Ordinanza cautelare 15 settembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00218/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00340/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società
NT CE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Di Tonno, Mariangela Di Giandomenico, Matteo Di Tonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Areacom, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Galluppi, Fabrizio Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Mineracqua - Federazione Italiana delle Industrie delle Acque Minerali Naturali e delle Acque di Sorgente, non costituita in giudizio;
Acqua Sant’Anna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Torchia, Salvatore Braghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione AreaCom del 18 giugno 2025, n. 116, avente ad oggetto “ procedura aperta per l'affidamento in concessione, dalla durata pluriennale, degli interventi di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgenti ubicati nella regione Abruzzo. ID GARA 9156235. Presa d'atto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00205/2025 del 21.05.2025 ”;
- nonché di ogni atto conseguente connesso e correlato, anche ove non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società NT CE S.r.l. il 15.12.2025:
per l’annullamento, previa idonea misura cautelare:
- della determinazione AreaCom del 17 novembre 2025, n. 222, recante “ Procedura aperta per l’affidamento in concessione, dalla durata pluriennale, degli interventi di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente per le sorgenti ubicate nella Regione Abruzzo (ai sensi dell'art. 164 e segg. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). ID GARA 9156235 - Provvedimento di esclusione oo.ee. Sant’Anna Spa e NT CE S.r.l. - Provvedimento di non aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016 ”, comunicata alla società in data 20 novembre 2025, in parte qua , ovvero nella parte in cui esclude la società NT CE S.r.l. dalla gara e stabilisce di non aggiudicare la medesima gara;
- nonché di tutti gli atti connessi e presupposti, ivi compreso, sempre in parte qua , del “ verbale finale Verifiche Busta Amministrativa ” del 17 novembre 2025, comunicato alla società in data 20 novembre 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Areacom e della società Acqua Sant’Anna S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1.- Con il gravame introduttivo, ritualmente notificato il 18/07/2025 e depositato il 22/07/2025, la società SANTA CROCE S.r.l., in qualità di operatore del settore delle acque minerali, ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione AreaCom del 18 giugno 2025, n. 116, avente ad oggetto “ procedura aperta per l’affidamento in concessione, dalla durata pluriennale, degli interventi di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgenti ubicati nella regione Abruzzo. ID GARA 9156235. Presa d’atto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) n. 00205/2025 del 21.05.2025 ”.
Con la gravata determinazione n. 116 del 18 giugno 2025, AreaCom, preso atto della sentenza di questo Tribunale n. 205/2025 - con cui era stato rigettato il ricorso presentato dalla medesima società avverso il disciplinare e gli altri atti di gara relativi all’affidamento delle acque minerali - ha disposto l’esclusione della NT CE S.r.l. dalla procedura in questione.
In detto pronunciamento il T.A.R. ha ritenuto legittima la previsione del disciplinare che ha introdotto, tra le cause di esclusione, le condizioni ostative tipiche e obbligatorie prescritte alle lett. a) e b) del comma 5 dell’art. 36 della L.n. 15/2012, ovvero: “ a) se il richiedente è in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in altra situazione equiparata ai sensi dell'ordinamento civilistico vigente; b) se è iniziata, a carico del richiedente, una delle procedure di cui alla lettera a) ”, considerando non applicabile, allo specifico ambito relativo alle procedure pubbliche di concessione dello sfruttamento delle acque minerali, la disposizione normativa di cui all’art. 186-bis L.F.
Il Tribunale ha altresì rilevato che la ricorrente, oltre a trovarsi in una condizione di concordato preventivo con continuità aziendale, di per sé già preclusiva della partecipazione alla gara, versava peraltro nella condizione prevista dal punto 8 del disciplinare di gara (che mutua interamente il contenuto della lett. d-bis) del medesimo comma 5, come introdotta dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 gennaio 2017, n. 1) secondo cui la concessione non può essere rilasciata “ se il richiedente ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, previsti dalla normativa nazionale o regionale (…)” . Nella fattispecie la grave violazione fiscale era stata infatti definitivamente accertata con sentenza del T.A.R. L’Aquila n. 341 del 18 giugno 2021, confermata dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 3218 del 26.04.2022.
2.- Avverso la sentenza n. 205/2025 la NT CE ha interposto appello innanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza cautelare n. 2878/2025 in data 1 agosto 2025, ha sospeso l’esecutività della pronuncia di primo grado e ha fissato per la trattazione del merito la pubblica udienza del 16 dicembre 2025.
3.- L’odierno gravame introduttivo è affidato alla denuncia di un’unica doglianza con cui si deduce l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione, non esplicitando lo stesso le ragioni e i presupposti posti a fondamento della esclusione, e per carenza di istruttoria, in quanto mera “presa d’atto” della sentenza T.A.R. sopra richiamata.
4.- Si sono costituite per resistere al ricorso l’AC - Agenzia regionale di informatica e committenza e la società SANTA CROCE S.r.l., instando per il suo rigetto in quanto privo di merito di fondatezza.
5.- In prossimità dell’udienza camerale fissata per l’esame dell’invocata misura cautelare le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti difensivi e chiedendone l’integrale accoglimento.
6.- Con ordinanza cautelare n. 175/2025 del 15/09/2025, questo Tribunale, tenuto conto che il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 2878 in data 01/08/2025, aveva disposto la sospensione integrale degli effetti della sentenza n. 205/2025, ha disposto la consequenziale sospensione del provvedimento impugnato stante il rapporto di derivazione dello stesso dalla cennata sentenza e ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 marzo 2026.
7.- Con successivo ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato il 15/12/2025, la società ricorrente ha impugnato in parte qua , previe idonee misure cautelari, la determinazione AreaCom del 17 novembre 2025, n. 222, nonché il “verbale finale Verifiche Busta Amministrativa” del 17 novembre 2025.
Con il nuovo provvedimento l’AreaCom ha disposto l’esclusione di entrambi gli operatori economici che avevano partecipato alla procedura competitiva sulla base di differenti ragioni: la società Sant’Anna S.p.a. veniva esclusa per la non conformità del PEF presentato alle prescrizioni del disciplinare di gara; la società NT CE S.r.l. veniva esclusa perché, all’esito delle verifiche della documentazione amministrativa, erano emerse a suo carico:
1. la sussistenza di un grave stato di insolvenza del predetto operatore economico, come accertato dal T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, con sentenza n. 341 del 18 giugno 2021, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 3218 del 26 aprile 2022 (passata in giudicato), nonché come rappresentato nella “Nuova relazione dei commissari giudiziali a norma dell’art. 172 L.F., Tribunale civile di Roma – Sezione fallimentare, C.P. n. 23/2022 ”;
2. la presenza di false dichiarazioni, rese in sede di gara, in ordine all’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 8 del Disciplinare di gara, richieste come requisito di partecipazione, nonché delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 .
In conseguenza delle suddette esclusioni e non essendovi altre offerte valide ai fini dell’aggiudicazione, l’Agenzia ha rilevato l’impossibilità, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, di procedere all’aggiudicazione della procedura di gara.
8.- Con l’atto per motivi aggiunti vengono dedotte le seguenti censure:
“ I. Sulla violazione/elusione del provvedimento cautelare di codesto TAR non appellato (c.d. giudicato cautelare) – nullità/inefficacia del provvedimento di esclusione ai sensi dell’art. 21-septies L. n. 241/1990 in combinato disposto con gli art.55, 59 e 114, quarto comma, c.p.a .”.
La ricorrente asserisce che la determinazione AreaCom n. 222/2025 sarebbe affetta da nullità/inefficacia in quanto adottata in violazione/elusione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 175/2025, posto che pone a suo fondamento le medesime ragioni sottese al primo provvedimento di esclusione, a sua volta fondato sulla sentenza n. 205/2025 la cui efficacia era stata sospesa dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2878/2025.
“ II. Sulla annullabilità degli atti impugnati per violazione di legge eccesso di potere in tutte le sue forme, compresa la più grave di sviamento/abuso del diritto - illegittimità derivata dai vizi dedotti avverso la lex specialis ”.
In via subordinata la ricorrente postula l’illegittimità del nuovo provvedimento di esclusione sulla base delle seguenti doglianze:
“ 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 36, commi 5 e 6 della L.R. n. 15/2002 – Violazione dell’art. 186 bis (“concordato con continuità aziendale”), comma 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - Eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto; violazione dei principi di favor partecipationis e non discriminazione, violazione dei principi di tipicità e legalità, contraddittorietà manifesta. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Violazione e falsa applicazione dei §§ 8 e 12.2 del Disciplinare di gara rettificato e insussistenza dei motivi di esclusione relativi alle violazioni tributarie e contributive oltre che a false dichiarazioni.
In subordine: Violazione di legge per contrasto dei §§ 8 e 12.2 del Disciplinare e della Legge regionale di gara rettificato con gli artt. 3, 41, 97 e 117, II co., lett. e) ed l), Cost. - Eccesso di potere per illegittimità derivata e falso supposto di diritto per incostituzionalità della norma regionale applicata. ”.
Secondo le prospettazioni di parte ricorrente la nuova esclusione sarebbe contraddittoria in quanto trova supporto sugli stessi argomenti già oggetto della sentenza n. 205/2025 e del precedente provvedimento di esclusione, nonchè sugli atti di sospensione del T.A.R. e del Consiglio di Stato.
Ad ogni modo, prosegue la ricorrente, l’esclusione sarebbe illegittima perché si basa su presupposti di fatto e di diritto errati, richiamando tout court le “ cause di esclusione previste dall’art. 8 del Disciplinare di gara ”, tra cui la sussistenza di un concordato preventivo; in tal modo verrebbe assimilata la posizione degli operatori che si trovano in concordato preventivo a quella di coloro che sono in concordato preventivo con continuità aziendale, per i quali sarebbe ammessa la partecipazione alla gara in forza dell’art. 186-bis Legge Fallimentare, come già rilevato in sede cautelare dal Consiglio di Stato.
Inoltre, con riferimento alla parte motivazionale del gravato provvedimento inerente alla sua posizione fiscale e debitoria, parte ricorrente deduce che la sentenza T.A.R. Abruzzo – L’Aquila n. 341 del 18 giugno 2021 e la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V. n. 3218 del 26 aprile 2022, espressamente richiamate, sono antecedenti alla procedura di concordato con continuità aziendale e che, comunque, la questione fiscale e debitoria non avrebbe più rilevanza ai fini della partecipazione alla gara a seguito dell’ammissione alla procedura di concordato in continuità.
Riguardo poi alla asserita falsa dichiarazione, la stessa non sussisterebbe perché la NT CE ha allegato alla domanda di partecipazione l’autorizzazione del Tribunale incaricato della procedura di concordato.
La ricorrente infine contesta la legittimità del richiamo nel gravato provvedimento alla “ Nuova relazione dei commissari giudiziali a norma dell’art. 172 L.F., Tribunale civile di Roma – Sezione fallimentare, C.P. n. 23/2022 ”, in quanto atto riservato e non accessibile a terzi.
8.- Con memorie depositate rispettivamente il 12/01/2026 e il 14/01/2026 si sono costituite in giudizio per resistere anche all’atto per motivi aggiunti l’AC e la controinteressata SANTA CROCE S.r.l. contestando sia l’esposizione di fatto che le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto del ricorso in quanto privo di merito di fondatezza.
La società controinteressata, in particolare, ha rilevato che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 273/2026, pubblicata il 13 gennaio 2026, con cui il Giudice di secondo grado ha accolto parzialmente l’appello e ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti di primo grado.
Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato “ La clausola del bando di gara impugnato in primo grado con motivi aggiunti e lo stesso art. 36 della L. R. Abruzzo n. 15 del 2002 devono essere interpretati in modo costituzionalmente orientato nel senso che la preclusione al rilascio della concessione in favore di chi è in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in altra situazione equiparata ai sensi dell’ordinamento civilistico vigente non riguarda il caso particolare del concordato preventivo con continuità.
Infatti, la ratio sottesa alla disposizione di cui all’art. 186-bis L.F. risulta all’evidenza quella di consentire all’impresa la prosecuzione dell’attività, ivi compresa la partecipazione alle pubbliche gare, come chiarito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 85/2020 al punto 5.1 della motivazione (e come da ultimo stabilito dall’articolo 94, comma 5, lettera d) del d.lgs. 36 del 2023 – Codice dei contratti pubblici) ”. (…) “ l’esito di tale ragionamento e della suddetta interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina regionale e delle clausole del bando rende non escludente la contestata clausola del bando con conseguente inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti di primo grado ”.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 273/2026 ha accolto anche il terzo motivo di appello “ nella parte in cui censura la sentenza di primo grado rilevando che il primo giudice non poteva pronunciarsi sul debito fiscale, in quanto tema estraneo all’oggetto del giudizio e i relativi poteri non erano stati ancora esercitati.
Da ultimo, dopo aver precisato che l’effetto conformativo della decisione è costituito dall’accertamento della ammissibilità della partecipazione alla gara di una impresa, quale la ricorrente, in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale, il Giudice di appello ha precisato che restano invece “estranei a questo giudizio ulteriori profili di esclusione oggetto di successivi provvedimenti dell’amministrazione, la cui contestazione resta eventualmente possibile in altro giudizio ”.
Secondo la tesi della controinteressata il pronunciamento del Consiglio di Stato non inciderebbe sull’apparato motivazionale sotteso alla determinazione n. 222/2025 che richiama invero autonome e assorbenti cause di esclusione fondate su:
1. gravi irregolarità fiscali definitivamente accertate;
2. dichiarazioni false e omissive nella domanda di partecipazione;
3. stato di insolvenza conclamata.
Anche la resistente AC deduce che la nuova l’esclusione sarebbe plurimotivata in quanto giustificata da tre distinte ragioni:
1. l’accertato grave stato di insolvenza in cui versa la società;
2. la pendenza, al momento della domanda, di un concordato preventivo senza continuità aziendale;
3. la falsa dichiarazione resa da NT CE contenuta nella domanda partecipativa.
9.- All’udienza camerale del 16 gennaio 2026, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare e il Collegio ha disposto la fissazione dell'udienza di merito anche del ricorso per motivi aggiunti all’udienza pubblica del 27 marzo 2026 già fissata per la trattazione del ricorso introduttivo.
10.- In prossimità dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie e repliche ex art. 73 c.p.a. riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti difensivi e chiedendone l’integrale accoglimento.
11.- All’udienza pubblica del 27 marzo 2026, il Collegio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del c.p.a., ha rilevato un possibile profilo di improcedibilità del ricorso introduttivo come da dichiarazione riportata a verbale e, sentite le parti, ha introitato la causa per la decisione.
12.- In via del tutto preliminare, come preannunciato nel corso dell’udienza pubblica, va affermato che il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la gravata determinazione direttoriale n. 116 del 18.06.2025 costituisce espresso recepimento e presa d’atto della sentenza di questo Tribunale n. 205/2025 su cui trova esclusivo fondamento la contestata esclusione.
Tenuto conto del rapporto di derivazione della esclusione dalla sentenza n. 205/2025 e che il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 2878/2025, ha dapprima disposto la sospensione integrale degli effetti della predetta sentenza e, successivamente, con sentenza n. 273/2026, l’ha riformata facendo venir meno il presupposto logico-giuridico dell’esclusione, l’annullamento della determinazione direttoriale n. 116/2025 non arrecherebbe alcuna utilità alla parte ricorrente.
Peraltro, nelle more nel giudizio l’Amministrazione resistente, con determinazione n. 222 del 17 dicembre 2025, ha proceduto, avvalendosi dell’inversione procedimentale, alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta della NT CE S.r.l. all’esito della quale ha riscontrato la sussistenza di un grave stato di insolvenza dell’operatore economico, accertato con sentenze passate in giudicato, e la presenza di false dichiarazioni, rese in sede di gara, in ordine all’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 8 del disciplinare di gara, richieste come requisito di partecipazione, nonché delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Di talchè ha proceduto all’esclusione della NT CE, oltre che della Sant’Anna per diversa ragione, assumendo la decisione di non aggiudicare la procedura di gara de qua , in assenza di offerte valide.
Il nuovo provvedimento di esclusione è stato adottato a seguito di una rinnovata istruttoria e costituisce atto plurimotivato, trovando fondamento su autonome cause di esclusione ulteriori e diverse rispetto a quella relativa alla possibilità per le imprese in concordato con continuità aziendale di partecipare alle procedure pubbliche di assegnazione delle concessioni minerarie.
Sicché è di tutta evidenza che la determinazione Areacom n. 222 del 17 novembre 2025 supera e sostituisce, nella regolamentazione del rapporto controverso, il primo provvedimento di esclusione originariamente gravato con il ricorso introduttivo, introducendo sotto il profilo oggettivo un mutamento della situazione di fatto che incide in via diretta sull’interesse al ricorso, con conseguente improcedibilità dello stesso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
13. Ciò posto, il ricorso per motivi aggiunti è infondato e va pertanto rigettato.
13.1. Con il primo mezzo di gravame la società ricorrente lamenta che il secondo provvedimento di esclusione sarebbe stato adottato in violazione/elusione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 175/2025.
La censura è priva di pregio giuridico in quanto il primo provvedimento di esclusione costituisce mero recepimento e presa d’atto della sentenza di questo Tribunale n. 205/2025, mentre il secondo provvedimento di esclusione si pone a valle di una rinnovata attività istruttoria che ha condotto all’esclusione dalla gara della ricorrente sulla base di tre autonome ragioni giustificatrici, come innanzi rilevato.
Del resto nella stessa sentenza del Consiglio di Stato si evidenzia che “ il provvedimento di esclusione di cui alla citata determinazione AreaCom n. 222 del 17 novembre 2025, si fonda, tra l’altro, sulla sussistenza della situazione debitoria da parte dell’appellante, che, come meglio illustrato oltre, costituisce un profilo estraneo all’oggetto del presente giudizio ” e che “ l’effetto conformativo della presente decisione è costituito dall’accertamento della ammissibilità della partecipazione alla gara di una impresa, quale la ricorrente, in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale, restando invece estranei a questo giudizio ulteriori profili di esclusione oggetto di successivi provvedimenti dell’amministrazione, la cui contestazione resta eventualmente possibile in altro giudizio ”.
In buona sostanza il Giudice di appello ha ritenuto che la nuova esclusione trovi fondamento su “ ulteriori profili ”, peraltro non limitati alla sussistenza di debiti fiscali in capo alla ricorrente, che esulano dal perimetro di cognizione del giudizio avente ad oggetto la riforma della sentenza n. 205/2025.
Ne consegue pertanto l’infondatezza della doglianza esaminata.
13.2. Anche le contestazioni mosse dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso si rivelano infondate e devono essere respinte.
Il provvedimento di esclusione n. 222 del 17 novembre 2025 è atto plurimotivato in quanto fondato: 1) sul “ grave stato di insolvenza ” in cui versa la NT CE S.r.l.; 2) sulla “ presenza di false dichiarazioni, rese in sede di gara ” dalla società ricorrente.
13.2.1.- In ordine al primo aspetto deve osservarsi che ai sensi del punto 8 del disciplinare di gara, che mutua interamente il contenuto della lett. d-bis) del comma 5 dell’art. 36 L.R. n. 15/2002, come introdotta dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 gennaio 2017, n. 1, la concessione non può essere rilasciata “ se il richiedente ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, previsti dalla normativa nazionale o regionale. La presente lettera non si applica se il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle istanze. Ai fini dell'applicazione della presente lettera:
1) per violazioni gravi si intendono quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di euro 5.000,00;
2) costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
3) costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ”.
La previsione normativa regionale riproduce il contenuto dell’analoga disposizione contenuta nella disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui all’art. 80, comma 4 del previgente D.Lgs. n. 50/2016, oggi riprodotta nell’art. 94, comma 6 del vigente D. Lgs. n. 36/2023.
La giurisprudenza (T.A.R. Lecce, sentenza 20/11/2023, n. 1296) ha chiarito che la logica sottesa alla previsione dell’automatica esclusione dell’operatore economico incorso in una violazione contributiva o tributaria (sia pur a determinate condizioni di “gravità”) è quella di disincentivare condotte di violazione degli obblighi tributari e previdenziali mediante la previsione di una sanzione - l’esclusione dalla procedura - per chi si renda colpevole di tali violazioni (secondo quanto evidenziato dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2013 e, più recentemente, da Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5819).
Nel caso di specie, la sussistenza di gravi irregolarità fiscali a carico della ricorrente incompatibili con la partecipazione alla gara ad evidenza pubblica e con il mantenimento della concessione è oggetto di giudicato amministrativo, giusta sentenza del T.A.R. L’Aquila n. 341 del 18 giugno 2021, confermata dal Consiglio di Stato, sez, V, con sentenza n. 3218 del 26.04.2022, che ha annullato l’ultima aggiudicazione a favore della società ricorrente proprio per l’intervenuto accertamento della situazione fiscale in capo alla stessa, ed è attestata altresì da una certificazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate.
La sussistenza di un grave stato di insolvenza trova riscontro anche nella “ Nuova relazione dei commissari giudiziali a norma dell’art. 172 L.F., Tribunale civile di Roma – Sezione fallimentare, C.P. n. 23/2022 ” versata agli atti del giudizio.
Come rimarcato nella cennata sentenza del T.A.R. L’Aquila n. 341/2021, “ la documentazione dell’Agenzia delle Entrate prodotta in giudizio per iniziativa del Comune di Canistro certifica in maniera inequivocabile l’irregolarità fiscale della società controinteressata, il che avrebbe dovuto indurre la Regione ad adottare il provvedimento di esclusione della medesima dalla procedura, in conformità all’approccio ermeneutico patrocinato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui deve essere disposta “l’esclusione dell’operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in debito con il fisco o con gli istituti della previdenza pubblica” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2776 del 30 aprile 2020) ”. Al riguardo il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3218 del 26.04.2022 ha riconosciuto la piena efficacia dell’attestazione di irregolarità rilasciata all’ANAC dall’Agenzia delle Entrate in data 27 marzo 2020. Per costante e condivisa giurisprudenza, in materia di gare pubbliche, le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti, si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni.
Riguardo al profilo inerente alla questione fiscale la ricorrente deduce che:
- le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato richiamate nel provvedimento di esclusione sarebbero inconferenti in quanto adottate rispettivamente nel 2021 e nel 2022 in epoca antecedente alla procedura di concordato con continuità aziendale;
- le circostanze ostative relative alla irregolarità della posizione fiscale e debitoria in generale sarebbero assorbite e superare a seguito dell’ammissione della società alla procedura di concordato in continuità;
- l’esclusione non opererebbe in forza della lettera d-bis dell’art. 8 del disciplinare.
Gli assunti di cu innanzi non appaiono condivisibili.
L’accertamento delle violazioni fiscali a carico della ricorrente ha assunto carattere di definitività in forza della sentenza del TAR Abruzzo-L’Aquila n. 341/2021, confermata dal Consiglio di Stato n. 3218/2022, che, proprio in quanto rese prima della procedura di concordato, vincolano la stazione appaltante in sede di valutazione dei requisiti di regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti alla procedura di gara.
Di poi, la tesi della ricorrente secondo cui la causa di esclusione di che trattasi non opererebbe nel caso di specie in quanto “assorbita” dall’ammissione della medesima alla procedura di gara in forza del decreto di autorizzazione del giudice fallimentare è smentita dal dato normativo, atteso che l’esclusione dalla competizione per gravi irregolarità fiscale rappresenta autonoma e distinta condizione preclusiva alla partecipazione alla gara, nonché al rilascio e al mantenimento della concessione (cfr. art. 50 della L.R. n. 15/2002).
Il suesposto approccio ermeneutico trova conferma nella giurisprudenza formatasi in ordine alla disciplina delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del previgente D. Lgs. n. 50/2016, alle quali, come si è visto, sono ispirate le analoghe fattispecie preclusive alla partecipazione alla gara introdotte dalla L.R. 15/2002, secondo cui “ l’ammissione al concordato preventivo e l’autorizzazione del Tribunale a partecipare alla procedura di gara ex art. 182 bis L.F. vale unicamente a rimuovere la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, in virtù della quale le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto, qualora “l’operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni …”. 6.5. Detta autorizzazione, però, non può logicamente incidere su tutte le restanti cause di esclusione previste dal Codice degli appalti, demandate all’esclusivo apprezzamento dell’amministrazione, tra le quali rileva, per quanto qui di interesse, quella riguardante la regolarità fiscale di cui all’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/ cit .” ( ibidem , T.A.R. Lecce, sentenza 20/11/2023, n. 1296).
Né, tantomeno, può ritenersi applicabile la clausola di salvaguardia di cui alla lettera d-bis dell’art. 8 del disciplinare secondo cui l’esclusione non opera se l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali.
Ciò in quanto alla data del 18 settembre 2023 di scadenza del termine di presentazione dell’offerta la ricorrente non aveva perfezionato alcun impegno vincolante volto all’adempimento dei propri debiti fiscali e tributari, tale non potendosi ritenere la mera presentazione di un piano concordatario con continuità aziendale in assenza dell’approvazione degli enti creditori e del provvedimento di omologa da parte del Tribunale fallimentare, allo stato non ancora adottato, che solo consentirebbero la regolarizzazione degli inadempimenti fiscali come messo chiaramente in luce nella “ Nuova relazione dei commissari giudiziali a norma dell’art. 172 L.F., Tribunale civile di Roma – Sezione fallimentare, C.P. n. 23/2022 ”.
In buona sostanza se, da un lato, l’ammissione dell’impresa al concordato con continuità aziendale in forza dell’autorizzazione da parte del Tribunale ex art. 186-bis l. fall. vale a consentire alla stessa di partecipare alla gara, dall’altro, tuttavia, non elide e rende irrilevanti le diverse cause di esclusione riguardanti la regolarità fiscale e previdenziale accertate dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico.
13.2.2.- In ordine al secondo motivo posto a fondamento del provvedimento di esclusione inerente “ alla presenza di false dichiarazioni, rese in sede di gara, in ordine all’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 8 del Disciplinare di gara, richieste come requisito di partecipazione, nonché delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ”, va rammentato che ai sensi dell’art. 12.2 del disciplinare di gara nel DGUE l’operatore economico, tra l’altro, dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 8 del medesimo disciplinare.
Il disciplinare prescrive inoltre l’obbligo di rendere, nella compilazione della domanda e della corredata documentazione, dichiarazioni veritiere, e rammenta che la falsa dichiarazione: “ a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura; c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’Impresa dalla partecipazione alle gare; d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità giudiziaria territorialmente competente .”.
Nel caso di specie, mentre può ritenersi superata quale circostanza ostativa alla partecipazione alla gara la mancata dichiarazione circa la sussistenza del concordato preventivo con continuità aziendale alla luce dei principi affermati dal Giudice di appello, rileva invece la circostanza che la ricorrente ha omesso di dichiarare l’ulteriore condizione ostativa di cui al punto 8 lett. d-bis) del disciplinare di gara, contravvenendo in tal modo all’obbligo dichiarativo posto dall’art. 12.2 a tutela dell’affidabilità dei concorrenti che trova applicazione anche nei confronti delle imprese in concordato con continuità aziendale.
La NT CE nel DGUE avrebbe dovuto quindi dichiarare la sussistenza delle gravi irregolarità fiscali e contributive specificando che i relativi obblighi sarebbero stati adempiuti nell’ambito della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale.
La stazione appaltante, in conseguenza della dichiarazione reticente, è stata indotta a compiere una valutazione di regolarità fiscale e contributiva, in realtà insussistente.
14.- Conclusivamente, alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
15.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così statuisce:
1) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse;
2) respinge il ricorso per motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione;
3) condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Areacom e della società S. Anna s.p.a. delle spese di lite che liquida nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, nei confronti di ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO