Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 38
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Deducibilità spese per rimborsi chilometrici agli associati

    La Corte ritiene che l'art. 164 TUIR utilizzato dall'Agenzia sia riconducibile all'utilizzo di veicoli propri dell'Associazione e non all'utilizzo di mezzi di proprietà dei vari associati. La spesa sostenuta da uno studio associato per i rimborsi chilometrici pagati ai singoli professionisti per l'uso dell'auto personale è interamente deducibile ai sensi dell'art. 54 del TUIR, a condizione che ricorra il requisito della stretta strumentalità della spesa all'attività professionale propria dell'associazione. L'art. 164 del TUIR sulla deducibilità parziale costituisce una norma speciale rispetto alla norma generale di cui all'art. 54 del TUIR. I documenti prodotti hanno provato adeguatamente l'esistenza dei requisiti di strumentalità e documentazione.

  • Accolto
    Deducibilità spese per rimborsi chilometrici agli associati

    La Corte ritiene che l'art. 164 TUIR utilizzato dall'Agenzia sia riconducibile all'utilizzo di veicoli propri dell'Associazione e non all'utilizzo di mezzi di proprietà dei vari associati. La spesa sostenuta da uno studio associato per i rimborsi chilometrici pagati ai singoli professionisti per l'uso dell'auto personale è interamente deducibile ai sensi dell'art. 54 del TUIR, a condizione che ricorra il requisito della stretta strumentalità della spesa all'attività professionale propria dell'associazione. L'art. 164 del TUIR sulla deducibilità parziale costituisce una norma speciale rispetto alla norma generale di cui all'art. 54 del TUIR. I documenti prodotti hanno provato adeguatamente l'esistenza dei requisiti di strumentalità e documentazione.

  • Accolto
    Deducibilità spese per rimborsi chilometrici agli associati

    La Corte ritiene che l'art. 164 TUIR utilizzato dall'Agenzia sia riconducibile all'utilizzo di veicoli propri dell'Associazione e non all'utilizzo di mezzi di proprietà dei vari associati. La spesa sostenuta da uno studio associato per i rimborsi chilometrici pagati ai singoli professionisti per l'uso dell'auto personale è interamente deducibile ai sensi dell'art. 54 del TUIR, a condizione che ricorra il requisito della stretta strumentalità della spesa all'attività professionale propria dell'associazione. L'art. 164 del TUIR sulla deducibilità parziale costituisce una norma speciale rispetto alla norma generale di cui all'art. 54 del TUIR. I documenti prodotti hanno provato adeguatamente l'esistenza dei requisiti di strumentalità e documentazione.

  • Accolto
    Deducibilità spese per rimborsi chilometrici agli associati

    La Corte ritiene che l'art. 164 TUIR utilizzato dall'Agenzia sia riconducibile all'utilizzo di veicoli propri dell'Associazione e non all'utilizzo di mezzi di proprietà dei vari associati. La spesa sostenuta da uno studio associato per i rimborsi chilometrici pagati ai singoli professionisti per l'uso dell'auto personale è interamente deducibile ai sensi dell'art. 54 del TUIR, a condizione che ricorra il requisito della stretta strumentalità della spesa all'attività professionale propria dell'associazione. L'art. 164 del TUIR sulla deducibilità parziale costituisce una norma speciale rispetto alla norma generale di cui all'art. 54 del TUIR. I documenti prodotti hanno provato adeguatamente l'esistenza dei requisiti di strumentalità e documentazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 38
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo
    Numero : 38
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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