Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 27
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di legittimazione a riscuotere

    La eccezione è stata rigettata in quanto il capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva dei contributi di bonifica è stato prodotto in atti.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'ingiunzione

    L'eccezione è stata rigettata in quanto l'ingiunzione, qualificata come atto di pagamento, indica il codice tributo e richiama l'atto propedeutico (sollecito di pagamento) ritualmente notificato e mai opposto.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La eccezione è stata rigettata in quanto la notifica del sollecito di pagamento in data 27.3.2021 rende irricevibile l'eccezione di prescrizione, e comunque ai contributi consortili si applica il termine decennale di prescrizione.

  • Accolto
    Assenza di utilitas e beneficio diretto

    Il ricorso è stato accolto nel merito in quanto il ricorrente ha dimostrato, tramite consulenza tecnica di parte e risultanze di verbali, che le opere di bonifica sono in stato di abbandono, insufficienti e inidonee, non interessando direttamente i suoi fondi. Il resistente 2 non ha fornito prova contraria idonea.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 27
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
    Numero : 27
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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