Art. 2.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 un contributo annuo del medesimo importo e' concesso, per la durata di quattro anni, a favore dell'Associazione indicata, nell'articolo precedente, con l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 un contributo annuo del medesimo importo e' concesso, per la durata di quattro anni, a favore dell'Associazione indicata, nell'articolo precedente, con l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.