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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/12/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. MA RA DO Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 774 /2024
Dott. MAluisa TE Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 774/2024 promossa con appello notificato in data
19.06.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 20.05.2025
d a
rappresentato e difeso dall'Avv. Manuel Parte_1
OGGETTO:
come da procura in atti Pt_2
Cause di impugnazione APPELLANTE
c o n t r o dei testamenti e di
, , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 riduzione per lesione di
, e Persona_4 CP_1 CP_2 legittima
, rappresentati e difesi dall'Avv. Ivan Agostino Mancini, come da CP_3
procura in atti
APPELLATI
In punto: riforma della sentenza n. 2298/2024 del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 03/06/2024.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Dell'appellante in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni infra svolte;
nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza n. 2298/2024, resa nella causa civile RG 15475/2018 del Tribunale di Brescia,, accogliere in toto le conclusioni rese dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado, qui riportate:
In comparsa di costituzione e risposta Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, nel merito: 1) in via principale: rigettare la domanda attrice e tutte le conclusioni in essa rassegnate siccome totalmente infondate in fatto quanto in diritto, - conseguentemente dichiarare olografo e quindi pienamente valido ed efficace il testamento olografo redatto il 20-12-17 dal sig. e pubblicato il 25/06/2018 dal notar Parte_3 Persona_5
rep. 5743 racc. 3418 2) dichiarare pienamente valida ed aperta ad ogni effetto di legge successione testamentaria disposta dal sig. a favore di Parte_3
, con il pieno riconoscimento favore di questi della Parte_1
successione a suo favore di tutti i beni mobili, beni mobili registrati ed immobili del de cuius al momento della morte;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre CPA, spese forfettarie 15%, ed Iva se dovuta;
integrate dalle seguenti domande nella prima memoria ex art. 183 VI cpc condanna solidale degli attori alla restituzione dei beni caduti in successione
e dagli stessi detenuti (autovetture meglio indicate nelle conclusioni, borsello contenente effetti personali e quant'altro prelevato dalle proprietà del de cuius) - condanna solidale degli attori al risarcimento del danno, da liquidare equitativamente, derivante dall'inutilizzo delle somme giacenti sui conti del de cuius e dalla sostanziale incommerciabilità dei fabbricati originata dall'invettiva giudiziale;
- condanna solidale degli attori al risarcimento del pagina 2 di 16 danno ex art. 96 cpc Senza accettare inversioni dell'onere probatorio, che grava su controparte.
e per l'effetto respingere ogni domanda avversaria.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, con compensazione integrale delle spese di lite o, in estremo subordine, riduzione delle stesse ad equità per le ragioni esposte in narrativa con esclusione della condanna ex art. 96 cpc.
In caso di rimessione alla fase istruttoria, si richiede l'ammissione delle prove indicate nella memoria istruttoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c. contenuta nel fascicolo di primo grado.
LI appellati , , Persona_1 Persona_2 [...]
, , e Per_3 Persona_4 CP_1
Controparte_4
1) in via preliminare ed in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto da in ragione della carenza di specificità dei motivi di Parte_1
doglianza; dichiarare comunque inammissibile il mezzo di prova per testi dedotto per le ragioni (nella premessa di diritto) esplicate;
2) nel merito, respingere l'appello proposto da perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado
(compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n.
37/2018 e n. 147/2022, oltre spese, onorari ed accessori).
4) condannare l'appellante per lite temeraria ex art. 96 3° comma c.p.c. in via equitativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado ha riguardato l'impugnazione di un testamento olografo datato 20.12.2017 e pubblicato il 25.06.2018, con cui il de cuius, Pt_3
pagina 3 di 16 nominava erede universale Gli attori (i Per_1 Parte_1
cugini , , , , e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 CP_1
), qualificatisi come gli unici parenti di Controparte_4 [...]
“essendo tutti figli dei suoi zii paterni premorti: – Pt_3 CP_1
padre di e –, – padre di Persona_1 Persona_3 Persona_6
e –, – padre di Persona_2 Persona_4 Parte_4 CP_1
–, , – madre di ”, hanno proposto
[...] Parte_5 Controparte_4 un'azione di accertamento negativo dell'autenticità del testamento per difetto di autografia, chiedendo la restituzione dei beni ereditari da parte del convenuto e dei frutti dei beni ereditari nonché la cancellazione della trascrizione del testamento.
2. si è costituito chiedendo il rigetto: in sintesi, ha sostenuto Parte_1
che il testamento olografo era nella sua interezza autentico e rispecchiava la reale volontà del testatore, allegando l'esistenza di un profondo legame di amicizia con il de cuius (avendo condiviso con lui la quotidianità, i pasti, le serate e i viaggi, avendolo ospitato in più occasioni durante i soggiorni a
Caserta); ha dedotto che gli attori non avevano alcun rapporto con il de cuius con il quale, anzi, vi erano conflitti anche giudiziali, erano nati e residenti in altre Province, e se ne erano sempre disinteressati, anche in punto di morte. Ha proposto istanze istruttorie per dimostrare:
- il rapporto decennale di fratellanza col de cuius,
- la volontà espressa dal de cuius in ospedale di lasciare i beni all'amico
, Pt_1
- l'assenza di rapporti affettivi tra il de cuius e i parenti,
- la disistima espressa dal defunto verso i parenti.
Sulle domande riconvenzionali:
- ha chiesto la restituzione dei beni ereditari detenuti dagli attori,
- ha domandato il risarcimento del danno per l'inutilizzo delle somme giacenti sui conti,
pagina 4 di 16 - ha richiesto il risarcimento per l'incommerciabilità dei fabbricati causata dalla lite.
Nella comparsa di costituzione così riportava: (pag. 2) “il convenuto contesta e respinge fermamente l'asserita falsità della firma e del testamento olografo perché, invece, il testamento e la firma sono stati scritti di pugno dal sig.
.....omissis.... Ciò che in verità duole agli odierni attori, in Parte_3
sostanza, è il fatto che il loro congiunto non abbia lasciato nulla Parte_3
a loro attori, favorendo invece un estraneo ed escludendoli dalla sperata eredità”; pag. 3: “1) gli odierni attori in verità hanno solo da lamentarsi verso se stessi e verso il loro totale ed assoluto disinteresse verso il caro, ora, estinto disinteresse e disaffezione durata diversi anni .....omissis........ gli attuali attori per molti anni sono sempre stati lontani dal sig. Parte_3
......omissis....... non è stato assistito dagli attori nemmeno in ospedale
...omissis....... il disaccordo tra il sig. e gli odierni attori Parte_3
.....omissis...... Questa la vera ragione dell'odierna pretesa, il non accettare, da parte degli attori di essere stati esclusi per volontà proprio del Parte_3
dalla sua successione”; pag. 5 “Al momento della sua morte avvenuta in
[...]
Brescia il 18/02/2018 il sig. , nato il [...] in [...], C.F. Parte_3
, era vedovo senza discendenti né ascendenti”. C.F._1
Nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. a pag. 2, deduceva: “Il convenuto conferma punto per punto, parola per parola, i Parte_1 contenuti assertori della comparsa di costituzione e risposta”.
Nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. ribadiva “i contenuti della comparsa di costituzione e risposta e della memoria ex art. 183 VI comma n.
1”.
Nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 3, eccepiva la mancanza di legittimazione e di interesse ad agire in capo agli attori, per non avere dato prova del loro rapporto di parentela con il de cuius.
3. Il Tribunale disponeva TU grafologica che accertatva la non autenticità
pagina 5 di 16 del testamento: “L'intera scrittura testamentaria in verifica [...] è stata vergata senza dubbio da un'unica mano perché caratterizzata dalla condivisione di gestualità grafiche [...] Dall'analisi delle firme autografe messe a disposizione è emerso che dette autografie mostrano un limitato ambito di variabilità [...] Le analisi di confronto tra i dati emersi dall'esame della gestualità grafica presente nella scrittura e, in particolare, nella sottoscrizione in verifica 'x', con le peculiarità grafomotorie che caratterizzano le firme autografe comparative 'a' del de cuius signor
[...]
hanno messo in evidenza la presenza di numerosi difformità di Pt_3
dettaglio [...] Il testamento olografo prodotto quale doc. n. 1 del fascicolo attoreo NON è stato scritto di pugno dal de cuius e, quindi, è da Parte_3
ritenere apocrifo” (pp. 31-32).
4. Nella comparsa conclusionale gli attori segnalavano l'esistenza di un procedimento penale a carico del convenuto per gli stessi fatti nel quale sarebbe risultato che il testamento era stato redatto proprio dal convenuto;
depositavano il provvedimento di rinvio a giudizio del 30.06.2022 nonchè la
TU nel procedimento penale depositata il 03.05.2022 che confermava la falsità.
5. Nella memoria conclusionale di replica gli attori producevano documentazione (certificazione anagrafica storica attestante il rapporto di parentela degli attori con il sig. del 2021) attestante la loro Parte_3
qualità di eredi.
6. Con sentenza n. 2298/2024 il Tribunale di Brescia ha dichiarato la nullità del testamento e ordinato al convenuto la restituzione dei beni ereditari, condannandolo alle spese di lite e di TU;
lo ha, inoltre, condannato ex art. 96, co. 3, c.p.c. per lite temeraria sulla base di plurimi elementi: inverosimiglianza del racconto sulla consegna del testamento, ritardo ingiustificato nella pubblicazione (4 mesi dopo il decesso), pendenza di procedimento penale per falso, atteggiamento processuale ostruzionistico,
pagina 6 di 16 esistenza di altro testamento falso. In sintesi, il Tribunale:
- sulla legittimazione attiva: ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dal convenuto ritenendola tardiva ed infondata in quanto lo stesso avrebbe implicitamente riconosciuto la qualità di eredi degli attori nei primi atti difensivi (in quanto formulata per la prima volta solo nella terza memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c.): “nella comparsa di costituzione, il convenuto non ha sollevato alcuna questione in proposito, anzi accettando il legame di parentela tra gli attori e il de cuius (v. ad es.: «ciò che in verità duole agli odierni attori, in sostanza, è il fatto che il loro congiunto Parte_3
non abbia lasciato nulla a loro attori, favorendo invece un estraneo ed
[...]
escludendoli dalla sperata eredità»; «non lasciare nulla a nessun suo parente con i quali da anni ormai non andava più d'accordo»; «totale e assoluto disinteresse … ora estinto”» etc.); − nelle prime due memorie istruttorie, parimenti il convenuto non ha toccato l'argomento”; “dunque, richiami contenuti negli scritti conclusivi del convenuto alla natura o meno di eccezione in senso tecnico, al termine di decadenza e alla rilevabilità d'ufficio non meritano di essere approfonditi, essendo la contestazione inammissibile per i modi con cui è stata proposta e per la mancanza di qualsiasi allegazione da cui anche solo ragionevolmente sospettare che tale legame di parentela non esista, ovvero che vi siano altri parenti di grado più prossimo al de cuius rispetto agli attori”;
- nel merito: ha rilevato che la TU ha accertato che il testamento non è stato scritto dal de cuius, confrontando la scrittura con tre documenti di comparazione (carte d'identità 2005 e 2015, patente 2016); che il convenuto non ha nominato CTP, non ha formulato osservazioni, non è comparso all'udienza del 12.05.2021 fissata per la discussione dei risultati, ha lamentato che le scritture di comparazione erano poche ma si è opposto all'acquisizione di ulteriori documenti (“l'onere della prova grava sugli attori e non si può pretendere dal convenuto un comportamento contra se;
da tale opposizione
pagina 7 di 16 traspare tuttavia la volontà di non favorire l'accertamento della verità sul testamento;
cfr. allegato 1 alla perizia”);
- sulle prove orali: non ha ammesso le testimonianze richieste dal convenuto sul rapporto di amicizia col de cuius, in quanto irrilevanti rispetto all'accertata falsità del testamento;
- ha, pertanto, accolto la domanda di restituzione dei beni ereditari appartenenti a e da lui occupati (cfr. l'ammissione a verbale del Parte_3
20-6-23); ha respinto la domanda sui frutti perché tardiva (precisata dagli attori solo in conclusionale) e non provata;
- ha respinto la domanda di cancellazione della trascrizione per mancata indicazione degli estremi;
- ha condannato d'ufficio il convenuto ex art. 96, co. 3, c.p.c. ad una ulteriore somma pari alla metà delle spese di lite, ritenendo “irrealistico” il racconto dello stesso circa la consegna del testamento da parte del de cuius, una volta accertata la falsità del testamento;
incomprensibile il fatto di aver atteso, dopo il decesso avvenuto il 18-2-18, fino al 25-6-18 prima di pubblicare il testamento di cui sarebbe stato già in possesso, contravvenendo così all'art. 620 co. 1 c.c.; inoltre, “l'esercizio dell'azione penale da parte del P.M., la strana coincidenza per cui sia emerso anche un secondo testamento tacciato di falsità e, più in generale, l'atteggiamento processuale ostruzionistico, con numerose eccezioni tardivamente proposte, fanno sorgere molti dubbi sulla sua buona fede”.
7. Con atto di citazione notificato in data 19 giugno 2024 ha Parte_1
ha proposto appello chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado.
8. , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3
, e Persona_4 CP_1 Controparte_4 si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 3° comma c.p.c. in via equitativa. Hanno
pagina 8 di 16 depositato la TU nel processo penale – doc. 4 – e la sentenza ex art. 444
c.p.p. n. 3356/2024, irrevocabile dall' 8/11/2024 - nell'ambito del processo n.
1369/2023 R.G. Mod. 16, n. 16593/2021 R.G.N.R., che vede Parte_1
imputato del reato p.p. dall'art. 491 c.p. (doc. 5).
[...]
9. All'udienza del 21.01.2025 la Corte ha autorizzato memorie difensive, poi depositate dall'appellante in data 14.04.2025 e dagli appellati in data
04.05.2025.
10. All'udienza del 20.05.2025, fissata per discussione, le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive riportandosi ai propri atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
I primi due motivi di appello, possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico-giuridico vertendo tutti sostanzialmente sulla medesima questione relativa alla qualità di eredi degli odierni appellati.
In particolare, con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione della contestazione della legittimazione attiva degli attori, che deduce di aver sollevato avanti al Tribunale. All'uopo ricorda quanto dedotto: nella comparsa di costituzione (pag. 1 - “il cui contenuto e le relative conclusioni si impugnano e contestano fin d'ora nella loro interezza in quanto totalmente destituite di fondamento sia in fatto che in punto di diritto”; nella prima memoria e x art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. (pag. 3 “Senza accettare inversioni dell'onere probatorio, che grava su controparte”); nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2 (pag. 9 “la difesa del convenuto ha contestato specificamente ogni deduzione indicata nell'atto di citazione, nulla dando per riconosciuto”); nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 3, pag.
“Presupposto indefettibile di questo giudizio di accertamento negativo è la
pagina 9 di 16 prova del (lontano) rapporto di parentela con il defunto che gli attori devono
fornire, anche ai fini della valutazione dell'interesse ad agire. Allo stato
difetta tale prova, che non può ritenersi superata dai contenuti difensivi della comparsa di costituzione e risposta a firma dell'avv. Marrocco trattandosi di verifica di un requisito essenziale dell'azione esperita.”; nelle “note scritte
d'udienza depositate in data 19/9/2020”.
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la contestazione sulla carenza di prova della qualità di eredi in capo agli attori, odierni appellati, e del loro interesse ad agire, all'uopo deducendo che, “come evidenziato nella terza memoria ex
art. 183 VI cpc del giudizio di primo grado, tale prova è mancata per
consumazione del termine istruttorio fissato per acquisire la documentazione necessaria a dimostrare l'interesse ad agire, essendosi limitati gli attori-ora appellati a dichiararsi in atto di citazione unici parenti in vita del de cuius,
figli dei suoi zii paterni premorti, ma nulla producendo nei termini di rito per certificare il rapporto di parentela con il defunto e l'assenza di altri successibili di grado prevalente”. La prova del titolo a succedere (da cui deriva l'interesse ad impugnare) deve essere fornita dagli attori mediante tempestiva e rituale produzione degli atti di stato civile di cui agli artt. 106,
107 e 108 del d.p.r. n. 396/2000, da cui desumere l'esistenza dei rapporti familiari ex art. 565 cc con il de cuius che fondano la chiamata all'eredità ex lege”; detta prova non potrebbe, invece, ritenersi raggiunta dalla sola assenza di contestazione della controparte giudiziale, contestazione che nel caso vi sarebbe stata e sarebbe, comunque, tempestiva (terza memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 3). Deduce che la titolarità del diritto a succedere costituisce un fatto costitutivo della domanda, il cui onere probatorio grava su chi agisce in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c. La relativa contestazione, pagina 10 di 16 inoltre, configurerebbe una mera difesa, come tale non soggetta a preclusioni temporali. Gli attori nel giudizio di primo grado non avrebbero prodotto né la dichiarazione di successione né la dichiarazione di accettazione dell'eredità.
Gli appellati eccepiscono la corretta valutazione del Tribunale sulla tempestività della contestazione della legittimazione nonché la raggiunta prova della qualità di eredi per non contestazione ex artt. 167 e 115 c.p.c. avendo il convenuto svolto difese incompatibili con la negazione di detta titolarità e non avendo contestato specificamente i fatti affermati sin dall'atto di citazione.
I primi due motivi di gravame non meritano accoglimento.
È pur vero che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 2951/2016)
hanno chiarito che la contestazione della titolarità del rapporto controverso costituisce una mera difesa, non soggetta alla decadenza prevista dall'art. 167,
co. 2, c.p.c. per le eccezioni in senso stretto. Tuttavia, ciò non significa che tale difesa possa essere svolta senza limiti di tempo.
Il sistema processuale, informato ai principi di lealtà, autoresponsabilità e ragionevole durata del processo, impone alle parti di definire compiutamente il
thema decidendum all'esito della fase di trattazione, che si conclude con lo scambio della seconda memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Come precisato dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
25885/2020), anche la mera difesa contestativa dei fatti costitutivi allegati dall'attore trova un limite invalicabile nelle preclusioni formatesi con la definizione del thema decidendum: “la condotta processuale "contestativa" della parte dovrà essere attentamente valutata dal Giudice in quanto, se pure
integrante "mera difesa" non sottoposta agli oneri deduttivi e probatori cui è
soggetta invece la eccezione di merito, rimarrà pur sempre assoggettata alle
"preclusioni" formatesi con la definizione del "thema decidendum", all'esito
della "fase di trattazione" (cfr. Corte cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11276 del pagina 11 di 16 10/05/2018), rimanendo in conseguenza esclusi dal "thema decidendum" i fatti
tardivamente contestati”.
Il momento ultimo per la cristallizzazione dei fatti controversi coincide con il termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.,
deputata proprio alla replica e alla formulazione delle istanze istruttorie sui fatti resi controversi dalle difese avversarie. La terza memoria è riservata esclusivamente alla prova contraria e non può essere utilizzata per introdurre nuove contestazioni, rendendo controverso un fatto che fino a quel momento doveva ritenersi pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, il convenuto ha sollevato la questione della mancata prova della qualità di eredi per la prima volta solo nella terza memoria istruttoria. Fino a quel momento, non solo non aveva contestato tale qualità, ma aveva svolto difese che la presupponevano implicitamente riferendosi agli attori come "congiunti" del de cuius (ad es.
dolendosi del fatto che "il loro congiunto non abbia lasciato Parte_3
nulla a loro attori").
Di conseguenza, al momento della formulazione della contestazione, il thema
decidendum si era già consolidato e il fatto della qualità di eredi degli attori doveva considerarsi pacifico per effetto del principio di non contestazione
(Cass. n. 7025/2019). La tardiva difesa del convenuto era, pertanto,
inammissibile, non potendo rimettere in discussione un fatto ormai uscito dal perimetro dei temi bisognosi di prova.
Né vale invocare la presunta natura indisponibile della materia successoria per superare le preclusioni processuali. Sebbene tale materia abbia rilevanza pubblicistica, ciò non esime le parti dal rispetto delle regole che governano il processo, la cui funzione è proprio quella di garantire un accertamento ordinato e celere dei fatti, anche in relazione a diritti di tale natura. Consentire pagina 12 di 16 una contestazione tardiva come quella in esame significherebbe scardinare il sistema delle preclusioni e violare il principio di lealtà processuale.
L'onere della prova a carico dell'attore (art. 2697 c.c.) sorge, infatti, solo in relazione ai fatti contestati. In assenza di una tempestiva e specifica contestazione, il fatto si ha per pacifico e non necessita di prova. Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. ha quindi correttamente operato, rendendo pacifica la qualità di eredi degli attori (Cass. ord. 8474/2025).
Con il terzo motivo, proposto in subordine, l'appellante lamenta l'erronea valutazione della TU (attesa la scarna documentazione) e la mancata ammissione della prova testimoniale sulla volontà del testatore (testamento nuncupativo). Insiste, pertanto, per la remissione della causa in istruttoria con ammissione della prova storica (interpello e testi) indicata nella memoria ex art. 183, VI co, n. 2 c.p.c., al fine di provare: il decennale rapporto di fratellanza e di una comune consuetudine di vita tra (l'erede testamentario)
ed il de cuius ; le volontà espresse dal sig. Parte_1 Parte_3
ancora in corso di degenza ospedaliera antecedente la morte, in Parte_3
presenza di testimoni, ovvero l'intendimento di lasciare i beni ereditari all'amico , ricompensandolo della presenza e dell'affetto riservatigli in CP_5
quegli anni;
l'assenza di rapporti affettivi – anzi, la disistima - tra il de cuius ed i lontani parenti.
Gli appellati hanno eccepito la correttezza della TU e l'irrilevanza della prova testimoniale.
Il motivo è infondato.
La TU grafologica ha accertato in modo inequivocabile la non autenticità del testamento olografo, con conclusioni tecnicamente fondate e logicamente motivate. Nessuna osservazione in merito è stata sollevata in sede di TU né in detta sede l'odierno appellante ha nominato un CTP. Come chiarito dalla pagina 13 di 16 Cassazione (ord. n. 6030/2024), “la falsità anche di una sola parte della
scheda testamentaria determina la nullità dell'intero testamento, non
potendosi operare una conservazione parziale della volontà testamentaria.
Tale nullità non può essere superata attraverso la prova testimoniale delle
dichiarazioni orali rese in vita dal testatore circa le proprie intenzioni
successorie, stante il principio formalistico che regola la valida formazione
della volontà testamentaria). La prova testimoniale richiesta dall'appellante è
quindi irrilevante, non potendo sanare il difetto di autografia accertato dalla
TU.
Con il quarto motivo l'appellante si duole dell'erronea condanna d'ufficio ex art. 96, co. 3, c.p.c.: deduce di non aver avuto alcun atteggiamento ostruzionistico bensì di aver svolto una difesa tecnica che trova origine nei fondamenti della procedura civile vigente.
Gli appellati richiamano la sentenza di patteggiamento per falso testamentario
(depositata nel presente grado).
Il motivo è infondato. La condanna per lite temeraria appare giustificata alla luce del comportamento processuale dell'odierno appellante che:
- ha resistito in giudizio nonostante l'evidenza della falsità del testamento emersa dalla TU,
- ha atteso oltre quattro mesi dalla morte del de cuius per pubblicare il testamento, in violazione dell'art. 620 c.c.
- è intervenuta la sentenza ex art. 444 c.p.p. per il reato di falso testamentario ex art. 491 c.p..
La Corte ritiene, invece, che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda degli odierni appellati di condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. per appello temerario. Ed, invero, “la responsabilità di cui all'art. 96 terzo comma
c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di pagina 14 di 16 malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art. 96/3 è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto – evidentemente correlato – dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost., a prescindere poi da quelli sovranazionali”
(Cass. n. 19948/2023). Le doglianze sollevate dall'appellante, specie per quanto riguarda i primi due motivi di gravame, non integrano né la malafede né la colpa grave bensì appaiono legittimo esercizio del diritto di impugnazione, in particolare quanto alla questione circa la contestazione relativa alla qualità di erede, i termini processuali per sollevarla e il riparto dell'onere probatorio.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante soccombente, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al
DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e 147/2022 per le cause di valore indeterminabile - scaglione medio - in materia di appello,
applicando i valori medi per ciascuna fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.615,00 per compensi professionali, di cui:
- € 1.620,00 per fase di studio,
- € 1.147,00 per fase introduttiva, pagina 15 di 16 - € 1.720,00 per fase istruttoria,
- € 2.128,00 per fase decisionale,
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20.05.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
MAluisa TE IL PRESIDENTE
MA RA DO
pagina 16 di 16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. MA RA DO Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 774 /2024
Dott. MAluisa TE Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 774/2024 promossa con appello notificato in data
19.06.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 20.05.2025
d a
rappresentato e difeso dall'Avv. Manuel Parte_1
OGGETTO:
come da procura in atti Pt_2
Cause di impugnazione APPELLANTE
c o n t r o dei testamenti e di
, , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 riduzione per lesione di
, e Persona_4 CP_1 CP_2 legittima
, rappresentati e difesi dall'Avv. Ivan Agostino Mancini, come da CP_3
procura in atti
APPELLATI
In punto: riforma della sentenza n. 2298/2024 del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 03/06/2024.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Dell'appellante in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni infra svolte;
nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza n. 2298/2024, resa nella causa civile RG 15475/2018 del Tribunale di Brescia,, accogliere in toto le conclusioni rese dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado, qui riportate:
In comparsa di costituzione e risposta Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, nel merito: 1) in via principale: rigettare la domanda attrice e tutte le conclusioni in essa rassegnate siccome totalmente infondate in fatto quanto in diritto, - conseguentemente dichiarare olografo e quindi pienamente valido ed efficace il testamento olografo redatto il 20-12-17 dal sig. e pubblicato il 25/06/2018 dal notar Parte_3 Persona_5
rep. 5743 racc. 3418 2) dichiarare pienamente valida ed aperta ad ogni effetto di legge successione testamentaria disposta dal sig. a favore di Parte_3
, con il pieno riconoscimento favore di questi della Parte_1
successione a suo favore di tutti i beni mobili, beni mobili registrati ed immobili del de cuius al momento della morte;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre CPA, spese forfettarie 15%, ed Iva se dovuta;
integrate dalle seguenti domande nella prima memoria ex art. 183 VI cpc condanna solidale degli attori alla restituzione dei beni caduti in successione
e dagli stessi detenuti (autovetture meglio indicate nelle conclusioni, borsello contenente effetti personali e quant'altro prelevato dalle proprietà del de cuius) - condanna solidale degli attori al risarcimento del danno, da liquidare equitativamente, derivante dall'inutilizzo delle somme giacenti sui conti del de cuius e dalla sostanziale incommerciabilità dei fabbricati originata dall'invettiva giudiziale;
- condanna solidale degli attori al risarcimento del pagina 2 di 16 danno ex art. 96 cpc Senza accettare inversioni dell'onere probatorio, che grava su controparte.
e per l'effetto respingere ogni domanda avversaria.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, con compensazione integrale delle spese di lite o, in estremo subordine, riduzione delle stesse ad equità per le ragioni esposte in narrativa con esclusione della condanna ex art. 96 cpc.
In caso di rimessione alla fase istruttoria, si richiede l'ammissione delle prove indicate nella memoria istruttoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c. contenuta nel fascicolo di primo grado.
LI appellati , , Persona_1 Persona_2 [...]
, , e Per_3 Persona_4 CP_1
Controparte_4
1) in via preliminare ed in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto da in ragione della carenza di specificità dei motivi di Parte_1
doglianza; dichiarare comunque inammissibile il mezzo di prova per testi dedotto per le ragioni (nella premessa di diritto) esplicate;
2) nel merito, respingere l'appello proposto da perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado
(compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n.
37/2018 e n. 147/2022, oltre spese, onorari ed accessori).
4) condannare l'appellante per lite temeraria ex art. 96 3° comma c.p.c. in via equitativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado ha riguardato l'impugnazione di un testamento olografo datato 20.12.2017 e pubblicato il 25.06.2018, con cui il de cuius, Pt_3
pagina 3 di 16 nominava erede universale Gli attori (i Per_1 Parte_1
cugini , , , , e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 CP_1
), qualificatisi come gli unici parenti di Controparte_4 [...]
“essendo tutti figli dei suoi zii paterni premorti: – Pt_3 CP_1
padre di e –, – padre di Persona_1 Persona_3 Persona_6
e –, – padre di Persona_2 Persona_4 Parte_4 CP_1
–, , – madre di ”, hanno proposto
[...] Parte_5 Controparte_4 un'azione di accertamento negativo dell'autenticità del testamento per difetto di autografia, chiedendo la restituzione dei beni ereditari da parte del convenuto e dei frutti dei beni ereditari nonché la cancellazione della trascrizione del testamento.
2. si è costituito chiedendo il rigetto: in sintesi, ha sostenuto Parte_1
che il testamento olografo era nella sua interezza autentico e rispecchiava la reale volontà del testatore, allegando l'esistenza di un profondo legame di amicizia con il de cuius (avendo condiviso con lui la quotidianità, i pasti, le serate e i viaggi, avendolo ospitato in più occasioni durante i soggiorni a
Caserta); ha dedotto che gli attori non avevano alcun rapporto con il de cuius con il quale, anzi, vi erano conflitti anche giudiziali, erano nati e residenti in altre Province, e se ne erano sempre disinteressati, anche in punto di morte. Ha proposto istanze istruttorie per dimostrare:
- il rapporto decennale di fratellanza col de cuius,
- la volontà espressa dal de cuius in ospedale di lasciare i beni all'amico
, Pt_1
- l'assenza di rapporti affettivi tra il de cuius e i parenti,
- la disistima espressa dal defunto verso i parenti.
Sulle domande riconvenzionali:
- ha chiesto la restituzione dei beni ereditari detenuti dagli attori,
- ha domandato il risarcimento del danno per l'inutilizzo delle somme giacenti sui conti,
pagina 4 di 16 - ha richiesto il risarcimento per l'incommerciabilità dei fabbricati causata dalla lite.
Nella comparsa di costituzione così riportava: (pag. 2) “il convenuto contesta e respinge fermamente l'asserita falsità della firma e del testamento olografo perché, invece, il testamento e la firma sono stati scritti di pugno dal sig.
.....omissis.... Ciò che in verità duole agli odierni attori, in Parte_3
sostanza, è il fatto che il loro congiunto non abbia lasciato nulla Parte_3
a loro attori, favorendo invece un estraneo ed escludendoli dalla sperata eredità”; pag. 3: “1) gli odierni attori in verità hanno solo da lamentarsi verso se stessi e verso il loro totale ed assoluto disinteresse verso il caro, ora, estinto disinteresse e disaffezione durata diversi anni .....omissis........ gli attuali attori per molti anni sono sempre stati lontani dal sig. Parte_3
......omissis....... non è stato assistito dagli attori nemmeno in ospedale
...omissis....... il disaccordo tra il sig. e gli odierni attori Parte_3
.....omissis...... Questa la vera ragione dell'odierna pretesa, il non accettare, da parte degli attori di essere stati esclusi per volontà proprio del Parte_3
dalla sua successione”; pag. 5 “Al momento della sua morte avvenuta in
[...]
Brescia il 18/02/2018 il sig. , nato il [...] in [...], C.F. Parte_3
, era vedovo senza discendenti né ascendenti”. C.F._1
Nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. a pag. 2, deduceva: “Il convenuto conferma punto per punto, parola per parola, i Parte_1 contenuti assertori della comparsa di costituzione e risposta”.
Nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. ribadiva “i contenuti della comparsa di costituzione e risposta e della memoria ex art. 183 VI comma n.
1”.
Nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 3, eccepiva la mancanza di legittimazione e di interesse ad agire in capo agli attori, per non avere dato prova del loro rapporto di parentela con il de cuius.
3. Il Tribunale disponeva TU grafologica che accertatva la non autenticità
pagina 5 di 16 del testamento: “L'intera scrittura testamentaria in verifica [...] è stata vergata senza dubbio da un'unica mano perché caratterizzata dalla condivisione di gestualità grafiche [...] Dall'analisi delle firme autografe messe a disposizione è emerso che dette autografie mostrano un limitato ambito di variabilità [...] Le analisi di confronto tra i dati emersi dall'esame della gestualità grafica presente nella scrittura e, in particolare, nella sottoscrizione in verifica 'x', con le peculiarità grafomotorie che caratterizzano le firme autografe comparative 'a' del de cuius signor
[...]
hanno messo in evidenza la presenza di numerosi difformità di Pt_3
dettaglio [...] Il testamento olografo prodotto quale doc. n. 1 del fascicolo attoreo NON è stato scritto di pugno dal de cuius e, quindi, è da Parte_3
ritenere apocrifo” (pp. 31-32).
4. Nella comparsa conclusionale gli attori segnalavano l'esistenza di un procedimento penale a carico del convenuto per gli stessi fatti nel quale sarebbe risultato che il testamento era stato redatto proprio dal convenuto;
depositavano il provvedimento di rinvio a giudizio del 30.06.2022 nonchè la
TU nel procedimento penale depositata il 03.05.2022 che confermava la falsità.
5. Nella memoria conclusionale di replica gli attori producevano documentazione (certificazione anagrafica storica attestante il rapporto di parentela degli attori con il sig. del 2021) attestante la loro Parte_3
qualità di eredi.
6. Con sentenza n. 2298/2024 il Tribunale di Brescia ha dichiarato la nullità del testamento e ordinato al convenuto la restituzione dei beni ereditari, condannandolo alle spese di lite e di TU;
lo ha, inoltre, condannato ex art. 96, co. 3, c.p.c. per lite temeraria sulla base di plurimi elementi: inverosimiglianza del racconto sulla consegna del testamento, ritardo ingiustificato nella pubblicazione (4 mesi dopo il decesso), pendenza di procedimento penale per falso, atteggiamento processuale ostruzionistico,
pagina 6 di 16 esistenza di altro testamento falso. In sintesi, il Tribunale:
- sulla legittimazione attiva: ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dal convenuto ritenendola tardiva ed infondata in quanto lo stesso avrebbe implicitamente riconosciuto la qualità di eredi degli attori nei primi atti difensivi (in quanto formulata per la prima volta solo nella terza memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c.): “nella comparsa di costituzione, il convenuto non ha sollevato alcuna questione in proposito, anzi accettando il legame di parentela tra gli attori e il de cuius (v. ad es.: «ciò che in verità duole agli odierni attori, in sostanza, è il fatto che il loro congiunto Parte_3
non abbia lasciato nulla a loro attori, favorendo invece un estraneo ed
[...]
escludendoli dalla sperata eredità»; «non lasciare nulla a nessun suo parente con i quali da anni ormai non andava più d'accordo»; «totale e assoluto disinteresse … ora estinto”» etc.); − nelle prime due memorie istruttorie, parimenti il convenuto non ha toccato l'argomento”; “dunque, richiami contenuti negli scritti conclusivi del convenuto alla natura o meno di eccezione in senso tecnico, al termine di decadenza e alla rilevabilità d'ufficio non meritano di essere approfonditi, essendo la contestazione inammissibile per i modi con cui è stata proposta e per la mancanza di qualsiasi allegazione da cui anche solo ragionevolmente sospettare che tale legame di parentela non esista, ovvero che vi siano altri parenti di grado più prossimo al de cuius rispetto agli attori”;
- nel merito: ha rilevato che la TU ha accertato che il testamento non è stato scritto dal de cuius, confrontando la scrittura con tre documenti di comparazione (carte d'identità 2005 e 2015, patente 2016); che il convenuto non ha nominato CTP, non ha formulato osservazioni, non è comparso all'udienza del 12.05.2021 fissata per la discussione dei risultati, ha lamentato che le scritture di comparazione erano poche ma si è opposto all'acquisizione di ulteriori documenti (“l'onere della prova grava sugli attori e non si può pretendere dal convenuto un comportamento contra se;
da tale opposizione
pagina 7 di 16 traspare tuttavia la volontà di non favorire l'accertamento della verità sul testamento;
cfr. allegato 1 alla perizia”);
- sulle prove orali: non ha ammesso le testimonianze richieste dal convenuto sul rapporto di amicizia col de cuius, in quanto irrilevanti rispetto all'accertata falsità del testamento;
- ha, pertanto, accolto la domanda di restituzione dei beni ereditari appartenenti a e da lui occupati (cfr. l'ammissione a verbale del Parte_3
20-6-23); ha respinto la domanda sui frutti perché tardiva (precisata dagli attori solo in conclusionale) e non provata;
- ha respinto la domanda di cancellazione della trascrizione per mancata indicazione degli estremi;
- ha condannato d'ufficio il convenuto ex art. 96, co. 3, c.p.c. ad una ulteriore somma pari alla metà delle spese di lite, ritenendo “irrealistico” il racconto dello stesso circa la consegna del testamento da parte del de cuius, una volta accertata la falsità del testamento;
incomprensibile il fatto di aver atteso, dopo il decesso avvenuto il 18-2-18, fino al 25-6-18 prima di pubblicare il testamento di cui sarebbe stato già in possesso, contravvenendo così all'art. 620 co. 1 c.c.; inoltre, “l'esercizio dell'azione penale da parte del P.M., la strana coincidenza per cui sia emerso anche un secondo testamento tacciato di falsità e, più in generale, l'atteggiamento processuale ostruzionistico, con numerose eccezioni tardivamente proposte, fanno sorgere molti dubbi sulla sua buona fede”.
7. Con atto di citazione notificato in data 19 giugno 2024 ha Parte_1
ha proposto appello chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado.
8. , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3
, e Persona_4 CP_1 Controparte_4 si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 3° comma c.p.c. in via equitativa. Hanno
pagina 8 di 16 depositato la TU nel processo penale – doc. 4 – e la sentenza ex art. 444
c.p.p. n. 3356/2024, irrevocabile dall' 8/11/2024 - nell'ambito del processo n.
1369/2023 R.G. Mod. 16, n. 16593/2021 R.G.N.R., che vede Parte_1
imputato del reato p.p. dall'art. 491 c.p. (doc. 5).
[...]
9. All'udienza del 21.01.2025 la Corte ha autorizzato memorie difensive, poi depositate dall'appellante in data 14.04.2025 e dagli appellati in data
04.05.2025.
10. All'udienza del 20.05.2025, fissata per discussione, le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive riportandosi ai propri atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
I primi due motivi di appello, possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico-giuridico vertendo tutti sostanzialmente sulla medesima questione relativa alla qualità di eredi degli odierni appellati.
In particolare, con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione della contestazione della legittimazione attiva degli attori, che deduce di aver sollevato avanti al Tribunale. All'uopo ricorda quanto dedotto: nella comparsa di costituzione (pag. 1 - “il cui contenuto e le relative conclusioni si impugnano e contestano fin d'ora nella loro interezza in quanto totalmente destituite di fondamento sia in fatto che in punto di diritto”; nella prima memoria e x art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. (pag. 3 “Senza accettare inversioni dell'onere probatorio, che grava su controparte”); nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2 (pag. 9 “la difesa del convenuto ha contestato specificamente ogni deduzione indicata nell'atto di citazione, nulla dando per riconosciuto”); nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 3, pag.
“Presupposto indefettibile di questo giudizio di accertamento negativo è la
pagina 9 di 16 prova del (lontano) rapporto di parentela con il defunto che gli attori devono
fornire, anche ai fini della valutazione dell'interesse ad agire. Allo stato
difetta tale prova, che non può ritenersi superata dai contenuti difensivi della comparsa di costituzione e risposta a firma dell'avv. Marrocco trattandosi di verifica di un requisito essenziale dell'azione esperita.”; nelle “note scritte
d'udienza depositate in data 19/9/2020”.
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la contestazione sulla carenza di prova della qualità di eredi in capo agli attori, odierni appellati, e del loro interesse ad agire, all'uopo deducendo che, “come evidenziato nella terza memoria ex
art. 183 VI cpc del giudizio di primo grado, tale prova è mancata per
consumazione del termine istruttorio fissato per acquisire la documentazione necessaria a dimostrare l'interesse ad agire, essendosi limitati gli attori-ora appellati a dichiararsi in atto di citazione unici parenti in vita del de cuius,
figli dei suoi zii paterni premorti, ma nulla producendo nei termini di rito per certificare il rapporto di parentela con il defunto e l'assenza di altri successibili di grado prevalente”. La prova del titolo a succedere (da cui deriva l'interesse ad impugnare) deve essere fornita dagli attori mediante tempestiva e rituale produzione degli atti di stato civile di cui agli artt. 106,
107 e 108 del d.p.r. n. 396/2000, da cui desumere l'esistenza dei rapporti familiari ex art. 565 cc con il de cuius che fondano la chiamata all'eredità ex lege”; detta prova non potrebbe, invece, ritenersi raggiunta dalla sola assenza di contestazione della controparte giudiziale, contestazione che nel caso vi sarebbe stata e sarebbe, comunque, tempestiva (terza memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 3). Deduce che la titolarità del diritto a succedere costituisce un fatto costitutivo della domanda, il cui onere probatorio grava su chi agisce in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c. La relativa contestazione, pagina 10 di 16 inoltre, configurerebbe una mera difesa, come tale non soggetta a preclusioni temporali. Gli attori nel giudizio di primo grado non avrebbero prodotto né la dichiarazione di successione né la dichiarazione di accettazione dell'eredità.
Gli appellati eccepiscono la corretta valutazione del Tribunale sulla tempestività della contestazione della legittimazione nonché la raggiunta prova della qualità di eredi per non contestazione ex artt. 167 e 115 c.p.c. avendo il convenuto svolto difese incompatibili con la negazione di detta titolarità e non avendo contestato specificamente i fatti affermati sin dall'atto di citazione.
I primi due motivi di gravame non meritano accoglimento.
È pur vero che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 2951/2016)
hanno chiarito che la contestazione della titolarità del rapporto controverso costituisce una mera difesa, non soggetta alla decadenza prevista dall'art. 167,
co. 2, c.p.c. per le eccezioni in senso stretto. Tuttavia, ciò non significa che tale difesa possa essere svolta senza limiti di tempo.
Il sistema processuale, informato ai principi di lealtà, autoresponsabilità e ragionevole durata del processo, impone alle parti di definire compiutamente il
thema decidendum all'esito della fase di trattazione, che si conclude con lo scambio della seconda memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Come precisato dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
25885/2020), anche la mera difesa contestativa dei fatti costitutivi allegati dall'attore trova un limite invalicabile nelle preclusioni formatesi con la definizione del thema decidendum: “la condotta processuale "contestativa" della parte dovrà essere attentamente valutata dal Giudice in quanto, se pure
integrante "mera difesa" non sottoposta agli oneri deduttivi e probatori cui è
soggetta invece la eccezione di merito, rimarrà pur sempre assoggettata alle
"preclusioni" formatesi con la definizione del "thema decidendum", all'esito
della "fase di trattazione" (cfr. Corte cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11276 del pagina 11 di 16 10/05/2018), rimanendo in conseguenza esclusi dal "thema decidendum" i fatti
tardivamente contestati”.
Il momento ultimo per la cristallizzazione dei fatti controversi coincide con il termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.,
deputata proprio alla replica e alla formulazione delle istanze istruttorie sui fatti resi controversi dalle difese avversarie. La terza memoria è riservata esclusivamente alla prova contraria e non può essere utilizzata per introdurre nuove contestazioni, rendendo controverso un fatto che fino a quel momento doveva ritenersi pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, il convenuto ha sollevato la questione della mancata prova della qualità di eredi per la prima volta solo nella terza memoria istruttoria. Fino a quel momento, non solo non aveva contestato tale qualità, ma aveva svolto difese che la presupponevano implicitamente riferendosi agli attori come "congiunti" del de cuius (ad es.
dolendosi del fatto che "il loro congiunto non abbia lasciato Parte_3
nulla a loro attori").
Di conseguenza, al momento della formulazione della contestazione, il thema
decidendum si era già consolidato e il fatto della qualità di eredi degli attori doveva considerarsi pacifico per effetto del principio di non contestazione
(Cass. n. 7025/2019). La tardiva difesa del convenuto era, pertanto,
inammissibile, non potendo rimettere in discussione un fatto ormai uscito dal perimetro dei temi bisognosi di prova.
Né vale invocare la presunta natura indisponibile della materia successoria per superare le preclusioni processuali. Sebbene tale materia abbia rilevanza pubblicistica, ciò non esime le parti dal rispetto delle regole che governano il processo, la cui funzione è proprio quella di garantire un accertamento ordinato e celere dei fatti, anche in relazione a diritti di tale natura. Consentire pagina 12 di 16 una contestazione tardiva come quella in esame significherebbe scardinare il sistema delle preclusioni e violare il principio di lealtà processuale.
L'onere della prova a carico dell'attore (art. 2697 c.c.) sorge, infatti, solo in relazione ai fatti contestati. In assenza di una tempestiva e specifica contestazione, il fatto si ha per pacifico e non necessita di prova. Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. ha quindi correttamente operato, rendendo pacifica la qualità di eredi degli attori (Cass. ord. 8474/2025).
Con il terzo motivo, proposto in subordine, l'appellante lamenta l'erronea valutazione della TU (attesa la scarna documentazione) e la mancata ammissione della prova testimoniale sulla volontà del testatore (testamento nuncupativo). Insiste, pertanto, per la remissione della causa in istruttoria con ammissione della prova storica (interpello e testi) indicata nella memoria ex art. 183, VI co, n. 2 c.p.c., al fine di provare: il decennale rapporto di fratellanza e di una comune consuetudine di vita tra (l'erede testamentario)
ed il de cuius ; le volontà espresse dal sig. Parte_1 Parte_3
ancora in corso di degenza ospedaliera antecedente la morte, in Parte_3
presenza di testimoni, ovvero l'intendimento di lasciare i beni ereditari all'amico , ricompensandolo della presenza e dell'affetto riservatigli in CP_5
quegli anni;
l'assenza di rapporti affettivi – anzi, la disistima - tra il de cuius ed i lontani parenti.
Gli appellati hanno eccepito la correttezza della TU e l'irrilevanza della prova testimoniale.
Il motivo è infondato.
La TU grafologica ha accertato in modo inequivocabile la non autenticità del testamento olografo, con conclusioni tecnicamente fondate e logicamente motivate. Nessuna osservazione in merito è stata sollevata in sede di TU né in detta sede l'odierno appellante ha nominato un CTP. Come chiarito dalla pagina 13 di 16 Cassazione (ord. n. 6030/2024), “la falsità anche di una sola parte della
scheda testamentaria determina la nullità dell'intero testamento, non
potendosi operare una conservazione parziale della volontà testamentaria.
Tale nullità non può essere superata attraverso la prova testimoniale delle
dichiarazioni orali rese in vita dal testatore circa le proprie intenzioni
successorie, stante il principio formalistico che regola la valida formazione
della volontà testamentaria). La prova testimoniale richiesta dall'appellante è
quindi irrilevante, non potendo sanare il difetto di autografia accertato dalla
TU.
Con il quarto motivo l'appellante si duole dell'erronea condanna d'ufficio ex art. 96, co. 3, c.p.c.: deduce di non aver avuto alcun atteggiamento ostruzionistico bensì di aver svolto una difesa tecnica che trova origine nei fondamenti della procedura civile vigente.
Gli appellati richiamano la sentenza di patteggiamento per falso testamentario
(depositata nel presente grado).
Il motivo è infondato. La condanna per lite temeraria appare giustificata alla luce del comportamento processuale dell'odierno appellante che:
- ha resistito in giudizio nonostante l'evidenza della falsità del testamento emersa dalla TU,
- ha atteso oltre quattro mesi dalla morte del de cuius per pubblicare il testamento, in violazione dell'art. 620 c.c.
- è intervenuta la sentenza ex art. 444 c.p.p. per il reato di falso testamentario ex art. 491 c.p..
La Corte ritiene, invece, che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda degli odierni appellati di condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. per appello temerario. Ed, invero, “la responsabilità di cui all'art. 96 terzo comma
c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di pagina 14 di 16 malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art. 96/3 è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto – evidentemente correlato – dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost., a prescindere poi da quelli sovranazionali”
(Cass. n. 19948/2023). Le doglianze sollevate dall'appellante, specie per quanto riguarda i primi due motivi di gravame, non integrano né la malafede né la colpa grave bensì appaiono legittimo esercizio del diritto di impugnazione, in particolare quanto alla questione circa la contestazione relativa alla qualità di erede, i termini processuali per sollevarla e il riparto dell'onere probatorio.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante soccombente, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al
DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e 147/2022 per le cause di valore indeterminabile - scaglione medio - in materia di appello,
applicando i valori medi per ciascuna fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.615,00 per compensi professionali, di cui:
- € 1.620,00 per fase di studio,
- € 1.147,00 per fase introduttiva, pagina 15 di 16 - € 1.720,00 per fase istruttoria,
- € 2.128,00 per fase decisionale,
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20.05.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
MAluisa TE IL PRESIDENTE
MA RA DO
pagina 16 di 16