Decreto cautelare 5 maggio 2025
Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00999/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05445/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5445 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l''annullamento
del provvedimento di diniego delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma in data 5.3.2025, protocollo -OMISSIS-, ed in pari data comunicato a mezzo PEC, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LO IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, cittadino libico, ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma in data 5.3.2025, protocollo -OMISSIS-, ed in pari data comunicato a mezzo PEC, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale.
Il ricorrente ha esposto di aver presentato domanda di protezione internazionale in data 2.12.2022 alla Questura di Roma, e successivamente (19.2.2025) domanda di concessione di misure di accoglienza, “ versando in condizioni di assoluta indigenza e precarietà che, ormai da mesi, lo costringono a vivere all’addiaccio ”: condizione esclusa dall’Amministrazione nell’impugnato provvedimento.
Ha, pertanto, dedotto, con un primo motivo, la “ violazione degli articoli 1, 8, 9, 11, 14 del D.Lgs n. 142 del 2015; violazione dell’art. 20, c. 5, della direttiva 2013/33/ue; violazione dell’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ”; con un secondo motivo la “ violazione dell’art. 2 lett. g e 17 direttiva 2013/33/ue ”; e, con un terzo motivo la “ violazione art. 3 costituzione. violazione art. 21 carta dei diritti fondamentali dell’unione europea; violazione art. 14 della convenzione europea dei diritti dell’uomo ”.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 5 giugno 2025 la Sezione ha accolto la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare; rilevato, al riguardo, che con deposito del 3 giugno 2025 la Prefettura di Roma ha prodotto il provvedimento con il quale il ricorrente “è stato inserito nell'elenco dei richiedenti accoglienza”, prevedendone l’assegnazione ad un CAS “non appena si renderanno disponibili posti presso i centri temporanei della provincia, fatta salva la quota di riserva per i migranti provenienti dagli sbarchi, previa verifica da parte della Prefettura e della Questura dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accoglienza”; ritenuto che permane quindi la necessità, secondo la disciplina vigente, che la Prefettura individui una soluzione, anche provvisoria, idonea ad assicurare i livelli di assistenza minimi in favore del ricorrente, ciò eventualmente anche collocandolo presso altra provincia ”.
Prima dell’udienza di discussione del ricorso, fissata per il 14 gennaio 2026, parte ricorrente ha depositato una memoria (13.1.2026) nella quale ha fatto presente di essere stata accolta presso il CAS Villa Troili di Roma; a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Alla luce di quanto prospettato dal ricorrente, dev’essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali e si conferma l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IZ, Presidente FF, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.