CASS
Sentenza 25 maggio 2021
Sentenza 25 maggio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2021, n. 20735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20735 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica di Bari contro De AN PP, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 21/12/2020 del Tribunale di Bari, sezione riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro IS che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore dell'indagato, Avv. Ettore Censano, il quale, riportandosi alla memoria depositata chiede declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20735 Anno 2021 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 21/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bari, sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe annullava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativo della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di PP De AN, indagato del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa "Società Foggiana", di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. (capo 3). A De AN si ascrive da parte del pubblico ministero di avere, avvalendosi delle informazioni acquisite come "operatore servizi" presso l'ufficio "Dichiarazioni Morte" del comune di Foggia, divulgato sistematicamente i dati riservati sui decessi e sulle prestazioni di onoranze funebri ad esponenti dell'associazione, onde consentire ad essa di individuare i funerali e le imprese del settore nel territorio comunale ed esercitarne il controllo di tipo estorsivo, pretendendo da ciascuna una tangente mensile di 500 euro e una di 50 euro per ogni funerale, così offrendo uno stabile ed efficiente contributo al rafforzamento e all'espansione della "Società Foggiana". Il Tribunale, dopo avere narrato le vicende del predetto sodalizio criminale, valorizzava la consistenza probatoria dell'accusa alla luce di alcune conversazioni captate e, in particolare, delle propalazioni del collaboratore di giustizia AR Verderosa, il quale riferiva di avere saputo da PP LB (addetto dalla cosca al settore delle estorsioni nei confronti delle imprese addette alle onoranze funebri) che c'era un dipendente comunale, in rapporto amicale con RO PR, anch'egli esponente di spicco della medesima cosca, incaricato di fornire i dati numerici dei funerali curati da ciascuna impresa: dati che erano nella disponibilità dell'indagato, come confermato dalla collega di lavoro, Angela Peschechera. D'altra parte, De AN non ignorava la caratura criminale di PR, né che, in assenza di spiegazioni alternative, le informazioni fornite ad LB potessero essere utilizzate a fini estorsivi. Mancava, tuttavia, la prova del dolo diretto, inteso come consapevolezza da parte dell'indagato che PR e LB appartenessero a un sodalizio mafioso e che le eventuali estorsioni non sarebbero state perpetrate dai due nel proprio interesse esclusivo. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il Pubblico ministero denunciandone la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale, pur avendo ritenuto configurabile il reato contestato nella sua componente oggettiva alla stregua dell'acquisito quadro indiziario, ha escluso il dolo dell'indagato sulla base di un assunto apodittico, privo di ogni giustificazione razionale. La motivazione risulta manifestamente illogica a fronte delle 2 circostanze che era consolidata la collocazione storica di PR (già condannato in primo grado, in veste di organizzatore, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e in rapporti amicali con De AN) e di LB (impiegato di un'impresa funebre) nel circuito della "Società Foggiana"; così come era nota l'attività illecita della consorteria nel ramo del racket funerario. Inoltre, la motivazione appare viziata da intrinseca contraddittorietà, laddove riconosce che De AN fosse consapevole della caratura criminale di PR e del potenziale utilizzo delle sue informazioni a fini estorsivi nei confronti delle imprese funerarie, senza poi trarne le corrette inferenze in punto di dolo. 3. Il difensore ha successivamente depositato memoria con la quale contesta la fondatezza dei rilievi del Pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Pubblico ministero è per un verso aspecifico, per un altro verso manifestamente infondato. 2. La motivazione dell'ordinanza del riesame laddove esclude la consapevolezza e la volontà dell'indagato di recare, con il suo apporto informativo, un effettivo contributo alla realizzazione del programma criminoso del sodalizio mafioso "Società Foggiana", con particolare riguardo al settore delle estorsioni in danno delle imprese funerarie operanti nel territorio comunale non risulta affatto contraddittoria o manifestamente illogica. Con adeguato apparato argomentativo, invero, il Tribunale ha affermato che De AN, pur non potendo ignorare che le informazioni da lui fornite potessero essere utilizzate in chiave estorsiva, non emergevano tuttavia sufficienti prove per validare l'enunciato di accusa, secondo cui lo stesso non poteva non essere consapevole di offrire le informazioni a un sodalizio di stampo mafioso. D'altra parte, la collocazione storica di PR in un contesto criminale non era di per sé un dato fattuale dal quale De AN, in rapporti amicali con PR, potesse desumere che le eventuali operazioni estorsive facessero capo a un racket di tipo mafioso nel settore funerario. La valutazione di merito del Tribunale circa la mancanza di prova del dolo diretto in capo a De AN non è sindacabile in sede di controllo di legittimità dell'ordinanza impugnata. Occorre aggiungere che anche l'eventuale -forse più logico- addebito a De AN di concorso nelle plurime estorsioni consumate nel settore funerario, in forza delle informazioni da lui fornite, sarebbe pur sempre rimasto neutro rispetto alla contestata ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa. 3 3. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso del Pubblico ministero va dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 21/04/2021.
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro IS che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore dell'indagato, Avv. Ettore Censano, il quale, riportandosi alla memoria depositata chiede declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20735 Anno 2021 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 21/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bari, sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe annullava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativo della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di PP De AN, indagato del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa "Società Foggiana", di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. (capo 3). A De AN si ascrive da parte del pubblico ministero di avere, avvalendosi delle informazioni acquisite come "operatore servizi" presso l'ufficio "Dichiarazioni Morte" del comune di Foggia, divulgato sistematicamente i dati riservati sui decessi e sulle prestazioni di onoranze funebri ad esponenti dell'associazione, onde consentire ad essa di individuare i funerali e le imprese del settore nel territorio comunale ed esercitarne il controllo di tipo estorsivo, pretendendo da ciascuna una tangente mensile di 500 euro e una di 50 euro per ogni funerale, così offrendo uno stabile ed efficiente contributo al rafforzamento e all'espansione della "Società Foggiana". Il Tribunale, dopo avere narrato le vicende del predetto sodalizio criminale, valorizzava la consistenza probatoria dell'accusa alla luce di alcune conversazioni captate e, in particolare, delle propalazioni del collaboratore di giustizia AR Verderosa, il quale riferiva di avere saputo da PP LB (addetto dalla cosca al settore delle estorsioni nei confronti delle imprese addette alle onoranze funebri) che c'era un dipendente comunale, in rapporto amicale con RO PR, anch'egli esponente di spicco della medesima cosca, incaricato di fornire i dati numerici dei funerali curati da ciascuna impresa: dati che erano nella disponibilità dell'indagato, come confermato dalla collega di lavoro, Angela Peschechera. D'altra parte, De AN non ignorava la caratura criminale di PR, né che, in assenza di spiegazioni alternative, le informazioni fornite ad LB potessero essere utilizzate a fini estorsivi. Mancava, tuttavia, la prova del dolo diretto, inteso come consapevolezza da parte dell'indagato che PR e LB appartenessero a un sodalizio mafioso e che le eventuali estorsioni non sarebbero state perpetrate dai due nel proprio interesse esclusivo. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il Pubblico ministero denunciandone la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale, pur avendo ritenuto configurabile il reato contestato nella sua componente oggettiva alla stregua dell'acquisito quadro indiziario, ha escluso il dolo dell'indagato sulla base di un assunto apodittico, privo di ogni giustificazione razionale. La motivazione risulta manifestamente illogica a fronte delle 2 circostanze che era consolidata la collocazione storica di PR (già condannato in primo grado, in veste di organizzatore, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e in rapporti amicali con De AN) e di LB (impiegato di un'impresa funebre) nel circuito della "Società Foggiana"; così come era nota l'attività illecita della consorteria nel ramo del racket funerario. Inoltre, la motivazione appare viziata da intrinseca contraddittorietà, laddove riconosce che De AN fosse consapevole della caratura criminale di PR e del potenziale utilizzo delle sue informazioni a fini estorsivi nei confronti delle imprese funerarie, senza poi trarne le corrette inferenze in punto di dolo. 3. Il difensore ha successivamente depositato memoria con la quale contesta la fondatezza dei rilievi del Pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Pubblico ministero è per un verso aspecifico, per un altro verso manifestamente infondato. 2. La motivazione dell'ordinanza del riesame laddove esclude la consapevolezza e la volontà dell'indagato di recare, con il suo apporto informativo, un effettivo contributo alla realizzazione del programma criminoso del sodalizio mafioso "Società Foggiana", con particolare riguardo al settore delle estorsioni in danno delle imprese funerarie operanti nel territorio comunale non risulta affatto contraddittoria o manifestamente illogica. Con adeguato apparato argomentativo, invero, il Tribunale ha affermato che De AN, pur non potendo ignorare che le informazioni da lui fornite potessero essere utilizzate in chiave estorsiva, non emergevano tuttavia sufficienti prove per validare l'enunciato di accusa, secondo cui lo stesso non poteva non essere consapevole di offrire le informazioni a un sodalizio di stampo mafioso. D'altra parte, la collocazione storica di PR in un contesto criminale non era di per sé un dato fattuale dal quale De AN, in rapporti amicali con PR, potesse desumere che le eventuali operazioni estorsive facessero capo a un racket di tipo mafioso nel settore funerario. La valutazione di merito del Tribunale circa la mancanza di prova del dolo diretto in capo a De AN non è sindacabile in sede di controllo di legittimità dell'ordinanza impugnata. Occorre aggiungere che anche l'eventuale -forse più logico- addebito a De AN di concorso nelle plurime estorsioni consumate nel settore funerario, in forza delle informazioni da lui fornite, sarebbe pur sempre rimasto neutro rispetto alla contestata ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa. 3 3. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso del Pubblico ministero va dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 21/04/2021.