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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/09/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 733/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI I SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 733/2025 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO SOGOS Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro col patrocinio dell'avv. GIULIANO TAVERA Controparte_1
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede Oggetto: modifica condizioni di separazione CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza del 18 settembre 2025, come segue: “1) Modificando parzialmente gli accordi di separazione omologati, il padre verserà un contributo per il mantenimento dei figli di € 450,00 mensili per il mantenimento di entrambi, che sarà aumentato a 500 euro mensili nei mesi da settembre a giugno e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese con mezzi di pagamento tracciabili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo elaborato dal CNF;
2) l'assegno unico universale sarà interamente percepito dalla sig.ra quale genitore Parte_1 collocatario della prole. 3) Le spese straordinarie detraibili saranno fatturate al sig. in modo da CP_1 consentirgliene la detrazione, essendo egli lavoratore dipendente, sino a quando la sig.ra sarà Pt_1 assunta con regolare contratto come dipendente;
da tale momento le spese saranno detratte da entrambi i genitori pro quota. 4) Spese compensate”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26 marzo 2025 chiedeva disporsi la modifica delle condizioni Parte_1 di separazione dal coniuge sia con riferimento al contributo paterno per il Controparte_1 mantenimento dei loro due figli che ai tempi di permanenza presso il padre. Esponeva che dalla data della separazione, omologata con provvedimento del 7 settembre 2016, le esigenze di mantenimento dei due ragazzi, nata il [...] e nato il 2 marzo Per_1 Per_2
2009, erano sensibilmente aumentate, tenuto conto dell'età e del percorso di studi intrapreso da pagina 1 di 2 entrambi, palesandosi l'insufficienza del contributo di soli 250 euro mensili posto a carico del genitore non collocatario quasi dieci anni prima. Aggiungeva che la figlia maggiorenne, conseguito il diploma, stava per iscriversi all'università mentre il più giovane frequentava il liceo e che, sebbene entrambi frequentassero il padre, non soggiornavano mai presso di lui, restando quindi essa esponente gravata di tutte le spese di gestione quotidiana dei figli, residenti presso di sé. Chiedeva quindi un aumento a 600 euro mensili del contributo paterno e una modifica nella regolamentazione dei tempi di permanenza dei ragazzi presso il CP_1
Il resistente si costituiva e contestava la domanda, rappresentando come le sue risorse economiche e le spese che ora affrontava per problemi di salute, che documentava, non gli consentissero di versare quanto richiesto dalla coniuge. Aggiungeva, peraltro, di provvedere già spontaneamente a corrisponderle mensilmente la somma di 400 o di 450 euro mensili per il mantenimento dei figli e che non gli era possibile ospitarli presso di sé, non disponendo egli di spazi adeguati nell'abitazione dove dimorava, ospitato da un familiare. Alla prima udienza le parti, comparse anche personalmente, pervenivano alla formulazione delle conclusioni conformi riportate in epigrafe e la causa era quindi rimessa al collegio per la decisione.
*** Le condizioni concordate dalle parti risultano conformi all'interesse dei figli, avuto riguardo alle loro accresciute esigenze correlate all'età e all'aumento delle spese necessarie per assicurare ad entrambi di ultimare l'intrapreso percorso di studi, non sembrando, d'altra parte, esigibile un contributo più elevato a carico del sig. tenuto conto dell'attuale ammontare dei suoi redditi da lavoratore dipendente CP_1 part time. Ritiene pertanto il collegio di dover provvedere in conformità ai conseguiti accordi, rilevando che, soprattutto in ragione dell'attuale età dei figli, parte ricorrente non ha insistito nella richiesta modifica delle condizioni di permanenza dei ragazzi presso il padre. Il contributo concordato deve intendersi di pari ammontare per ciascun figlio. Le spese sono compensate, come congiuntamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, parzialmente modificando le condizioni di separazione omologate con decreto di questo tribunale n. 9057/2016, dispone in conformità alle condizioni concordate come riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte. Compensa interamente le spese. Sassari 19 settembre 2025 Il Presidente est. Stefania Deiana
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI I SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 733/2025 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO SOGOS Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro col patrocinio dell'avv. GIULIANO TAVERA Controparte_1
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede Oggetto: modifica condizioni di separazione CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza del 18 settembre 2025, come segue: “1) Modificando parzialmente gli accordi di separazione omologati, il padre verserà un contributo per il mantenimento dei figli di € 450,00 mensili per il mantenimento di entrambi, che sarà aumentato a 500 euro mensili nei mesi da settembre a giugno e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese con mezzi di pagamento tracciabili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo elaborato dal CNF;
2) l'assegno unico universale sarà interamente percepito dalla sig.ra quale genitore Parte_1 collocatario della prole. 3) Le spese straordinarie detraibili saranno fatturate al sig. in modo da CP_1 consentirgliene la detrazione, essendo egli lavoratore dipendente, sino a quando la sig.ra sarà Pt_1 assunta con regolare contratto come dipendente;
da tale momento le spese saranno detratte da entrambi i genitori pro quota. 4) Spese compensate”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26 marzo 2025 chiedeva disporsi la modifica delle condizioni Parte_1 di separazione dal coniuge sia con riferimento al contributo paterno per il Controparte_1 mantenimento dei loro due figli che ai tempi di permanenza presso il padre. Esponeva che dalla data della separazione, omologata con provvedimento del 7 settembre 2016, le esigenze di mantenimento dei due ragazzi, nata il [...] e nato il 2 marzo Per_1 Per_2
2009, erano sensibilmente aumentate, tenuto conto dell'età e del percorso di studi intrapreso da pagina 1 di 2 entrambi, palesandosi l'insufficienza del contributo di soli 250 euro mensili posto a carico del genitore non collocatario quasi dieci anni prima. Aggiungeva che la figlia maggiorenne, conseguito il diploma, stava per iscriversi all'università mentre il più giovane frequentava il liceo e che, sebbene entrambi frequentassero il padre, non soggiornavano mai presso di lui, restando quindi essa esponente gravata di tutte le spese di gestione quotidiana dei figli, residenti presso di sé. Chiedeva quindi un aumento a 600 euro mensili del contributo paterno e una modifica nella regolamentazione dei tempi di permanenza dei ragazzi presso il CP_1
Il resistente si costituiva e contestava la domanda, rappresentando come le sue risorse economiche e le spese che ora affrontava per problemi di salute, che documentava, non gli consentissero di versare quanto richiesto dalla coniuge. Aggiungeva, peraltro, di provvedere già spontaneamente a corrisponderle mensilmente la somma di 400 o di 450 euro mensili per il mantenimento dei figli e che non gli era possibile ospitarli presso di sé, non disponendo egli di spazi adeguati nell'abitazione dove dimorava, ospitato da un familiare. Alla prima udienza le parti, comparse anche personalmente, pervenivano alla formulazione delle conclusioni conformi riportate in epigrafe e la causa era quindi rimessa al collegio per la decisione.
*** Le condizioni concordate dalle parti risultano conformi all'interesse dei figli, avuto riguardo alle loro accresciute esigenze correlate all'età e all'aumento delle spese necessarie per assicurare ad entrambi di ultimare l'intrapreso percorso di studi, non sembrando, d'altra parte, esigibile un contributo più elevato a carico del sig. tenuto conto dell'attuale ammontare dei suoi redditi da lavoratore dipendente CP_1 part time. Ritiene pertanto il collegio di dover provvedere in conformità ai conseguiti accordi, rilevando che, soprattutto in ragione dell'attuale età dei figli, parte ricorrente non ha insistito nella richiesta modifica delle condizioni di permanenza dei ragazzi presso il padre. Il contributo concordato deve intendersi di pari ammontare per ciascun figlio. Le spese sono compensate, come congiuntamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, parzialmente modificando le condizioni di separazione omologate con decreto di questo tribunale n. 9057/2016, dispone in conformità alle condizioni concordate come riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte. Compensa interamente le spese. Sassari 19 settembre 2025 Il Presidente est. Stefania Deiana
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