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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2961/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Lavello presso lo studio Parte_1 dell'avv. Daniele Masiello che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Melfi presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Gianluigi Sacco che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio Conclusioni: le parti private come da rispettive note di trattazione scritta per l'udienza del 15.01.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Il P.M. come da parere espresso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 01.08.2024 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Lavello il Controparte_1
12.08.2014 e che con accordo di negoziazione assistita ex art. 6 comma 2 DL 132/2014 conv. in L. 162/14, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Potenza il 19.04.2023, i coniugi si sono separati alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (n. Per_1
23.05.2017) e (n. 27.05.2021); che entrambe le parti Per_2 hanno intrapreso relazioni stabili con altre persone;
che egli ha lasciato la casa coniugale e abita in un appartamento in locazione per il quale versa il canone di 300,00 euro mensili;
che a suo carico è inoltre il pagamento dei ratei di restituzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, pari ad 850,00 euro mensili;
che provvede tuttora al pagamento delle utenze della predetta casa, intestate al proprio genitore e non pagate dalla resistente;
che la resistente percepisce il reddito di cittadinanza e l'intero importo dell'assegno unico universale per i figli.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'affidamento condiviso dei figli minori,
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione quanto alle modalità di frequentazione con i figli e al contributo di mantenimento della prole a suo carico, l'esclusione dell'assegno divorzile per la coniuge.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, non opponendosi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato le altre domande. Ha dedotto l'inadempimento del padre, relativamente ad alcune mensilità del 2023 e del 2024, all'obbligo di versamento del contributo di mantenimento concordato per lei e per i figli minori, per il quale pende apposito procedimento esecutivo, e di essere tuttora creditrice nei suoi confronti di circa 7.000,00 euro.
Ha contestato di aver percepito integralmente l'assegno unico universale per i figli, nonché la dedotta incompatibilità tra il reddito di cittadinanza e l'assegno divorzile.
Ha chiesto l'affido esclusivo dei figli minori e con Per_1 Per_2 la loro collocazione abitativa prevalente presso di lei e l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
l'imposizione al ricorrente del contributo mensile di mantenimento per i figli di complessivi 600,00 euro ed il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile di
150,00 euro mensili.
Alla prima udienza del 15.01.2025, le parti, presenti personalmente unitamente ai rispettivi difensori, si sono riportate alle rispettive allegazioni e richieste, hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.
La separazione consensuale dei coniugi è stata dichiarata con accordo di negoziazione assistita ex art. 6 comma 2 DL 132/2014 conv. in
L.162/14, integrato e modificato il 26.01.2023 e autorizzato dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza il 19.04.2023, in produzione ricorrente.
L'allegazione del ricorrente relativa alla mancata ripresa della convivenza tra i coniugi è stata confermata dalla resistente.
Ricorrono le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dal perfezionamento dell'accordo di negoziazione assistita.
In secondo luogo, le prospettazioni di entrambe le parti, come sopra richiamate, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza non definitiva sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lavello per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Con separata ordinanza la causa è rimessa sul ruolo per il prosieguo.
Le spese processuali saranno regolate con la pronuncia definitiva.
P. Q. M.
il Tribunale non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 ricorso del 01.08.2024, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Lavello il 12.08.2014, trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lavello dell'anno
2014, Parte II, Serie A, n. 25;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) spese al definitivo.
Potenza, camera di consiglio del 06.03.2025
La Presidente est.