CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 5.5.2025 al n. 853 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: Reclamo ex art. 51 CCII promossa da:
L' corrente in Prato, elettivamente Parte_1 domiciliata in Montecatini Terme (PT), presso e nello studio dell'avv. Filippo Zanasi, che la rappresenta e difende come da mandato allegato al reclamo,
RECLAMANTE contro
elettivamente domiciliata in Firenze, CP_1 presso e nello studio dell'avv. Sara Torrini, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla memoria di costituzione ex art. 51, comma 8, CCI,
CREDITRICE PROCEDENTE
Curatela della liquidazione giudiziale CP_2
RECLAMATA CONTUMACE con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte.
Con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 30 ottobre
2025 veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
1 Per CP_2
“Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze voglia, ai sensi dell'art. 18 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, revocare la sentenza sopra indicata statuente la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della . Con vittoria di spese e CP_2 onorari di causa”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita respingere il reclamo avverso la sentenza di accertamento dello stato di insolvenza proposto dalla società con CP_2 condanna della medesima alle spese e competenze del presente procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni della parte reclamante e del creditore procedente, come riportate in epigrafe, la causa iscritta al n.r.g. 853/2025 di questa Corte (avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 31 dell'8.4.2025; parti: CP_2
c. creditore procedente, e Curatela
[...] CP_1 della liquidazione giudiziale di CP_2 quest'ultima non costituita), veniva trattenuta in decisione con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 30 ottobre 2025.
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Prato ha dichiarata aperta, su richiesta della creditrice procedente la liquidazione giudiziale di CP_1
sulla scorta della accertata sussistenza CP_2 dei requisiti di legge (artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII) e dell'insolvenza desumibile dal credito della ricorrente , ammontante ad Euro CP_1
2.411,82 in favore della ricorrente, oltre a € 473,00 per spese legali oltre Iva e Cap, come da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 219/2024 emesso dal Giudice
2 del Lavoro presso il Tribunale di Prato in data
26.7.2024, da credito dell'Erario di Euro 103.339,61, e dall'esito negativo del conseguente pignoramento eseguito dalla . CP_1
Nella fase preliquidatoria non si è costituita la società debitrice.
La reclamante ha, avverso la suddetta sentenza, interposto reclamo esponendo, in sintesi, di non aver potuto, in ragione della particolare situazione soggettiva in cui versava l'amministratore di essa società (vittima di altrui condotte usurarie), consultare la posta elettronica certificata a mezzo della quale era stata effettuata la notifica del ricorso per la liquidazione giudiziale e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza avanti al Tribunale e di come il
Tribunale di Prato abbia per errore dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, versando essa reclamante al di sotto dei livelli di cui al previgente art. 1, comma 2, L.F. ed ora artt. 2, comma 1, lett. d),
e 49, ult. comma, CCII.
Parte reclamante ha quindi concluso per l'accoglimento del reclamo e la revoca della pronunciata apertura della liquidazione giudiziale;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si è costituito per la , Controparte_3 nonostante regolare notifica nei confronti di quest'ultima.
La creditrice procedente si è opposta CP_1 all'avversario reclamo, concludendo per il suo rigetto, non avendo la reclamante provveduto per tempo al deposito dei bilanci così come previsto dalla legge.
È stata disposta l'acquisizione di informazioni presso il Curatore della liquidazione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di reclamo è infondato, essendo pacifica l'avvenuta rituale notifica a mezzo di posta elettronica certificata del ricorso per la liquidazione giudiziale e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza avanti al Tribunale e non avendo la reclamante dedotto né dimostrato oggettive e specifiche ragioni che abbiano impedito la tempestiva consultazione della relativa sua casella.
In ordine al secondo motivo di reclamo, incentrato sul dedotto mancato superamento delle soglie di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII, deve prendersi atto dell'esistenza, dei seguenti dati forniti dal Curatore:
“a) Controparte_4
costituita il 12.2.2021, iscritta il
[...]
17.2.2021 ed operativa dal 7.6.2021 non ha depositato alcun bilancio presso il Registro Imprese.
Dai bilanci non depositati consegnati, l'attivo patrimoniale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della L.G. (12.2.2025)
è il seguente:
Esercizio 2024 € 6.228;
Esercizio 2023 € 57.551;
Esercizio 2022 € 60.336.
b) RI
Le situazioni economiche riportano i seguenti dati:
Esercizio 2024 € 70.484;
Esercizio 2023 € 70.403;
Esercizio 2022 € 60.945.
Le dichiarazioni dei redditi e Irap trasmesse sono relative agli esercizi 2023-2022-2021, e riportano i seguenti dati:1
Esercizio 2023 € 99.403;
4 Esercizio 2022 € 60.945;
Esercizio 2021 € 0.
Si osserva che i ricavi indicati nei bilanci non corrispondono a quelli riportati nelle dichiarazioni dei redditi e Irap per il 2023 e per il 2021-2
Si osserva che neppure il risultato d'esercizio corrisponde, risultando dai bilanci le seguenti perdite:
Esercizio 2024 -€ 241.817;
Esercizio 2023 -€ 167.808;
Esercizio 2022 -€ 17.716.
A fronte dei diversi valori riportati nelle dichiarazioni fiscali:
Esercizio 2023 -€ 12.842;
Esercizio 2022 -€ 5.351;
Esercizio 2021 € 0.
Conseguentemente, contabilità e dichiarazioni fiscali non risultano attendibili.
c) Indebitamento complessivo
Pende il termine per il deposito delle istanze tempestive di ammissione al passivo, pertanto non si dispone dello stato passivo ai fini della produzione richiesta. L'indebitamento complessivo, ricostruito per la maggior parte in sede di pre-liquidazione giudiziale, ammonta a € 273.243,86:
Il Curatore ha pertanto testualmente così concluso:
“L'inattendibilità della contabilità e delle dichiarazioni fiscali non consente una corretta ricostruzione dei dati quantitativi richiesti”.
5 Pur non essendo l'avvenuto deposito dei bilanci l'unica fonte diretta a dare prova del sottodimensionamento dell'impresa (cfr., con riferimento alla disciplina di cui alla L.F., da ultimo Cass., Sez.
I, ord. 23.4.2025, n. 10576), deve tuttavia ritenersi che dati aliunde ricavati, da cui trarsi la conclusione che non siano state superate le soglie di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII, devono in ogni caso soddisfare il requisito della oggettiva certezza ed incontestabilità, di cui nel caso in esame vi è difetto.
Deve essere quindi rigettato il proposto reclamo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (secondo i minimi, valore indeterminabile di complessità bassa, esclusa la fase istruttoria).
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti della reclamante CP_2
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,
1. rigetta il reclamo ex art. 51 CCII proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Prato CP_2
n. 31 dell'8.4.2025;
2. dichiara tenuta e condanna alla CP_2 refusione in favore di delle spese del CP_1 presente procedimento da quest'ultima sopportate, che vengono liquidate in Euro 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti della reclamante CP_2
Così deciso in Firenze il 30 ottobre 2025.
6 Il Presidente rel.est.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 5.5.2025 al n. 853 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: Reclamo ex art. 51 CCII promossa da:
L' corrente in Prato, elettivamente Parte_1 domiciliata in Montecatini Terme (PT), presso e nello studio dell'avv. Filippo Zanasi, che la rappresenta e difende come da mandato allegato al reclamo,
RECLAMANTE contro
elettivamente domiciliata in Firenze, CP_1 presso e nello studio dell'avv. Sara Torrini, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla memoria di costituzione ex art. 51, comma 8, CCI,
CREDITRICE PROCEDENTE
Curatela della liquidazione giudiziale CP_2
RECLAMATA CONTUMACE con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte.
Con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 30 ottobre
2025 veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
1 Per CP_2
“Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze voglia, ai sensi dell'art. 18 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, revocare la sentenza sopra indicata statuente la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della . Con vittoria di spese e CP_2 onorari di causa”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita respingere il reclamo avverso la sentenza di accertamento dello stato di insolvenza proposto dalla società con CP_2 condanna della medesima alle spese e competenze del presente procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni della parte reclamante e del creditore procedente, come riportate in epigrafe, la causa iscritta al n.r.g. 853/2025 di questa Corte (avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 31 dell'8.4.2025; parti: CP_2
c. creditore procedente, e Curatela
[...] CP_1 della liquidazione giudiziale di CP_2 quest'ultima non costituita), veniva trattenuta in decisione con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 30 ottobre 2025.
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Prato ha dichiarata aperta, su richiesta della creditrice procedente la liquidazione giudiziale di CP_1
sulla scorta della accertata sussistenza CP_2 dei requisiti di legge (artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII) e dell'insolvenza desumibile dal credito della ricorrente , ammontante ad Euro CP_1
2.411,82 in favore della ricorrente, oltre a € 473,00 per spese legali oltre Iva e Cap, come da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 219/2024 emesso dal Giudice
2 del Lavoro presso il Tribunale di Prato in data
26.7.2024, da credito dell'Erario di Euro 103.339,61, e dall'esito negativo del conseguente pignoramento eseguito dalla . CP_1
Nella fase preliquidatoria non si è costituita la società debitrice.
La reclamante ha, avverso la suddetta sentenza, interposto reclamo esponendo, in sintesi, di non aver potuto, in ragione della particolare situazione soggettiva in cui versava l'amministratore di essa società (vittima di altrui condotte usurarie), consultare la posta elettronica certificata a mezzo della quale era stata effettuata la notifica del ricorso per la liquidazione giudiziale e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza avanti al Tribunale e di come il
Tribunale di Prato abbia per errore dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, versando essa reclamante al di sotto dei livelli di cui al previgente art. 1, comma 2, L.F. ed ora artt. 2, comma 1, lett. d),
e 49, ult. comma, CCII.
Parte reclamante ha quindi concluso per l'accoglimento del reclamo e la revoca della pronunciata apertura della liquidazione giudiziale;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si è costituito per la , Controparte_3 nonostante regolare notifica nei confronti di quest'ultima.
La creditrice procedente si è opposta CP_1 all'avversario reclamo, concludendo per il suo rigetto, non avendo la reclamante provveduto per tempo al deposito dei bilanci così come previsto dalla legge.
È stata disposta l'acquisizione di informazioni presso il Curatore della liquidazione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di reclamo è infondato, essendo pacifica l'avvenuta rituale notifica a mezzo di posta elettronica certificata del ricorso per la liquidazione giudiziale e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza avanti al Tribunale e non avendo la reclamante dedotto né dimostrato oggettive e specifiche ragioni che abbiano impedito la tempestiva consultazione della relativa sua casella.
In ordine al secondo motivo di reclamo, incentrato sul dedotto mancato superamento delle soglie di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII, deve prendersi atto dell'esistenza, dei seguenti dati forniti dal Curatore:
“a) Controparte_4
costituita il 12.2.2021, iscritta il
[...]
17.2.2021 ed operativa dal 7.6.2021 non ha depositato alcun bilancio presso il Registro Imprese.
Dai bilanci non depositati consegnati, l'attivo patrimoniale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della L.G. (12.2.2025)
è il seguente:
Esercizio 2024 € 6.228;
Esercizio 2023 € 57.551;
Esercizio 2022 € 60.336.
b) RI
Le situazioni economiche riportano i seguenti dati:
Esercizio 2024 € 70.484;
Esercizio 2023 € 70.403;
Esercizio 2022 € 60.945.
Le dichiarazioni dei redditi e Irap trasmesse sono relative agli esercizi 2023-2022-2021, e riportano i seguenti dati:1
Esercizio 2023 € 99.403;
4 Esercizio 2022 € 60.945;
Esercizio 2021 € 0.
Si osserva che i ricavi indicati nei bilanci non corrispondono a quelli riportati nelle dichiarazioni dei redditi e Irap per il 2023 e per il 2021-2
Si osserva che neppure il risultato d'esercizio corrisponde, risultando dai bilanci le seguenti perdite:
Esercizio 2024 -€ 241.817;
Esercizio 2023 -€ 167.808;
Esercizio 2022 -€ 17.716.
A fronte dei diversi valori riportati nelle dichiarazioni fiscali:
Esercizio 2023 -€ 12.842;
Esercizio 2022 -€ 5.351;
Esercizio 2021 € 0.
Conseguentemente, contabilità e dichiarazioni fiscali non risultano attendibili.
c) Indebitamento complessivo
Pende il termine per il deposito delle istanze tempestive di ammissione al passivo, pertanto non si dispone dello stato passivo ai fini della produzione richiesta. L'indebitamento complessivo, ricostruito per la maggior parte in sede di pre-liquidazione giudiziale, ammonta a € 273.243,86:
Il Curatore ha pertanto testualmente così concluso:
“L'inattendibilità della contabilità e delle dichiarazioni fiscali non consente una corretta ricostruzione dei dati quantitativi richiesti”.
5 Pur non essendo l'avvenuto deposito dei bilanci l'unica fonte diretta a dare prova del sottodimensionamento dell'impresa (cfr., con riferimento alla disciplina di cui alla L.F., da ultimo Cass., Sez.
I, ord. 23.4.2025, n. 10576), deve tuttavia ritenersi che dati aliunde ricavati, da cui trarsi la conclusione che non siano state superate le soglie di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII, devono in ogni caso soddisfare il requisito della oggettiva certezza ed incontestabilità, di cui nel caso in esame vi è difetto.
Deve essere quindi rigettato il proposto reclamo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (secondo i minimi, valore indeterminabile di complessità bassa, esclusa la fase istruttoria).
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti della reclamante CP_2
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,
1. rigetta il reclamo ex art. 51 CCII proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Prato CP_2
n. 31 dell'8.4.2025;
2. dichiara tenuta e condanna alla CP_2 refusione in favore di delle spese del CP_1 presente procedimento da quest'ultima sopportate, che vengono liquidate in Euro 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti della reclamante CP_2
Così deciso in Firenze il 30 ottobre 2025.
6 Il Presidente rel.est.
7