TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/11/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1139/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ragusa in via dei Platani 199/L71, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Loredana
Spadaro, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Ragusa in via dei Platani n.199 L/71, , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Donato
Grande, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
22.10.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Ragusa il 06.06.1996, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 20, parte I, dell'anno 1996 ; che dall'unione coniugale sono nati i figli , (Ragusa, 29.10.2001) e (Ragusa, Per_1 Per_2 Per_3
11.11.2002), tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 24.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto
2. Entrambi i coniugi essendo economicamente indipendenti, si danno reciprocamente atto di nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
3. L'assegno di inclusione verrà suddiviso tra i coniugi al 50%
4. La casa familiare sita a Ragusa in viale dei Platani n.199/ L71 resterà assegnata con gli arredi alla signora che la abiterà con i figli e entrambi Parte_1 Per_2 Per_3 maggiorenni che si stanno affacciando al mondo del lavoro;
la figlia ha da tempo Per_1 lasciato la casa familiare avendo costituito altro nucleo. che l'udienza di comparizione del dì 22.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che i coniugi non hanno convenuto condizioni di separazione sulle quali il Tribunale è stato chiamato a delibare, mentre quanto agli altri accordi vertenti su diritti disponibili, gli stessi non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile in Ragusa in data 06.06.1996, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 20, parte I, dell'anno 1996 - Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24.11.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti