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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 2253/2023
All'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate prima del termine concesso, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Brescia Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 2253/2023, instaurata tra le parti:
- ricorrente), ass. avv. Saggese Patrizia - Lugli Claudia;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Roscini Vitali Vittorio;
Controparte_1 premesso
• che parte ricorrente proponeva ricorso impugnando la sanzione disciplinare inflitta e avanzando richieste economiche;
considerato
• che parte ricorrente, con nota del 7 dicembre 2025, depositava atto di rinuncia agli atti e all'azione datata 5 dicembre 2025, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
• che parte convenuta accettava tale rinuncia, accettando altresì la compensazione delle spese di lite;
• che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere “in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.2267 del 19/03/1990, Rv. 466036;
Cass. Sez. L, Sentenza n.12844 del 03/09/2003, Rv. 566523; Cass. Sez. 3, Sentenza n.4505 del
28/03/2001, Rv. 545257; Cass. Sez. 2, Sentenza n.1442 del 16/03/1981, Rv. 412092);
• che le parti hanno raggiunto l'accordo in merito alla compensazione delle spese di lite tra loro;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Torino – Brescia, 11/12/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
1
All'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate prima del termine concesso, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Brescia Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 2253/2023, instaurata tra le parti:
- ricorrente), ass. avv. Saggese Patrizia - Lugli Claudia;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Roscini Vitali Vittorio;
Controparte_1 premesso
• che parte ricorrente proponeva ricorso impugnando la sanzione disciplinare inflitta e avanzando richieste economiche;
considerato
• che parte ricorrente, con nota del 7 dicembre 2025, depositava atto di rinuncia agli atti e all'azione datata 5 dicembre 2025, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
• che parte convenuta accettava tale rinuncia, accettando altresì la compensazione delle spese di lite;
• che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere “in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.2267 del 19/03/1990, Rv. 466036;
Cass. Sez. L, Sentenza n.12844 del 03/09/2003, Rv. 566523; Cass. Sez. 3, Sentenza n.4505 del
28/03/2001, Rv. 545257; Cass. Sez. 2, Sentenza n.1442 del 16/03/1981, Rv. 412092);
• che le parti hanno raggiunto l'accordo in merito alla compensazione delle spese di lite tra loro;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Torino – Brescia, 11/12/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
1