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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente
LL LO, TO
PERINI LO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 201/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0220239011418582000 TARI 2016
- sul ricorso n. 696/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Gussago - Via Peracchia 3 25064 Gussago BS
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220249010830241000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 297/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, riuniti con decreto presidenziale fuori udienza, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, il contribuente, sig. Ricorrente_1 , impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 02220239011418582000, notificato il 20.11.2023 nonché il successivo avviso di intimazione di pagamento n. 02220249010830241000, notificato il 17.03.2025, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili, tra i quali l'asserita carenza di legittimazione passiva del ricorrente, la dedotta insussistenza di una coobbligazione tributaria in relazione al tributo TARI e la pretesa duplicazione degli atti intimativi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dei ricorsi per tardiva impugnazione degli atti presupposti e, nel merito, l'infondatezza delle censure, chiedendo il rigetto dei ricorsi con condanna alle spese.
All'udienza di discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva, in via preliminare, che parte delle doglianze sollevate dal ricorrente risultano inammissibili ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che la cartella di pagamento presupposta era stata regolarmente notificata in data 24.08.2022 e non risulta tempestivamente impugnata dal contribuente. Ne consegue che l'intimazione di pagamento successivamente notificata non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, ma costituisce atto meramente consequenziale, sindacabile esclusivamente per vizi propri.
Pertanto, le censure afferenti al merito della pretesa tributaria e alla legittimità dell'atto presupposto devono ritenersi precluse.
Nel merito, il ricorrente sostiene che l'obbligazione tributaria sarebbe esclusivamente imputabile alla società Società_1 S.r.l.s., quale soggetto titolare del rapporto locativo e dell'occupazione dell'immobile. Tale assunto non può essere condiviso.
In materia di TARI, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione di locali idonei alla produzione di rifiuti e l'obbligazione tributaria è connotata da solidarietà passiva tra i soggetti che, a vario titolo, risultano occupanti o detentori degli stessi. La circostanza che la società risulti inattiva o che l'immobile non sia stato concretamente utilizzato non esclude l'insorgenza dell'obbligazione tributaria, trattandosi di tributo correlato al mero possesso o detenzione del bene.
Ne consegue la legittimità dell'azione di riscossione intrapresa nei confronti del ricorrente.
Parimenti infondata è la censura relativa alla pretesa duplicazione degli avvisi di intimazione.
Il Collegio osserva che l'emissione di un successivo avviso di intimazione non integra, di per sé, un vizio di illegittimità dell'atto, trattandosi di atto sollecitatorio volto alla riscossione di un credito già validamente iscritto a ruolo e non estinto. In assenza di prova dell'avvenuto pagamento o di altri fatti estintivi dell'obbligazione,
l'operato dell'Agente della riscossione deve ritenersi conforme al quadro normativo vigente.
Quindi, Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi riuniti devono essere integralmente rigettati, risultando infondati in fatto e in diritto. La soccombenza del ricorrente impone la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte resistente.
Tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, le spese di giudizio vengono liquidate in € 738,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta i riuniti ricorsi e condanna e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive euro 738,00. Così deciso in Brescia il 28.11.2025 Il Presidente D.Chiaro
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente
LL LO, TO
PERINI LO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 201/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0220239011418582000 TARI 2016
- sul ricorso n. 696/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Gussago - Via Peracchia 3 25064 Gussago BS
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220249010830241000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 297/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, riuniti con decreto presidenziale fuori udienza, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, il contribuente, sig. Ricorrente_1 , impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 02220239011418582000, notificato il 20.11.2023 nonché il successivo avviso di intimazione di pagamento n. 02220249010830241000, notificato il 17.03.2025, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili, tra i quali l'asserita carenza di legittimazione passiva del ricorrente, la dedotta insussistenza di una coobbligazione tributaria in relazione al tributo TARI e la pretesa duplicazione degli atti intimativi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dei ricorsi per tardiva impugnazione degli atti presupposti e, nel merito, l'infondatezza delle censure, chiedendo il rigetto dei ricorsi con condanna alle spese.
All'udienza di discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva, in via preliminare, che parte delle doglianze sollevate dal ricorrente risultano inammissibili ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che la cartella di pagamento presupposta era stata regolarmente notificata in data 24.08.2022 e non risulta tempestivamente impugnata dal contribuente. Ne consegue che l'intimazione di pagamento successivamente notificata non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, ma costituisce atto meramente consequenziale, sindacabile esclusivamente per vizi propri.
Pertanto, le censure afferenti al merito della pretesa tributaria e alla legittimità dell'atto presupposto devono ritenersi precluse.
Nel merito, il ricorrente sostiene che l'obbligazione tributaria sarebbe esclusivamente imputabile alla società Società_1 S.r.l.s., quale soggetto titolare del rapporto locativo e dell'occupazione dell'immobile. Tale assunto non può essere condiviso.
In materia di TARI, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione di locali idonei alla produzione di rifiuti e l'obbligazione tributaria è connotata da solidarietà passiva tra i soggetti che, a vario titolo, risultano occupanti o detentori degli stessi. La circostanza che la società risulti inattiva o che l'immobile non sia stato concretamente utilizzato non esclude l'insorgenza dell'obbligazione tributaria, trattandosi di tributo correlato al mero possesso o detenzione del bene.
Ne consegue la legittimità dell'azione di riscossione intrapresa nei confronti del ricorrente.
Parimenti infondata è la censura relativa alla pretesa duplicazione degli avvisi di intimazione.
Il Collegio osserva che l'emissione di un successivo avviso di intimazione non integra, di per sé, un vizio di illegittimità dell'atto, trattandosi di atto sollecitatorio volto alla riscossione di un credito già validamente iscritto a ruolo e non estinto. In assenza di prova dell'avvenuto pagamento o di altri fatti estintivi dell'obbligazione,
l'operato dell'Agente della riscossione deve ritenersi conforme al quadro normativo vigente.
Quindi, Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi riuniti devono essere integralmente rigettati, risultando infondati in fatto e in diritto. La soccombenza del ricorrente impone la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte resistente.
Tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, le spese di giudizio vengono liquidate in € 738,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta i riuniti ricorsi e condanna e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive euro 738,00. Così deciso in Brescia il 28.11.2025 Il Presidente D.Chiaro