TAR Pescara, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 218
TAR
Ordinanza cautelare 15 settembre 2025
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TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Improcedibile
    Difetto di motivazione e carenza di istruttoria

    Il ricorso introduttivo è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la determinazione impugnata costituiva un mero recepimento di una sentenza che è stata successivamente riformata dal Consiglio di Stato, venendo meno il presupposto logico-giuridico dell'esclusione. Inoltre, un nuovo provvedimento di esclusione è intervenuto, superando e sostituendo il precedente.

  • Rigettato
    Violazione/elusione del provvedimento cautelare del TAR

    La censura è priva di pregio giuridico poiché il primo provvedimento di esclusione era un recepimento della sentenza n. 205/2025, mentre il secondo provvedimento si fonda su una rinnovata istruttoria con autonome ragioni giustificatrici. Il Consiglio di Stato ha infatti ritenuto che la nuova esclusione trovi fondamento su 'ulteriori profili' che esulano dal perimetro di cognizione del giudizio relativo alla riforma della sentenza n. 205/2025.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per violazioni tributarie e contributive

    L'accertamento delle violazioni fiscali a carico della ricorrente ha carattere definitivo e non è superato dall'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale. L'esclusione per gravi irregolarità fiscali è una causa preclusiva autonoma che non viene meno con l'ammissione al concordato. Inoltre, la clausola di salvaguardia non è applicabile poiché, alla data di scadenza dell'offerta, la ricorrente non aveva perfezionato alcun impegno vincolante per l'adempimento dei debiti fiscali.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per false dichiarazioni

    La ricorrente ha omesso di dichiarare l'ulteriore condizione ostativa di cui al punto 8 lett. d-bis) del disciplinare di gara, contravvenendo all'obbligo dichiarativo. La stazione appaltante è stata indotta a compiere una valutazione di regolarità fiscale e contributiva in realtà insussistente. Sebbene la mancata dichiarazione circa il concordato preventivo con continuità aziendale possa considerarsi superata, la reticenza riguardo alle irregolarità fiscali e contributive costituisce causa di esclusione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 218
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 218
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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