Art. 20.
L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) di cui all' art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e' autorizzato a compiere le seguenti operazioni in aggiunta a quelle contemplate dalla legge istitutiva, con gli Istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19 della citata legge:
a) a riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni relative a forniture speciali;
b) concedere anticipazioni agli Istituti e alle aziende di credito di cui all' art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , contro costituzione in pegno, ai sensi dell'art. 23 della legge cambiaria, di effetti relativi ai crediti nascenti dalle esportazioni suddette.
Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito le limitazioni di cui al secondo comma dell'art. 17 ed al quarto comma dell'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949 ; e gli Istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare lo sconto di effetti concernenti le esportazioni relative a forniture speciali, anche se non previsto dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che gli Istituti e le aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonche' le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli Istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445 , possono, a norma della legge stessa, operare.
L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) di cui all' art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e' autorizzato a compiere le seguenti operazioni in aggiunta a quelle contemplate dalla legge istitutiva, con gli Istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19 della citata legge:
a) a riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni relative a forniture speciali;
b) concedere anticipazioni agli Istituti e alle aziende di credito di cui all' art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , contro costituzione in pegno, ai sensi dell'art. 23 della legge cambiaria, di effetti relativi ai crediti nascenti dalle esportazioni suddette.
Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito le limitazioni di cui al secondo comma dell'art. 17 ed al quarto comma dell'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949 ; e gli Istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare lo sconto di effetti concernenti le esportazioni relative a forniture speciali, anche se non previsto dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che gli Istituti e le aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonche' le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli Istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445 , possono, a norma della legge stessa, operare.