lopez in IA-
Mestre, Via Brenta Vecchia 7 (pec: che la rappresenta ed assiste Email_1
come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo.
e
(C.F. , nato a [...] l'[...] e residente a [...]C.F._2
IA-Mestre, Via Miranese 253 , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tania
Busetto in Spinea (VE), Via Capitanio 62 (pec: che lo rappresenta Email_2
ed assiste come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 09.06.2025 , in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 09.06.2025, che di seguito si riproducono: “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e , celebrato a IA Parte_1 Parte_2
02.09.2006 e iscritto nei Registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 111, parte 2, Serie A,
Ufficio 1, anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza ai sensi dell'art 10 della legge 1/12/1970 n. 898 e ss. mm. ii.. 2. Assegno divorzile. Entrambi i coniugi dichiarano di percepire adeguati redditi propri e nulla pretendono reciprocamente l'uno dall'altro, a titolo di assegno divorzile per contributo al mantenimento. 3.
Abitazione familiare La casa ex familiare sita in Mira (VE) Via Palladio 37 rimane assegnata alla
Sig.ra che continuerà a risiedervi con i figli minori e . Gli arredi tutti in Parte_1 Per_1 Per_2
essa presenti rimangono in proprietà esclusiva della moglie medesima. Costituisce obbligo di ciascun genitore comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di 30 giorni.
4. Affidamento dei minori. I figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente e residenza presso la madre. Sulle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse per i minori (straordinaria amministrazione) relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. 5.
Mantenimento ordinario dei figli. Il padre verserà € 700,00 (settecento/00) mensili per il mantenimento dei figli minori (€ 350,00 a figlio) sul conto corrente della madre entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie. L'importo dell'assegno sarà annualmente soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT. L'assegno unico verrà richiesto e trattenuto dalla moglie al 100%.
6. Spese straordinarie Le spese straordinarie come regolamentate da Protocollo del Tribunale di IA (e cioè, a titolo esemplificativo, tasse scolastiche, acquisto libri scolastici, visite mediche specialistiche e cure mediche non coperte dal S.S.N., spese ricreative e sportive o altre spese di carattere straordinario) andranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
7. Diritto di visita del padre Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e nei tempi e con le modalità di seguito indicati: i. Due pomeriggi durante la Per_1 Per_2
settimana, indicativamente il martedì ed il venerdì dall'uscita da scuola fino alle 20.30 riportandoli, poi, presso l'abitazione familiare. Il tutto previo accordo tra le parti e salve diverse intese;
ii. Un fine settimana alternato, dal sabato alle ore 12.00 alla domenica alle ore 18.00 riportandoli, poi, presso l'abitazione familiare. Ciò compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori (entrambi hanno gare e partite nei giorni di sabato e domenica) e lavorativi dei genitori. Quanto alle vacanze estive, natalizie e pasquali, il padre trascorrerà con i figli: iii. Estive: 2 settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. iv. Natalizie: tale periodo andrà diviso a metà, e cioè dal 24.12. al 30.12.
e dal 31.12. al 06.01. di ogni anno, salvo diverso accordo fra le parti. v. Pasquali: anche tale periodo andrà diviso a metà. Le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di aver definito i rapporti economici e patrimoniali tra loro derivati dal matrimonio. Spese legali compensate tra le parti ”.
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 02.09.2006 contratto matrimonio concordatario in IA era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 04.06.2020, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 12411/2019) omologata con decreto del Tribunale di IA depositato in data 07.07.2020.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge
– domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 09.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 04.06.2020, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 12411/2019) omologata con decreto del Tribunale di IA depositato in data 07.07.2020.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale dei figli, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02.09.2006 da Pt_1
e , trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di IA
[...] Parte_2
al n. 111, parte II, serie A, Uff.1, dell'anno 2006.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in IA, nella Camera di Consiglio del 01.07.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore