Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 16/12/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da OL RT Presidente ANGIONI Roberto Consigliere ALBERGHINI IE Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32449 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 65300, depositato in data 20 marzo 2020, reso da AG IE (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall’Avv. GA ZZ del Foro di Venezia, con studio in Santa Croce n.468/b, Venezia (pec: gaetano.guzzardi@venezia.pecavvocati.it) e domicilio eletto presso il difensore e US AL (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Salbucci del Foro di Venezia (c.f. [...], pec marco.salbucci@venezia.pecavvocati.it) con domicilio eletto presso il domicilio digitale del difensore;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 9 luglio 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo e, per l’agente AG
IE l’Avv. GA ZZ, nonché l’Avv. Marco Salbucci per l’agente AL US, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 151 del 17 marzo 2025, il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 65300, depositato in data 20 marzo 2020, reso dagli agenti contabili IE AG e AL US, economi della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese dell’dell’U.O. Supporto di Direzione Ufficiale Rogante per l’esercizio 2017, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 18 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30898 del registro di Segreteria.
Osservava, in primo luogo, il Magistrato delegato che l’Ente, nel provvedere al deposito presso la Sezione del conto giudiziale in esame, aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all’art 139, comma 2, c.g.c. e che gli agenti avevano tempestivamente provveduto alla ricompilazione del conto utilizzando i prescritti modelli della Delibera della Giunta Regionale n. 2440 del 2002.
Sulla base dell’istruttoria svolta la gestione appariva regolare, pur non avendo il subagente compilato un autonomo conto giudiziale e ad eccezione della mancata restituzione dell’anticipazione ricevuta entro l’esercizio, con conseguente formazione di residui: tuttavia, essendo stata restituita l’anticipazione in data 28.3.2018, ciò aveva consentito la quadratura delle scritture del conto.
Tale profilo di irregolarità, in considerazione dell’assenza di ammanchi, non veniva, tuttavia ritenuto ostativo al discarico dell’agente e all’approvazione
del conto.
In data 13 giugno 2025 l’avv. GA ZZ, per l’agente AG, depositava una memoria difensiva con la quale veniva rimarcato che nella predisposizione della rendicontazione erano stati utilizzati i modelli di rendicontazione predisposti dalla Regione Veneto di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 2440/02, i quali imponevano l’indicazione del soggetto che aveva effettivamente posto in essere ciascuna operazione, di talchè non era nemmeno necessaria, come rilevato anche dalla relazione di deferimento, la compilazione di subconti.
Evidenziava, inoltre che il riversamento nell’esercizio successivo della quota di fondo economale non utilizzata al termine della gestione era dipeso dalla circostanza, oggettiva, dei tempi di registrazione degli atti stipulati nel mese di dicembre.
Concludeva, pertanto, per la dichiarazione di regolarità del conto con conseguente discarico dell’agente.
Con memoria depositata in data 18 giugno 2025, si costituiva in giudizio per l’agente US l’avv. Marco Salbucci, richiamando le disposizioni regionali in materia di conti giudiziali ed evidenziando che il suo assistito svolgeva unicamente funzioni di sostituto delegato e come tale non era tenuto alla resa del conto giudiziale. In via tuzioristica, sottolineava che tutte le operazioni poste in essere dal suo assitito erano conformi, per natura degli acquisti e per limite di spesa, alle norme regionali, ed anche il riversamento delle somme residue e non utilizzate era avvenuto nel corso dei primi mesi dell’esercizio successivo in ragione della peculiare natura delle spese, consistenti nel pagamento dell’imposta di registro sugli atti stipulati
dall’ufficiale rogante, dr. AG. Chiedeva, quindi, che fosse pronunciato il discarico dell’agente.
All’udienza del 9 luglio 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero, l’Avv.
GA ZZ per IE AG e l’Avv. Marco Salbucci per AL US concludevano come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale n. 65300 reso da AG IE e US AL, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese dell’dell’U.O. Supporto di Direzione Ufficiale Rogante per l’esercizio 2017, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 18 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30898 del registro di Segreteria.
2.Il conto risulta composto da quattro prospetti, e cioè:
1. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere;
2. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità;
3. Il conto di sintesi della gestione per tipologia di spesa che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti riferiti alla tipologia di spesa
(imposta di registro e marche da bollo);
4. Il conto analitico della gestione per tipologia di spesa che indica gli importi spesi raggruppandoli per operazioni di pagamento.
Ciò posto, il Collegio rileva che la rendicontazione fa riferimento all’ ordine di accreditamento n. 15 del 22/02/2017, corrispondente ad una apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere in favore dell’agente, per un importo di €
60.000,00.
Unitamente a tale rendicontazione risultano depositati, in conformità a quanto previsto dall’art. 139 c.g.c., il DDR n. 46 del 03/03/2020 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG., Giulia Tambato, di approvazione e parifica del conto ricompilato; la Relazione dell’Organo di controllo interno del 19/03/2020 – U.O. Controlli e Attività Ispettive – ai sensi dell’art. 139/2 Codice di giustizia contabile e il DDR n. 62 del 20/03/2020 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. di approvazione definitiva con il quale è stato disposto, tra l’altro, il deposito del conto presso la Segreteria della Sezione mediante l’applicativo Sireco.
Sono, inoltre, stati depositati un prospetto relativo all’acquisto di marche da bollo e la quietanza n. 12035 del 28/03/2018 relativa alla “Restituzione di cassa fondo economale n.15 del 22/02/2017” non utilizzata.
Ebbene, l’esame del conto di cui è causa e delle tipologie di spese sostenute evidenzia che l’utilizzazione dell’anticipazione è avvenuta in relazione alle esigenze di funzionamento dell’ufficio (spese per marche da bollo, imposta di registro).
I documenti di rendicontazione depositati appaiono redatti in conformità alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 2440/02 ed ai modelli ivi indicati.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 15/2017 di euro 60.000,00 espone “anticipazioni” per complessivi euro 51.743,34, di cui euro 40.600,00 per buoni di prelevamento ed euro 11.143,34 per bonifici, a cui corrispondono pagamenti per euro 39.647,34 oltre al riversamento in Tesoreria del residuo di euro 12.096,00.
Il “conto analitico delle gestione” relativo al medesimo ordine di accreditamento espone, in ordine cronologico e numerazione progressiva, le anticipazioni pari a 15 operazioni tutte effettuate dal sostituto US per un totale di € 51.743,34 mentre nessuna operazione di prelievo risulta essere effettuata dall’agente contabile AG.
I pagamenti effettuati consistono in 115 operazioni tutte poste in essere dal sostituto US, nessuna dall’economo AG, per un importo di €
39.647,34 e il riversamento finale in Tesoreria effettuato in data 28/03/2018 con quietanza n. 12035 per un importo di € 12.096,00
(reversale n. 2839 del 18/04/2018) conduce alla quadratura sostanziale del conto, anche se oltre la chiusura dell’esercizio di gestione.
Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio.
Come confermato anche dagli agenti nelle proprie memorie, i fatti di gestione sono stati prevalentemente posti in essere da AL US che, quindi, contrariamente a quanto sostenuto nella propria memoria, non ha operato saltuariamente in sostituzione dell’agente contabile principale, bensì in via pressoché esclusiva rispetto a quest’ultimo in funzione di agente secondario, circostanza che avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione.
Il livello di specificità delle annotazioni contenute nel “conto analitico della gestione”, sostanzialmente equivalente ad un giornale di cassa, tuttavia, consente non solo l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che, in concreto, li ha posti in essere, ma anche la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla Delibera della Giunta Regionale di autorizzazione (che richiama l’elencazione di cui all’art. 23 della L.R. n. 6/1980, successivamente specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13/09/2002 ricomprendendo specificamente l’ “acquisto di valori bollati e spese per la registrazione di contratto ed atti pubblici dovuti per legge nonché oneri diversi a carico della Regione”).
Ciò posto, il Collegio ritiene, pur con i rilievi esposti, che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, considerato il livello di analiticità dei documenti depositati (ed in particolare del “conto analitico della gestione”) il quale ha consentito di avere contezza della gestione anche in relazione all’imputabilità dei singoli fatti gestori a ciascuno degli agenti operanti; la gestione del fondo economale è avvenuta, inoltre, in conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale, non ostando all’approvazione del conto il mancato riversamento del fondo cassa residuo entro l’esercizio, stante la relativa esiguità degli importi.
3. Alla luce di quanto suesposto, in assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti possono essere ammessi a discarico.
4. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32449 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti contabili AG IE e US AL in relazione al conto giudiziale n. 65300, depositato in data 20 marzo 2020, lo dichiara regolare e, per l’effetto, discarica gli agenti.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
IE ER RT OL
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)