CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SE NG NI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 896/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Grezar 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Loc Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320200005298441000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria il signor Ricorrente_1
( CF_Ricorrente_1), residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Luogo alla Indirizzo_2, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n . 13320200005198441000, notificata il 1.05.2024 e relativa a tasse auto riguardanti l'anno 2015
Allegava la ricorrente l'inesistenza della notifica della cartella, il difetto di motivazione della stessa e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento di tale cartella , con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva solo l' Agenzia Delle Entrate-Riscossione, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Luogo alla Indirizzo_4 , eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi di ricorso riguardanti atti dell'Ente Impositore;
proseguiva la resistente contestando i restanti motivi di ricorso e concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Replicava parte ricorrente con memoria illustrativa.
All'esito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono;
dall'esame della cartella risulta che la stessa è stata emessa sulla base dell'avviso di accertamento n. 533003055073; non vi è,però, prova in atti della notifica di tale atto;
deve, perciò, ritenersi che al momento della notifica della cartella impugnata il termine di prescrizione triennale ( così Cass. 14312/2024) della pretesa era abbondantemente prescritto;
né al caso in esame può essere applicata la proroga dei termini prevista dal Dl 18/2020, essendosi la prescrizione della pretesa verificata al 31 dicembre 2018, dunque prima dell'entrata din vigore della norma citata.
In conclusione il ricorso deve essere con conseguente annullamento della cartella
13320200005198441000, Infine le spese;
queste, in ossequio al principio della soccombenza, si liquidano a carico delle resistenti, in solido e in favore del ricorrente, con distrazione al difensore, in €. 200,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella n. 13320200005198441000,
Condanna le resistenti, in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente, con distrazione al difensore, in €. 200,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.
Così deciso in Crotone il 24 febbraio 2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SE NG NI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 896/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Grezar 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Loc Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320200005298441000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria il signor Ricorrente_1
( CF_Ricorrente_1), residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Luogo alla Indirizzo_2, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n . 13320200005198441000, notificata il 1.05.2024 e relativa a tasse auto riguardanti l'anno 2015
Allegava la ricorrente l'inesistenza della notifica della cartella, il difetto di motivazione della stessa e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento di tale cartella , con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva solo l' Agenzia Delle Entrate-Riscossione, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Luogo alla Indirizzo_4 , eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi di ricorso riguardanti atti dell'Ente Impositore;
proseguiva la resistente contestando i restanti motivi di ricorso e concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Replicava parte ricorrente con memoria illustrativa.
All'esito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono;
dall'esame della cartella risulta che la stessa è stata emessa sulla base dell'avviso di accertamento n. 533003055073; non vi è,però, prova in atti della notifica di tale atto;
deve, perciò, ritenersi che al momento della notifica della cartella impugnata il termine di prescrizione triennale ( così Cass. 14312/2024) della pretesa era abbondantemente prescritto;
né al caso in esame può essere applicata la proroga dei termini prevista dal Dl 18/2020, essendosi la prescrizione della pretesa verificata al 31 dicembre 2018, dunque prima dell'entrata din vigore della norma citata.
In conclusione il ricorso deve essere con conseguente annullamento della cartella
13320200005198441000, Infine le spese;
queste, in ossequio al principio della soccombenza, si liquidano a carico delle resistenti, in solido e in favore del ricorrente, con distrazione al difensore, in €. 200,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella n. 13320200005198441000,
Condanna le resistenti, in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente, con distrazione al difensore, in €. 200,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.
Così deciso in Crotone il 24 febbraio 2026