Art. 1.
Le parole di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 "uffici locali, agenzie recapiti, ricevitorie e portalettere "sono sostituite dalle seguenti: "uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie".
Le parole di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 "uffici locali, agenzie recapiti, ricevitorie e portalettere "sono sostituite dalle seguenti: "uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie".