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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 512/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3790/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027817985000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170014588956000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170026790657000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29.12.2023 all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, AT SA impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239027817985/000, notificata in data 31.10.2023, dell'importo complessivo di € 336,53 e le sottese cartelle di pagamento ( n. 29320170014588956000, tassa automobilistica anno 2012 e n. 29320170026790657000, tassa automobilistica anno 2013).
Eccepiva il ricorrente:
1) L'intervenuta prescrizione del credito azionato e la decadenza dell'Amministrazione dall'azione di riscossione.
2) L'inesistenza giuridica del ruolo per intervenuta decadenza, Violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73.
Nullità del ruolo per gravi vizi di formazione, nonchè delle cartelle.
3) L'omessa notifica degli atti prodromici.
4) La Nullità dell'atto per indeterminatezza delle sanzioni.
5) La mancata indicazioni delle modalità di calcolo degli interessi applicati, incostituzionalità della determinazione dell'agio.
Costituitasi in giudizio, l'ADER eccepiva la carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito,della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore, che ha effettuato l'iscrizione a ruolo;
chiedeva di chiamare in causa ex art. 23 d.lgs. 546/1992 l'ente impositore non convenuto in giudizio;
ribadiva la legittimità della procedura di riscossione.
Chiedeva il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in atti da parte resistente, le cartelle oggetto della causa che ci occupa, segnatamente la nr.29320170014588956000 e la nr. 29320170026790657000, atti prodromici all'avviso di intimazione oggi opposta, sono state notificate rispettivamente in data 07.08.2017 ed in data 02.01.2018.
Sempre l'ADER, al fine di ritenere interrotto il corso della prescrizione , ha prodotto in atti la notifica in data
13.09.2021, dell'intimazione di pagamento nr.29320219000064807/000 Tuttavia deve rilevarsi che , non avendo prodotto in atti anche copia della suindicata intimazione di pagamento non è dato evincere se la stessa contenesse anche le cartelle di pagamento qui in contestazione.
Conseguentemente, non essendo intervenuti ulteriori atti interruttivi tra la notifica delle cartelle e l'intimazione di pagamento qui impugnata (della quale non si conosce la data di spedizione), i crediti scaturenti dalle due cartelle di pagamento devono ritenersi irrimediabilmente prescritti , trattandosi di prescrizione triennale in data anteriore alla notifica dell'impugnata intimazione.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Ogni altra eccezione e controdeduzione sollevata dalle parti è da ritenersi superata e assorbita dalle motivazioni che precedono.
Parte resistente va condannata alle spese di lite , che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica , accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento e le cartelle impugnate.
Condanna l'Agenzia delle Entrate- Riscossione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
300,00, oltre IVA e CP da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Catania il 14 gennaio 2026
Il giudice
(dr.ssa Ignazia Barbarino)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3790/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027817985000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170014588956000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170026790657000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29.12.2023 all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, AT SA impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239027817985/000, notificata in data 31.10.2023, dell'importo complessivo di € 336,53 e le sottese cartelle di pagamento ( n. 29320170014588956000, tassa automobilistica anno 2012 e n. 29320170026790657000, tassa automobilistica anno 2013).
Eccepiva il ricorrente:
1) L'intervenuta prescrizione del credito azionato e la decadenza dell'Amministrazione dall'azione di riscossione.
2) L'inesistenza giuridica del ruolo per intervenuta decadenza, Violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73.
Nullità del ruolo per gravi vizi di formazione, nonchè delle cartelle.
3) L'omessa notifica degli atti prodromici.
4) La Nullità dell'atto per indeterminatezza delle sanzioni.
5) La mancata indicazioni delle modalità di calcolo degli interessi applicati, incostituzionalità della determinazione dell'agio.
Costituitasi in giudizio, l'ADER eccepiva la carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito,della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore, che ha effettuato l'iscrizione a ruolo;
chiedeva di chiamare in causa ex art. 23 d.lgs. 546/1992 l'ente impositore non convenuto in giudizio;
ribadiva la legittimità della procedura di riscossione.
Chiedeva il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in atti da parte resistente, le cartelle oggetto della causa che ci occupa, segnatamente la nr.29320170014588956000 e la nr. 29320170026790657000, atti prodromici all'avviso di intimazione oggi opposta, sono state notificate rispettivamente in data 07.08.2017 ed in data 02.01.2018.
Sempre l'ADER, al fine di ritenere interrotto il corso della prescrizione , ha prodotto in atti la notifica in data
13.09.2021, dell'intimazione di pagamento nr.29320219000064807/000 Tuttavia deve rilevarsi che , non avendo prodotto in atti anche copia della suindicata intimazione di pagamento non è dato evincere se la stessa contenesse anche le cartelle di pagamento qui in contestazione.
Conseguentemente, non essendo intervenuti ulteriori atti interruttivi tra la notifica delle cartelle e l'intimazione di pagamento qui impugnata (della quale non si conosce la data di spedizione), i crediti scaturenti dalle due cartelle di pagamento devono ritenersi irrimediabilmente prescritti , trattandosi di prescrizione triennale in data anteriore alla notifica dell'impugnata intimazione.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Ogni altra eccezione e controdeduzione sollevata dalle parti è da ritenersi superata e assorbita dalle motivazioni che precedono.
Parte resistente va condannata alle spese di lite , che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica , accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento e le cartelle impugnate.
Condanna l'Agenzia delle Entrate- Riscossione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
300,00, oltre IVA e CP da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Catania il 14 gennaio 2026
Il giudice
(dr.ssa Ignazia Barbarino)