Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 13
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità per tardiva impugnazione atto presupposto

    Il Collegio ha ritenuto che la cartella di pagamento presupposta fosse stata regolarmente notificata e non tempestivamente impugnata, rendendo gli avvisi di intimazione atti meramente consequenziali e non autonomi.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva del ricorrente

    Il Collegio ha rigettato tale censura, affermando che in materia di TARI l'obbligazione è connotata da solidarietà passiva tra gli occupanti o detentori, e il mero possesso o detenzione del bene è sufficiente a far sorgere l'obbligazione.

  • Rigettato
    Insussistenza coobbligazione tributaria TARI

    Il Collegio ha rigettato tale censura, affermando che in materia di TARI l'obbligazione è connotata da solidarietà passiva tra gli occupanti o detentori, e il mero possesso o detenzione del bene è sufficiente a far sorgere l'obbligazione.

  • Rigettato
    Pretesa duplicazione degli atti intimativi

    Il Collegio ha ritenuto che l'emissione di un successivo avviso di intimazione non costituisce vizio di illegittimità, trattandosi di atto sollecitatorio volto alla riscossione di un credito non estinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 13
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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