CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 227/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RO ANTONIO, Presidente
NI LO, AT
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 106/2021 depositato il 08/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1063/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 03/03/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX 01GA01079 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'Ufficio prende atto dell'istanza di definizione in corso e depositata nel fasciolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio di appello ha impugnato Ricorrente_1 la quale è stato rigettato il ricorso avanzato in primo grado.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Nel corso del presente giudizio, il contribuente dichiarava di avere provveduto ad effettuare i pagamenti di cui alle domande di definizione agevolata.
La causa è stata decisa all'udienza del 16 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che risultano effettuati i versamenti relativi alle domande di definizione agevolata della lite prevista dall'art. 1, commi 186-205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modifiche..
Deve quindi dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Osserva inoltre la Corte Tributaria che l'accesso a tale forma agevolativa (definizione agevolata determina la rinunzia all'eventuale contenzioso.
Pertanto la dichiarazione di adesione del contribuente implica la rinunzia al presente giudizio, onde va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 5 della legge n.130/2022 e successive modifiche, restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
la Commissione dichiara l'estinzione del giudizio e lascia le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Messina 16 dicembre 2025
Il AT Il Presidente
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RO ANTONIO, Presidente
NI LO, AT
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 106/2021 depositato il 08/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1063/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 03/03/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX 01GA01079 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'Ufficio prende atto dell'istanza di definizione in corso e depositata nel fasciolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio di appello ha impugnato Ricorrente_1 la quale è stato rigettato il ricorso avanzato in primo grado.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Nel corso del presente giudizio, il contribuente dichiarava di avere provveduto ad effettuare i pagamenti di cui alle domande di definizione agevolata.
La causa è stata decisa all'udienza del 16 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che risultano effettuati i versamenti relativi alle domande di definizione agevolata della lite prevista dall'art. 1, commi 186-205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modifiche..
Deve quindi dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Osserva inoltre la Corte Tributaria che l'accesso a tale forma agevolativa (definizione agevolata determina la rinunzia all'eventuale contenzioso.
Pertanto la dichiarazione di adesione del contribuente implica la rinunzia al presente giudizio, onde va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 5 della legge n.130/2022 e successive modifiche, restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
la Commissione dichiara l'estinzione del giudizio e lascia le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Messina 16 dicembre 2025
Il AT Il Presidente